Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrente questa situazione ostativa in Romania, in considerazione anche del suo definitivo ingresso nell'Unione europea).
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Il regime estradizionale convenzionale conparrticoalre riferimento alla convenzione europea sull'estradizione (1957). Avvertenza: Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) depositata in relazione ad una richiesta di estradizione processuale passiva pervenuta nei termini previsti dagli strumenti pattizi e di recepimento nazionale alla cancelleria della competente Corte di Appello. Si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Bolzano dd. 29 marzo 2010 (solo .pdf). Constano precedenti opposti da arte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il primato del diritto può comportare il rischio che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 21985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21985 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 24/05/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1200
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 3196/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA CA alias EF CA N. CU (Romania) il 14/9/1972;
avverso la sentenza del 20/09/2004 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere, dott. LEONASI;
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale, dott. D'AMBROSIO V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato la estradabilità del ricorrente, come da richiesta della Repubblica di Romania, per la esecuzione di pene detentive inflitte con sentenze di AA.GG. di quel Paese, passate in cosa giudicata: la prima con condanna ad anni uno mesi due di reclusione per oltraggio contro i buoni costumi e disturbo della quiete pubblica, la seconda con condanna a otto mesi di reclusione per lesioni personali. Rispetto alle due specifiche ragioni opposte dall'estradando la Corte territoriale ha, tra l'altro, osservato che: non vi è alcun motivo per ritenere che il soggetto possa essere sottoposto nel territorio dello Stato richiedente ad atti persecutori e discriminatori a cagione della sua appartenenza al popolo "Rom"; del pari, non è provato che nel corso dei processi svoltisi in Romania siano stati violati i diritti fondamentali della difesa, assunto che oltre tutto l'estradando propone in forma probabilistica e dubitativa.
Propone ricorso per Cassazione l'interessato, prospettando due motivi: I) violazione ed errata applicazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1: gli articoli di stampa provenienti da Amnesty
International riguardano "sia lo stato incivile in cui versano i detenuti romeni" (in particolare i detenuti "Rom"), sia le discriminazioni operate dalla Repubblica di Romania e dalla Polizia rumena: è di pubblico dominio che la Romania non è stata ancora accettata nella Comunità Europea proprio per non aver fornito la minima garanzia di rispetto dei diritti civili dei detenuti e di non discriminazione dei "Rom"; II) violazione ed errata applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e lett. b), perché della seconda sentenza (quella del 27/2/2002 della Pretura di Focsani) l'attuale ricorrente ha avuto notizia soltanto in seguito alla richiesta di estradizione, essendo del tutto inconsapevole della celebrazione del processo. Con motivo aggiunto l'estradando lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 13 c.p. in relazione agli artt. 10 e 26 Cost., deducendo che la pena di anni uno mesi due di reclusione inflitta con la prima sentenza risentiva anche dell'applicazione degli artt. 75, lett. a), e 37, lett. b) del codice penale rumeno, concernenti recidiva e aggravante: queste erano state ritenute in quanto con precedente sentenza del 1995 egli era stato condannato per violazione dell'art. 208 del codice penale rumeno che sanziona come un furto la guida di un autoveicolo senza patente, fatto quest'ultimo che la legislazione italiana punisce soltanto con sanzione amministrativa.
DIRITTO
1. Il ricorso non ha fondamento.
2. In tema di estradizione per l'estero - primo motivo - il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), pone per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando potrà essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene, trattamenti o atti costituenti "violazione di uno dei diritti fondamentali della persona" (riferimento all'art. 698 c.p.p., comma 1) opera unicamente nella ipotesi in cui la particolare allarmante situazione "sia riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente", a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (cfr. Cass. Sez. VI, n. 3702/99, Frederik, RV 212256). Non pare che oggi la Romania sia in questa condizione, anche perché se ne prevede a breve il definitivo ingresso nell'Unione Europea.
2.1. Nel caso specifico poi - al di là di pure apprezzabili iniziative di Organismi internazionali umanitari dirette alla vigilanza sul rispetto di quei principi fondamentali da parte dell'uno o dell'altro paese - non ci sono elementi per ritenere, neppure sulla base delle lettere prodotte in questa fase, prive tra l'altro di ogni carattere di autenticità, che l'estradando sia appartenente a una minoranza cd. "razziale" tenuta comunque in condizioni di inferiorità ovvero esponente di un partito politico che la Romania perseguita. La stessa natura dei reati (sicuramente comuni) per i quali è stato condannato a pene non eccessive deporrebbe per la esclusione di apprezzabili timori nel senso detto.
2.2. Un elemento favorevole all'assunto difensivo si sarebbe potuto ravvisare, certo, nello status di rifugiato politico eventualmente riconosciuto dal nostro Paese. Ma gli accertamenti ulteriori svolti da questa suprema Corte in virtù degli speciali poteri che le sono conferiti dall'art. 706 c.p.p., comma 1 , hanno dato esito negativo: la Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno ha infatti respinto la domanda sulla base della fondamentale considerazione che la stessa non è stata presentata nella immediatezza dell'ingresso del soggetto in Italia (il che lascia ragionevolmente supporre - si può aggiungere - che quella iniziativa del Varvara sia stata strumentale rispetto al procedimento estradizionale) mentre il pur dedotto ricorso a istanza superiore non risulta neppure presentato (ved. ultime note pervenute, su richiesta, dal predetto Ministero).
3. Sul secondo motivo di ricorso è sufficiente ricordare come la Corte territoriale abbia correttamente osservato che le lamentate violazioni dei diritti di difesa nel corso dei processi svoltisi in Romania non solo non sono state provate ma risultano espresse in termini puramente dubitativi, ne' la doglianza ha acquistato, come pure avrebbe potuto, carattere di maggiore spessore in questa fase: o, meglio, nel ricorso si è più specificamente dedotta, come in premessa accennato, la mancata conoscenza della sentenza della Pretura di Focsani e del relativo processo, ma nulla si dice circa il (pur probabile) ricorso da parte di quella A.G. a forme di comunicazione di atti o di procedimenti che consentano di assicurare accettabili garanzie di difesa.
4. Il motivo nuovo dedotto in questa sede è inammissibile:
intanto perché non riferito a capi e punti enunciati nella impugnazione principale e quindi non meramente illustrativo o ulteriormente argomentativo rispetto a quelli (art. 167 disp. att. c.p.p., nella interpretazione costantemente datane dalla giurisprudenza di legittimità) e in secondo luogo perché nessuna norma, codicistica o pattizia, prevede, oltre al noto principio della doppia incriminazione qui non discusso, esigenza di parità di trattamento tra istituti "secondari" di diritto penale come la recidiva, che risultano quindi irrilevanti a questi fini, almeno fin quando non si riscontri una violazione del principio di ragionevolezza (col corteo di eventuali conseguenze, ma su altri piani).
5. Al rigetto del ricorso seguono, come per legge, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e la comunicazione di rito al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006