Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:
a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;
b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:
a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;
b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.