Art. 3. Disciplina degli interventi
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132 , fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.
Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132 , fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.
Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.