Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 2
Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione, sulla base del regime della prescrizione antecedente all'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005).
In materia di estradizione per l'estero, l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d'interesse per la procedura estradizionale.
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Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2008, n. 48414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48414 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
E
F
Sentenza n. 2179, camera di consiglio del 09.10.2008
48414/08, REG. GEN. n. 4394/2008 n. 5 ruolo udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai signori magistrati:
1. dott. Antonio S. Agrò presidente 2. dott. Francesco Gramendola consigliere
Luigi Lanza consigliere 3. dott.
4. dott. Giacomo Paoloni consigliere 5. dott. Lina Matera consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL CA CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 16/01/2008 dalla Corte di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Giovanni Aricò e Alfredo Gaito, che hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
Motivi della decisione
1.- Con nota del 5.11.2007 il Ministro della Giustizia trasmetteva alla competente autorità giudiziaria di Palermo la domanda di estradizione formalizzata dal Governo della Repubblica Federale di Germania per finalità processuali nei confronti del cittadino italiano CA DA CA, attinto da mandato di arresto emesso in data 1.2.2002 dalla pretura di CK (Land federato del Saarland) perché indagato per reati di associazione per delinquere e di concorso in plurimi reati fiscali, commessi in territorio tedesco dal maggio 1997 fino alla data di emissione del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria di CK (il DA CA risultando, per altro, essersi allontanato dalla Germania già dal marzo del 2001). La Corte di Appello di Palermo, avendo richiesto il Guardasigilli e il locale Procuratore Generale l'adozione di misura cautelare per motivi estradizionali, ritenuti sussisterne i presupposti di legge, applicava con ordinanza del 4.12.2007 la misura cautelare della custodia in carcere (eseguita il
6.12.2007) al DA CA, che nella seguente audizione ex art. 717 cpp non consentiva a. c ma
2.- Instauratosi il procedimento estradizionale, alla stregua dei vagliati complessivi elementi di conoscenza la Corte di Appello di Palermo con la sentenza del 16.1.2008 richiamata in epigrafe ha deliberato l'accoglibilità della richiesta di estradizione. Anche facendosi carico dei rilievi critici ostativi all'estradabilità del cittadino italiano espressi dai difensori del consegnando, la Corte territoriale ha rilevato in particolare che:
1) i reati di associazione per delinquere (commesso fino all'1.2.2002) e i reati fine di frode fiscale, corrispondenti nell'ordinamento italiano -in ossequio al principio della doppia punibilità ai reati previsti dagli artt. 4, 5 ed 8 del D.Lvo n. 74/2000
(segnatamente evasione dell'i.v.a. nel quinquennio 1996-2000 per un complessivo importo di 2.639.396 marchi tedeschi ed emissione plurima continuata di fatture oggettivamente e soggettivamente false cedute a terzi, all'estradando e ai coindagati contestandosi in sostanza di aver costituito società tedesche fittizie operanti come c.d. cartiere produttrici di false fatture), non sono prescritti, in conformità al disposto dell'art. 10 dell'applicata convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 ratificata dalla
Germania e dall'Italia (in Italia con legge 30.1.1963 n. 300, art. 10: "l'estradizione non sarà accordata se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte"): a) né secondo la normativa italiana, perché il reato di cui all'art. 416 cp si prescriverebbe in sei anni e tre mesi (e dunque il 30.5.2008) e perché il reato di emissione di false fatture (art. 8 D.Lvo 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2000, consumatosi nel maggio 2001, si prescrive in sette anni e sei mesi (e dunque nel novembre 2008), dovendosi ritenere attinti da prescrizione i soli episodi di omesse e/o infedeli dichiarazioni fiscali (artt. 4 e 5 D.Lvo 74/2000) e di emissione di fatture false per gli anni di imposta 1996-1999; b) né secondo la normativa tedesca (par. 78 codice penale tedesco), dal momento che con nota in atti del 7.3.2007 del Ministero della Giustizia dello Stato tedesco del
Saarland si è segnalato che la prescrizione dei reati ascritti al DA CA (cinque anni in via ordinaria) è stata interrotta (e, quindi, prorogata ad una complessiva durata di dieci anni) il 2.10.2003, allorché il difensore tedesco dell'indagato è stato edotto della possibilità di far pervenire alla procedente autorità giudiziaria eventuali "posizioni scritte" relative agli addebiti, sicché i reati commessi dal 1998 in poi non sono prescritti (le contrarie deduzioni enunciate dalla difesa del DA CA, sulla base di una comunicazione dello studio legale tedesco a suo tempo occupatosi del DA CA che escluderebbe i citati effetti interruttivi, non essendo idonee -per la Corte palermitana- a scalfire le attendibili valenze delle informazioni provenienti dall'autorità tedesca): 2) le patologiche condizioni di salute dell'estradando non possono reputarsi ostative alla sua consegna ai sensi dell'art. 705 -co. 2, lett. c)- cpp (in rel. art. 698 co. 1 cpp), atteso che gli accertamenti clinici disposti dalla Corte in forma peritale non attestano l'esistenza di stati morbosi richiedenti terapie sanitarie in centri clinici specializzati e che non possono ragionevolmente attribuirsi al regime carcerario tedesco supposti trattamenti inumani o degradanti in funzione di reconditi scopi persecutori nei riguardi del DA CA in ragione delle sua origine nazionale e territoriale;
2 3) non vi è spazio per discutere dell'effettiva gravità o meno degli indizi di colpevolezza profilantisi a carico del DA CA, l'art. 705 co. 1 cpp richiedendo al giudice italiano di valutare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto nel caso in cui non esista una convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente: nella specie trova applicazione la convezione europea di estradizione, in virtù della quale il delinearsi di gravi indizi a carico del consegnando deve senz'altro presumersi in base ai documenti inviati dalla Repubblica Tedesca ed ai quali il giudice italiano non può negar fede quando gli siano stati ufficialmente comunicati ai fini di un solo esame formale;
4) infondati debbono giudicarsi i rilievi difensivi sull'efficacia formale (autenticità) degli atti integranti la procedura estradizionale provenienti dalla autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, emergendo per tabulas che lo Stato richiedente la consegna ha adempiuto all'obbligo documentale previsto dall'art. 12 -co. 2, lett. a)- della convenzione europea di estradizione, che equipara all'originale del provvedimento coercitivo la copia dello stesso (in linea, per altro, con quanto deve ritenersi previsto dallo stesso art. 700 cpp). Per l'effetto la Corte di Appello di Palermo ha deliberato l'estradabilità di CA DA CA limitatamente al reato di associazione per delinquere e al reato di frode fiscale (emissione di fatture per operazioni inesistenti) relativo all'anno 2000 contestati al prevenuto dall'autorità giudiziaria tedesca.
3.- Avverso la sentenza della Corte territoriale favorevole all'estradizione è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dal DA CA, che ha delineato le seguenti quattro censure per violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione, che ripropongono i rilievi critici sulla inaccoglibilità della richiesta di estradizione già sottoposti all'esame della Corte di Appello.
1. Violazione di legge per inosservanza degli artt. 157 e 160 cp (nei rispettivi testi, deve presumersi, novellati dalla legge 251/2005) e 10 della convenzione europea di estradizione. Non essendo individuabili atti interruttivi del corso della prescrizione apprezzabili secondo la normativa italiana, sia il reato associativo che quello di falsificazione di fatture, scanditi da prescrizione ordinaria di sei anni, debbono considerarsi già estinti per prescrizione. Altrettanto deve ritenersi per la normativa tedesca, il presunto atto interruttivo costituito dall'avviso-invito al difensore tedesco dell'indagato di poter assumere “posizioni scritte" a sua difesa, non rientrando nella tipologia degli atti che secondo lo stesso art. 78 del codice penale tedesco possiedono valenze interruttive dell'ordinaria prescrizione quinquennale dei due contestati reati (prescrizione che deve considerarsi intervenuta in Germania ancor prima che in Italia).
2. Difetto di motivazione in ordine alla denegata ostatività alla consegna delle condizioni di salute dell'estradando, non avendo i giudici palermitani posto la dovuta attenzione alla natura delle patologie da cui è affetto il DA CA ed alla connessa necessità di più approfonditi esami clinici, altresì trascurando di considerare che il trattamento penitenziario tedesco non assicurerebbe (soprattutto nei confronti di stranieri) "standards sufficienti per evitare la qualificazione di inumano e degradante" per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 698 co. 1 e 705 co. 2 cpp.
3. Violazione dell'art. 12 co. 2 della convenzione europea di estradizione per avere la Corte territoriale inopinatamente parificato le mere copie degli atti processuali tedeschi relativi al DA CA a copie autentiche da ritenersi equipollenti agli originali.
3 4. Violazione dell'art. 698 cpp e difetto di motivazione, i giudici della consegna avendo omesso di apprezzare la concretezza del pericolo che l'estradando cittadino italiano possa subire "atti persecutori" a causa della sua condizione di personale inimicizia con talune delle persone offese dai reati.
Con motivi nuovi di ricorso depositati, ai sensi degli art. 585 co. 4 cpp e 167 disp. att. cpp, in data 19.3.2008 la difesa dell'estradando (avv. Gaito) ha approfondito il tema della prescrizione (primo motivo dell'originario ricorso) dei reati ascritti al DA CA, evento estintivo che sarebbe già avvenuto sia per la legge italiana che per la legge tedesca (art. 10 della convezione europea), in palese assenza di atti muniti di reale efficacia interruttiva nei due ordinamenti.
Per quel che attiene al regime processuale italiano si rileva innanzitutto che il reato associativo, la cui permanenza si assume cessata alla data dell'1.2.2002, è scandito da un termine prescrizionale pari a sei anni, che è scaduto 1'1.2.2008 (art. 157 co. 1 cp come novellato dalla L. 251/05), poiché non è ravvisabile alcun atto sospensivo o interruttivo riconducibile nelle tassative elencazioni di cui agli artt. 159 e 160 cp (erroneo deve considerarsi il computo di sei anni e tre mesi indicato dalla Corte di Appello di Palermo).
Analoga conclusione deve formularsi, in secondo luogo, per il reato di false fatturazioni, vuoi perché non è condivisibile la tesi della Corte territoriale che ne colloca la consumazione al maggio 2001 (anno successivo al periodo di imposta in cui sono state realizzate le violazioni tributarie), vuoi perché comunque anche in questo caso non ricorrono fatti o atti interruttivi della prescrizione, che è pari a al termine di sei anni (e, quindi, è maturata nel corso del 2007).
Quanto all'ordinamento tedesco, la possibilità offerta al difensore (tedesco) di DA CA di assumere una “posizione scritta riguardo agli addebiti” deve considerarsi priva dell'efficacia interruttiva della prescrizione che vi annettono le autorità tedesche (Land di Saarland). Ciò alla stregua dell'art. 78 del codice penale tedesco intitolato all'interruzione della prescrizione, norma la cui interpretazione implica che (essendo pacifico per la stessa autorità giudiziaria tedesca che DA CA ha abbandonato la
Germania nel marzo 2001) il supposto effetto interruttivo avrebbe potuto prodursi soltanto se la citazione o invito a formulare eventuali difese scritte della Procura della
Repubblica di CK fosse pervenuto personalmente all'indagato e non già e soltanto al suo legale tedesco (presso cui DA CA non ha eletto domicilio). Ciò non è avvenuto. Né i giudici della consegna estradizionale hanno ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi di conoscenza pur a fronte dei dati riferiti dalla difesa sostegno dell'inefficacia -se non dell'inesistenza- di quel supposto atto interruttivo (notizie fornite dallo studio dell'avv. Christian Richter II di Colonia).
4.- Nel corso dell'odierno giudizio di legittimità il collegio decidente ha ritenuto di acquisire tramite il Ministero della Giustizia (ordinanza nell'udienza del 9.4.2008) elementi chiarificatori sull'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita (con nota 7.3.2007 del Ministero della Giustizia del Saarland) all'atto con cui l'autorità giudiziaria tedesca il 2.10.2003 ha dato la possibilità al difensore di DA CA di assumere una posizione scritta sui reati ascrittigli.
Con nota del 20.6.2008 il Ministero della Giustizia italiano ha trasmesso le informazioni complementari comunicate il 29.5.2008 dal Ministero della Giustizia del Saarland, che ha compiegato una missiva del 19.5.2008 della Procura della Repubblica di
4 CK asseverante la perdurante validità del mandato di arresto tedesco dell'1.2.2002, non essendo intervenuta prescrizione per i periodi di imposta 1997-2000. Alla nota del Ministero della Giustizia del Saarland sono stati, infatti, allegati: 1) copia dell'ordinanza 8.4.2008 con cui il Tribunale di CK, adito dall'appello del DA CA avverso ordinanza 1.4.2008 della Pretura di CK reiettiva dell'istanza di revoca dell'ordine di arresto 1.2.2002 per prescrizione dei reati, ha rigettato il gravame, avuto riguardo all'interruzione della prescrizione determinata -giusta l'art. 78, co. 1 n. 5, c.p. tedesco dall'ordine di cattura dell'1.2.2002, dalla comunicazione dell'avvio di un procedimento istruttorio in data 27.12.2002, dall'emissione il 15.2.2007 di un ordine di arresto internazionale nei confronti del DA CA;
2) copia della ordinanza 14.5.2008 della Corte di Appello del Saarland che, giudicando in sede di riesame del provvedimento del Tribunale di CK, ha confermato la decisione accreditante la persistente attualità dei reati ascritti al DA CA, perché "il termine di prescrizione di cinque anni ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dalla data del 15.2.2007 e l'azione penale allo stato attuale non è caduta in prescrizione".
Con note integrative depositate il 12.9.2008 la difesa del ricorrente (avv. Gaito) ha sostenuto "non sembrare condivisibile la ritenuta efficacia interruttiva [della prescrizione] attribuita all'ordine di arresto nella forma internazionale emesso il
15.2.2007" enunciata nei menzionati provvedimenti incidentali dell'autorità giudiziaria tedesca del Land di Saarland, investita dei gravami dell'indagato in tema di prescrizione dei reati contestatigli con il titolo custodiale dell'1.2.2002, altresì osservando che le risposte dell'autorità tedesche lascerebbero irrisolto il quesito (formulato da questa Corte) sul valore interruttivo o non dell'invito ad esporre eventuali "posizioni scritte" rimesso il 2.10.2003 al legale tedesco del DA CA. Ad ogni buon conto l'estradabilità del ricorrente deve ritenersi esclusa per l'assorbente rilievo, a mente del contenuto precettivo dell'art. 10 della convenzione europea di estradizione (legge n. 300/1963), della già avvenuta prescrizione dei contestati reati argomentata con i motivi nuovi di ricorso.
5. L'impugnazione di CA DA CA deve essere respinta perché non sorretta da giuridico fondamento.
A. Il terzo motivo di ricorso, deducente l'irregolarità formale degli atti della procedura estradizionale trasmessi dalle autorità tedesche, perché i documenti giudiziari non sono stati allegati in originale ovvero in copie ritualmente autenticate, è palesemente privo di pregio (e, per ciò, inammissibile) e non corrispondente al vero. Correttamente la Corte di Appello di Palermo, destinataria della traduzione giurata in lingua italiana degli atti, ha evidenziato che la traduzione puntualizza come in calce al provvedimento cautelare tedesco dell'1.2.2002, costituente l'odierno titolo estradizionale, siano stati apposti a conferma dell'autenticità e corrispondenza agli originali (lo stesso Ministero della Giustizia del Saarland precisando di aver allegato alla richiesta di estradizione tre copie autenticate dell'ordine di arresto 1.2.2002 della Pretura di Saarbrüucken ritualmente giunte al Ministero della Giustizia italiano)- la firma del procedente sostituto procuratore della Repubblica di Saarbrüucken e il timbro circolare dell'ufficio giudiziario tedesco. In ogni caso nessuna violazione dell'art. 12 -co. 2, lett. a)- L. 300/1963 (convenzione europea di estradizione) è in concreto ravvisabile, perché in materia di estradizione passiva l'autenticità dei titoli giustificativi della domanda di estradizione è
1 garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta dello Stato estero, alla quale le copie degli atti giudiziari d'interesse estradizionale siano state allegate. Sicché nel caso di una estradizione richiesta in base alla convenzione europea del 1957 anche la presenza di semplici copie degli atti giudiziari esteri nel compendio della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente a sostegno della domanda di consegna non produce alcun vizio formale della procedura, segnatamente quando -come nel caso del DA CA- nessuna specifica ragione sia stata addotta dal medesimo interessato suscettibile di far dubitare della veridicità e autenticità dei documenti giudiziari esteri (cfr.: Cass. Sez. 6, 10.3.2006
n. 10112, Gogolinca, rv. 233741; Cass. Sez. 6, 24.5.2007 n. 24707, Lupan, rv. 237112).
B. Il secondo e il quarto motivo di ricorso, rispettivamente deducenti l'ostatività all'estradizione delle condizioni di infermità fisica del DA CA e il pericolo di eventuali trattamenti penitenziari non ispirati a criteri di umanità e rispetto del diritto alla salute ovvero dettati da impliciti progetti persecutori per motivi di nazionalità di cui lo stesso possa divenire oggetto in Germania (art. 698 co. 1 cpp), motivi sovrapposti e intersecati nell'esposizione del ricorso, sono manifestamente infondati (e, quindi, inammissibili). Sia per loro intrinseca genericità, siccome sostanzialmente riproduttivi degli omologhi motivi di doglianza già esposti al giudice di merito della consegna estradizionale e dallo stesso analizzati e disattesi. Sia perché non individuano alcuna concreta lacuna nel percorso decisorio della Corte di Appello di Palermo, che -come ampiamente dimostra l'estesa motivazione della sentenza impugnata- si è compiutamente fatta carico di verificare l'effettivo stato di salute dell'estradando anche mediante verifiche di natura peritale, concludendo con ragionamento lineare e immune da aporie o incongruenze per la piena compatibilità delle affezioni morbose del DA CA con il regime di detenzione carceraria, ed ha altresì fondatamente escluso l'esistenza dei paventati timori di trattamenti disumani od altrimenti vessatori dell'autorità tedesca nei confronti dell'estradando, timori destituiti di qualsiasi reale pretesto o dato sintomatico.
C. Il primo motivo di ricorso afferente all'intervenuta prescrizione o meno nell'ordinamento italiano e/o in quello tedesco dei reati contestati al ricorrente investe un profilo tematico che -in rapporto alla bipolare alternativa causa ostativa alla consegna prevista dalla convenzione europea di estradizione (art. 10 legge n. 300/1963)- costituisce il vero punto nodale della odierna regiudicanda estradizionale. Il motivo di censura, come articolato e approfondito attraverso i motivi nuovi e la memoria integrativa depositati dalla difesa del DA CA, non è fondato.
C/I. I reati di associazione per delinquere e di false fatturazioni (sicuramente quelle concernenti l'anno d'imposta 2000, cui la Corte di Appello di Palermo ha circoscritto la dichiarata estradabilità del prevenuto), per i quali l'autorità giudiziaria tedesca ha richiesto l'estradizione a fini processuali del ricorrente, non possono considerarsi estinti per prescrizione secondo la normativa tedesca. Non diverse conclusioni sono consentite a fronte dei chiarimenti offerti dall'autorità dello Stato richiedente ed in modo particolare degli esiti decisori dei provvedimenti giudiziari tedeschi che, su istanze e gravami del DA CA, si sono occupati ex professo del tema della prescrizione dei reati al medesimo contestati e oggetto della richiesta di estradizione ed hanno escluso il prodursi della ipotizzata causa estintiva con argomenti correlati al sistema processuale penale della Repubblica Federale Tedesca, che è inibito sindacare o porre in discussione al giudice italiano (dello Stato richiesto della consegna). Le decisioni incidentali, tutte conformi,
6 escludenti il sopravvenire della prescrizione secondo l'ordinamento tedesco sono state assunte da ben tre organi giudiziari dello Stato del Saarland: ordinanza reiettiva della prima istanza di revoca del mandato di arresto dell'1.2.2002 adottata dalla pretura di CK in data 1.4.2008; ordinanza quale giudice collegiale di appello del Tribunale di CK in data 8.4.2008; ordinanza confermativa, in sede di riesame, della Corte di Appello del Saarland in data 14.5.2008.
Sicché -da un lato- fuorviante e (a tacer d'altro) gratuita, perché smentita dalle date di emissione dei primi due citati provvedimenti giudiziari tedeschi, è l'illazione difensiva (note integrative del 12.9.2008) che allega a sospetto di strumentalità autoreferenziale la perdurante attualità e rilevanza penale dei reati attribuiti al DA CA affermata dai tre giudici tedeschi (due dei quali collegiali), per essere la seconda e la terza decisione "entrambe successive alla scorsa udienza del 9 aprile" di questa
Corte decidente, determinatasi a formalizzare l'anzidetta richiesta di chiarimenti ulteriori all'autorità giudiziaria tedesca. E -d'altro lato- è affatto inconferente il congiunto rilievo difensivo (note integrative citate) di asserita “non condivisibilità" dell'efficacia interruttiva del corso della prescrizione assegnata dai tre suindicati provvedimenti giudiziari tedeschi all'ordine di arresto internazionale del 15.2.2007, non essendo dato comprendere in virtù di quali interferenti poteri valutativi extraordinamentali e di quali strumenti gnoseologici il giudice dello Stato richiesto della consegna estradizionale (nella specie il giudice italiano) possa rivendicare un potere di scrutinio ermeneutico di uno specifico regime di istituti processuali interni allo Stato richiedente la consegna estradizionale. Né, d'altro canto, potrebbe essere diversamente, dal momento che dallo stesso art. 10 della convenzione europea di estradizione (L. 300/1963), operante nella presente procedura estradizionale, deve evincersi come la verifica della eventuale prescrizione dei reati oggetto della domanda estradizionale sia riservata alle autorità
(giudiziarie) dei rispettivi ordinamenti processuali ("...secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta").
Laonde, ai fini dell'accertamento della operatività o non della prescrizione nell'ordinamento tedesco dei reati ascritti all'estradando, la procedura applicabile è e non può che essere unicamente quella tedesca, non potendosi pretendere come sembra erroneamente addurre la difesa del ricorrente- la trasposizione interpretativa nel sistema dello Stato estero richiedente di istituti specifici o del tutto peculiari del sistema ordinamentale italiano (ad esempio in tema di equipollenza o non degli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione riconoscibili a specifici atti o eventi processuali).
C/2. Ma i reati di associazione per delinquere e di false fatturazioni per l'anno d'imposta 2000 non sono prescritti neppure secondo la legislazione italiana, né il verificarsi di siffatto evento estintivo può considerarsi imminente.
Per la semplice ragione che il regime della prescrizione applicabile secondo la legge italiana ai reati per cui è chiesta la consegna non deroga al criterio selettivo di natura processuale del tempo del commesso reato estradizionale. Regime che nel caso riguardante l'odierno ricorrente DA CA è quello precedente le recenti novelle codicistiche in tema di prescrizione e recidiva introdotte dalla L.
5.12.2005 n. 251. Come già statuito da questa Corte regolatrice, infatti, nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della domanda di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto (Cass. Wholi
7 Sez. 6, 15.11.2007 n. 8729, Jankowski, rv. 238718). L'applicazione del canone tempus regit actum e della autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati richiedente e richiesto) discende, in vero, dal principio, fondamentale in materia di estradizione, di doppia incriminabilità (art. 13 co. 2 cp) e -per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile ai fini della prescrizione è necessariamente quella del momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti all'estradando. Con l'ulteriore effetto, quindi, che -in ragione della natura processuale dell'istituto dell'estradizione, che non può che soggiacere alla regola del tempus regit actum (irrettroattività della legge ex art. 11 co. 1 disp. prel. cod. civ.)- non si rende evocabile la disciplina intertemporale dettata dall'art. 2 co. 4 cp (applicazione delle norme più favorevoli all'imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente la consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualificare (secondo il generale criterio della doppia punibilità) unicamente la legge penale applicabile al consegnando. Tutto ciò precisato, è agevole osservare che alla stregua del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cp, nei rispettivi testi anteriori alle novelle apportate con legge n. 251/2005, sia il reato di associazione per delinquere ex art. 416 cp che il reato di false fatturazioni ex art. 8 D.Lvo n. 74/2000, puniti entrambi con pene non inferiori nel massimo a cinque anni di reclusione, fanno registrare un termine di prescrizione ordinario pari a dieci anni. Termine ben lungi dall'essere decorso (anche anticipando, in ipotesi, la data di commissione dei due reati -secondo l'assunto della difesa del ricorrente- alla fine dell'anno 2000) e comunque da estendersi ulteriormente fino a quindici anni (con prescrizione scadente, qundi, alla fine del 2015) in presenza di eventi interruttivi rappresentati nel caso del DA CA dalle ordinanze cautelari emesse nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria tedesca.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà le comunicazioni di rito previste dall'art. 203 disp. att. cpp.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Roma, addì 9 ottobre 2008
Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Sta
Meola DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 DIC 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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