Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 3697/2022, riservata in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.5.2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 20, per procura allegata al ricorso appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Polacchi e presso Controparte_3
quest'ultimo elettivamente domiciliato in Viterbo, via Iginio Garbini n. 84/G, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 458/22 del Tribunale di Viterbo del 2.5.2022
Premesso che con ricorso depositato il 27.6.2022 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe – che, dopo aver pronunciato il divorzio tra le parti, rigettava la domanda di
1
con comparsa di risposta del 19.9.2023 si costituiva in giudizio Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello con condanna della ricorrente alle spese processuali;
l'udienza del 22.5.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e nelle note congiunte a tal fine depositate i difensori delle parti deducevano il raggiungimento di un accordo a definizione del presente procedimento chiedendo, a tal fine, che venissero recepite le conclusioni concordate.
Con atto depositato il 19.5.2025 il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Rilevato che
Nulla osta al fatto che vengano recepite le conclusioni raggiunte dalle parti per mezzo dei loro difensori contenute nelle note scritte depositate;
in particolare, in virtù di tale accordo, anche a definizione dell'odierno procedimento pendente tra le parti, “il sig. , dalla data di sottoscrizione del presente accordo, riconosce il CP_3
diritto della sig.ra alla corresponsione di un assegno divorzile, determinato di comune accordo fra le Pt_1
parti nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. Nulla invece risulta dovuto per il passato.”
Per la parte sindacabile nel presente giudizio, poiché attinente all'oggetto dei motivi di appello, la Corte ritiene di disporre in conformità degli interessi rappresentati e convenuti tra le parti.
Il raggiungimento di conclusioni congiunte giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando su accordo delle parti del 28.1.2025, depositato il 15.5.2025, in parziale riforma della sentenza n. 458/22 del Tribunale di Viterbo del 2.5.2022, recependo il predetto accordo:
2 -riconosce l'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ad nell'importo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni Parte_1
mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
3