Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2014, n. 41836
CASS
Sentenza 30 settembre 2014

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Massime3

In tema di mandato di arresto europeo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, L. n. 69 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 26 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa estradizionale per i cittadini dell'Unione europea in caso di richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, di conseguenza, non prevede il rifiuto della consegna nei confronti dei cittadini dell'Unione europea legittimamante residenti o dimoranti nel territorio italiano, se sia possibile eseguire la pena in Italia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 2011, e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 agosto 2008, C-296/08, sia che la disposizione transitoria censurata trae fondamento dall'art. 32 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, ai sensi del quale ogni Stato membro, nel recepire quest'ultima, avrebbe potuto rendere apposita dichiarazione per riservarsi, quale Stato di esecuzione, di trattare le richieste relative ai reati commessi fino alla data predetta attenendosi alle previgenti disposizioni estradizionali, sia che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità si traduce nella prospettazione di una soluzione non costituzionalmente obbligata).

In tema di mandato di arresto europeo, le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.).

In materia di estradizione per l'estero, l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d'interesse per la procedura estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva osservato che l'invio della documentazione allegata alla domanda di estradizione, in quanto effettuato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ne rendeva incontestabile la provenienza e la conformità agli originali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2014, n. 41836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41836
Data del deposito : 30 settembre 2014

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