CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 300 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Santese in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTI
E
, in persona del p.t. ON CP_2
rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATO
1 avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 502/2023
pubblicata il 06/02/2023 (Indennizzo in favore delle vittime di estorsione)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 07/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02/10/2013 e Parte_1 Parte_2
riassumevano davanti al Tribunale di Salerno il giudizio precedentemente proposto innanzi al Giudice del Lavoro che, con sentenza n. 3274/13, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia. Gli attori, riportando integralmente il contenuto del ricorso già proposto, deducevano che in data 31/07/2007 avevano dato inizio ad un'attività di ristorazione presso il locale “Incanto” alla via Festola n. 153 del Comune di Olevano sul
Tusciano (SA); che dopo pochi mesi dall'apertura si erano verificati diversi episodi di tentata estorsione, intimidazioni ambientali ed aggressioni personali con lesioni fisiche refertate dall'Ospedale, tali da procurare devastanti ripercussioni sul e su tutta la Pt_1
sua famiglia;
che detti episodi erano stati denunciati alla Polizia;
che nel mese di giugno
2008 la predetta attività di ristorazione era stata chiusa poiché la sua prosecuzione era divenuta pericolosa qualora non fossero state accolte le richieste estorsive;
che in data
08/05/2009 avevano presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con la Legge n. 44/99, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito degli episodi innanzi detti;
che il Commissario Straordinario del Governo con decreto n. 844/09 del
05/08/2010 aveva riconosciuto in favore dell'attore un danno da mancato guadagno pari ad € 50.000,00 e contestualmente concesso una provvisionale di € 35.000,00, pari al
70% dell'intera elargizione;
che con successivo decreto n. 640/2010 del 21/09/2010
2 aveva disposto l'elargizione della somma a saldo di € 15.000,00 oltre che un'integrazione istruttoria per valutare anche la richiesta di ristoro dei danni non patrimoniali;
che l'attività di ristorazione costituiva l'unica fonte di reddito per il Pt_1
ed il proprio nucleo familiare e che, di conseguenza, i danni personali e patrimoniali patiti in seguito alla chiusura erano stati di rilevante entità anche considerando che per l'avviamento della stessa aveva richiesto ed ottenuto un prestito di € 25.000,00 alla
Compass Spa, che ancora non aveva restituito;
che la somma riconosciuta dal
Commissario Straordinario di Governo era da ritenersi del tutto incongrua considerando che il danno patrimoniale complessivamente sofferto ammontava a € 167.975,00, di cui
€ 27.500,00 a titolo di danno emergente ed € 140.472,00 a titolo di lucro cessante;
che sebbene il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, dove gli attori erano stati sottoposti agli accertamenti sanitari su richiesta della di Salerno, avesse CP_3
riconosciuto una invalidità complessiva del 19% per il e del 18% per la Pt_1 [...]
alcun risarcimento era stato loro ancora corrisposto, convenivano in giudizio Pt_2
dinanzi al Tribunale di Salerno il , in persona del Ministro p.t. ed ON
il , in persona del CO
Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di sentir così provvedere: “1) Condannare il in persona del ON
nonché il CP_5 CO
, in persona, in persona del Commissario per il coordinamento delle
[...]
iniziative antiracket e antiusura al ristoro dei danni patrimoniali subiti dai sigg.ri Pt_1
e pari ad € 167.975,00, detratta la somma di € 35.000,00
[...] Parte_2
ricevuta a titolo di provvisionale, ovvero quella diversa somma ritenuta congrua;
2)
Condannare altresì il in persona del Ministro p.t., nonché il ON
, in persona, in CO
persona del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura al
3 ristori dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dai sigg.ri e Parte_1 [...]
valutati dalla Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, Parte_2
Dipartimento Militare di Medicina Legale, in una invalidità complessiva pari al 19%
per ed una invalidità complessiva del 18% per la sig.ra Parte_1 Parte_2
; 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari
[...]
del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 cpc, con attribuzione a favore
dello scrivente procuratore antistatario, con clausola di provvisoria esecuzione.”.
Si costituiva il , che, in via pregiudiziale, eccepiva la ON
preclusione per gli attori di agire in sede giurisdizionale onde ottenere un maggiore ristoro economico per i danni patiti avendo essi già intrapreso la via del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, con decreto del 29/10/2012, aveva respinto le loro richieste. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea rappresentando che l'importo di € 50.000,00, quantificato dal Nucleo di Valutazione,
era da ritenersi congruo rispetto ai danni patrimoniali subiti e che la richiesta di ristoro dei danni da lesione personale era ancora in corso di definizione.
Il primo Giudice, rigettate le richieste di prova testimoniale e di CTU, all'udienza del
12/10/2022 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Successivamente, con sentenza n. 502/2023, pubblicata il 06/02/2023, il
Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile la domanda di liquidazione dei danni patrimoniali essendo preclusa la valutazione di contestazioni che comportino un riesame del giudizio già formulato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, e rigettava quella relativa al risarcimento dei danni biologici o e morali derivanti dalle lesioni,
condannando in solido gli attori al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del
. ON
Con atto di appello notificato in data 09/03/2023 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza innanzi questa Corte al fine di ottenerne la riforma e sentir
4 così provvedere: “1) Previa nomina di CTU medica in favore del Parte_1
condannare il in persona del Ministro p.t. al risarcimento ON
integrale di tutte le lesioni subite dallo stesso, oltre accessori;
2) Condannare altresì il
convenuto al pagamento in favore della sig.ra della differenza tra CP_1 Parte_2
12% indennizzato ed il 18% di invalidità complessiva riconosciuto dalla commissione
medica; 3) Con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il che, eccepita ON
preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis cpc e 342 cpc,
ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza n. 502/2023, con vittoria delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza dell'8/11/2023, ha rigettato la richiesta di CTU
medico legale invocata dagli appellanti, ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc ed ha rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 07/11/2024.
Con successiva ordinanza del 28/11/2024, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo, che riguarda la quantificazione del danno conseguente alle
lesioni, gli appellanti contestano “la ricostruzione compiuta dal primo Giudicante in
ordine alla liquidazione del danno per violazione di legge” e, richiamato il testo degli artt. 10 ( Criteri di liquidazione ) e 11 ( Limiti all'elargizione nel caso di lesioni
personali o di morte ) della legge n. 44/1999, lamentano che “il danno non patrimoniale
da riconoscere a parte attrice andava determinato sulla scorta del mancato guadagno
inerente l'attività esercitata dalla vittima per la parte eccedente l'ammontare degli
emolumenti ricevuti dall'interessato in applicazione della legge n. 302/90” ;
5 con il secondo motivo, che riguarda il mancato riconoscimento delle voci di danno
biologico e morale e dell'aggravamento delle condizioni di salute, impugnano la valutazione del danno non patrimoniale eseguita dalla Commissione medica ospedaliera di Caserta che aveva accertato un'invalidità complessiva pari al 19% per il e al Pt_1
18% per la Deducono in particolare che la quantificazione dei danni, Parte_2
rispettivamente pari ad € 26.000,00 e ad € 24.000,00, deliberata dal Comitato di solidarietà previsto dalla legge e comunicata dal Commissario straordinario di Governo
il 16/02/2015, non corrispondeva ai parametri fissati dalla normativa di settore e non teneva conto della effettiva percentuale di invalidità riportata da entrambi ed accertata nel verbale del 18/11/2010 dalla suddetta Commissione. Più precisamente, con riferimento alla risultava indennizzata la sola invalidità permanente al 12% Parte_2
e non era stato indennizzato né il danno biologico, pur riconosciuto nella misura del
10%, né il danno morale, riconosciuto nella misura del 6%, a fronte di una invalidità
complessiva al 18% valutata dalla CMO di Caserta. Quanto poi al gli appellanti Pt_1
lamentano che l'importo liquidato nel corso del giudizio di primo grado non era adeguato al ristoro del danno effettivamente patito in quanto non teneva conto dell'aggravamento del suo stato di salute che emergeva dalla comparazione tra la certificazione medica prodotta in occasione della visita presso la Commissione medica di Caserta, a seguito della quale gli fu riconosciuta una percentuale del 19%, e la certificazione del Check-up di Salerno datata 08/03/2013, 06/03/2017 e 05/08/2020, il certificato dell'Asl di Salerno del 26/06/21 a firma del Dott. e il verbale Per_1
redatto dalla Commissione medica Inps che a fronte di una iniziale invalidità al 75%
giungeva a riconoscere, in data 13/09/21, una invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa. Gli appellanti rappresentano altresì che, alla luce dell'aggravamento dello stato di salute del nel corso del giudizio di primo grado Pt_1
avevano più volte richiesto che lo stesso venisse sottoposto a Consulenza medica
6 d'Ufficio al fine di quantificare esattamente le lesioni riportate, e lamentano che la richiesta era stata respinta sull'errato presupposto che il nesso di causalità non fosse provato.
2. Preliminarmente la Corte dà atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
art. 348 bis cpc è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza dell'8/11/2023 con la quale il Presidente Istruttore ha rinviato la causa al 07/11/2024 per la rimessione in la decisione.
3. L'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 342 cpc dalla difesa del è CP_1
senz'altro fondata con riferimento al primo motivo di gravame.
Ed infatti, a fronte della motivazione espressa alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata,
ove il Tribunale ha dato atto dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 206/2004, che aveva modificato l'art. 1 co.1 della legge n. 302/1990, e del conseguente calcolo del danno non patrimoniale in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità, gli appellanti, limitandosi ad una generica doglianza dell'erroneità del calcolo, che, a loro parere, avrebbe dovuto essere effettuato sulla “scorta del mancato
guadagno inerente l'attività esercitata, per la parte eccedente gli emolumenti ricevuti in
base alla disciplina della legge n. 302/1990”, non hanno espresso alcuna contestazione delle ragioni della decisione in ordine alla normativa applicabile e, soprattutto, non hanno offerto al giudice di appello l'illustrazione concreta del diverso calcolo del danno che a loro parere avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Il secondo motivo è infondato.
Gli appellanti contestano “la valutazione del danno non patrimoniale eseguita dalla
Commissione medica ospedaliera di Casera il 18/11/2010 la quale ha riconosciuto alla
sig.ra una invalidità permanente al 12%, danno biologico 10%, Parte_2
danno morale 6%, invalidità complessiva al 18% e per invalidità Parte_1
permanente al 13%, danno biologico 11%, danno morale 6%, invalidità complessiva al
7 19%.”e riferiscono di aver tempestivamente impugnato con la seconda memoria ex art. 183 cpc “il provvedimento del Commissario straordinario del Governo del 17/12/2014,
notificato ai ricorrenti il 16/02/2015,con il quale veniva comunicato che il Comitato di
solidarietà aveva deliberato il ristoro del danno da lesioni personali in favore del sig.
di € 26.000,00 e della sig.ra di € 24.000,00”, ritenendo incongrua la Pt_1 Parte_2
liquidazione e chiedendo la nomina di un CTU medico-legale che valuti anche
“l'aggravamento del quadro clinico del rispetto alla precedente visita del Pt_1
17/05/2010”.
4.1. Rileva preliminarmente la Corte che, non avendo gli appellanti prodotto in giudizio il verbale della CMO di Caserta, non è qui consentita alcuna verifica in ordine alle condizioni di salute prese in esame ed alla determinazione delle percentuali di invalidità
ivi accertate.
In ogni caso, gli appellanti si sono limitati a richiamare detto verbale, sulla base del quale pretendono in questa sede il riconoscimento anche delle voci di danno biologico e di danno morale, ma non hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo
Giudice ne ha esclusa la riconoscibilità in base alla disciplina speciale contenuta nella
Legge n. 44/1999, della quale il Nucleo di valutazione per l'accertamento dell'ammontare dei danni costituito presso la ha fatto espressa Controparte_6
applicazione.
Ed infatti, si legge nella sentenza qui impugnata ( cfr. pag. 7 e ss) che :” ai sensi
dell'art. 10 della legge 44/99, rubricato “Criteri di liquidazione”, è espressamente
disposto che “1. L'ammontare del danno è determinato: a) nel caso di danno a beni
mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente
a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato
guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non
8 può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento
delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento
commerciale”; il successivo art. 11 specifica, poi, che “Nel caso di morte o di danno
conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede
l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in
applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302”. L'art. 1 comma 1 della L. 302/1990
prevede(va) che: “A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un
quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione
alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in
ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”; disposizione successivamente
modificata ad opera dell'art. 5 della legge n. 206/2004, a mente del quale: “1.
L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in
proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni
punto percentuale”. Ebbene, dall'interpretazione letterale e sistematica delle citate
disposizioni emerge chiaramente come l'unica voce oggetto di ristoro per i danni non
patrimoniali riportati a seguito di fatti usurari o estorsivi sia l'invalidità permanente (o
c.d. totale); tanto, in coerenza con la stessa ratio posta a base della legge n. 44/99 che
è, infatti, quella di accordare "un contributo" alle vittime di attività estorsive, in nome
di un principio solidaristico enucleabile dalla Carta Costituzionale. Ne consegue che,
la valutazione conclusiva dell'autorità emanante sulla riferibilità delle lesioni personali
subite dai richiedenti a un'unica complessa fattispecie lesiva costituisce il risultato di
9 un apprezzamento immune da travisamenti di fatto, illogicità od erroneità nei
presupposti. Difatti, correttamente l'amministrazione convenuta ha provveduto alla
quantificazione del danno non patrimoniale riportato dagli attori proprio moltiplicando
il valore di euro 2.000,00 per la percentuale di invalidità permanente riportata nei
verbali della Commissione medica di Caserta del 18.11.2010, dai quali è risultato che
al è stata diagnosticata un'invalidità permanente del 13%, e conseguentemente è Pt_1
stato liquidato l'importo di euro 26.000,00 (13x2.000,00) e alla è stata Parte_2
diagnosticata un'invalidità permanente del 12%, e conseguentemente è stato liquidato
l'importo di euro 24.000,00 (12x2.000,00)”.
Siffatta articolata motivazione non è stata contestata dagli appellanti, i quali non si sono in alcun modo confrontati col dato normativo ivi richiamato, che si inserisce in una disciplina che intende offrire agli imprenditori che siano vittime di atti estorsivi, non già il risarcimento di tutti i danni subìti ma, un indennizzo, avente carattere assistenziale e solidaristico, che, in caso di lesioni personali, è commisurato esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e che ha un contenuto differente rispetto alla tutela garantita da altre previsioni normative (cfr., ad es., il “Regolamento recante i criteri
medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno
biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”,
di cui al DPR n. 181/2009 ), alle quali, stante il carattere di eccezionalità, non può farsi riferimento ai fini di una applicazione analogica.
Può pertanto qui richiamarsi quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa (
cfr. Stato sent. n. 7980/2006) ed affermarsi che, in base agli artt. 1, 3 e 10 della legge n.
44/1999, 1'elargizione prevista "nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali ovvero a intimidazione anche ambientale" si configura come un contributo al ristoro del danno patrimoniale, tant'è che esso è liquidato "sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima". Oggetto del ristoro è pertanto
10 solo il danno che provoca una diminuzione della capacità lavorativa e non qualunque danno che la vittima può subire.
4.2. Analogamente, rileva la Corte che il nell'insistere, anche in questa sede, per Pt_1
il riconoscimento dell'aggravamento delle sue condizioni di salute rispetto a quelle dell'epoca della visita presso la CMO di Caserta – peraltro non riscontrabili da questo
Giudice per la mancata produzione del verbale --, che chiede verificarsi a mezzo di
CTU, non ha contestato le motivazioni in base alle quali il Tribunale, attingendo anche a princìpi espressi dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. Cons.giust.amm. Sicilia,
sentenza n. 945/2019), ha disatteso sia la richiesta istruttoria che la domanda,
affermando che la legge n. 44/1999, a differenza di quanto previsto in materia di pensioni privilegiate ordinarie e di pensioni di guerra, non fa alcun riferimento ad una rivalutazione degli importi per effetto all'aggravamento delle condizioni di salute del richiedente.
Il motivo, oltre che generico, è, in ogni caso, infondato non avendo l'appellante, sul quale gravava lo specifico onere probatorio, offerto alcuna dimostrazione della causalità
tra il dedotto aggravamento delle sue condizioni di salute e le vicende estorsive.
5. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del , in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come ON
aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminato a complessità bassa --, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
Par sull'appello proposto con citazione notificata il 09/03/2023 da e Parte_1
11 nei confronti del , in persona del Parte_2 ON
p.t., avverso la sentenza n.502/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede: CP_2
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore del , a titolo di compenso, in € ON
5.211,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12