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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8754 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 31542/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Ida Galliano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1966 con il patrocinio dell'avv. Mara Pompei, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Roma in data 01.08.2001 con , e Controparte_1 che dall'unione era nato il figlio (Roma, 17.01.2003) affetto da grave Per_1
Handicap (autismo) , adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale ed in seguito il divorzio deducendo che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle rassegnate 2
conclusioni, in particolare, l'assegnazione della casa alla resistente, essendosene lo stesso già allontanato, il collocamento alternato del figlio a settimane Per_1
alterne presso ciascuno dei genitori, disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
stabilire che il mantenimento del figlio sarà a carico delle parti che usufruiranno delle somme erogate dall'Inps, a titolo di pensione di invalidità, imputando in capo ai coniugi il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento da parte di quale Controparte_1
amministratore di sostegno del figlio , del 50% delle somme della pensione Per_1 erogata dall'Inps, del “contributo caregiver familiare per disabilità gravissima” erogato dal Comune, e altri contributi di natura assistenziale e previdenziale, detratto il proprio compenso per l'attività di amministratore di sostegno, ai fini del mantenimento del figlio.
, costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
e divorzio formulata dal marito, contestava le condizioni di collocamento del figlio e le ulteriori domande. Per_1
All'udienza del 28.04.2025, il Giudice Delegato, sentite le parti, e preso atto della volontà delle stesse di addivenire ad un accordo, autorizzava i coniugi a vivere separati, concedendo termine per il deposito delle condizioni congiunte. Le parti depositavano quindi le note con le condizioni di seguito riportate: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La sig.ra Controparte_1
rimarrà presso la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, sita in Roma, Via
Apuania n. 57 essendosi il sig. già da tempo allontanato Parte_1 dall'abitazione familiare ed attualmente residente in [...] in abitazione di sua esclusiva proprietà.
3. Il figlio della coppia, Persona_2
maggiorenne ma non autosufficiente in ragione della grave patologia dalla quale
è affetto (disturbo dello spettro autistico grave) verrà affidato ad entrambi i genitori e domiciliato prevalentemente presso l'abitazione del padre, sig. Parte_1
in Roma, Via Apuani n. 14. 4. La madre vedrà e terrà con sé il figlio, salvi
[...] diversi accordi tra le parti, dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola (o del centro estivo) fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà al servizio di trasporto scolastico. Il padre lo terrà con sé dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì della settimana successiva quando la madre lo preleverà dal suo domicilio o dall'uscita della scuola ovvero dal centro estivo. In tal modo trascorrerà Per_1
mensilmente circa dieci giorni presso il domicilio materno e circa venti giorni presso il domicilio paterno. Tali tempi di frequentazione varieranno in 3
considerazione delle possibili differenze tra numero dei giorni di ciascun mese dell'anno e di altre variabili dipendenti da esigenze dei genitori o dallo stato di salute del ragazzo.
5. Durante le vacanze estive trascorrerà nel mese di Per_1
agosto di ciascun anno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti e salva la possibilità di trascorrere periodi consecutivi anche più lunghi con ciascun genitore che dovranno essere concordati per iscritto, salvo diverso accordo tra le parti, entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Nelle festività natalizie, salvo diverso accordo, verrà osservata la turnazione ordinaria così come nelle festività pasquali e nei ponti primaverili. Di conseguenza,
trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con il padre e il Natale con la madre Per_1
e viceversa. Allo stesso modo si osserverà la frequentazione ad anni alterni per le altre festività.
7. Per il mantenimento di verrà utilizzato in accordo Persona_2 con l'amministratore di sostegno del ragazzo, il denaro erogato a titolo di pensione di invalidità dall'Inps e le altre indennità versate dal Comune di Roma che verranno ripartite tra i coniugi, in accordo con l'amministratore di sostegno del ragazzo o con l'eventuale tutore, erogato sul conteggio degli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore considerate le modalità di affidamento già descritte al punto precedente e dedotto il compenso da versare all'amministratore di sostegno (ovvero al tutore che verrà eventualmente nominato nel caso in cui venga dichiarata la interdizione del ragazzo). Pertanto, in linea di massima gli emolumenti percepiti verranno ripartiti in porzione di circa un terzo alla madre e di circa due terzi al padre salva la verifica degli effettivi tempi di permanenza sulla scorta dei quali l'ADS (o l'eventuale tutore) procederà agli eventuali conguagli. A Contr tali fini, entro il giorno 5 di ciascun mese le parti invieranno all' il prospetto cin i giorni di frequentazione effettivi del mese precedente.
8. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo di intesa stipulato dal
Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, qualora non interamente sostenibili utilizzando le indennità percepite da , verranno Per_1
ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa concertazione. 9.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento. 10. I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti delle condizioni concordate e si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di separazione, 4
pertanto, deve essere accolta.
Nulla osta, altresì, all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
31542/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 01.08.2001; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n.
01859, parte 1, serie 01);
- dispone l'omologa delle condizioni di separazione integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma in data 28.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 31542/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Ida Galliano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1966 con il patrocinio dell'avv. Mara Pompei, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Roma in data 01.08.2001 con , e Controparte_1 che dall'unione era nato il figlio (Roma, 17.01.2003) affetto da grave Per_1
Handicap (autismo) , adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione personale ed in seguito il divorzio deducendo che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle rassegnate 2
conclusioni, in particolare, l'assegnazione della casa alla resistente, essendosene lo stesso già allontanato, il collocamento alternato del figlio a settimane Per_1
alterne presso ciascuno dei genitori, disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
stabilire che il mantenimento del figlio sarà a carico delle parti che usufruiranno delle somme erogate dall'Inps, a titolo di pensione di invalidità, imputando in capo ai coniugi il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento da parte di quale Controparte_1
amministratore di sostegno del figlio , del 50% delle somme della pensione Per_1 erogata dall'Inps, del “contributo caregiver familiare per disabilità gravissima” erogato dal Comune, e altri contributi di natura assistenziale e previdenziale, detratto il proprio compenso per l'attività di amministratore di sostegno, ai fini del mantenimento del figlio.
, costituitasi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
e divorzio formulata dal marito, contestava le condizioni di collocamento del figlio e le ulteriori domande. Per_1
All'udienza del 28.04.2025, il Giudice Delegato, sentite le parti, e preso atto della volontà delle stesse di addivenire ad un accordo, autorizzava i coniugi a vivere separati, concedendo termine per il deposito delle condizioni congiunte. Le parti depositavano quindi le note con le condizioni di seguito riportate: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La sig.ra Controparte_1
rimarrà presso la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, sita in Roma, Via
Apuania n. 57 essendosi il sig. già da tempo allontanato Parte_1 dall'abitazione familiare ed attualmente residente in [...] in abitazione di sua esclusiva proprietà.
3. Il figlio della coppia, Persona_2
maggiorenne ma non autosufficiente in ragione della grave patologia dalla quale
è affetto (disturbo dello spettro autistico grave) verrà affidato ad entrambi i genitori e domiciliato prevalentemente presso l'abitazione del padre, sig. Parte_1
in Roma, Via Apuani n. 14. 4. La madre vedrà e terrà con sé il figlio, salvi
[...] diversi accordi tra le parti, dal giovedì pomeriggio all'uscita di scuola (o del centro estivo) fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà al servizio di trasporto scolastico. Il padre lo terrà con sé dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì della settimana successiva quando la madre lo preleverà dal suo domicilio o dall'uscita della scuola ovvero dal centro estivo. In tal modo trascorrerà Per_1
mensilmente circa dieci giorni presso il domicilio materno e circa venti giorni presso il domicilio paterno. Tali tempi di frequentazione varieranno in 3
considerazione delle possibili differenze tra numero dei giorni di ciascun mese dell'anno e di altre variabili dipendenti da esigenze dei genitori o dallo stato di salute del ragazzo.
5. Durante le vacanze estive trascorrerà nel mese di Per_1
agosto di ciascun anno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti e salva la possibilità di trascorrere periodi consecutivi anche più lunghi con ciascun genitore che dovranno essere concordati per iscritto, salvo diverso accordo tra le parti, entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Nelle festività natalizie, salvo diverso accordo, verrà osservata la turnazione ordinaria così come nelle festività pasquali e nei ponti primaverili. Di conseguenza,
trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con il padre e il Natale con la madre Per_1
e viceversa. Allo stesso modo si osserverà la frequentazione ad anni alterni per le altre festività.
7. Per il mantenimento di verrà utilizzato in accordo Persona_2 con l'amministratore di sostegno del ragazzo, il denaro erogato a titolo di pensione di invalidità dall'Inps e le altre indennità versate dal Comune di Roma che verranno ripartite tra i coniugi, in accordo con l'amministratore di sostegno del ragazzo o con l'eventuale tutore, erogato sul conteggio degli effettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore considerate le modalità di affidamento già descritte al punto precedente e dedotto il compenso da versare all'amministratore di sostegno (ovvero al tutore che verrà eventualmente nominato nel caso in cui venga dichiarata la interdizione del ragazzo). Pertanto, in linea di massima gli emolumenti percepiti verranno ripartiti in porzione di circa un terzo alla madre e di circa due terzi al padre salva la verifica degli effettivi tempi di permanenza sulla scorta dei quali l'ADS (o l'eventuale tutore) procederà agli eventuali conguagli. A Contr tali fini, entro il giorno 5 di ciascun mese le parti invieranno all' il prospetto cin i giorni di frequentazione effettivi del mese precedente.
8. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo di intesa stipulato dal
Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, qualora non interamente sostenibili utilizzando le indennità percepite da , verranno Per_1
ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa concertazione. 9.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento. 10. I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti delle condizioni concordate e si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di separazione, 4
pertanto, deve essere accolta.
Nulla osta, altresì, all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
31542/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 01.08.2001; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n.
01859, parte 1, serie 01);
- dispone l'omologa delle condizioni di separazione integralmente riportate in parte motiva;
Così deciso in Roma in data 28.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI