Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3606
CS
Decreto cautelare 22 luglio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 6 Regolamento comunale e art. 9 D.P.R. 487/1994

    Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che l'art. 6 del Regolamento comunale, richiamando l'art. 9 del D.P.R. 487/1994 e l'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, imponesse la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari esterni, obbligo non rispettato dal Comune.

  • Accolto
    Erronea interpretazione dell'art. 6 del Regolamento comunale

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che l'art. 6 del Regolamento comunale non imponesse la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari esterni, ma solo che i membri esterni possedessero adeguata esperienza professionale. Ha inoltre sottolineato l'autonomia regolamentare degli enti locali.

  • Accolto
    Mancanza di prova di resistenza

    L'appello è stato accolto anche su questo punto, ritenendo che una volta riconosciuta la correttezza della nomina della commissione, venga meno la necessità della prova di resistenza.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse

    L'appello è stato accolto, ritenendo che la lesione concreta si attualizza solo con l'esito negativo della procedura, e che in assenza di clausole escludenti nel bando, l'interesse a ricorrere è potenziale e non attuale fino all'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Omessa integrazione del contraddittorio

    Il Consiglio di Stato ha respinto tale censura, ritenendo che il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato tramite notifiche via PEC e in forma ordinaria.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei presupposti di fatto e acquiescenza

    Il Consiglio di Stato ha respinto tale censura, ritenendo che l'interesse a ricorrere si attualizza solo all'atto della conclusione della procedura concorsuale e che la presa d'atto della normativa non configura acquiescenza.

  • Accolto
    Violazione art. 6 Regolamento comunale e art. 9 D.P.R. 487/1994

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che l'art. 6 del Regolamento comunale non imponesse tale pubblicazione, confermando l'accoglimento del primo motivo di appello del Comune.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che l'interesse a ricorrere si attualizza solo con l'esito negativo della procedura e che la presunta irregolarità non avrebbe potuto determinare un diverso esito.

  • Rigettato
    Violazione art. 13, comma 2, D.P.R. 487/1994

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che la normativa non impone l'uso esclusivo della modalità digitale e che la scelta rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, purché siano garantiti i principi di trasparenza e imparzialità. Ha inoltre evidenziato che nel caso specifico sono stati usati moduli cartacei con lettura ottica per garantire l'anonimato.

  • Rigettato
    Vizio nella predisposizione dei quesiti

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che la procedura fosse supportata da una società esterna specializzata che aveva fornito il sistema digitale per la predisposizione dei test, e che la Commissione avesse validato e sorteggiato i quesiti. Ha inoltre affermato che l'assenza di verbalizzazione specifica non costituisce vizio di legittimità in assenza di compromissione della segretezza, adeguatezza dei quesiti o par condicio.

  • Rigettato
    Violazione principi di trasparenza e imparzialità

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che il funzionario fosse stato regolarmente dispensato dalle funzioni nelle procedure in cui concorreva il figlio e che non vi fosse dimostrazione di un effettivo conflitto di interessi nelle altre procedure. Ha inoltre sottolineato che le considerazioni del ricorrente erano ipotetiche e astratte.

  • Rigettato
    Vizi formali nella pubblicazione del decreto

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che il ricorrente si sia limitato ad allegare vizi formali senza individuare un effettivo pregiudizio o incidenza causale sull'esito della selezione.

  • Rigettato
    Violazione principi di trasparenza e imparzialità

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che trattandosi di test a risposta multipla, i criteri di valutazione coincidessero con regole oggettive di attribuzione del punteggio, e che la mancata comunicazione non avesse inciso sul contenuto della prova o sull'attribuzione del punteggio. Ha inoltre affermato che la tardiva pubblicazione degli esiti non determina di per sé una lesione concreta della par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3606
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3606
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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