Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 15221
CASS
Sentenza 10 febbraio 2009

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In tema di estradizione per l'estero, è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma secondo lett. c), della medesima convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale. Ne consegue che è onere della parte interessata, di fronte ad una dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna, di allegare documentazione di tipo normativo o anche giurisprudenziale in senso contrario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 15221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15221
    Data del deposito : 10 febbraio 2009

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