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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2743/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel.ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Marina Righi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2025 e presentato dai coniugi e con l'avv. PALERMO MANUELA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 21/06/2007 a NAPOLI (NA).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
27.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 23.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2743/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/06/2007 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a NAPOLI (NA) il 10/03/1977, e (C.F. , Parte_2 C.F._2
n. a NAPOLI (NA) il 11/06/1980, e trascritto al n. 100, Parte II,
Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NAPOLI (NA), alle seguenti condizioni:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione dello stesso presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà con il proprio figlio minore;
- i turni di responsabilità continueranno ad essere regolati come da decreto di omologa della separazione;
- le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute nell'interesse di
, verranno concordate, ove possibile, documentate alla Per_1
fine di ogni mese e sopportate da ciascun coniuge nella misura del
50%; il signor anticiperà ogni mese le spese fisse relative Pt_1
a mensa, retta scolastica e attività sportive;
le spese restanti saranno anticipate dal genitore che le effettua secondo la necessita del momento (ad esempio abbigliamento, barbiere, visite mediche, etc.); le spese superflue andranno preventivamente concordate;
al 27 di ogni mese i coniugi presenteranno le ricevute delle spese rispettivamente sostenute e procederanno al conguaglio.
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, senza nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Susanna Menegazzi