TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/7757
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Su ricorso ex art. 281 decies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7757/2023
Promossa da: nato/a il 06/08/1942 c.f. rapp.ta e difesa da Controparte_1 C.F._1
CP_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTE/I Contro
nato/a il C. F. n. Controparte_3 CONVENUTO/I
OGGETTO: indennizzo stragi naziste
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre, secondo le specifiche e il dettaglio di cui in narrativa, a ricevere ristoro per l'importo di euro 280.187,77 (euro 116.896,00 iure proprio per la perdita del nonno, euro 75.801,77 iure hereditatis dal padre per la perdita, da parte di quest'ultimo, del padre Persona_1
euro 87.490,00 per rappresentazione dal padre in Persona_2 Per_1 relazione al danno subito dalla madre di quest'ultimo) oltre al danno iure hereditatis dalla madre per la perdita del suocero rimesso alla valutazione e all'equo Parte_1 apprezzamento del giudice;
- per l'effetto condannare la e, in solido con essa ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal , al pagamento Controparte_4 Controparte_5
Pagina 1 dell'importo suddetto e liquidandoli, salva diversa quantificazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
- in via istruttoria, per quanto trattasi di fatti storici tutti noti e documentati, ove dovesse rendersi necessario a séguito delle difese avversarie e l'Ill.mo Giudice adito dovesse comunque ritenerlo rilevante, si chiede
- ammissione di prova testimoniale del sig. nato a [...] il 15 luglio Testimone_1 1930, res. in Firenze, presente ai fatti del 17 luglio 1944, sul seguente capitolo di prova:
“D.c.v. che ha redatto e sottoscritto la lettera che le si mostra, allegata come doc. n. 19, e ne conferma integralmente il contenuto”;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Comune di Marradi del certificato di morte di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Parte_1 25.1.1987. Nell'interesse del e : CP_5 Controparte_4 a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese. In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, considerato il tempo passato ed il principio di vicinanza della prova, ordini alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all' , ai sensi dell'art. 213 CP_6 c.p.c. , informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha dedotto che IN DATA 17 LUGLIO 1944 il sig. Persona_2 lavorava come bracciante agricolo nei campi allorquando i tedeschi a fini di rappresaglia per la morte di due tedeschi, prelevarono 28 persone dai campi e li portarono vicino ad una villa per passarli sotto le armi a fucilate in data …. Che il rimase vivo ma gravemente ferito alla gola Per_2 e altre parti del corpo e riuscì a levarsi le salme di due persone di dosso e scappare nel bosco, per poi arrivare nella casa dove era sfollata la sua famiglia, che gli curò le ferite e rendendogli possibile vivere ancora per tre anni tra le sofferenze del non avere più la mandibola, non poter mangiare e parlare.
Dunque agisce in giudizio iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure Controparte_1 hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre per ottenere l'indennizzo del Fondo creato ad hoc gestito presso il . Controparte_5
Ha prodotto diversi documenti sull'eccidio del e sulla presenza del in quell'evento Per_3 Per_2 ha prodotto un manoscritto dello stesso e la foto del monumento die caduti nel cimitero di Per_2 Crespino dove figurano varie foto e una scritta che però non è della foto ma aggiunta esterna al computer.
Pagina 2 Ha chiesto di ammettere eventualmente a teste ma non su capi specifici ma a Testimone_1 conferma del doc. 19.
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della;
CP_5 Controparte_3 b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e,per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese. In via istruttoria, ha chiesto ordinarsi alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all' , ai sensi dell'art. CP_6 213 c.p.c.; informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
La causa è stata istruita con prove documentali e giunge ora in decisione.
La domanda è rimasta sfornita di prova in quanto l'attore non ha dimostrato come il suo nonno fosse effettivamente vittima dell'eccidio del Lamone e ricompreso tra i braccianti prelevati e portati alla fucilazione nel luogo indicato.
Le prove prodotte riguardano in generale l'eccidio del e non anche il fatto che il nonno Per_3 rientrasse tra le vittime della fucilazione dei nazisti.
Non è sufficiente il manoscritto attribuito fideisticamente al né è sufficiente la foto del Per_2 cimitero con le foto delle vittime del e senza l'immagine dei nomi indicata nella stessa Per_3 lapide cimiteriale, non è sufficiente il documento di che se anche venisse Testimone_1 confermato non proverebbe la domanda, dovendo piuttosto la prova per testi essere dedotta non come conferma di documenti ma come risposte su circostanze specifiche di fatto.
Non vi è quindi prova né del ferimento né del nesso di causa tra ferimento e morte dopo 3 anni del sig. per mano dei nazisti. Per_2
Per questi motivi
la domanda va rigettata compensando le spese.
P.Q.M.
Il tribunale
Definitivamente pronunziando
Rigetta a domanda e compensa le spese.
Firenze, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Su ricorso ex art. 281 decies cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7757/2023
Promossa da: nato/a il 06/08/1942 c.f. rapp.ta e difesa da Controparte_1 C.F._1
CP_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTE/I Contro
nato/a il C. F. n. Controparte_3 CONVENUTO/I
OGGETTO: indennizzo stragi naziste
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre, secondo le specifiche e il dettaglio di cui in narrativa, a ricevere ristoro per l'importo di euro 280.187,77 (euro 116.896,00 iure proprio per la perdita del nonno, euro 75.801,77 iure hereditatis dal padre per la perdita, da parte di quest'ultimo, del padre Persona_1
euro 87.490,00 per rappresentazione dal padre in Persona_2 Per_1 relazione al danno subito dalla madre di quest'ultimo) oltre al danno iure hereditatis dalla madre per la perdita del suocero rimesso alla valutazione e all'equo Parte_1 apprezzamento del giudice;
- per l'effetto condannare la e, in solido con essa ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...] e dal , al pagamento Controparte_4 Controparte_5
Pagina 1 dell'importo suddetto e liquidandoli, salva diversa quantificazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate;
- con integrale vittoria di spese del giudizio.
- in via istruttoria, per quanto trattasi di fatti storici tutti noti e documentati, ove dovesse rendersi necessario a séguito delle difese avversarie e l'Ill.mo Giudice adito dovesse comunque ritenerlo rilevante, si chiede
- ammissione di prova testimoniale del sig. nato a [...] il 15 luglio Testimone_1 1930, res. in Firenze, presente ai fatti del 17 luglio 1944, sul seguente capitolo di prova:
“D.c.v. che ha redatto e sottoscritto la lettera che le si mostra, allegata come doc. n. 19, e ne conferma integralmente il contenuto”;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Comune di Marradi del certificato di morte di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Parte_1 25.1.1987. Nell'interesse del e : CP_5 Controparte_4 a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese. In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, considerato il tempo passato ed il principio di vicinanza della prova, ordini alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all' , ai sensi dell'art. 213 CP_6 c.p.c. , informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha dedotto che IN DATA 17 LUGLIO 1944 il sig. Persona_2 lavorava come bracciante agricolo nei campi allorquando i tedeschi a fini di rappresaglia per la morte di due tedeschi, prelevarono 28 persone dai campi e li portarono vicino ad una villa per passarli sotto le armi a fucilate in data …. Che il rimase vivo ma gravemente ferito alla gola Per_2 e altre parti del corpo e riuscì a levarsi le salme di due persone di dosso e scappare nel bosco, per poi arrivare nella casa dove era sfollata la sua famiglia, che gli curò le ferite e rendendogli possibile vivere ancora per tre anni tra le sofferenze del non avere più la mandibola, non poter mangiare e parlare.
Dunque agisce in giudizio iure proprio per la perdita del nonno, nonché iure Controparte_1 hereditatis anche per rappresentazione da padre e iure hereditatis dalla madre per ottenere l'indennizzo del Fondo creato ad hoc gestito presso il . Controparte_5
Ha prodotto diversi documenti sull'eccidio del e sulla presenza del in quell'evento Per_3 Per_2 ha prodotto un manoscritto dello stesso e la foto del monumento die caduti nel cimitero di Per_2 Crespino dove figurano varie foto e una scritta che però non è della foto ma aggiunta esterna al computer.
Pagina 2 Ha chiesto di ammettere eventualmente a teste ma non su capi specifici ma a Testimone_1 conferma del doc. 19.
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della;
CP_5 Controparte_3 b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e,per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese. In via istruttoria, ha chiesto ordinarsi alla controparte, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., di esibire la documentazione riguardante i conseguiti benefici di legge e richieda all' , ai sensi dell'art. CP_6 213 c.p.c.; informazioni scritte circa la sussistenza di benefici pensionistici o assistenziali che trovino il proprio fondamento nei fatti di cui è causa e relativa quantificazione
La causa è stata istruita con prove documentali e giunge ora in decisione.
La domanda è rimasta sfornita di prova in quanto l'attore non ha dimostrato come il suo nonno fosse effettivamente vittima dell'eccidio del Lamone e ricompreso tra i braccianti prelevati e portati alla fucilazione nel luogo indicato.
Le prove prodotte riguardano in generale l'eccidio del e non anche il fatto che il nonno Per_3 rientrasse tra le vittime della fucilazione dei nazisti.
Non è sufficiente il manoscritto attribuito fideisticamente al né è sufficiente la foto del Per_2 cimitero con le foto delle vittime del e senza l'immagine dei nomi indicata nella stessa Per_3 lapide cimiteriale, non è sufficiente il documento di che se anche venisse Testimone_1 confermato non proverebbe la domanda, dovendo piuttosto la prova per testi essere dedotta non come conferma di documenti ma come risposte su circostanze specifiche di fatto.
Non vi è quindi prova né del ferimento né del nesso di causa tra ferimento e morte dopo 3 anni del sig. per mano dei nazisti. Per_2
Per questi motivi
la domanda va rigettata compensando le spese.
P.Q.M.
Il tribunale
Definitivamente pronunziando
Rigetta a domanda e compensa le spese.
Firenze, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 3