Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 21985
CASS
Sentenza 24 maggio 2006

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In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrente questa situazione ostativa in Romania, in considerazione anche del suo definitivo ingresso nell'Unione europea).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 21985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21985
Data del deposito : 24 maggio 2006

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