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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
*
Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n. 616/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con l'Avv. BADINI SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), con l'Avv. MASCAGNI LORENZO. Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 10/12/2025, alle ore 12:20, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
CA GG Presidente
Antonio Picardi Consigliere
AO TT Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. Vinicio Di Lauro Bibbiani in sostituzione dell'Avv. Silvia
Badini; per parte appellata, l'Avv. Lorenzo Mascagni.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 12
N. R.G. 616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 616/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. BADINI SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MASCAGNI LORENZO;
Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 51/2023 emessa dal Tribunale di SE e pubblicata il 16/01/2023.
CONCLUSIONI
In data 10/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
In via istruttoria chiede ammettersi:
A.- Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che successivamente alla stipula del contratto di cessione di azienda intervenuto tra
e ai rogiti del Notaio del 4.03.2016 - rep. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
21806 – fasc. 13455, registrato a SE il 7.04.2016 al n. 2297 – mod. 1T – iscritto nel registro delle Impresse di Siena il 18.04.2016 che le si mostra (doc. 1 ricorso introduttivo) la sig.ra chiedeva al sig. di non porre all'incasso l'assegno bancario n. CP_1 Pt_1 pagina 2 di 12 1026889831-09 tratto sul conto corrente aperto presso la filiale di SE della
[...]
; CP_2
2) “Vero che il sig. accettava di posticipare il pagamento del corrispettivo e non Pt_1 poneva all'incasso i hiedendo che la sig.ra rilasciasse, a garanzia del CP_1 proprio adempimento un nuovo e diverso assegno bancario pari al doppio di quanto convenuto a titolo di corrispettivo per la compravendita”;
3) “Vero che la sig.ra emise un assegno dell'importo di € 20.000,00 a garanzia CP_1 del proprio adempimento chiedendo di poter effettuare il pagamento successivamente alla conclusione della stagione lavorativa non avendo la disponibilità economica”;
4) “Vero che la sig.ra emise, sempre a garanzia del proprio adempimento ed in CP_1 sostituzione dell'assegno di cui al capitolo precedente, oramai scaduto, un nuovo ed ulteriore assegno con scadenza 31.08.2019 dell'importo di € 20.000,00 n. 1019578473-04 tratto sulla
– filiale di SE P.ZA GN ang. Via Adige che le si mostra (doc. 3).- CP_2
5) “Vero che il sig. poneva all'incasso, in data 2.09.2019, l'assegno di cui al capitolo Pt_1 precedente, ma il non veniva pagato “per mancanza di fondi” come da documento che le si mostra (doc. 3).-
Indica come testimoni: residente in [...], residente in [...]
Firenze Via dell'Olmate residente in [...], residente a [...]
Rapolano Terme, residente in [...], su tutti i capitoli di prova.- Testimone_5
B.- Interrogatorio formale della convenuta sui medesimi capitoli previo adattamento lessicale.-
C.- Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla (ora Controparte_2 CP_3 filiale di SE P.ZA della docu ban
[...] CP_4 anche mediante la produzione dell'originale del titolo, relativa alla emissione e/o riscossione dell'assegno bancario n. 1016889831 dell'importo di € 10.000,00 emesso il 4.4.2016 tratto sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la filiale di SE n. 183.- Controparte_1
Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 51/2023 – rep. 54/2023, pronunciata dal Tribunale di SE il 16.01.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2103/2020, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato inter partes ai rogiti del Notaio il giorno 4.03.2016 e, per l'effetto, Persona_1
2) condannare la sig.ra alla restituzione dell'azienda avente ad oggetto Controparte_1
l'attività di spettacolo viaggiante per l'attrazione di “giostra aeroplani (dischi volanti)” esercitata dalla convenuta titolare della omonima ditta individuale con sede in SE Via Giordania snc;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio””
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 nr. 51/2023 emessa dal Tribunale di SE, in composizione monocratica il 16.1.2023 e depositata in pari data. pagina 3 di 12 Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato unitamente a decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di SE Parte_1 [...] chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato CP_1 inter partes con atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 4.4.2016, Persona_1 stante l'inadempimento della convenuta all'obbligo del pagamento del prezzo pattuito e, per l'effetto, condannarsi la stessa alla restituzione dell'azienda, avente ad oggetto l'attività di spettacolo viaggiante per l'attrazione di “giostra aeroplani (dischi volanti)”.
Esponeva in particolare che in pagamento del prezzo, stabilito in € 10.000,00 (di cui €
4.300,00 per l'avviamento ed € 5.000,00 per la giostra, € 300,00 per il rimorchio ed €
400,00 per l'autoveicolo ad uso speciale), era stato consegnato, contestualmente alla firma, assegno bancario di pari importo n. 1016889831-09, tratto su c/c aperto presso la filiale 183 di
SE della e che della somma, salvo il buon fine dell'assegno, la parte Controparte_2 venditrice aveva rilasciato quietanza;
la convenuta, tuttavia, aveva chiesto di poter effettuare il pagamento in un momento successivo e, quindi, sempre su richiesta della stessa, il Pt_1 non aveva posto all'incasso il titolo, stracciandolo;
vane erano risultate poi le richieste di pagamento effettuate sia verbalmente che tramite legale.
2. nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto della domanda, Controparte_1 negava di aver chiesto all'attore di stracciare l'assegno ed affermava di avere corrisposto allo stesso non solo la somma di € 10.000,00 indicata nel contratto, ma anche altre e maggiori somme, pretese dal cedente in aggiunta a quanto dichiarato davanti al notaio;
osservava inoltre che, avendo la controparte dichiarato di avere ricevuto l'assegno di € 10.000,00 con rilascio di quietanza, avrebbe dovuto dare la prova del mancato buon fine del titolo, prova in nessun modo fornita.
3. La causa, istruita documentalmente, previo mutamento del rito su richiesta di parte ricorrente, veniva decisa con sentenza n. 51/2023 pubblicata il 16/01/2023 con la quale la domanda attorea veniva respinta con condanna dell'istante alla rifusione delle spese di lite.
Osservava in particolare il Tribunale che:
- era pacifico tra le parti e documentato da entrambe che la convenuta avesse consegnato all'attore l'assegno di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione del ramo di azienda;
pagina 4 di 12 - “in caso di pagamento effettuato mediante assegno, ancorché la consegna del titolo deve considerarsi effettuata “pro solvendo” con la conseguenza che l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, il debitore assolve all'onere di provare il pagamento dimostrando l'avvenuta emissione e consegna del titolo mentre spetta al creditore fornire la prova dell'eventuale mancato incasso dell'assegno (cfr. Cass. n. 17749 del 30/07/2009…cfr. anche Cass. n. 24747 del 05/12/2016)”, suscettibile di essere fornita con la dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore;
- “al riguardo, se è possibile ipotiZAre che il creditore, pur non avendo incassato
l'assegno, possa non essere in possesso del titolo (si può ipotiZAre il caso in cui l'assegno venga emesso con funzione di garanzia e lasciato in custodia presso soggetto diverso dal creditore) e, quindi, possa essere ammesso a provare per testimoni circostanze idonee a dimostrare il mancato incasso dell'assegno, tale ultima considerazione non può ritenersi applicabile al caso di specie, per la inverosimiglianza della tesi sostenuta dall'attore. In particolare, anche potendo astrattamente darsi credito alla tesi del secondo cui Pt_1
l'assegno - pacificamente consegnato allo stesso - non fu da questi portato all'incasso su richiesta della convenuta, non può ritenersi credibile che questi abbia stracciato l'assegno, che evidentemente sarebbe stato chiamato a svolgere una funzione di garanzia e il cui possesso avrebbe costituito la prova della persistenza del credito, in caso di contestazione.
Tale condotta distruttiva dell'assegno da parte del creditore non potrebbe ritenersi in alcun modo giustificata”;
- “inoltre, la tesi che parte attrice avrebbe inteso dimostrare per testimoni, risulta smentita dal documento dalla stessa allegato al ricorso introduttivo (doc. 2). Ed invero, la contestuale richiesta in via stragiudiziale sia dell'importo di €. 10.000,00 - quale corrispettivo della cessione di ramo di azienda - sia della somma di €. 20.000,00 di cui all'assegno bancario del 31.8.2019 (per un totale di €. 30.000,00) contrasta con la circostanza (dedotta solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e oggetto della richiesta prova per testi) che l'assegno di €. 20.000,00 sarebbe stato consegnato in sostituzione del precedente assegno di €. 10.000,00, sempre in forza del medesimo rapporto sottostante
(contratto di cessione di ramo di azienda)”;
- infine, “sul creditore grava l'onere di incassare l'assegno, determinandosi in caso di inerzia l'effetto estintivo dell'obbligazione ex artt. 1197 c.c. (cfr. Cass. n. 33428 del
17/12/2019)”.
pagina 5 di 12 4. Avverso la pronuncia ha proposto appello il chiedendone la riforma per i Pt_1 seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., perché il Tribunale, attraverso una ricostruzione parziale degli accadimenti, avrebbe omesso di considerare fatti pacifici rilevanti ai fini della decisione, in particolare il fatto che l'assegno consegnato al momento della sottoscrizione del contratto di cessione non fosse stato incassato in quanto distrutto e sostituito con altri, con scadenza posticipata, di importo pari al doppio di quanto convenuto a titolo di corrispettivo di vendita, rilasciati a garanzia dell'adempimento (tale ultima circostanza rendendo credibile l'avvenuta distruzione del titolo originario) ed omesso, altresì, di dare sfogo alle prove testimoniali chieste al riguardo dall'attore nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., motivando la mancata ammissione con il richiamo ad un documento (l'all. 2 del ricorso introduttivo) che rappresentava una “mera costituzione in mora, peraltro tornata al mittente per compiuta giacenza, superata dal fatto che l'attuale appellante ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto e non per la sua esecuzione, con conseguente sua irrilevanza ai fini del decidere, soprattutto in riferimento alla quantificazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo ivi contenuta”.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., perché, “per quanto in precedenza affermato a sostegno della tesi dell'attuale appellante…vi sono delle circostanze, di per sé evidentemente significative che non state prese in considerazione ancorché non contestate ma che, viceversa, attestano, al di là di ogni dubbio, come il corrispettivo dell'acquisto dell'azienda commerciale non è stato pagato, con conseguente legittima applicazione della norma di cui all'art. 1453 c.c.”, ovvero il fatto che la avesse rilasciato nelle mani del CP_1 ulteriori titoli a garanzia del proprio adempimento (che altra causale non potevano Pt_1 avere, non essendovi altri rapporti obbligatori tra le parti), all'evidenza in quanto non era possibile incassare il primo assegno, ed il fatto che l'ultimo assegno da € 20.000,00 consegnato, una volta posto all'incasso, fosse rimasto impagato per mancanza di fondi.
III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c., perché “l'ordinanza del 9.04.2022 con la quale il Tribunale di SE ha fissato l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è carente dei requisiti previsti dall'art. 134 c.p.c., in quanto del tutto mancante di motivazione in merito alla mancata ammissione delle prove, essendosi il giudicante limitato a dichiarare
“la causa matura per la decisione”, senza specificare le ragioni di tale pronuncia. Anche la
pagina 6 di 12 sentenza è assolutamente carente di motivazione sul punto, nonostante l'istanza di ammissione delle prove fosse stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni e, con adeguato supporto motivazionale, in sede di comparsa conclusionale”.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con reiterazione dell'istanza di ammissione delle prove richieste in primo grado e non ammesse.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
La causa è stata quindi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10/12/2025 a seguito di discussione orale in presenza.
***
6. L'appello, nei suoi motivi (che possono essere esaminati congiuntamente vista la loro stretta connessione), è infondato e deve essere pertanto respinto.
6.1 L'appellante, invero, muove da assunti non corretti, come quando asserisce che sarebbero state incontestate, in primo grado, le circostanze dell'avvenuta distruzione e del conseguente mancato incasso dell'assegno bancario n. 1016889831-09 consegnato in occasione della stipula dell'atto di cessione d'azienda.
Difatti, al contrario di quanto affermato, si legge nella comparsa di costituzione e risposta di l'espressa contestazione di tali circostanze: “Non risponde al Controparte_1 vero…quanto dedotto da controparte circa la successiva condotta della che CP_1 avrebbe richiesto ed ottenuto che l'assegno fosse poi strappato. Del resto è assai inverosimile che il dopo aver ricevuto l'assegno e rilasciato quietanza, lo abbia poi stracciato Pt_1 senza chiedere nulla in cambio. La verità è che la ha corrisposto al non CP_1 Pt_1 solo la somma di € 10.000 indicata nel contratto, ma – sia detto incidenter tantum – anche altre somme di ben superiore importo, pretese dal venditore in aggiunta a quanto dichiarato davanti al Notaio. Quel che rileva, rispetto all'oggetto della presente controversia, è però che
l'importo di € 10.000 indicato nel contratto fu regolarmente corrisposto dalla CP_1
(pag. 2).
pagina 7 di 12 Con tali allegazioni, in replica a quanto sostenuto dall'attore, la convenuta negava dunque di avere chiesto ed ottenuto la distruzione dell'assegno ed affermava piuttosto di avere adempiuto al pagamento.
Sicché è corretta l'affermazione di principio del primo giudice, secondo cui sarebbe spettato all'attore dare prova del mancato incasso del titolo, secondo l'orientamento della richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 17749/2009), avendo del resto l'assegno precipua natura di strumento di pagamento.
6.2 Detta prova è generalmente fornita dal creditore esibendo il titolo (come si legge nella massima estratta dalla citata pronuncia della S.C., “avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”) e la documentazione bancaria a riprova del tentativo infruttuoso di incasso.
Altrettanto correttamente afferma il Tribunale che è ben possibile ipotiZAre che il creditore, pur non avendo incassato l'assegno, non sia (per varie circostanze) in possesso del titolo e, quindi, “possa essere ammesso a provare per testimoni circostanze idonee a dimostrare il mancato incasso dell'assegno”.
Nel caso di specie, la circostanza dirimente, e da provare per testi, sarebbe stata la
(affermata) distruzione del titolo su richiesta della convenuta. Ma su di essa non vi è stata capitolazione di prova testimoniale, in quanto i capitoli articolati dall'attore riguardano, il primo, il semplice fatto – di per sé non decisivo – che la convenuta avrebbe chiesto, dopo la stipula, di non porre all'incasso l'assegno (non, quindi, che avrebbe chiesto di distruggerlo) e, i restanti, il rilascio di nuovi assegni, per un importo pari al doppio della somma concordata a titolo di prezzo per la compravendita, “a garanzia” dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale.
La prova della distruzione dell'assegno di € 10.000,00 non è stata dunque offerta.
6.3 Quanto poi alla circostanza dell'avvenuta emissione di nuovi assegni con
(impropria) funzione di garanzia rispetto ad una obbligazione ancora non adempiuta, la stessa non è stata tempestivamente allegata. Come pure giustamente osservato nella sentenza di primo grado, solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. l'attore (che in prima memoria si era limitato a ritrascrivere le proprie conclusioni) adduceva, all'interno degli stessi capitoli di prova, nuovi fatti, vale a dire di avere chiesto ed ottenuto, a fronte della richiesta di posticipazione del pagamento, il rilascio da parte della convenuta di un nuovo e pagina 8 di 12 diverso assegno, per 20.000,00, “a garanzia del proprio adempimento”, poi sostituito con ulteriore assegno, sempre di € 20.000,00, quest'ultimo portato all'incasso e rimasto impagato.
È pacifico che nel ricorso introduttivo del processo di tali vicende successive non vi fosse traccia, ivi leggendosi soltanto: “E' accaduto che la sig.ra non abbia pagato il CP_1 prezzo convenuto. Ed, infatti, su richiesta della medesima convenuta il sig. non ha Pt_1 mai posto all'incasso l'assegno consegnato, che fu stracciato, accogliendo la richiesta dell'acquirente che al tempo chiese di poter effettuare il pagamento in un momento successivo. Vane sono state le richieste di pagamento effettuate sia verbalmente che per il tramite del sottoscritto difensore”, senza, dunque, alcuna menzione del rilascio, in sostituzione dell'assegno distrutto, di altri due assegni correlati alla medesima operazione negoziale.
Ora, a prescindere dal fatto che non è chiaro il motivo per cui avrebbero dovuto essere rilasciati titoli per un importo pari addirittura al doppio della somma convenuta per il pagamento del prezzo, è dirimente osservare che la tardività dell'allegazione (la quale, al più, avrebbe dovuto essere introdotta nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che segna la barriera delle preclusioni assertive) non consentiva, e non consente ora, di dare ingresso a prove sul punto, non potendo la seconda memoria ex art. 183 essere utiliZAta, in difformità dal suo contenuto prefissato dalla legge, per allargare il thema decidendum a fatti e circostanze, riguardanti aspetti principali del contendere, non già dedotti in precedenza.
Sotto tale profilo, dunque, risulta giustificata e conforme a diritto la decisione di non ammettere quei capitoli di prova per testi.
6.4 Di fronte a circostanze tardivamente allegate, per altro verso, non può appreZArsi un contegno processuale della controparte di mancata contestazione, proprio perché esse non entrano a far parte del thema decidendum e restano necessariamente al di fuori della piattaforma dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
6.5 A ciò si aggiunga che, in contrasto con quanto sostenuto dal risulta in effetti Pt_1 il doc. 2 allegato al ricorso in primo grado, la cui portata l'appellante cerca di sminuire con argomenti privi di consistenza: a nulla rileva, infatti, che si tratti di una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento e che egli abbia poi scelto, viceversa, di agire in giudizio per la risoluzione del contratto;
ancor meno rileva che la lettera sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
ciò che rileva, invece, è che in quella missiva il legale dell'attore intimò alla pagina 9 di 12 convenuta il pagamento della somma complessiva di € 30.000,00, così distinta: € 10.000,00 quale corrispettivo non versato per la compravendita dell'azienda ed € 20.000,00 “di cui all'assegno bancario n. 1019578473-04 datato 31.08.2009”, riferendo, così, con ogni evidenza, l'assegno ad una diversa causale.
Su tale contraddizione (tra quanto dichiarato in sede stragiudiziale e quanto poi sostenuto in giudizio) l'appellante non ha fornito alcun chiarimento (ad esempio allegando un errore del proprio legale), sicché è senz'altro da condividere l'osservazione del Tribunale, secondo cui il contenuto della missiva in parola “contrasta con la circostanza (dedotta solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e oggetto della richiesta prova per testi) che l'assegno di €. 20.000,00 sarebbe stato consegnato in sostituzione del precedente assegno di €.
10.000,00, sempre in forza del medesimo rapporto sottostante (contratto di cessione di ramo di azienda)”.
6.6 In definitiva, dunque:
a) non è stata data prova della distruzione dell'assegno di € 10.000,00 consegnato in pagamento dell'acquisto di azienda ed è stata tardivamente allegata la circostanza, per di più contraddetta da un documento prodotto dalla medesima parte attrice, della sua sostituzione con altri assegni (ciò che, in ipotesi, avrebbe potuto rendere credibile l'assunto della distruzione del titolo, superando, così, il giudizio di inverosimiglianza dato dal Tribunale);
b) se ne deve dedurre che l'attore fosse in grado di esigere l'incasso dell'assegno di €
10.000,00, potendo, quindi, fornire in giudizio la prova del possesso materiale del titolo e del tentativo di infruttuosa riscossione di esso, prova che è invece assente negli atti di causa.
Così, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale (non messi in discussione dall'appellante), deve concludersi nel senso che l'attore non abbia assolto all'onere su di lui incombente di dimostrare il mancato incasso dell'assegno versato in corrispettivo della vendita.
6.7 Non possiede, poi, autonomo rilievo il motivo di appello con cui si censura l'omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie, tenuto conto che la decisione adottata dal
Tribunale è comunque conforme a diritto e che, peraltro, le ragioni a sostegno della inammissibilità delle prove articolate dall'attore possono ricavarsi da quanto messo in luce nel provvedimento (vedasi, in generale, il risalente orientamento della S.C., espresso ad esempio da Cass. 2033/1982, secondo cui, “il rigetto, da parte del giudice del merito, di un'istanza di
pagina 10 di 12 mezzi istruttori non esige necessariamente una motivazione espressa, potendo essa risultare implicitamente dalla ratio decidendi in base alla quale è stato risolto il merito della lite”).
D'altro canto, sebbene vi sia stata reiterazione anche delle altre richieste istruttorie avanzate in primo grado (interrogatorio formale della convenuta sui medesimi capitoli già oggetto della richiesta prova per testi;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla CP_2
“della documentazione e rendicontazione bancaria, anche mediante la produzione dell'originale del titolo, relativa alla emissione e/o riscossione dell'assegno bancario n.
1016889831 dell'importo di € 10.000,00 emesso il 4.4.2016 tratto sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la filiale di SE n. 183”), nessuna specifica Controparte_1 doglianza (al di là di quella inerente al preteso vizio motivazionale) è stata espressa nei motivi d'appello con riguardo al mancato accoglimento di esse, avendo l'appellante specificamente censurato solo la mancata ammissione della prova testimoniale.
Tali altri mezzi istruttori vanno comunque, senz'altro, considerati inammissibili:
l'interrogatorio formale dovrebbe vertere, sua volta, su circostanze tardivamente allegate;
l'ordine di esibizione, vista la tesi attorea relativa all'avvenuta distruzione dell'assegno, avrebbe la finalità non di acquisire un documento in possesso di un terzo, coerentemente con la funzione sua propria, ma, differentemente dal modello legale, quella di far emergere l'inesistenza del documento, senza pretermettere che l'informazione sulla mancata riscossione dell'assegno, presso la banca, avrebbe potuto essere acquisita autonomamente dall'istante.
7. Il gravame va perciò in conclusione respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3 e 4, per le quali si giustifica il dimeZAmento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e discussione).
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.2001 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto €
3.933,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.933,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10/12/2025
Il Consigliere estensore
AO TT
Il Presidente
CA GG
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
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Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n. 616/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con l'Avv. BADINI SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), con l'Avv. MASCAGNI LORENZO. Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 10/12/2025, alle ore 12:20, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
CA GG Presidente
Antonio Picardi Consigliere
AO TT Consigliere Relatore
nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per parte appellante, l'Avv. Vinicio Di Lauro Bibbiani in sostituzione dell'Avv. Silvia
Badini; per parte appellata, l'Avv. Lorenzo Mascagni.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 12
N. R.G. 616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 616/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. BADINI SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MASCAGNI LORENZO;
Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 51/2023 emessa dal Tribunale di SE e pubblicata il 16/01/2023.
CONCLUSIONI
In data 10/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
In via istruttoria chiede ammettersi:
A.- Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che successivamente alla stipula del contratto di cessione di azienda intervenuto tra
e ai rogiti del Notaio del 4.03.2016 - rep. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
21806 – fasc. 13455, registrato a SE il 7.04.2016 al n. 2297 – mod. 1T – iscritto nel registro delle Impresse di Siena il 18.04.2016 che le si mostra (doc. 1 ricorso introduttivo) la sig.ra chiedeva al sig. di non porre all'incasso l'assegno bancario n. CP_1 Pt_1 pagina 2 di 12 1026889831-09 tratto sul conto corrente aperto presso la filiale di SE della
[...]
; CP_2
2) “Vero che il sig. accettava di posticipare il pagamento del corrispettivo e non Pt_1 poneva all'incasso i hiedendo che la sig.ra rilasciasse, a garanzia del CP_1 proprio adempimento un nuovo e diverso assegno bancario pari al doppio di quanto convenuto a titolo di corrispettivo per la compravendita”;
3) “Vero che la sig.ra emise un assegno dell'importo di € 20.000,00 a garanzia CP_1 del proprio adempimento chiedendo di poter effettuare il pagamento successivamente alla conclusione della stagione lavorativa non avendo la disponibilità economica”;
4) “Vero che la sig.ra emise, sempre a garanzia del proprio adempimento ed in CP_1 sostituzione dell'assegno di cui al capitolo precedente, oramai scaduto, un nuovo ed ulteriore assegno con scadenza 31.08.2019 dell'importo di € 20.000,00 n. 1019578473-04 tratto sulla
– filiale di SE P.ZA GN ang. Via Adige che le si mostra (doc. 3).- CP_2
5) “Vero che il sig. poneva all'incasso, in data 2.09.2019, l'assegno di cui al capitolo Pt_1 precedente, ma il non veniva pagato “per mancanza di fondi” come da documento che le si mostra (doc. 3).-
Indica come testimoni: residente in [...], residente in [...]
Firenze Via dell'Olmate residente in [...], residente a [...]
Rapolano Terme, residente in [...], su tutti i capitoli di prova.- Testimone_5
B.- Interrogatorio formale della convenuta sui medesimi capitoli previo adattamento lessicale.-
C.- Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla (ora Controparte_2 CP_3 filiale di SE P.ZA della docu ban
[...] CP_4 anche mediante la produzione dell'originale del titolo, relativa alla emissione e/o riscossione dell'assegno bancario n. 1016889831 dell'importo di € 10.000,00 emesso il 4.4.2016 tratto sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la filiale di SE n. 183.- Controparte_1
Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 51/2023 – rep. 54/2023, pronunciata dal Tribunale di SE il 16.01.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2103/2020, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato inter partes ai rogiti del Notaio il giorno 4.03.2016 e, per l'effetto, Persona_1
2) condannare la sig.ra alla restituzione dell'azienda avente ad oggetto Controparte_1
l'attività di spettacolo viaggiante per l'attrazione di “giostra aeroplani (dischi volanti)” esercitata dalla convenuta titolare della omonima ditta individuale con sede in SE Via Giordania snc;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, 2014 come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio””
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 nr. 51/2023 emessa dal Tribunale di SE, in composizione monocratica il 16.1.2023 e depositata in pari data. pagina 3 di 12 Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato unitamente a decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di SE Parte_1 [...] chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato CP_1 inter partes con atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 4.4.2016, Persona_1 stante l'inadempimento della convenuta all'obbligo del pagamento del prezzo pattuito e, per l'effetto, condannarsi la stessa alla restituzione dell'azienda, avente ad oggetto l'attività di spettacolo viaggiante per l'attrazione di “giostra aeroplani (dischi volanti)”.
Esponeva in particolare che in pagamento del prezzo, stabilito in € 10.000,00 (di cui €
4.300,00 per l'avviamento ed € 5.000,00 per la giostra, € 300,00 per il rimorchio ed €
400,00 per l'autoveicolo ad uso speciale), era stato consegnato, contestualmente alla firma, assegno bancario di pari importo n. 1016889831-09, tratto su c/c aperto presso la filiale 183 di
SE della e che della somma, salvo il buon fine dell'assegno, la parte Controparte_2 venditrice aveva rilasciato quietanza;
la convenuta, tuttavia, aveva chiesto di poter effettuare il pagamento in un momento successivo e, quindi, sempre su richiesta della stessa, il Pt_1 non aveva posto all'incasso il titolo, stracciandolo;
vane erano risultate poi le richieste di pagamento effettuate sia verbalmente che tramite legale.
2. nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto della domanda, Controparte_1 negava di aver chiesto all'attore di stracciare l'assegno ed affermava di avere corrisposto allo stesso non solo la somma di € 10.000,00 indicata nel contratto, ma anche altre e maggiori somme, pretese dal cedente in aggiunta a quanto dichiarato davanti al notaio;
osservava inoltre che, avendo la controparte dichiarato di avere ricevuto l'assegno di € 10.000,00 con rilascio di quietanza, avrebbe dovuto dare la prova del mancato buon fine del titolo, prova in nessun modo fornita.
3. La causa, istruita documentalmente, previo mutamento del rito su richiesta di parte ricorrente, veniva decisa con sentenza n. 51/2023 pubblicata il 16/01/2023 con la quale la domanda attorea veniva respinta con condanna dell'istante alla rifusione delle spese di lite.
Osservava in particolare il Tribunale che:
- era pacifico tra le parti e documentato da entrambe che la convenuta avesse consegnato all'attore l'assegno di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione del ramo di azienda;
pagina 4 di 12 - “in caso di pagamento effettuato mediante assegno, ancorché la consegna del titolo deve considerarsi effettuata “pro solvendo” con la conseguenza che l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, il debitore assolve all'onere di provare il pagamento dimostrando l'avvenuta emissione e consegna del titolo mentre spetta al creditore fornire la prova dell'eventuale mancato incasso dell'assegno (cfr. Cass. n. 17749 del 30/07/2009…cfr. anche Cass. n. 24747 del 05/12/2016)”, suscettibile di essere fornita con la dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore;
- “al riguardo, se è possibile ipotiZAre che il creditore, pur non avendo incassato
l'assegno, possa non essere in possesso del titolo (si può ipotiZAre il caso in cui l'assegno venga emesso con funzione di garanzia e lasciato in custodia presso soggetto diverso dal creditore) e, quindi, possa essere ammesso a provare per testimoni circostanze idonee a dimostrare il mancato incasso dell'assegno, tale ultima considerazione non può ritenersi applicabile al caso di specie, per la inverosimiglianza della tesi sostenuta dall'attore. In particolare, anche potendo astrattamente darsi credito alla tesi del secondo cui Pt_1
l'assegno - pacificamente consegnato allo stesso - non fu da questi portato all'incasso su richiesta della convenuta, non può ritenersi credibile che questi abbia stracciato l'assegno, che evidentemente sarebbe stato chiamato a svolgere una funzione di garanzia e il cui possesso avrebbe costituito la prova della persistenza del credito, in caso di contestazione.
Tale condotta distruttiva dell'assegno da parte del creditore non potrebbe ritenersi in alcun modo giustificata”;
- “inoltre, la tesi che parte attrice avrebbe inteso dimostrare per testimoni, risulta smentita dal documento dalla stessa allegato al ricorso introduttivo (doc. 2). Ed invero, la contestuale richiesta in via stragiudiziale sia dell'importo di €. 10.000,00 - quale corrispettivo della cessione di ramo di azienda - sia della somma di €. 20.000,00 di cui all'assegno bancario del 31.8.2019 (per un totale di €. 30.000,00) contrasta con la circostanza (dedotta solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e oggetto della richiesta prova per testi) che l'assegno di €. 20.000,00 sarebbe stato consegnato in sostituzione del precedente assegno di €. 10.000,00, sempre in forza del medesimo rapporto sottostante
(contratto di cessione di ramo di azienda)”;
- infine, “sul creditore grava l'onere di incassare l'assegno, determinandosi in caso di inerzia l'effetto estintivo dell'obbligazione ex artt. 1197 c.c. (cfr. Cass. n. 33428 del
17/12/2019)”.
pagina 5 di 12 4. Avverso la pronuncia ha proposto appello il chiedendone la riforma per i Pt_1 seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., perché il Tribunale, attraverso una ricostruzione parziale degli accadimenti, avrebbe omesso di considerare fatti pacifici rilevanti ai fini della decisione, in particolare il fatto che l'assegno consegnato al momento della sottoscrizione del contratto di cessione non fosse stato incassato in quanto distrutto e sostituito con altri, con scadenza posticipata, di importo pari al doppio di quanto convenuto a titolo di corrispettivo di vendita, rilasciati a garanzia dell'adempimento (tale ultima circostanza rendendo credibile l'avvenuta distruzione del titolo originario) ed omesso, altresì, di dare sfogo alle prove testimoniali chieste al riguardo dall'attore nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., motivando la mancata ammissione con il richiamo ad un documento (l'all. 2 del ricorso introduttivo) che rappresentava una “mera costituzione in mora, peraltro tornata al mittente per compiuta giacenza, superata dal fatto che l'attuale appellante ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto e non per la sua esecuzione, con conseguente sua irrilevanza ai fini del decidere, soprattutto in riferimento alla quantificazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo ivi contenuta”.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., perché, “per quanto in precedenza affermato a sostegno della tesi dell'attuale appellante…vi sono delle circostanze, di per sé evidentemente significative che non state prese in considerazione ancorché non contestate ma che, viceversa, attestano, al di là di ogni dubbio, come il corrispettivo dell'acquisto dell'azienda commerciale non è stato pagato, con conseguente legittima applicazione della norma di cui all'art. 1453 c.c.”, ovvero il fatto che la avesse rilasciato nelle mani del CP_1 ulteriori titoli a garanzia del proprio adempimento (che altra causale non potevano Pt_1 avere, non essendovi altri rapporti obbligatori tra le parti), all'evidenza in quanto non era possibile incassare il primo assegno, ed il fatto che l'ultimo assegno da € 20.000,00 consegnato, una volta posto all'incasso, fosse rimasto impagato per mancanza di fondi.
III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c., perché “l'ordinanza del 9.04.2022 con la quale il Tribunale di SE ha fissato l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è carente dei requisiti previsti dall'art. 134 c.p.c., in quanto del tutto mancante di motivazione in merito alla mancata ammissione delle prove, essendosi il giudicante limitato a dichiarare
“la causa matura per la decisione”, senza specificare le ragioni di tale pronuncia. Anche la
pagina 6 di 12 sentenza è assolutamente carente di motivazione sul punto, nonostante l'istanza di ammissione delle prove fosse stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni e, con adeguato supporto motivazionale, in sede di comparsa conclusionale”.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con reiterazione dell'istanza di ammissione delle prove richieste in primo grado e non ammesse.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
La causa è stata quindi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10/12/2025 a seguito di discussione orale in presenza.
***
6. L'appello, nei suoi motivi (che possono essere esaminati congiuntamente vista la loro stretta connessione), è infondato e deve essere pertanto respinto.
6.1 L'appellante, invero, muove da assunti non corretti, come quando asserisce che sarebbero state incontestate, in primo grado, le circostanze dell'avvenuta distruzione e del conseguente mancato incasso dell'assegno bancario n. 1016889831-09 consegnato in occasione della stipula dell'atto di cessione d'azienda.
Difatti, al contrario di quanto affermato, si legge nella comparsa di costituzione e risposta di l'espressa contestazione di tali circostanze: “Non risponde al Controparte_1 vero…quanto dedotto da controparte circa la successiva condotta della che CP_1 avrebbe richiesto ed ottenuto che l'assegno fosse poi strappato. Del resto è assai inverosimile che il dopo aver ricevuto l'assegno e rilasciato quietanza, lo abbia poi stracciato Pt_1 senza chiedere nulla in cambio. La verità è che la ha corrisposto al non CP_1 Pt_1 solo la somma di € 10.000 indicata nel contratto, ma – sia detto incidenter tantum – anche altre somme di ben superiore importo, pretese dal venditore in aggiunta a quanto dichiarato davanti al Notaio. Quel che rileva, rispetto all'oggetto della presente controversia, è però che
l'importo di € 10.000 indicato nel contratto fu regolarmente corrisposto dalla CP_1
(pag. 2).
pagina 7 di 12 Con tali allegazioni, in replica a quanto sostenuto dall'attore, la convenuta negava dunque di avere chiesto ed ottenuto la distruzione dell'assegno ed affermava piuttosto di avere adempiuto al pagamento.
Sicché è corretta l'affermazione di principio del primo giudice, secondo cui sarebbe spettato all'attore dare prova del mancato incasso del titolo, secondo l'orientamento della richiamata giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 17749/2009), avendo del resto l'assegno precipua natura di strumento di pagamento.
6.2 Detta prova è generalmente fornita dal creditore esibendo il titolo (come si legge nella massima estratta dalla citata pronuncia della S.C., “avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”) e la documentazione bancaria a riprova del tentativo infruttuoso di incasso.
Altrettanto correttamente afferma il Tribunale che è ben possibile ipotiZAre che il creditore, pur non avendo incassato l'assegno, non sia (per varie circostanze) in possesso del titolo e, quindi, “possa essere ammesso a provare per testimoni circostanze idonee a dimostrare il mancato incasso dell'assegno”.
Nel caso di specie, la circostanza dirimente, e da provare per testi, sarebbe stata la
(affermata) distruzione del titolo su richiesta della convenuta. Ma su di essa non vi è stata capitolazione di prova testimoniale, in quanto i capitoli articolati dall'attore riguardano, il primo, il semplice fatto – di per sé non decisivo – che la convenuta avrebbe chiesto, dopo la stipula, di non porre all'incasso l'assegno (non, quindi, che avrebbe chiesto di distruggerlo) e, i restanti, il rilascio di nuovi assegni, per un importo pari al doppio della somma concordata a titolo di prezzo per la compravendita, “a garanzia” dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale.
La prova della distruzione dell'assegno di € 10.000,00 non è stata dunque offerta.
6.3 Quanto poi alla circostanza dell'avvenuta emissione di nuovi assegni con
(impropria) funzione di garanzia rispetto ad una obbligazione ancora non adempiuta, la stessa non è stata tempestivamente allegata. Come pure giustamente osservato nella sentenza di primo grado, solo in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. l'attore (che in prima memoria si era limitato a ritrascrivere le proprie conclusioni) adduceva, all'interno degli stessi capitoli di prova, nuovi fatti, vale a dire di avere chiesto ed ottenuto, a fronte della richiesta di posticipazione del pagamento, il rilascio da parte della convenuta di un nuovo e pagina 8 di 12 diverso assegno, per 20.000,00, “a garanzia del proprio adempimento”, poi sostituito con ulteriore assegno, sempre di € 20.000,00, quest'ultimo portato all'incasso e rimasto impagato.
È pacifico che nel ricorso introduttivo del processo di tali vicende successive non vi fosse traccia, ivi leggendosi soltanto: “E' accaduto che la sig.ra non abbia pagato il CP_1 prezzo convenuto. Ed, infatti, su richiesta della medesima convenuta il sig. non ha Pt_1 mai posto all'incasso l'assegno consegnato, che fu stracciato, accogliendo la richiesta dell'acquirente che al tempo chiese di poter effettuare il pagamento in un momento successivo. Vane sono state le richieste di pagamento effettuate sia verbalmente che per il tramite del sottoscritto difensore”, senza, dunque, alcuna menzione del rilascio, in sostituzione dell'assegno distrutto, di altri due assegni correlati alla medesima operazione negoziale.
Ora, a prescindere dal fatto che non è chiaro il motivo per cui avrebbero dovuto essere rilasciati titoli per un importo pari addirittura al doppio della somma convenuta per il pagamento del prezzo, è dirimente osservare che la tardività dell'allegazione (la quale, al più, avrebbe dovuto essere introdotta nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che segna la barriera delle preclusioni assertive) non consentiva, e non consente ora, di dare ingresso a prove sul punto, non potendo la seconda memoria ex art. 183 essere utiliZAta, in difformità dal suo contenuto prefissato dalla legge, per allargare il thema decidendum a fatti e circostanze, riguardanti aspetti principali del contendere, non già dedotti in precedenza.
Sotto tale profilo, dunque, risulta giustificata e conforme a diritto la decisione di non ammettere quei capitoli di prova per testi.
6.4 Di fronte a circostanze tardivamente allegate, per altro verso, non può appreZArsi un contegno processuale della controparte di mancata contestazione, proprio perché esse non entrano a far parte del thema decidendum e restano necessariamente al di fuori della piattaforma dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
6.5 A ciò si aggiunga che, in contrasto con quanto sostenuto dal risulta in effetti Pt_1 il doc. 2 allegato al ricorso in primo grado, la cui portata l'appellante cerca di sminuire con argomenti privi di consistenza: a nulla rileva, infatti, che si tratti di una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento e che egli abbia poi scelto, viceversa, di agire in giudizio per la risoluzione del contratto;
ancor meno rileva che la lettera sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
ciò che rileva, invece, è che in quella missiva il legale dell'attore intimò alla pagina 9 di 12 convenuta il pagamento della somma complessiva di € 30.000,00, così distinta: € 10.000,00 quale corrispettivo non versato per la compravendita dell'azienda ed € 20.000,00 “di cui all'assegno bancario n. 1019578473-04 datato 31.08.2009”, riferendo, così, con ogni evidenza, l'assegno ad una diversa causale.
Su tale contraddizione (tra quanto dichiarato in sede stragiudiziale e quanto poi sostenuto in giudizio) l'appellante non ha fornito alcun chiarimento (ad esempio allegando un errore del proprio legale), sicché è senz'altro da condividere l'osservazione del Tribunale, secondo cui il contenuto della missiva in parola “contrasta con la circostanza (dedotta solo in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e oggetto della richiesta prova per testi) che l'assegno di €. 20.000,00 sarebbe stato consegnato in sostituzione del precedente assegno di €.
10.000,00, sempre in forza del medesimo rapporto sottostante (contratto di cessione di ramo di azienda)”.
6.6 In definitiva, dunque:
a) non è stata data prova della distruzione dell'assegno di € 10.000,00 consegnato in pagamento dell'acquisto di azienda ed è stata tardivamente allegata la circostanza, per di più contraddetta da un documento prodotto dalla medesima parte attrice, della sua sostituzione con altri assegni (ciò che, in ipotesi, avrebbe potuto rendere credibile l'assunto della distruzione del titolo, superando, così, il giudizio di inverosimiglianza dato dal Tribunale);
b) se ne deve dedurre che l'attore fosse in grado di esigere l'incasso dell'assegno di €
10.000,00, potendo, quindi, fornire in giudizio la prova del possesso materiale del titolo e del tentativo di infruttuosa riscossione di esso, prova che è invece assente negli atti di causa.
Così, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Tribunale (non messi in discussione dall'appellante), deve concludersi nel senso che l'attore non abbia assolto all'onere su di lui incombente di dimostrare il mancato incasso dell'assegno versato in corrispettivo della vendita.
6.7 Non possiede, poi, autonomo rilievo il motivo di appello con cui si censura l'omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie, tenuto conto che la decisione adottata dal
Tribunale è comunque conforme a diritto e che, peraltro, le ragioni a sostegno della inammissibilità delle prove articolate dall'attore possono ricavarsi da quanto messo in luce nel provvedimento (vedasi, in generale, il risalente orientamento della S.C., espresso ad esempio da Cass. 2033/1982, secondo cui, “il rigetto, da parte del giudice del merito, di un'istanza di
pagina 10 di 12 mezzi istruttori non esige necessariamente una motivazione espressa, potendo essa risultare implicitamente dalla ratio decidendi in base alla quale è stato risolto il merito della lite”).
D'altro canto, sebbene vi sia stata reiterazione anche delle altre richieste istruttorie avanzate in primo grado (interrogatorio formale della convenuta sui medesimi capitoli già oggetto della richiesta prova per testi;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla CP_2
“della documentazione e rendicontazione bancaria, anche mediante la produzione dell'originale del titolo, relativa alla emissione e/o riscossione dell'assegno bancario n.
1016889831 dell'importo di € 10.000,00 emesso il 4.4.2016 tratto sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la filiale di SE n. 183”), nessuna specifica Controparte_1 doglianza (al di là di quella inerente al preteso vizio motivazionale) è stata espressa nei motivi d'appello con riguardo al mancato accoglimento di esse, avendo l'appellante specificamente censurato solo la mancata ammissione della prova testimoniale.
Tali altri mezzi istruttori vanno comunque, senz'altro, considerati inammissibili:
l'interrogatorio formale dovrebbe vertere, sua volta, su circostanze tardivamente allegate;
l'ordine di esibizione, vista la tesi attorea relativa all'avvenuta distruzione dell'assegno, avrebbe la finalità non di acquisire un documento in possesso di un terzo, coerentemente con la funzione sua propria, ma, differentemente dal modello legale, quella di far emergere l'inesistenza del documento, senza pretermettere che l'informazione sulla mancata riscossione dell'assegno, presso la banca, avrebbe potuto essere acquisita autonomamente dall'istante.
7. Il gravame va perciò in conclusione respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3 e 4, per le quali si giustifica il dimeZAmento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e discussione).
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.2001 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto €
3.933,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.933,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10/12/2025
Il Consigliere estensore
AO TT
Il Presidente
CA GG
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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