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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/09/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1809/2021 del R.G.A.C.C, posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Di Nallo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino
(FR),Via San Marco n. 17;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), con sede in Milano in Via Controparte_1 P.IVA_1
Leopardi n. 15, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusti poteri di cui alla Controparte_2 procura conferita dal legale rappresentante della con atto Notaio Controparte_1 [...]
di Milano, Rep. N. 43161 del 12.09.2019, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Claudio Per_1
Monteverdi, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni terzo trasportato.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
25 giugno 2025.
In particolare, parte attrice concludeva chiedendo: “NEL MERITO accertato che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra , condannare i convenuti, in Controparte_3 solido tra loro, come previsto dal Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti da parte attrice in relazione al sinistro de quo nella misura di cui in premessa, così come sopra indicato e specificato o in quella diversa somma che risulterà di giustizia e che verrà determinata in corso di causa. Condannare, inoltre, la PA di Assicurazione a titolo di responsabilità per lite temeraria a pagare la somma di euro 5.000,00 o quella diversa ed inferiore somma ritenuta di giustizia e da valutarsi in via equitativa. Ordinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 comma 10 del D.Lgs N. 209 del 7.9.2005, la trasmissione, a cura della Cancelleria, della sentenza di cui al presente giudizio all'IVASS via del Quirinale 21 Roma per gli accertamenti relativi all'omessa osservanza, da parte della PA , delle disposizioni afferenti Controparte_4 le procedure liquidative previste dal Codice delle Assicurazioni. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente procurato-re antistatario.” (cfr. atto di citazione richiamato nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025).
• Parte convenuta concludeva chiedendo: “in via principale, nel merito, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'istante, poiché infondata e non provata sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra addotti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del solo danno che risulterà in effettiva connessione causale con l'evento de quo e tecnicamente accertato nel corso del giudizio. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio” (cfr. comparsa di costituzione, non avendo la parte depositato note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
con cui era assicurato il veicolo Lancia Y targato DN756KS, a bordo del quale Controparte_4 viaggiava, e , conducente e proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_3 dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 31 marzo 2016.
In particolare, l'attrice riferiva che: - in data 31 marzo 2016 alle ore 12,00 circa, si trovava a bordo, quale trasportata, dell'autoveicolo Lancia Y targata DN756KS, assicurato con
[...] marchio QUIXA ass.ni) e condotto dalla figlia Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 16 proprietaria del mezzo;
- quest'ultima giunta in S. Elia Fiumerapido alla via Strette CP_3
Camere, in prossimità del cancello della propria abitazione, si fermava con il motore acceso, senza azionare il freno a mano, sicché il veicolo, attesa la piccola discesa ivi esistente, improvvisamente indietreggiava;
- parte attrice, nelle more, stava scendendo dal veicolo e, dopo essere stata colpita dallo sportello del mezzo, cadeva a terra;
- chiamato il 118, veniva trasportata presso l'Ospedale di Cassino ove le veniva diagnosticato “trauma anca sinistra” con “frattura di femore sinistra scomposta” e successivamente veniva trasferita presso l'Ospedale di Isernia;
- veniva sottoposta ad un lungo periodo di ricovero e a diversi interventi chirurgici, con impossibilità di deambulare nonostante la riabilitazione effettuata;
- a seguito di visita eseguita dal medico legale della compagnia assicuratrice, venivano riscontrati: - IP al 16%, ITT al 100% pari a 240 giorni, ITP al 75% pari a 60 giorni;
ITP al 50% pari a
90 giorni, ITP al 25% pari a 25 giorni;
- nonostante ciò, la contestava i danni non CP_1 provvedendo al risarcimento dovuto;
- veniva incardinato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Cassino anche ai fini conciliativi (R.G.1158/20), all'esito del quale il CTU riconosceva la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate e l' evento per cui è causa, riscontrando: "Trauma contusivo di anca sinistra con frattura spiroide al terzo diafisario superiore del femore trattata chirurgicamente con placca e viti, complicata da infezione peritissutale ai mezzi di sintesi e tramite fistoloso secernente, con rimozione degli stessi in data 7 novembre 2016"; e i seguenti esiti permanenti:
“Coxalgia sinistra con grave limitazione articolare, gonalgia sinistra da ipomobilità, rilevante pregiudizio staticodeambulatorio,osteomielite cronica con sequestro, alterazione ossea strutturale e marcata osteoporosi, fistola cutanea trocanterica, in trattamento antibiotico ciclico”, da cui è conseguito un periodo di 60 giorni di ITA, di 120 giorni di ITP al 50%, I.P. al 30%; - avrebbe subito, pertanto, un danno biologico pari ad euro 143.653,50 e ulteriori danni patrimoniali per le spese mediche pari ad euro 2.913,34, per spese di CTP medico-legale per euro 622,00, per spese legali per la fase stragiudiziale e per la procedura di cui all' ATP (R.G. n. 1158/2020) pari a complessivi euro 4.765,92, per le spese di CTU medico-legale nel giudizio di ATP (R.G.1158/20) pari ad euro 488,00, per le spese necessarie per l'assistenza nelle ordinarie occupazioni del vivere quotidiano, nonché un danno morale, per il disagio patito, pari ad euro 71.826,75, e danni patrimoniali, necessitando di aiuto continuo anche per le faccende domestiche, da quantificare in euro 100.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Tanto esposto, l'attrice concludeva nei termini anzidetti.
Si costituiva quale compagnia assicurativa del veicolo Lancia Y, Controparte_1 contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur, e chiedendone il rigetto.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
pagina 3 di 16 All'udienza del 23 maggio 2022 veniva respinta l'istanza di provvisionale formulata dall'attrice non rinvenendosi gravi elementi di responsabilità, attesa la necessità di accertare la reale dinamica del sinistro. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Anzitutto deve dichiararsi la contumacia di che, regolarmente citata in Controparte_3 giudizio, non si è costituita.
3. Prima di esaminare la domanda nel merito, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della stessa.
La sig.ra ha convenuto in giudizio quale conducente e Parte_1 Controparte_3 proprietaria del veicolo Lancia Y, a bordo del quale la stessa viaggiava, nonché la Controparte_1
quale compagnia con cui era assicurato detto mezzo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] allorché la stessa, mentre stava scendendo, cadeva a terra, dopo aver urtato allo sportello della vettura, che, a causa della mancata attivazione del freno a mano, indietreggiava lungo la piccola discesa presente.
Ciò posto, la sig.ra ha inteso agire in qualità di terza trasportata. Pt_1
A tal riguardo occorre evidenziare che al terzo che abbia subito un danno che ha coinvolto il veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il codice delle assicurazioni riconosce due forme di tutela:
a) l'azione diretta ex art. 144 codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
b) l'azione diretta ex art. 141 codice assicurazione nei confronti dell'assicurazione del vettore.
La principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l'ampiezza del thema decidendum, in quanto nell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore l'oggetto del giudizio non comprende l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Invero, con l'azione di cui all'art. 141 cod. ass., la legge attribuisce all'assicuratore del vettore una funzione liquidatrice "neutra" che prescinde dall'accertamento del profilo della colpa.
In estrema sintesi, dal momento che la riforma operata dal Codice delle assicurazioni private non ha inciso sulle norme del codice civile, il danneggiato da un sinistro stradale che reclami il diritto al risarcimento può liberamente scegliere se citare in giudizio il solo conducente e il proprietario del pagina 4 di 16 veicolo, ritenuti responsabili del danno (ex art. 2054 c.c.), ovvero coinvolgere la di lui compagnia di assicurazione mediante la generale azione diretta ex art. 144 cod.ass., senza tuttavia escludere la possibilità a colui che è rimasto vittima del sinistro, in qualità di terzo trasportato, di potersi avvalere dell'azione diretta ex art. 141 cod.ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro.
Inoltre, con riferimento all'applicabilità della succitata disposizione alle ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 35351 del
30.11.2022, hanno dato continuità al più recente indirizzo espresso da Cass. n. 17963/2021, enunciando i seguenti principi di diritto: "l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito"; "la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile"; "nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.11.2022, n.
35318).
La Suprema Corte, nel pervenire alle suddette conclusioni, pienamente condivise da questo giudice, fa leva sulla interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 141 cod.ass..
Evidenzia, da un lato, come “il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo” (in motivazione, par. 14.1). Dall'altro, che “l'intero
"meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o pagina 5 di 16 corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
(fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterete un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.” (in motivazione, par. 14.2).
Ciò evidenziato, nel caso di specie, visto il mancato coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro occorso all'attrice – come emergente dalla stessa dinamica prospettata da quest'ultima – deve ritenersi non esperibile il rimedio di cui al citato art. 141 cod. ass., potendo la stessa agire ai sensi degli artt. 144 cod. ass. e 2054 comma 1 c.c..
A questo punto, deve osservarsi che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (Cassazione civile sez. lav., 11/07/2022, n.21865).
La Suprema Corte infatti ricorda che 'il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.
2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali pagina 6 di 16 strumenti, quanto meno in via subordinata' (Cass. Sez. Un. n. 35351/2022, in motiv. p. 12.1). Detto altrimenti, non è impedito al giudice, una volta escluso il regime probatorio più favorevole (quello di cui al citato art. 141), l'esercizio di quel potere-dovere di autonoma qualificazione della domanda verso tali forme di tutela, ove non ricorrano i presupposti per la tutela di cui all'art. 141, se sono allegati e provati sufficienti elementi circa le modalità del sinistro, affinché la responsabilità del vettore e il conseguente obbligo solidale del suo assicuratore possano essere comunque affermati (cfr. Cass. n.
14388/2019).
Nella fattispecie per cui è causa va considerato che la sig.ra non ha, con l'atto di citazione, Pt_1 proceduto ad una specifica qualificazione giuridica della domanda, limitandosi a descrivere i fatti, ad evidenziare le conseguenze subite, e a formulare la richiesta dei relativi danni. Di conseguenza, spetta al giudice procedente sussumere la fattispecie nella norma di riferimento, che avrebbe dovuto trovare applicazione in correlazione a quanto descritto dall'attrice. Inoltre, quest'ultima nel precisare le modalità del sinistro e nell'evidenziare che “la sig.ra ometteva, però, di azionare il Controparte_3 freno a mano e di bloccare il veicolo in maniera corretta” (pag. 1 atto citazione), ha allegato, senz'altro, la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro. Per di più, la riconducibilità della spiegata azione alla previsione di cui al citato art. 144 Cod. Ass. è evincibile anche dalle conclusioni rassegnate con cui si chiede accertarsi “che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra ,”, profilo questo che sarebbe irrilevante in ipotesi di domanda proposta Controparte_3 ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., nonché di condannare i convenuti in solido.
Tanto considerato, non potendo applicarsi il regime di cui all'art. 141 Cod. Ass. in assenza di un altro possibile "responsabile civile", stante il coinvolgimento di un solo veicolo, quello a bordo del quale si trovava il trasportato danneggiato, condotto dal proprietario, l'art. 144 cod.ass. configura pur sempre un'azione diretta (con beneficio del massimale di polizza, invece che di quello minimo legale) nei confronti del medesimo assicuratore, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art .2054, co. 1, c.c. in punto di presunzione di colpa del conducente, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando quindi al vettore fornire la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del "caso fortuito" (cfr. Cass. n. 17963/2021, al quale le
Sez. Un. cit. hanno prestato adesione, in motiv. par. 18.1 ss).
Poste tali necessarie premesse, si ritiene che l'attrice abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente.
pagina 7 di 16 4. In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, può dirsi provato sia il fatto che la sig.ra viaggiasse come passeggera sul veicolo Lancia Y, di proprietà Pt_1 della figlia, sia la dinamica del sinistro come descritta dalla predetta.
Segnatamente, la testimone presente al momento del sinistro, e delle cui Testimone_1 attendibilità non vi è ragione di dubitare, stante la precisazione e coerenza delle dichiarazioni rese, ha confermato di aver visto la scendere dal lato passeggero del veicolo, e che la stessa, appena Pt_1 scesa, era stata colpita dallo sportello aperto dell'autovettura, mentre il veicolo indietreggiava lungo la piccola discesa presente (più precisamente, la teste ha dichiarato: “ io mi trovavo quel giorno, verso le ore 12:00 sul luogo del sinistro in quanto stavo percorrendo a piedi la strada Strette Camere in
Sant'Elia Fiumerapido per andare presso l'abitazione dei sigg. presso i quali Parte_2 allora prestavo lavoro. Gli stessi abitano di fronte all'abitazione della sigra . ADR: "preciso che Pt_1 il cancello era chiuso e che non aveva apertura automatica (…) Posso riferire di avere visto arrivare
l'autovettura che si è fermata davanti al cancello chiuso. Dal lato destro è scesa la sig.ra Pt_1
e subito dopo ho visto la macchiana indietreggiare lungo la piccola discesa ivi esistente e la
[...] sig.ra che era in piedi e veniva colpita dallo sportello, lato passeggiero che aveva Parte_1 lasciato aperto;
l'ho vista, quindi, cadere a terra”, cfr. verbale d'udienza del 30.05.2024).
La qualità di terza trasportata della stessa può altresì evincersi dalle dichiarazioni rese dalla testimone , sopraggiunta quando l'attrice era già a terra. La teste ha infatti riferito di Testimone_2 aver visto la sig.ra a terra vicino la macchina, al lato passeggero (segnatamente, “mi sono Pt_1 trovata a passare sul posto, a piedi, quando la sig.ra era già a terra. Mi sono Parte_1 avvicinata per vedere cosa fosse accaduto. Preciso che la sig.ra si trovava a terra, vicino la Pt_1 macchina, lato destro ovvero lato passeggero”; cfr. verbale d'udienza dell'8.10.2024).
Le testimoni hanno poi confermato che è sopraggiunta l'ambulanza a causa dei dolori lamentati dalla che si trovava stesa a terra. Inoltre, entrambe hanno riconosciuto nella fotografia Pt_1 mostratagli in udienza, e depositata in atti dall'attrice, il luogo del sinistro (cfr. “foto luogo sinistro” allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), da cui si evince effettivamente la presenza della piccola discesa su cui è indietreggiata l'autovettura Lancia Y, verosimilmente per la mancata attivazione del freno a mano da parte della conducente/proprietaria.
La dinamica sopra descritta trova riscontro anche con quanto dichiarato dalla sig.ra al Pt_1 personale sanitario al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, e risultante dal relativo referto (in particolare, è riportato: “rif di essersi infortunata mentre scendeva dalla macchina”, cfr. doc. 1 atto di citazione). Né è possibile trarre conclusioni di segno contrario dal riferimento contenuto nell'anamnesi di cui alla cartella clinica dell'Ospedale di Isernia circa una “caduta in casa accidentale” (cfr. doc. 2 pagina 8 di 16 atto citazione), non emergendo, peraltro, che tale circostanza sia stata riferita proprio dall'attrice, e non potendosi, pertanto, escludere la verificazione dei fatti riferiti dalla e comprovati dalle risultanze Pt_1 probatorie complessivamente considerate.
Inoltre, dalla CTU, resa all'esito del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020
R.G.) e formalmente acquisita, unitamente agli atti del relativo procedimento, al presente giudizio
(come da ordinanza 18.05.2023), è emersa la compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la Pt_1 dinamica del sinistro dalla stessa riferita. In particolare, il CTU ha affermato che l'attrice “ha riportato un trauma contusivo di anca sinistra compatibile con la riferita dinamica dell'evento traumatico
(riferisce di essere caduta nello scendere dall'autovettura su cui viaggiava come trasportata anteriore
a seguito di brusco movimento del veicolo). Infatti una caduta a terra con equilibrio instabile ed impatto diretto sulla compagine ossea è idonea a determinare la frattura dell'osso coinvolto nell'urto contro la superficie rigida del piano stradale” (pagg. 7 e 8 CTU).
Pertanto, in assenza di evidenze di segno contrario e non avendo la conducente/proprietaria del veicolo, non costituitasi in giudizio, provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (secondo quanto previsto dell'art. 2054 comma 1 c.c.) – non superando così la presunzione di colpa a suo carico – può ritenersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che le lesioni riportate dalla , e Pt_1 diagnosticate al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso, siano causalmente imputabili alla condotta di guida imprudente della . Circostanza, questa, comunque emergente dall'istruttoria svolta, CP_3 essendo provato che il veicolo condotto dalla fosse in movimento (indietreggiando) nel momento CP_3 in cui la stava scendendo dal mezzo. Pt_1
Provato l'an, va esaminato il profilo del quantum debeatur.
5. Adottando l'ormai pacifica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(delineata dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008), come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, il sistema della responsabilità aquiliana va riportato nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a pagina 9 di 16 tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.
5.1. Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attrice tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
All'esito della CTU espletata nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e formalmente acquisita al presente giudizio – alle cui conclusioni si intende aderire in quanto tratte all'esito di un puntuale esame dalla documentazione in atti, esaustive anche alla luce delle osservazioni delle parti e prive di contraddizioni o vizi logici – risulta accertato che la sig.ra abbia riportato a seguito del Pt_1 sinistro “Trauma contusivo di anca sinistra con frattura spiroide al terzo diafisario superiore del femore trattata chirurgicamente con placca e viti, complicata da infezione peritissutale ai mezzi di sintesi e tramite fistoloso secernente, con rimozione degli stessi in data 7 novembre 2016"”. Ha poi accertato che “la lesività in diagnosi ha concretizzando i seguenti esiti permanenti: “Coxalgia sinistra con grave limitazione articolare, gonalgia sinistra da ipomobilità, rilevante pregiudizio staticodeambulatorio, osteomielite cronica con sequestro, alterazione ossea strutturale e marcata osteoporosi, fistola cutanea trocanterica, in trattamento antibiotico ciclico”. Inoltre, è emerso che i postumi dalla stessa riportati sono valutabili in 60 giorni di I.T.A., in 120 giorni di I.T.P. al 50%, e I.P. al 30%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civile sez. III, 2.12.2021, n.38077, secondo cui i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della pagina 10 di 16 liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale
(che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 (in cui si è separato il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” o “danno morale”) può essere riconosciuto all'attrice l'importo di € 102.896,00 per invalidità permanente, € 6.900,00 per Invalidità temporanea totale, € 6.900,00 per Invalidità temporanea parziale al 50%, (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 116.696,00.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli
(c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili pagina 11 di 16 secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017,
n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalla gravità delle lesioni riportate, dei numerosi ricoveri, della necessità di sottoporsi a varie visite specialiste, esami strumentali, e ad interventi chirurgici, nonché in considerazione della persistente limitazione funzionale riscontrata in sede di CTU. Pertanto, in base alle anzidette valutazioni, il danno deve essere adeguato al caso specifico. Si reputa, pertanto, di aumentare la somma come sopra indicata (applicando l'incremento per sofferenza soggettiva nella percentuale del 46% del danno biologico permanente, come previsto dalle Tabelle di Milano del 2024) sino all'importo di € 164.028,00 (comprensivo anche dell'I.T.T. e I.T.P.).
Nel caso in esame non risultano, invece, ricorrere le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
L'attrice ha documentato spese mediche sostenute pari a € 2913,34 (doc. 6 citazione), non specificamente contestate da controparte. Quanto alle spese mediche future, il CTU non ha riconosciute spese prevedibili.
Ciò posto, sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 164.028,00) devalutato al 2016, pari a € 134.119,38- che si ottiene mediante ricorso al pagina 12 di 16 noto deflattore ISTAT per l'anno 2016 (mese di marzo, data del sinistro) – a cui aggiungere le spese mediche sostenute pari a € 2.913,34, per complessivi € 137.032,72- sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (Sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
In base a tali calcoli risulta dovuta per capitale ed interessi calcolati sulla somma rivalutata annualmente l'importo di € 185.878,33, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
5.2. Non risultano invece documentati i danni patrimoniali lamentati dall'attrice, e quantificati nella misura di € 100.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con riguardo alle spese per l'assistenza continua di cui la stessa necessiterebbe per l'espletamento delle proprie attività quotidiane.
In mancanza di prova dell'esborso, neppure è possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa.
Come infatti più volte chiarito dalla Suprema Corte, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass., sez. 2, n. 13288,
07/06/2007; Cass., sez.
6 - L, 19/12/2011, n. 27447; Cass., sez. 3, 12/01/2011, n. 20990; Cass., sez. 3,
30/04/2010, n. 10607; Cass., sez. 3, 8/01/2016, n. 127)” (di recente cfr. Cass. civile sez. III,
22.06.2022, n.20177).
5.3. Con riferimento alle spese stragiudiziali, la Suprema Corte ha chiarito che "… il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini pagina 13 di 16 della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie". Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass.
S.U. n. 16990 del 2017; Cass. S.U. n. 24481 del 2020). Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. civile sez. III,
17/05/2022, n.15732).
Nel caso di specie, non è possibile valutare la necessità e utilità della suddetta attività non avendo l'attrice assolto ai propri oneri di allegazione e prova, non avendo nemmeno specificato, sulla base degli oneri di allegazione a suo carico, l'attività stragiudiziale svolta. La nel proprio atto introduttivo Pt_1 si è infatti limitata ad indicare il complessivo importo richiesto a tal fine, comprensivo anche delle spese relative al giudizio di A.T.P.. In particolare, ha domandato, ai fini risarcitori, le “SPESE LEGALI sostenute per la lunga fase stragiudiziale e per la procedura di cui all' Accertamento Tecnico
Preventivo (R.G. n. 1158/2020) pari ad euro 4.765,92”, importo, questo, corrispondente a quello indicato nella parcella a firma dell'avv. Chiara Di Nallo (difensore della anche nella presente Pt_1 fase giudiziale), pur risultando l'attività stragiudiziale, per lo meno sulla base della documentazione in atti, svolta da altro difensore (avv. Tommaso Di Biasio, doc. 7 citazione). Ciò posto, in difetto di puntuali allegazioni, deve escludersi il risarcimento dei costi relativi alla “lunga fase stragiudiziale”. Ad ogni modo, la parte non ha provato l'effettivo esborso di tale somma, ragione per cui non potrebbe in ogni caso riconoscersi il risarcimento della suddetta voce di danno (cfr. Cassazione civile sez. III,
15/10/2024, n.26729).
5.4. Quanto invece alle spese relative al procedimento per A.T.P. proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza, non costituendo, diversamente dalle spese stragiudiziali (cfr. SS.UU. n. 16990/17), una voce di danno patrimoniale autonoma e distinta. Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di pagina 14 di 16 merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto"
(Cass. n. 14268/2017). Tali spese saranno quindi regolate in sede di spese di lite.
5.5. Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento, nella misura di euro 622,00, per le spese sostenute per la c.t.p. medico legale, per la redazione della perizia di parte a firma del dott. nella Persona_2 fase stragiudiziale (doc. 7 atto di citazione). Deve ritenersi che, ai fini della condanna al pagamento delle spese, inquadrabili come danno emergente, sia necessaria la produzione in giudizio della prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente ai fini della dimostrazione del pagamento, l'assunzione della relativa obbligazione (v. Cass. cit. n. 26729/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato una mera fattura di euro 622,00 a firma del dott.
, inidonea a fornire prova del presunto esborso. Per_2
6. In conclusione, le spese di lite del presente giudizio e quelle relative al procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (per il procedimento di A.T.P. nella formulazione precedente al D.M. 147/2022, essendosi concluso in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto), tenuto conto del valore della causa (ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, in base al decisum) e all'attività processuale effettivamente svolta (con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per la fase istruttoria relativa al giudizio di merito, in quanto la C.T.U. è stata espletata nell'ambito del giudizio all'uopo introdotto).
Le spese di C.T.U., così come liquidate nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n.
1158/2020) devono essere poste, nei rapporti interni, a carico delle parti convenute nella misura del
50% ciascuna (cfr. Corte Cass. n. 324/2017, ove si afferma che nei casi - come quello di specie - in cui la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP venga acquisita nel successivo giudizio di merito e in esso la parte ricorrente risulti vittoriosa, il Giudice deve condannare la parte soccombente alla rifusione, oltre che delle spese del grado, anche delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento di ATP e per l'espletamento della CTU).
Deve comunque rigettarsi la domanda attorea di condanna dell'assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della mala fede o della colpa grave.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3 pagina 15 di 16 2. accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, dichiara , proprietaria e conducente del Controparte_3 veicolo Lancia Y, responsabile in via esclusiva del sinistro per cui è causa, e condanna CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] Controparte_1 solido, in favore di della complessiva somma pari a € 185.878,33, oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice, come specificati in parte motiva;
3. condanna le convenute al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore di , da Parte_1 distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida, per il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020), in € 3.645,00, per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e, per il presente giudizio, in € 11.268,00 per compensi ed € 543,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..;
4. pone le spese di c.t.u., espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei rapporti interni tra le parti,
a carico delle convenute nella misura del 50 % per ciascuna parte.
Così deciso in Cassino, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1809/2021 del R.G.A.C.C, posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Di Nallo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino
(FR),Via San Marco n. 17;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. ), con sede in Milano in Via Controparte_1 P.IVA_1
Leopardi n. 15, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusti poteri di cui alla Controparte_2 procura conferita dal legale rappresentante della con atto Notaio Controparte_1 [...]
di Milano, Rep. N. 43161 del 12.09.2019, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Claudio Per_1
Monteverdi, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni terzo trasportato.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
25 giugno 2025.
In particolare, parte attrice concludeva chiedendo: “NEL MERITO accertato che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra , condannare i convenuti, in Controparte_3 solido tra loro, come previsto dal Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti da parte attrice in relazione al sinistro de quo nella misura di cui in premessa, così come sopra indicato e specificato o in quella diversa somma che risulterà di giustizia e che verrà determinata in corso di causa. Condannare, inoltre, la PA di Assicurazione a titolo di responsabilità per lite temeraria a pagare la somma di euro 5.000,00 o quella diversa ed inferiore somma ritenuta di giustizia e da valutarsi in via equitativa. Ordinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 comma 10 del D.Lgs N. 209 del 7.9.2005, la trasmissione, a cura della Cancelleria, della sentenza di cui al presente giudizio all'IVASS via del Quirinale 21 Roma per gli accertamenti relativi all'omessa osservanza, da parte della PA , delle disposizioni afferenti Controparte_4 le procedure liquidative previste dal Codice delle Assicurazioni. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente procurato-re antistatario.” (cfr. atto di citazione richiamato nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025).
• Parte convenuta concludeva chiedendo: “in via principale, nel merito, rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'istante, poiché infondata e non provata sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra addotti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del solo danno che risulterà in effettiva connessione causale con l'evento de quo e tecnicamente accertato nel corso del giudizio. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio” (cfr. comparsa di costituzione, non avendo la parte depositato note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
con cui era assicurato il veicolo Lancia Y targato DN756KS, a bordo del quale Controparte_4 viaggiava, e , conducente e proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_3 dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 31 marzo 2016.
In particolare, l'attrice riferiva che: - in data 31 marzo 2016 alle ore 12,00 circa, si trovava a bordo, quale trasportata, dell'autoveicolo Lancia Y targata DN756KS, assicurato con
[...] marchio QUIXA ass.ni) e condotto dalla figlia Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 16 proprietaria del mezzo;
- quest'ultima giunta in S. Elia Fiumerapido alla via Strette CP_3
Camere, in prossimità del cancello della propria abitazione, si fermava con il motore acceso, senza azionare il freno a mano, sicché il veicolo, attesa la piccola discesa ivi esistente, improvvisamente indietreggiava;
- parte attrice, nelle more, stava scendendo dal veicolo e, dopo essere stata colpita dallo sportello del mezzo, cadeva a terra;
- chiamato il 118, veniva trasportata presso l'Ospedale di Cassino ove le veniva diagnosticato “trauma anca sinistra” con “frattura di femore sinistra scomposta” e successivamente veniva trasferita presso l'Ospedale di Isernia;
- veniva sottoposta ad un lungo periodo di ricovero e a diversi interventi chirurgici, con impossibilità di deambulare nonostante la riabilitazione effettuata;
- a seguito di visita eseguita dal medico legale della compagnia assicuratrice, venivano riscontrati: - IP al 16%, ITT al 100% pari a 240 giorni, ITP al 75% pari a 60 giorni;
ITP al 50% pari a
90 giorni, ITP al 25% pari a 25 giorni;
- nonostante ciò, la contestava i danni non CP_1 provvedendo al risarcimento dovuto;
- veniva incardinato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Cassino anche ai fini conciliativi (R.G.1158/20), all'esito del quale il CTU riconosceva la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate e l' evento per cui è causa, riscontrando: "Trauma contusivo di anca sinistra con frattura spiroide al terzo diafisario superiore del femore trattata chirurgicamente con placca e viti, complicata da infezione peritissutale ai mezzi di sintesi e tramite fistoloso secernente, con rimozione degli stessi in data 7 novembre 2016"; e i seguenti esiti permanenti:
“Coxalgia sinistra con grave limitazione articolare, gonalgia sinistra da ipomobilità, rilevante pregiudizio staticodeambulatorio,osteomielite cronica con sequestro, alterazione ossea strutturale e marcata osteoporosi, fistola cutanea trocanterica, in trattamento antibiotico ciclico”, da cui è conseguito un periodo di 60 giorni di ITA, di 120 giorni di ITP al 50%, I.P. al 30%; - avrebbe subito, pertanto, un danno biologico pari ad euro 143.653,50 e ulteriori danni patrimoniali per le spese mediche pari ad euro 2.913,34, per spese di CTP medico-legale per euro 622,00, per spese legali per la fase stragiudiziale e per la procedura di cui all' ATP (R.G. n. 1158/2020) pari a complessivi euro 4.765,92, per le spese di CTU medico-legale nel giudizio di ATP (R.G.1158/20) pari ad euro 488,00, per le spese necessarie per l'assistenza nelle ordinarie occupazioni del vivere quotidiano, nonché un danno morale, per il disagio patito, pari ad euro 71.826,75, e danni patrimoniali, necessitando di aiuto continuo anche per le faccende domestiche, da quantificare in euro 100.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Tanto esposto, l'attrice concludeva nei termini anzidetti.
Si costituiva quale compagnia assicurativa del veicolo Lancia Y, Controparte_1 contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur, e chiedendone il rigetto.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
pagina 3 di 16 All'udienza del 23 maggio 2022 veniva respinta l'istanza di provvisionale formulata dall'attrice non rinvenendosi gravi elementi di responsabilità, attesa la necessità di accertare la reale dinamica del sinistro. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Anzitutto deve dichiararsi la contumacia di che, regolarmente citata in Controparte_3 giudizio, non si è costituita.
3. Prima di esaminare la domanda nel merito, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della stessa.
La sig.ra ha convenuto in giudizio quale conducente e Parte_1 Controparte_3 proprietaria del veicolo Lancia Y, a bordo del quale la stessa viaggiava, nonché la Controparte_1
quale compagnia con cui era assicurato detto mezzo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] allorché la stessa, mentre stava scendendo, cadeva a terra, dopo aver urtato allo sportello della vettura, che, a causa della mancata attivazione del freno a mano, indietreggiava lungo la piccola discesa presente.
Ciò posto, la sig.ra ha inteso agire in qualità di terza trasportata. Pt_1
A tal riguardo occorre evidenziare che al terzo che abbia subito un danno che ha coinvolto il veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il codice delle assicurazioni riconosce due forme di tutela:
a) l'azione diretta ex art. 144 codice delle assicurazioni nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
b) l'azione diretta ex art. 141 codice assicurazione nei confronti dell'assicurazione del vettore.
La principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l'ampiezza del thema decidendum, in quanto nell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore l'oggetto del giudizio non comprende l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Invero, con l'azione di cui all'art. 141 cod. ass., la legge attribuisce all'assicuratore del vettore una funzione liquidatrice "neutra" che prescinde dall'accertamento del profilo della colpa.
In estrema sintesi, dal momento che la riforma operata dal Codice delle assicurazioni private non ha inciso sulle norme del codice civile, il danneggiato da un sinistro stradale che reclami il diritto al risarcimento può liberamente scegliere se citare in giudizio il solo conducente e il proprietario del pagina 4 di 16 veicolo, ritenuti responsabili del danno (ex art. 2054 c.c.), ovvero coinvolgere la di lui compagnia di assicurazione mediante la generale azione diretta ex art. 144 cod.ass., senza tuttavia escludere la possibilità a colui che è rimasto vittima del sinistro, in qualità di terzo trasportato, di potersi avvalere dell'azione diretta ex art. 141 cod.ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro.
Inoltre, con riferimento all'applicabilità della succitata disposizione alle ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 35351 del
30.11.2022, hanno dato continuità al più recente indirizzo espresso da Cass. n. 17963/2021, enunciando i seguenti principi di diritto: "l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito"; "la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile"; "nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.11.2022, n.
35318).
La Suprema Corte, nel pervenire alle suddette conclusioni, pienamente condivise da questo giudice, fa leva sulla interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 141 cod.ass..
Evidenzia, da un lato, come “il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo” (in motivazione, par. 14.1). Dall'altro, che “l'intero
"meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o pagina 5 di 16 corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
(fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterete un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.” (in motivazione, par. 14.2).
Ciò evidenziato, nel caso di specie, visto il mancato coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro occorso all'attrice – come emergente dalla stessa dinamica prospettata da quest'ultima – deve ritenersi non esperibile il rimedio di cui al citato art. 141 cod. ass., potendo la stessa agire ai sensi degli artt. 144 cod. ass. e 2054 comma 1 c.c..
A questo punto, deve osservarsi che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (Cassazione civile sez. lav., 11/07/2022, n.21865).
La Suprema Corte infatti ricorda che 'il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.
2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali pagina 6 di 16 strumenti, quanto meno in via subordinata' (Cass. Sez. Un. n. 35351/2022, in motiv. p. 12.1). Detto altrimenti, non è impedito al giudice, una volta escluso il regime probatorio più favorevole (quello di cui al citato art. 141), l'esercizio di quel potere-dovere di autonoma qualificazione della domanda verso tali forme di tutela, ove non ricorrano i presupposti per la tutela di cui all'art. 141, se sono allegati e provati sufficienti elementi circa le modalità del sinistro, affinché la responsabilità del vettore e il conseguente obbligo solidale del suo assicuratore possano essere comunque affermati (cfr. Cass. n.
14388/2019).
Nella fattispecie per cui è causa va considerato che la sig.ra non ha, con l'atto di citazione, Pt_1 proceduto ad una specifica qualificazione giuridica della domanda, limitandosi a descrivere i fatti, ad evidenziare le conseguenze subite, e a formulare la richiesta dei relativi danni. Di conseguenza, spetta al giudice procedente sussumere la fattispecie nella norma di riferimento, che avrebbe dovuto trovare applicazione in correlazione a quanto descritto dall'attrice. Inoltre, quest'ultima nel precisare le modalità del sinistro e nell'evidenziare che “la sig.ra ometteva, però, di azionare il Controparte_3 freno a mano e di bloccare il veicolo in maniera corretta” (pag. 1 atto citazione), ha allegato, senz'altro, la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro. Per di più, la riconducibilità della spiegata azione alla previsione di cui al citato art. 144 Cod. Ass. è evincibile anche dalle conclusioni rassegnate con cui si chiede accertarsi “che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra ,”, profilo questo che sarebbe irrilevante in ipotesi di domanda proposta Controparte_3 ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., nonché di condannare i convenuti in solido.
Tanto considerato, non potendo applicarsi il regime di cui all'art. 141 Cod. Ass. in assenza di un altro possibile "responsabile civile", stante il coinvolgimento di un solo veicolo, quello a bordo del quale si trovava il trasportato danneggiato, condotto dal proprietario, l'art. 144 cod.ass. configura pur sempre un'azione diretta (con beneficio del massimale di polizza, invece che di quello minimo legale) nei confronti del medesimo assicuratore, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art .2054, co. 1, c.c. in punto di presunzione di colpa del conducente, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando quindi al vettore fornire la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del "caso fortuito" (cfr. Cass. n. 17963/2021, al quale le
Sez. Un. cit. hanno prestato adesione, in motiv. par. 18.1 ss).
Poste tali necessarie premesse, si ritiene che l'attrice abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente.
pagina 7 di 16 4. In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, può dirsi provato sia il fatto che la sig.ra viaggiasse come passeggera sul veicolo Lancia Y, di proprietà Pt_1 della figlia, sia la dinamica del sinistro come descritta dalla predetta.
Segnatamente, la testimone presente al momento del sinistro, e delle cui Testimone_1 attendibilità non vi è ragione di dubitare, stante la precisazione e coerenza delle dichiarazioni rese, ha confermato di aver visto la scendere dal lato passeggero del veicolo, e che la stessa, appena Pt_1 scesa, era stata colpita dallo sportello aperto dell'autovettura, mentre il veicolo indietreggiava lungo la piccola discesa presente (più precisamente, la teste ha dichiarato: “ io mi trovavo quel giorno, verso le ore 12:00 sul luogo del sinistro in quanto stavo percorrendo a piedi la strada Strette Camere in
Sant'Elia Fiumerapido per andare presso l'abitazione dei sigg. presso i quali Parte_2 allora prestavo lavoro. Gli stessi abitano di fronte all'abitazione della sigra . ADR: "preciso che Pt_1 il cancello era chiuso e che non aveva apertura automatica (…) Posso riferire di avere visto arrivare
l'autovettura che si è fermata davanti al cancello chiuso. Dal lato destro è scesa la sig.ra Pt_1
e subito dopo ho visto la macchiana indietreggiare lungo la piccola discesa ivi esistente e la
[...] sig.ra che era in piedi e veniva colpita dallo sportello, lato passeggiero che aveva Parte_1 lasciato aperto;
l'ho vista, quindi, cadere a terra”, cfr. verbale d'udienza del 30.05.2024).
La qualità di terza trasportata della stessa può altresì evincersi dalle dichiarazioni rese dalla testimone , sopraggiunta quando l'attrice era già a terra. La teste ha infatti riferito di Testimone_2 aver visto la sig.ra a terra vicino la macchina, al lato passeggero (segnatamente, “mi sono Pt_1 trovata a passare sul posto, a piedi, quando la sig.ra era già a terra. Mi sono Parte_1 avvicinata per vedere cosa fosse accaduto. Preciso che la sig.ra si trovava a terra, vicino la Pt_1 macchina, lato destro ovvero lato passeggero”; cfr. verbale d'udienza dell'8.10.2024).
Le testimoni hanno poi confermato che è sopraggiunta l'ambulanza a causa dei dolori lamentati dalla che si trovava stesa a terra. Inoltre, entrambe hanno riconosciuto nella fotografia Pt_1 mostratagli in udienza, e depositata in atti dall'attrice, il luogo del sinistro (cfr. “foto luogo sinistro” allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), da cui si evince effettivamente la presenza della piccola discesa su cui è indietreggiata l'autovettura Lancia Y, verosimilmente per la mancata attivazione del freno a mano da parte della conducente/proprietaria.
La dinamica sopra descritta trova riscontro anche con quanto dichiarato dalla sig.ra al Pt_1 personale sanitario al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, e risultante dal relativo referto (in particolare, è riportato: “rif di essersi infortunata mentre scendeva dalla macchina”, cfr. doc. 1 atto di citazione). Né è possibile trarre conclusioni di segno contrario dal riferimento contenuto nell'anamnesi di cui alla cartella clinica dell'Ospedale di Isernia circa una “caduta in casa accidentale” (cfr. doc. 2 pagina 8 di 16 atto citazione), non emergendo, peraltro, che tale circostanza sia stata riferita proprio dall'attrice, e non potendosi, pertanto, escludere la verificazione dei fatti riferiti dalla e comprovati dalle risultanze Pt_1 probatorie complessivamente considerate.
Inoltre, dalla CTU, resa all'esito del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020
R.G.) e formalmente acquisita, unitamente agli atti del relativo procedimento, al presente giudizio
(come da ordinanza 18.05.2023), è emersa la compatibilità tra le lesioni riportate dalla e la Pt_1 dinamica del sinistro dalla stessa riferita. In particolare, il CTU ha affermato che l'attrice “ha riportato un trauma contusivo di anca sinistra compatibile con la riferita dinamica dell'evento traumatico
(riferisce di essere caduta nello scendere dall'autovettura su cui viaggiava come trasportata anteriore
a seguito di brusco movimento del veicolo). Infatti una caduta a terra con equilibrio instabile ed impatto diretto sulla compagine ossea è idonea a determinare la frattura dell'osso coinvolto nell'urto contro la superficie rigida del piano stradale” (pagg. 7 e 8 CTU).
Pertanto, in assenza di evidenze di segno contrario e non avendo la conducente/proprietaria del veicolo, non costituitasi in giudizio, provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (secondo quanto previsto dell'art. 2054 comma 1 c.c.) – non superando così la presunzione di colpa a suo carico – può ritenersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che le lesioni riportate dalla , e Pt_1 diagnosticate al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso, siano causalmente imputabili alla condotta di guida imprudente della . Circostanza, questa, comunque emergente dall'istruttoria svolta, CP_3 essendo provato che il veicolo condotto dalla fosse in movimento (indietreggiando) nel momento CP_3 in cui la stava scendendo dal mezzo. Pt_1
Provato l'an, va esaminato il profilo del quantum debeatur.
5. Adottando l'ormai pacifica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(delineata dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008), come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, il sistema della responsabilità aquiliana va riportato nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a pagina 9 di 16 tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.
5.1. Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attrice tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
All'esito della CTU espletata nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e formalmente acquisita al presente giudizio – alle cui conclusioni si intende aderire in quanto tratte all'esito di un puntuale esame dalla documentazione in atti, esaustive anche alla luce delle osservazioni delle parti e prive di contraddizioni o vizi logici – risulta accertato che la sig.ra abbia riportato a seguito del Pt_1 sinistro “Trauma contusivo di anca sinistra con frattura spiroide al terzo diafisario superiore del femore trattata chirurgicamente con placca e viti, complicata da infezione peritissutale ai mezzi di sintesi e tramite fistoloso secernente, con rimozione degli stessi in data 7 novembre 2016"”. Ha poi accertato che “la lesività in diagnosi ha concretizzando i seguenti esiti permanenti: “Coxalgia sinistra con grave limitazione articolare, gonalgia sinistra da ipomobilità, rilevante pregiudizio staticodeambulatorio, osteomielite cronica con sequestro, alterazione ossea strutturale e marcata osteoporosi, fistola cutanea trocanterica, in trattamento antibiotico ciclico”. Inoltre, è emerso che i postumi dalla stessa riportati sono valutabili in 60 giorni di I.T.A., in 120 giorni di I.T.P. al 50%, e I.P. al 30%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civile sez. III, 2.12.2021, n.38077, secondo cui i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della pagina 10 di 16 liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale
(che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 (in cui si è separato il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” o “danno morale”) può essere riconosciuto all'attrice l'importo di € 102.896,00 per invalidità permanente, € 6.900,00 per Invalidità temporanea totale, € 6.900,00 per Invalidità temporanea parziale al 50%, (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 116.696,00.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli
(c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili pagina 11 di 16 secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017,
n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalla gravità delle lesioni riportate, dei numerosi ricoveri, della necessità di sottoporsi a varie visite specialiste, esami strumentali, e ad interventi chirurgici, nonché in considerazione della persistente limitazione funzionale riscontrata in sede di CTU. Pertanto, in base alle anzidette valutazioni, il danno deve essere adeguato al caso specifico. Si reputa, pertanto, di aumentare la somma come sopra indicata (applicando l'incremento per sofferenza soggettiva nella percentuale del 46% del danno biologico permanente, come previsto dalle Tabelle di Milano del 2024) sino all'importo di € 164.028,00 (comprensivo anche dell'I.T.T. e I.T.P.).
Nel caso in esame non risultano, invece, ricorrere le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
L'attrice ha documentato spese mediche sostenute pari a € 2913,34 (doc. 6 citazione), non specificamente contestate da controparte. Quanto alle spese mediche future, il CTU non ha riconosciute spese prevedibili.
Ciò posto, sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 164.028,00) devalutato al 2016, pari a € 134.119,38- che si ottiene mediante ricorso al pagina 12 di 16 noto deflattore ISTAT per l'anno 2016 (mese di marzo, data del sinistro) – a cui aggiungere le spese mediche sostenute pari a € 2.913,34, per complessivi € 137.032,72- sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (Sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
In base a tali calcoli risulta dovuta per capitale ed interessi calcolati sulla somma rivalutata annualmente l'importo di € 185.878,33, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
5.2. Non risultano invece documentati i danni patrimoniali lamentati dall'attrice, e quantificati nella misura di € 100.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con riguardo alle spese per l'assistenza continua di cui la stessa necessiterebbe per l'espletamento delle proprie attività quotidiane.
In mancanza di prova dell'esborso, neppure è possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa.
Come infatti più volte chiarito dalla Suprema Corte, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass., sez. 2, n. 13288,
07/06/2007; Cass., sez.
6 - L, 19/12/2011, n. 27447; Cass., sez. 3, 12/01/2011, n. 20990; Cass., sez. 3,
30/04/2010, n. 10607; Cass., sez. 3, 8/01/2016, n. 127)” (di recente cfr. Cass. civile sez. III,
22.06.2022, n.20177).
5.3. Con riferimento alle spese stragiudiziali, la Suprema Corte ha chiarito che "… il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini pagina 13 di 16 della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie". Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass.
S.U. n. 16990 del 2017; Cass. S.U. n. 24481 del 2020). Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cass. civile sez. III,
17/05/2022, n.15732).
Nel caso di specie, non è possibile valutare la necessità e utilità della suddetta attività non avendo l'attrice assolto ai propri oneri di allegazione e prova, non avendo nemmeno specificato, sulla base degli oneri di allegazione a suo carico, l'attività stragiudiziale svolta. La nel proprio atto introduttivo Pt_1 si è infatti limitata ad indicare il complessivo importo richiesto a tal fine, comprensivo anche delle spese relative al giudizio di A.T.P.. In particolare, ha domandato, ai fini risarcitori, le “SPESE LEGALI sostenute per la lunga fase stragiudiziale e per la procedura di cui all' Accertamento Tecnico
Preventivo (R.G. n. 1158/2020) pari ad euro 4.765,92”, importo, questo, corrispondente a quello indicato nella parcella a firma dell'avv. Chiara Di Nallo (difensore della anche nella presente Pt_1 fase giudiziale), pur risultando l'attività stragiudiziale, per lo meno sulla base della documentazione in atti, svolta da altro difensore (avv. Tommaso Di Biasio, doc. 7 citazione). Ciò posto, in difetto di puntuali allegazioni, deve escludersi il risarcimento dei costi relativi alla “lunga fase stragiudiziale”. Ad ogni modo, la parte non ha provato l'effettivo esborso di tale somma, ragione per cui non potrebbe in ogni caso riconoscersi il risarcimento della suddetta voce di danno (cfr. Cassazione civile sez. III,
15/10/2024, n.26729).
5.4. Quanto invece alle spese relative al procedimento per A.T.P. proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza, non costituendo, diversamente dalle spese stragiudiziali (cfr. SS.UU. n. 16990/17), una voce di danno patrimoniale autonoma e distinta. Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di pagina 14 di 16 merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto"
(Cass. n. 14268/2017). Tali spese saranno quindi regolate in sede di spese di lite.
5.5. Parte attrice ha poi chiesto il risarcimento, nella misura di euro 622,00, per le spese sostenute per la c.t.p. medico legale, per la redazione della perizia di parte a firma del dott. nella Persona_2 fase stragiudiziale (doc. 7 atto di citazione). Deve ritenersi che, ai fini della condanna al pagamento delle spese, inquadrabili come danno emergente, sia necessaria la produzione in giudizio della prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente ai fini della dimostrazione del pagamento, l'assunzione della relativa obbligazione (v. Cass. cit. n. 26729/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato una mera fattura di euro 622,00 a firma del dott.
, inidonea a fornire prova del presunto esborso. Per_2
6. In conclusione, le spese di lite del presente giudizio e quelle relative al procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (per il procedimento di A.T.P. nella formulazione precedente al D.M. 147/2022, essendosi concluso in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto), tenuto conto del valore della causa (ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, in base al decisum) e all'attività processuale effettivamente svolta (con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per la fase istruttoria relativa al giudizio di merito, in quanto la C.T.U. è stata espletata nell'ambito del giudizio all'uopo introdotto).
Le spese di C.T.U., così come liquidate nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n.
1158/2020) devono essere poste, nei rapporti interni, a carico delle parti convenute nella misura del
50% ciascuna (cfr. Corte Cass. n. 324/2017, ove si afferma che nei casi - come quello di specie - in cui la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP venga acquisita nel successivo giudizio di merito e in esso la parte ricorrente risulti vittoriosa, il Giudice deve condannare la parte soccombente alla rifusione, oltre che delle spese del grado, anche delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento di ATP e per l'espletamento della CTU).
Deve comunque rigettarsi la domanda attorea di condanna dell'assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della mala fede o della colpa grave.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3 pagina 15 di 16 2. accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, dichiara , proprietaria e conducente del Controparte_3 veicolo Lancia Y, responsabile in via esclusiva del sinistro per cui è causa, e condanna CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] Controparte_1 solido, in favore di della complessiva somma pari a € 185.878,33, oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice, come specificati in parte motiva;
3. condanna le convenute al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore di , da Parte_1 distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida, per il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1158/2020), in € 3.645,00, per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e, per il presente giudizio, in € 11.268,00 per compensi ed € 543,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..;
4. pone le spese di c.t.u., espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei rapporti interni tra le parti,
a carico delle convenute nella misura del 50 % per ciascuna parte.
Così deciso in Cassino, l'11 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
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