Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, è sufficiente ad attestare il carattere esecutivo di una sentenza di condanna, posta a fondamento di una domanda estradizionale avanzata sulla base della Convenzione europea di estradizione, la dichiarazione formale dello Stato richiedente, dovendo intendersi "le disposizioni di legge applicabili" richieste dall'art. 12, comma secondo lett. c), della medesima convenzione soltanto quelle di natura penale sostanziale. Ne consegue che è onere della parte interessata, di fronte ad una dichiarazione dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna, di allegare documentazione di tipo normativo o anche giurisprudenziale in senso contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 15221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15221 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/02/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 319
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 42227/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COBO Krenar, n. a Levan-Fier (Albania) il 30.9.1972;
avverso la sentenza in data 14 ottobre 2008 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica di Albania del cittadino albanese Krenar COBO, nei cui confronti era stata emesso ordine di esecuzione in relazione alla condanna alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall'art. 114 c.p. albanese, comma 2, pronunciata dalla Corte di appello di Valona in data 26 febbraio 2008, in riforma della precedente decisione assolutoria del Tribunale di Fier in data 11 aprile 2007. Osservava tra l'altro la Corte di appello che la esecutività di detta sentenza di condanna era stata attestata tramite le informazioni ricevute dal Ministro della giustizia, non ostandovi l'impugnazione proposta dall'estradando davanti alla Corte Suprema di Albania, dato che secondo l'ordinamento albanese tale forma di impugnazione non sospende l'esecutività della sentenza di condanna impugnata e che secondo la Convenzione europea di estradizione, cui hanno aderito sia l'Italia sia l'Albania, ai fini della estradizione non si richiede che il titolo di condanna sia irrevocabile ma solo che, come nella specie, sia esecutivo. Il CO era stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica in data 5 ottobre 2007 e il Presidente della Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 8 ottobre 2007, convalidava l'arresto e applicava al medesimo la custodia cautelare in carcere. Detta misura cautelare, in forza di ordinanza in data 11 ottobre 2007 della medesima Corte di appello, veniva sostituita con la misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla p.g.; misura quest'ultima poi revocata con ordinanza in data 23 ottobre 2007. Successivamente, con ordinanza in data 5 giugno 2008, la predetta Corte ripristinava a carico dell'estradando l'obbligo di presentazione giornaliera alla p.g..
Ricorre per cassazione l'estradando, a mezzo del difensore, avv. TOTTI Luciano, il quale denuncia:
1. Insussistenza del presupposto della definitività della sentenza di condanna, dato che il CO aveva proposto impugnazione davanti all'Alla Corte di Valona, circostanza che evidentemente non era stata portata a conoscenza della Procura di Fier quando questa aveva emesso l'ordine di esecuzione.
2. Mancanza della indicazione dei testi di legge albanesi dai quali dovrebbe risultare, secondo l'assunto della Corte di appello, che una sentenza di condanna possa essere esecutiva anche se, come nella specie, soggetta a impugnazione, il tutto in riferimento al presupposto formale di cui all'art. 12, comma 2, lett. c), della legge di recepimento della Convenzione europea di estradizione.
3. Mancata risposta da parte dell'autorità albanese alla richiesta di informazioni contenuta nella ordinanza della Corte di appello in data 8 luglio 2008, con la quale si evidenziava che l'ordine di esecuzione del 23 aprile 2008 faceva riferimento al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna indicandolo come avvenuto in data 22 aprile 2007, mentre la sentenza della Corte di appello di Valona in data 26 febbraio 2008 era stata pronunciata in riforma di una sentenza di assoluzione del Tribunale di Fier in data 11 aprile 2007. Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.
Dagli atti risulta:
- una sentenza di assoluzione in data 11 aprile 2007 del Tribunale di Fier dal reato di favoreggiamento della prostituzione in danno di SA HA (fatti del 1997);
- una sentenza, allegata alla domanda di estradizione, in data 26 febbraio 2008 della Corte di appello di Valona alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, di riforma della precedente sentenza assolutoria di cui sopra;
- un ordine di esecuzione in data 23 aprile 2008 della Procura di Fier, attestante la esecutività della sentenza dell'11 aprile 2007, ma che per un evidente errore materiale deve intendersi riferito alla sentenza del 26 febbraio 2008, dato che l'ordine in questione segue materialmente questa sentenza;
- una nota dell'Albania in data 28 luglio 2008 (a seguito di richiesta di delucidazioni da parte della Corte di appello) con cui si comunica che avverso la sentenza di condanna in data 26 febbraio 2008 era stato avanzato ricorso alla Corte Suprema, e che, ciononostante, secondo il diritto albanese, la sentenza di condanna era esecutiva, non avendo il ricorso effetto sospensivo;
nota cui è allegata analoga comunicazione della Procura generale di Tirana. Data la natura formale della comunicazione, proveniente non solo dall'autorità governativa ma anche dall'autorità giudiziaria albanese competente per l'esecuzione, non può esservi alcun dubbio che, secondo il diritto dello Stato richiedente, i ricorsi proposti avverso sentenze di condanna innanzi alla Corte Suprema Albanese non sospendono l'esecuzione del provvedimento;
assetto normativo non ignoto, del resto, ad altri ordinamenti processuali, anche europei, e che non contrasta con l'art. 12, comma 2, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, che si limita a richiedere come presupposto di una domanda di estradizione basata su una condanna che ad essa sia allegata una "copia autentica della sentenza di condanna esecutiva". D'altro canto per "disposizioni di legge applicabili" (art. 12, comma 2, lett. c), della medesima Convenzione;
nonché art. 700 c.p.p., comma 2, lett. b) devono intendersi quelle sui cui la domanda di estradizione si fonda, e quindi, essenzialmente, quelle di natura penale sostanziale;
non potendosi pretendere che siano allegate le più disparate norme di natura processuale, in relazione alle varie eccezioni che possano muovere le parti della procedura estradizionale.
Deve conseguentemente affermarsi che è onere della parte interessata, di fronte a una dichiarazione formale dello Stato richiedente circa il carattere esecutivo della sentenza di condanna posta a base della domanda, di allegare documentazione di tipo normativo (o anche giurisprudenziale) in senso contrario, così da indurre eventualmente l'a.g. italiana a chiedere le opportune delucidazioni allo Stato richiedente.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009