Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/09/2025, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07379/2025REG.PROV.COLL.
N. 02102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2023, proposto da AL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione, Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 618/2022 del 28 giugno 2022, pubblicata il 4 luglio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Gli appellanti, proprietari di un immobile in qualità di eredi dell’autore del contestato abuso edilizio, impugnano la sentenza n. 618/2022 del T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso i provvedimenti del Comune di Formia, che ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'intera particella catastale su cui insiste l’opera edilizia abusiva, fatta precedentemente oggetto di ordinanza di demolizione, irrogando inoltre la prevista sanzione pecuniaria.
2 – In particolare, gli appellanti hanno presentato ricorso contro l’Ordinanza n. 437 del 26 novembre 2012 emessa dal Comune di Formia, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile realizzato abusivamente in località Castellonorato, nonché del terreno su cui esso insiste, con relativa trascrizione nei registri immobiliari, frazionamento del terreno a spese dei responsabili e irrogazione di una sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Il manufatto era stato edificato dal padre su un terreno di sua proprietà e nei suoi confronti era già stato emesso un ordine di demolizione nel 2010, rimasto inottemperato, ma lo stesso era deceduto nel luglio 2011, prima dell’emissione dell’ordinanza impugnata, adottata pertanto nei confronti degli odierni appellanti in qualità di eredi.
3 - Il TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 618/2022 ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Secondo il giudice di primo grado, il fatto che l’ordinanza di acquisizione sia stata adottata due anni dopo l’inottemperanza non incide sulla legittimità del provvedimento, essendo nel frattempo subentrati gli eredi; pertanto i ricorrenti, divenuti proprietari per successione, avrebbero dovuto attivarsi per demolire il manufatto abusivo ma non lo hanno fatto, rendendosi così responsabili delle conseguenze della mancata esecuzione.
Gli eredi del precedente proprietario hanno proposto appello avverso tale sentenza. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4 – Gli appellanti deducono plurime censure.
4.1 - in primo luogo, evidenziano l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, secondo cui, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l'acquisizione gratuita dell’area è preclusa qualora il proprietario non sia responsabile dell'abuso. Infatti gli stessi, avendo acquisito il terreno per successione ereditaria e non avendo partecipato alla realizzazione dell’opera abusiva, non potrebbero essere considerati responsabili. Il T.A.R. avrebbe quindi dovuto ritenere illegittima l’acquisizione e limitarsi a validare la sola disposizione comunale concernente la demolizione del manufatto abusivo.
4.2 - In secondo luogo, lamentano l’omesso esame da parte del T.A.R. di un autonomo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 15, comma 3, della L.R. Lazio n. 15/2008, che disciplina l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di accertata inottemperanza.
4.3 - In terzo luogo, denunciano un’ulteriore violazione della medesima norma regionale per difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia: il Comune di Formia, infatti, avrebbe disposto l’acquisizione dell’intero mappale catastale senza effettuare il necessario frazionamento dell’area, come imposto dalla L.R. n. 15/2008. Tale disposizione prevede espressamente che, prima dell’acquisizione, l’area interessata debba essere individuata in maniera puntuale attraverso un frazionamento catastale. Il provvedimento impugnato avrebbe invece acquisito l’intera particella – ben più estesa rispetto alla superficie effettivamente occupata dall’opera abusiva – realizzando di fatto un’ablazione ingiustificata di proprietà privata, in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e giustizia sostanziale.
5 – Ai fini della decisione, deve essere dato atto della giurisprudenza amministrativa e costituzionale che, unitamente alla normativa regionale e nazionale applicabile, secondo la difesa di pate appellante offrirebbe un quadro normativo utile a valutare la legittimità del provvedimento. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità per abuso edilizio e gli effetti sull’acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, occorre rilevare che l’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste un’opera abusiva è prevista in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ma non può essere applicata nei confronti di soggetti che, pur essendo proprietari, non sono responsabili dell’abuso. La L.R. Lazio n. 15/2008, artt. 15, commi 3 e 5, in adesione a tale principio, esclude espressamente che terzi estranei all’abuso possano subire l’acquisizione del bene, limitando la sanzione al solo proprietario autore materiale dell’abuso. Anche la Corte costituzionale ha confermato tale principio nella sentenza n. 345/1991, ribadendo la tutela della proprietà privata nei confronti di soggetti estranei all’illecito. Per quanto concerne, poi, la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione, la L.R. Lazio n. 15/2008 dispone che la prevista sanzione per chi non ottempera all’ordine di demolizione deve essere riferita esclusivamente al responsabile materiale dell’abuso o a chi abbia avuto la possibilità concreta di adempiere all’ordine. Dunque gli appellanti, non essendo stati autori dell’abuso né destinatari diretti dell’ordine di demolizione, secondo la sopraindicata prospettazione non potrebbero essere onerati di tale sanzione.
5- Tuttavia, nella fattispecie in esame viene in rilievo ed assume valore dirimente la duplice circostanza che gli appellanti, da un lato, sono gli eredi legittimi del defunto autore dell’abuso e, dall’altro, hanno acquisito l’immobile e il terreno di sedime successivamente all’accertamento dell’abuso edilizio e del conseguente ordine di demolizione del Comune, rimasto fino ad allora inottemperato dal de cuius .
Quindi gli appellanti, anche se non sono stati né autori né partecipi della realizzazione dell’opera abusiva e anche se non hanno né omesso né potuto eseguire fino a quel momento la demolizione essendo subentrati nella proprietà del bene solo dopo la morte del padre, tuttavia, in qualità di coeredi del bene, dal momento della successione sono subentrati nella titolarità e nel possesso (pro quota indivisa) del bene stesso e in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché in tutte le responsabilità non penali e in tutti gli obblighi e oneri, anche di natura amministrativa e di contenuto economico e pecuniario, gravanti sul medesimo bene al momento della successione.
Ne discende che gli stessi, con l’accettazione dell’eredità, sono subentrati jure succssionis in un rapporto proprietario con il bene che consentiva loro, in qualità di eredi, di conoscere la situazione di illegittimità del manufatto sotto il profilo urbanistico ed edilizio, nonché la pendenza di un ordine di demolizione non eseguito, al quale, pur avendone la facoltà e la possibilità sotto il profilo giuridico, non hanno dato seguito, subentrando in tal modo nella inottemperanza e nella conseguente responsabilità del precedente proprietario autore dell’abuso, sia quanto alla disposta devoluzione dell’area di sedime al patrimonio comunale, sia quanto alla prevista sanzione pecuniaria.
Neppure il terzo ordine di censure, riferito all’acquisizione dell’intero mappale catastale senza effettuare il necessario frazionamento, con conseguente eccessiva estensione dell’area, può essere accolto, non essendo stato fornito un adeguato principio di prova circa una estensione del trasferimento al Comune superiore ai limiti di legge concernenti l’area di sedime e quella pertinenziale e dovendo, comunque, l’esatta estensione essere puntualmente considerata in sede di trascrizione catastale del trasferimento al patrimonio comunale.
6 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie controversa giustifica tuttavia la compensazione, fra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO