Articolo 10 della Legge 3 novembre 1954, n. 1042
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 novembre 1954
Art. 10.
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui e' fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.
Entrata in vigore il 28 novembre 1954