Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, L. n. 69 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 26 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa estradizionale per i cittadini dell'Unione europea in caso di richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, di conseguenza, non prevede il rifiuto della consegna nei confronti dei cittadini dell'Unione europea legittimamante residenti o dimoranti nel territorio italiano, se sia possibile eseguire la pena in Italia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 2011, e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 agosto 2008, C-296/08, sia che la disposizione transitoria censurata trae fondamento dall'art. 32 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, ai sensi del quale ogni Stato membro, nel recepire quest'ultima, avrebbe potuto rendere apposita dichiarazione per riservarsi, quale Stato di esecuzione, di trattare le richieste relative ai reati commessi fino alla data predetta attenendosi alle previgenti disposizioni estradizionali, sia che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità si traduce nella prospettazione di una soluzione non costituzionalmente obbligata).
In tema di mandato di arresto europeo, le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.).
In materia di estradizione per l'estero, l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d'interesse per la procedura estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva osservato che l'invio della documentazione allegata alla domanda di estradizione, in quanto effettuato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ne rendeva incontestabile la provenienza e la conformità agli originali).
Commentari • 6
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In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE (ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2014, n. 41836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41836 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1474
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 26174/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS RU OL N. IL 18/02/1973;
avverso la sentenza n. 47/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Vecchio Maurizio che ha concluso, in sostituzione dell'avv. Masoero Tiziana, per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 marzo 2014 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione del cittadino RU IS TR OL, avanzata dalla Repubblica di Romania e trasmessa dal Ministero della Giustizia italiano il 4 febbraio 2013 per l'esecuzione della pena residua di anni tre di reclusione inflittagli con la sentenza n. 971/2003 dalla Pretura di Timisoara, definitiva con sentenza della Corte d'appello di Timisoara n. 532/r del 2 giugno 2005, per i reati di truffa, falso materiale in atti pubblici ed esercizio abusivo di una professione commessi tra il 1999 e il 2000.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IS, deducendo sei motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge con riferimento all'omessa disapplicazione della L. n. 69 del 2005, art. 40, per contrasto con la disciplina sovranazionale contenuta nella Decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare, con gli artt. 3, 4 e 5) e per l'omessa interpretazione conforme al diritto dell'U.E. della su citata disposizione e/o dell'art. 705 c.p.p.. La Corte d'appello avrebbe dovuto disapplicare la L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, in forza dell'avvenuta abolizione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, così come previsto dalla su citata Decisione quadro, anche in ragione del contrasto con l'art. 89 del Trattato U.E.. Per altro verso, non può trovare accoglimento la richiesta di estradizione, atteso che la stessa è stata avanzata dalle Autorità romene in assenza di una Convenzione internazionale che potesse autorizzarla, mentre la Convenzione del 13 dicembre 1957, anche se residualmente applicabile, si porrebbe in contrasto con la normativa europea sopra citata. In tal senso, le norme che disciplinano le facoltà e gli obblighi dello Stato membro e del cittadino europeo (ex artt. 4, 5 e 6 della su citata D.Q.) possono trovare diretta applicazione anche per i reati commessi prima del 7 agosto 2002, essendo tali profili di natura sostanziale, con la conseguenza che i limiti e le condizioni previsti dall'art. 705 c.p.p. devono ritenersi integrati da quanto stabilito nelle su citate disposizioni, perché più favorevoli al condannato. Rimanendo fermo il limite cronologico fissato nella L. n. 69 del 2005, art. 40, sarebbe comunque possibile l'applicazione analogica delle disposizioni di cui all'art. 18, lett. r), della stessa legge, che ha lo scopo di uniformare la posizione di tutti i cittadini europei nell'ambito dell'unico spazio giudiziario europeo, tenuto conto del fatto che il IS dimora ed opera stabilmente in Italia da molti anni.
2.2. Rilevanza ed ammissibilità della questione pregiudiziale ex art. 267, comma 3, del Trattato U.E., volta a stabilire se la procedura del m.a.e. debba trovare applicazione solo per i reati commessi successivamente al 7 agosto 2002, ovvero a tutte le ipotesi di richieste di esecuzione di una sentenza emessa nello Stato membro, notificate e/o avviate dopo il termine su indicato, indipendentemente dalla data di effettiva commissione del reato, avuto riguardo al fatto che gli artt. 1 e 2 della D.Q. non contemplano un limite cronologico al momento di commissione del reato, e che quello strumento normativo tende a superare ed abolire la disciplina dell'estradizione.
2.3. Questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, nella parte in cui prevede l'applicabilità
della disciplina dell'estradizione per i cittadini europei in caso di richieste di estradizione successive alla data del 7 agosto 2002, per l'esecuzione di pene relative a fatti commessi anteriormente a tale data, ponendosi in violazione degli artt. 3, 10, 11 e 26 Cost.. Sebbene il procedimento di estradizione e quello relativo al m.a.e. intervengano su situazioni giuridiche identiche - ossia l'esecuzione di una pena detentiva irrogata in uno Stato estero nei confronti di persona residente in un altro Stato - il legislatore europeo ha previsto una determinata procedura per una specifica categoria di soggetti (ossia, i cittadini dell'U.E.), escludendo l'applicabilità delle norme in materia di estradizione, con la conseguenza che l'art. 40, comma 2, contrasta con il principio generale tempus regit actum e che il procedimento di estradizione per un cittadino europeo troverebbe fondamento in una Convenzione - quella del 13 dicembre 1957 - non più vigente o applicabile per tutti i Paesi membri dell'U.E., in violazione del principio stabilito dall'art. 26 Cost.. 2.4. Violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 698 c.p.p., comma 1, art. 3 C.E.D.U. e art. 6 T.U.E., avendo lo Stato
richiedente riportato numerose pronunzie di condanna da parte della Corte EDU in ordine al trattamento di soggetti detenuti negli istituti di pena in condizioni definite "inumane". La Corte d'appello, dunque, non ha tenuto conto delle effettive condizioni in cui il IS dovrà scontare la propria pena, sebbene si tratti di un dato noto e pacificamente accertato, oltre che documentato nei rapporti elaborati da organizzazioni non governative, ne' ha tenuto conto dei diritti fondamentali del cui esercizio egli sarà privato a titolo di sanzione accessoria e supplementare in conseguenza dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 64 c.p. romeno, circostanza, questa, che rende del tutto sproporzionata, ingiustificata ed eccessivamente afflittiva la pena irrogatagli.
2.5. Violazione dell'art. 706 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla reiezione dell'eccezione di improcedibilità della domanda di estradizione e all'irricevibilità della richiesta per inidoneità della documentazione, nonché violazione dell'art. 700 c.p.p., art. 12, comma 2, lett. a) e c) e art. 13 della Convenzione
europea in materia di estradizione.
2.5.1. Riguardo al primo profilo su evidenziato, si assume che nei confronti del ricorrente è stato emesso un m.a.e. ad opera del Tribunale di Timisoara in data 19 agosto 2010, e solo successivamente, il 4 febbraio 2013, è stata presentata una richiesta di estradizione per l'esecuzione del medesimo titolo, con la conseguenza che nel corso della procedura incardinata con il m.a.e. la sopravvenuta richiesta di estradizione ha sostituito in toto la richiesta di consegna del IS: con la richiesta di estradizione, dunque, si è fatto valere un potere che era stato già esercitato con l'emissione di un m.a.e. al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni in materia, e lo Stato RU non ha mai formalmente rinunciato alla richiesta avanzate ai sensi della L. n. 69 del 2005, ma ha agito in forza di una Convenzione che esso stesso non riteneva più vigente in forza della D.Q. 2002/584/GAI.
2.5.2. Riguardo al secondo profilo, inoltre, si assume che le sentenze trasmesse dalle autorità romene non sono in copia autentica e non presentano l'attestazione relativa all'irrevocabilità delle medesime. La trasmissione degli atti per via diplomatica, inoltre, non ha poteri certificatori in ordine al passaggio in giudicato della sentenza straniera, la cui irrevocabilità non può ricavarsi nemmeno dall'ordine di esecuzione, che risulta mancante di una pagina. La mancanza di una decisione esecutiva di condanna e l'incompletezza della documentazione trasmessa hanno impedito al Giudice italiano di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 della Convenzione europea di estradizione.
2.5.3. Riguardo al terzo profilo su indicato, infine, si censura la mancata integrazione della documentazione relativa alle disposizioni di legge applicabili al fine di valutare l'eventuale prescrizione della pena per effetto della riforma legata all'entrata in vigore del codice penale romeno in data 1 febbraio 2014.
2.6. Violazione dell'art. 706 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. e), relativamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione della pena, poiché, avuto riguardo al dies a quo del termine di prescrizione, che è il 2 giugno 2005, ed al termine prescrizionale complessivo di otto anni (ossia cinque anni, secondo la previgente normativa, da sommare alla pena finale di tre anni di reclusione inflitta al IS), la pena deve rideterminarsi per ogni singolo reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, con la conseguenza che il termine di prescrizione delle diverse pene deve riconsiderarsi per ciascuno di tali reati, secondo il principio previsto dall'art. 172 c.p. in relazione all'applicazione di un istituto simile a quello previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e non con riferimento alla pena complessiva irrogata (tre anni, quale frutto dell'unificazione di tre fatti di reato). Applicando tale principio, dunque, la prescrizione della pena sarebbe già intervenuta prima della domanda di consegna, ossia il 2 dicembre 2011. La Corte d'appello, pur avendo richiesto informazioni sul punto allo Stato richiedente, ha omesso di motivare sulla questione posta dalla difesa, fondando la sua decisione su una sentenza del Tribunale di Timisoara che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, avanzata a suo tempo dal IS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, che non tiene conto del principio al riguardo stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 29150 del 13/07/2007, dep. 19/07/2007, Rv. 237027), secondo cui le richieste di esecuzione dei mandati di arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002, devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale. Ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione.
Correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che nel caso in esame la precedente emissione del m.a.e. non precludesse in alcun modo il formale avvio della procedura estradizionale e che l'Autorità giudiziaria romena dovesse inoltrare;
come in effetti è avvenuto, un'apposita domanda di estradizione ex art. 703 c.p.p., comma 3, corredata della relativa documentazione.
5. Inammissibili devono altresì ritenersi la seconda e la terza doglianza, che non tengono conto delle implicazioni sottese alla motivazione della pronuncia al riguardo emessa dalla Corte costituzionale (sent. 21 settembre - 17 ottobre 2011, n. 274), con la quale: a) è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., sollevata da questa Suprema Corte con ordinanza del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e art. 117 Cost., comma 1; b) è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p. e della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40, anch'essa sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 25 marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e art. 117 Cost., comma 1.
La Corte costituzionale ha posto in evidenza, con la su indicata pronuncia, che la stessa Decisione quadro 2002/584/GAI prevede, all'art. 32, che le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1 gennaio 2004 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione e che ogni Stato membro poteva, al momento del recepimento della decisione quadro, rendere una dichiarazione secondo cui, in qualità di Stato dell'esecuzione, avrebbe continuato a trattare le richieste relative ai reati commessi prima di una data da esso precisata, data comunque non posteriore al 7 agosto 2002, conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente alla data del 1 gennaio 2004. Dal 1 gennaio 2004, quindi, la Decisione quadro doveva sostituirsi ai testi anche convenzionali esistenti in materia. La gradualità del passaggio al nuovo sistema, consentita dalla citata norma, lasciava dunque aperta la possibilità per gli Stati membri di approntare tutti gli strumenti normativi ed amministrativi necessari per garantire la funzionalità del nuovo regime.
Lo Stato italiano, come rilevato nella su menzionata pronuncia, dopo aver deciso di sfruttare tutto il tempo ad esso concesso dalla Decisione quadro per il passaggio al nuovo sistema di consegna basato sul m.a.e., con la citata L. n. 69 del 2005, art. 40, ha disposto che le nuove norme si dovessero applicare alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore, ma che "alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione".
Proprio sulla base di tale dettato normativo il Giudice a quo ebbe a censurare le disposizioni transitorie della L. n. 69 del 2005, art. 40 e l'art. 705 cod. proc. pen., in tema di condizioni per la decisione sull'estradizione, sollevando le relative questioni di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto il petitum inammissibile, poiché l'intervento richiesto si sarebbe risolto nell'inserimento, nel complesso normativo dell'estradizione, di un nuovo caso di rifiuto, evidentemente mutuato dalla disciplina del m.a.e.. L'intervento della Corte, infatti, avrebbe consentito, nell'ambito del procedimento estradizionale, non solo la possibilità di impedire, nella fase giurisdizionale, la "traditio" cui mira la domanda di estradizione, ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento, conformemente alle regole del diritto interno, inserendo in tal modo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, con un intervento anche sulla disposizione di cui alla citata L. n. 69 del 2005, art. 40. Un risultato, questo, che, avuto riguardo alla diversità delle discipline normative poste a confronto, si risolverebbe, secondo la Corte costituzionale, in una soluzione di diritto transitorio "spurio" (ord. n. 355 del 2003), o comunque in una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità dei legislatore, e che determinerebbe, pertanto, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria sopra citata.
5.1. Entro tale prospettiva, inoltre, deve rilevarsi come le problematiche interpretative connesse alla disciplina transitoria del nuovo sistema di consegna, ed in particolare alla sua relazione con la normativa in materia estradizionale, abbiano costituito oggetto di una condivisibile lettura ermeneutica da parte della stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di chiarirne alcuni aspetti applicativi (C. giust. CE, Sez. 3, 12 agosto 2008, C- 296/08), sulla base di argomenti che, con ogni evidenza, confermano la validità della linea interpretativa sopra indicata. A tale riguardo, infatti, la Corte di Lussemburgo ha evidenziato come l'art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI, intitolato "relazione con gli altri strumenti giuridici" in materia di estradizione, sia riferibile esclusivamente all'ipotesi di applicazione della nuova disciplina sul m.a.e., applicazione che non riguarda l'ipotesi in cui la domanda estradizionale abbia ad oggetto fatti commessi prima della data indicata dallo Stato membro nella dichiarazione "attuativa" dell'art. 32 del su citato strumento normativo di diritto derivato. Conseguentemente - prosegue la Corte - il fatto che l'art. 31, comma 1, preveda la sostituzione con le norme contenute nella decisione quadro, a partire dalla data del 1 gennaio 2004, delle corrispondenti disposizioni di una serie di convenzioni (elencate nel medesimo testo) - "applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri" - non comporta che tali strumenti convenzionali cessino nella loro efficacia, in quanto essi rimangono "pertinenti" non soltanto nelle ipotesi in cui uno Stato membro abbia reso una dichiarazione conformemente a quanto disposto dal citato art. 32, ma anche in tutte quelle situazioni in presenza delle quali non potrebbe trovare applicazione la nuova disciplina del m.a.e.. Infine, secondo la su menzionata pronuncia della Corte di Giustizia, il disposto dell'art. 32 non impedisce addirittura che un qualsiasi Stato membro di esecuzione possa continuare ad applicare anche il diverso strumento rappresentato dalla Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 27 settembre 1996, nelle ipotesi in cui la stessa Convenzione sia divenuta applicabile nello Stato di riferimento successivamente alla data del 1 gennaio 2004. Anche in relazione a tali ulteriori profili, dunque, non ricorrono i presupposti per sollevare le prospettate questioni di legittimità costituzionale e di pregiudizialità euro-unitaria.
6. Infondata deve ritenersi la quarta doglianza, ove si consideri che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di estradizione per l'estero il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l'allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee od orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque attivare una tutela legale (Sez. 6, n. 21985 del 24/05/2006, Radnef, Rv. 234767;
Sez. 6 24/5/2006, n. 21985; Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013 Bishara Meged, Rv. 254768; v., inoltre, Sez. 6, 11 aprile 2014, dep. 12 maggio 2014, n. 19524).
Nella stessa prospettiva, ancora, si è avuto modo di affermare che la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), non può essere basata sulla documentazione tratta dai siti internet di organizzazioni internazionali, dai quali si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non poter essere ritenuti come peculiari di un sistema (da ultimo, v. Sez. 6, n. 2657 del 20/12/2013, Cobelean, Rv. 257852).
Sulla scorta di tali condivisibili principii, dunque, non è possibile ritenere che siano emersi elementi sintomatici di una situazione generalizzata di degrado degli istituti detentivi romeni che possa essere ricondotta ad una scelta normativa di tale Stato, o comunque alla deliberata mancanza di volontà delle istituzioni di farvi adeguatamente fronte con gli opportuni rimedi. Del tutto infondato, infine, deve ritenersi l'argomento basato sul riferimento dal ricorrente operato alla disposizione di cui all'art. 64 c.p. RU (che prevede l'irrogazione di pene accessorie di tipo interdittivo riguardo all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, ovvero dei diritti paterni, o, ancora, alla possibilità di ricoprire pubbliche cariche e funzioni), poiché, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 7183 del 02/02/2011, dep. 24/02/2011, Rv. 249225), ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, rientrando la relativa disciplina nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena: evenienza, questa, che deve senz'altro escludersi nel caso in esame, in ragione dell'ampia tipologia e del contenuto affittivo delle pene accessorie previste anche nel nostro ordinamento.
7. Sul primo dei tre profili di doglianza relativi al quinto motivo di ricorso si è già risposto (v., supra, i parr. 5 e 5.1.), dovendosi integralmente richiamare, al riguardo, i medesimi argomenti sopra illustrati.
Palesemente infondato deve ritenersi il secondo profilo di doglianza ivi delineato, avendo questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 138 del 20/01/1993, dep. 30/03/1993, Rv. 193825; da ultimo, v. Sez. 6, n. 48414 del 09/10/2008, dep. 30/12/2008, Rv. 242425) da tempo enunciato il principio secondo cui l'autenticità dei titoli giustificativi della domanda è garantita, come avvenuto nel caso in esame, dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziali d'interesse per la procedura estradizionale. Sul punto, d'altronde, la stessa Corte di merito ha correttamente osservato che l'invio della copiosa documentazione allegata a sostegno della domanda di estradizione si è verificato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ciò che rende oggettivamente incontestabile che si tratti di documenti aventi la provenienza indicata e conformi agli originali detenuti presso gli uffici giudiziali romeni.
Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (v. Sez. 6, n. 15221 del 10/02/2009, dep. 08/04/2009, Rv. 243584), secondo cui è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma 2, lett. c), della medesima Convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale. Ne consegue che incombe sulla parte interessata, di fronte ad una dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna, l'onere di allegare la pertinente documentazione, di tipo normativo o anche giurisprudenziale, che dimostri il contrario: onere, questo, che il ricorrente non ha assolto.
8. Il sesto motivo di ricorso ed il terzo profilo di doglianza in cui è articolato il quinto motivo (v., supra, il par. 2.5.3.) sono da trattare congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima questione. Gli stessi devono ritenersi infondati, avendo la Corte d'appello correttamente rilevato che sull'eccepita prescrizione della pena si è già pronunciata, con valutazioni insindacabili in questa Sede, proprio l'Autorità giudiziaria rumena, che ha respinto l'istanza dell'interessato con la sentenza n. 2770 emessa dal Tribunale di Timisoara il 17 ottobre 2013, divenuta definitiva con decisione della Corte d'appello di Timisoara del 15 gennaio 2014. Sul punto, infatti, i Giudici rumeni hanno evidenziato che il termine di prescrizione della pena applicabile nel caso di specie (otto anni) decorre dalla data in cui la sentenza di condanna diviene definitiva (ossia, dal 2 giugno 2005) e che quel termine è soggetto ad interruzione allorquando, come verificatosi nel caso in esame, sia stata inviata la domanda di estradizione alle Autorità dello Stato richiesto (a prescindere dall'arresto provvisorio del consegnando), ovvero nell'ipotesi in cui sia stata avanzata una domanda di consegna basata sul m.a.e..
Avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, il m.a.e. è stato trasmesso in data 17 agosto 2012, e che la successiva richiesta di estradizione, trasmessa dal Ministero della Giustizia italiano in data 4 febbraio 2013, reca la data del 24 settembre 2012, il relativo termine prescrizionale non può dirsi in alcun modo decorso. Ne discende che non sono venute meno le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato richiedente, ne', sotto altro ma connesso profilo, potrebbe ritenersi consentito all'Autorità giudiziaria italiana di sostituirsi a quella estera sulla base di valutazioni aventi ad oggetto l'esatto ambito di applicazione di disposizioni normative proprie di quell'ordinamento (arg. ex Sez. 6, n. 393 del 23/11/2006, dep. 11/01/2007, Rv. 235707), la cui compiuta disamina inevitabilmente presuppone la formulazione di specifiche eccezioni da prospettare dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
Del tutto infondato, infine, il riferimento operato dal ricorrente ai principii fissati nell'art. 172 c.p., ove si consideri che anche nel nostro ordinamento, in base alla disposizione racchiusa nel primo comma di tale norma, non potrebbe ritenersi in alcun modo intervenuta l'estinzione della pena della reclusione per decorso del tempo, richiedendosi, in ogni caso, la maturazione di un periodo non inferiore a dieci anni.
9. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014