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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/01/2023, assunto in decisione all'udienza in data 03/04/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. COMPAGNIN VERONICA, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CONIGLIARO ALESSANDRO e dall'Avv. SORESI ANTONINO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025. Le parti sono addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia all'addebito formulato da parte ricorrente;
2. Mantenimento dell'affido all'Ente del figlio minore nato [...], Persona_1 Per_2 attualmente comune di Seveso, con collocamento ad oggi prevalente presso la madre, sino a che, anche all'esito dei referti medici del padre e dei percorsi in essere di monitoraggio, sostegno alla genitorialità e psicologici, sarà possibile introdurre da parte del servizio sociale, un collocamento paritetico nella formula week-end alternati dal venerdì al lunedì mattina e settimane divise a metà; il servizio affidatario manterrà Contr in essere tutti gli attuali presidi ed estenderà l' anche presso l'abitazione paterna;
il servizio acquisirà periodicamente aggiornamenti dal NOA in attesa che termini il percorso PAI;
3. I genitori concordano che per l'estate 2025 i genitori trascorreranno con il figlio dieci giorni ciascuno nel mese di agosto, la madre sicuramente nella seconda parte del mese per motivi lavorativi;
ciascun genitore avrà, inoltre, un'altra settimana da collocare o nei mesi di giugno e luglio o in agosto. Il padre, limitatamente all'estate 2025 non potrà attaccare i dieci giorni di agosto alla settimana extra. I genitori, quindi, concordano che per l'estate 2025 il padre starà con il bambino dall'1 al 10 agosto, la madre dal 11 agosto al 27 agosto e dal 28 agosto al 4 settembre col papà;
4. I genitori concordano che il figlio dalla fine della scuola sino a metà luglio frequenti l'oratorio Per_3
i Seveso, con suddivisione dei relativi costi;
[...]
5. Le festività natalizie e pasquali saranno suddivise a metà e saranno concordate dai genitori con i servizi sociali. I genitori si alterneranno di anno in anno per quanto riguarda il 24 e il 25 dicembre.
6. Il padre concorrerà al mantenimento di ontinuando a versare alla madre la somma mensile Per_1 di euro 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno e con rivalutazione ISTAT. Le parti danno atto che il padre è attualmente disoccupato e iscritto alle liste di collocamento per categorie protette e pertanto si trova nell'impossibilità di adempiere attualmente al mantenimento, ma si impegna appena reperito un lavoro a pagare il mantenimento comprensivo degli arretrati anch'essi da rivalutare secondo parametri ISTAT.
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
8. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_3 Parte_1
9. Revoca di ogni assegnazione in ordine alla casa coniugale;
10. I genitori concordano che il figlio possa frequentare il corso di catechismo da ottobre 2025;
11. Rinuncia a tutte le altre istanze;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a fornirsi tutti i documenti necessari per il rilascio del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio del minore.
13. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.I coniugi hanno contratto matrimonio in data 07.05.2016 a Seveso (MB) e sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 07.06.2023. Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge ed agli interessi morali e materiali del figlio. In particolare, il presente procedimento si è denotato per l'ampio coinvolgimento dei servizi sociali di Seveso i quali hanno ottemperato all'incarico di monitorare il nucleo familiare al fine di garantire i più opportuni supporti e correttivi per l'esercizio di una corretta bigenitorialità. Rileva infatti che, con ordinanza del 14.07.2023, il Presidente f.f. nell'ottica di un affidamento del minore in via condivisa a entrambi i genitori conferiva il mandato in questione ai servizi sociali, anche alla luce del precedente contrasto tra i genitori relativamente al consenso da prestare affinché il figlio potesse partecipare a una gita scolastica. Il Presidente f.f., valutate le condizioni economico-reddituali di entrambe le parti, poneva a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata disposta l'audizione di ll'udienza del 06.06.2024: in tale contesto il minore esprimeva il desiderio di subire una minore Per_1 conflittualità tra i genitori. All'esito dell'udienza i genitori concordavano di inserire i pernottamenti presso l'abitazione paterna seppur sotto lo stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali. Il Giudice, con ordinanza emessa in data 08.06.2024, e preso atto della persistente elevata conflittualità tra le parti e fonte di serio pregiudizio per il minore, disponeva l'affido dello stesso all'Ente di residenza, Comune di Seveso, autorizzando i pernottamenti presso l'abitazione paterna e disponendo la psicodiagnosi per i genitori. Nella medesima ordinanza veniva altresì nominato l'Avv. Mea Trezzi n.q. di curatore speciale di Per_1
Dalla relazione psicodiagnostica depositata in data 28.11.2024 emergeva, sul versante paterno, un'accentuata fatica nella risoluzione pratica di situazioni complesse, con la specificazione che CP_1 non appariva in grado di riuscire ad affrontare problemi concreti, anche in presenza di elementi
[...] facilmente riconoscibili, e di pianificare soluzioni osservando e ragionando sul contesto. Rispetto a la valutazione psico-diagnostica evidenziava un'accentuata condizione di Parte_1 ansia con elevata sensibilità agli stimoli, con generale difficoltà di gestione e regolazione. Alla luce di tali risultanze il Tribunale disponeva l'attivazione di un percorso psicologico. Con ordinanza del 29.11.2024 il Giudice esortava ad intraprendere il percorso presso il NOA, CP_1 visto il rifiuto manifestato dallo stesso, e disponeva la presa in carico al CPS per;
veniva inoltre Pt_1 disposta l'ADM presso il domicilio materno. Il Giudice, rilevate le doglianze di parte ricorrente in merito al mancato pagamento degli assegni per il contributo al mantenimento da parte di con ordinanza del 04.11.2025 disponeva la produzione CP_1 da parte del resistente della documentazione relativa al pagamento degli assegni, oltre all'esibizione dell'iscrizione alle liste di collocamento per fasce protette e l'estratto contributivo di eventuali sussidi percepiti. Il Tribunale disponeva inoltre la produzione della cartella clinica di e l'esito dei controlli post- CP_1 operatori in programma per il gennaio 2025. Tali acquisizioni risultavano determinanti per verificare la risoluzione del problema di salute del padre (epilessia), patologia che limitava il padre nella gestione in autonomia del tempo con il figlio. Il resistente ottemperava con nota di deposito documentale datata 24.03.2025; nello specifico il Giudice veniva reso edotto dal fatto che era stato dimesso in seguito all'intervento subito in data CP_1
24.07.2024 e che dal 02.01.2025 risultava iscritto alle liste di collocamento per le categorie protette in quanto invalido al 46% con anzianità decorrente dal 2015. In vista dell'udienza del 03.04.2025 l'ente affidatario ha depositato in data 26.03.2025 una relazione di aggiornamento con allegata la relazione del NOA del padre. Dall'analisi della relazione emerge sinteticamente quanto segue:
- Il NOA ha accertato l'attuale astensione dalle sostanze alcoliche da parte di confermando che CP_1 il padre si è presentato con regolarità agli incontri;
- Il percorso psicologico di sta proseguendo regolarmente sotto le cure della Dott.ssa Pt_1 Per_4
- Il padre ha attivato un percorso psicologico privato, ma ha richiesto di essere preso in carico anch'egli al servizio sociale per motivi economici.
- Durante gli incontri di monitoraggio gli operatori hanno riscontrato un lieve miglioramento nella relazione tra i genitori la cui modalità comunicativa è apparsa più fluida.
- L'ente affidatario non ha avuto comunicazioni in ordine alle visite mediche del padre di gennaio 2025 e pertanto non è in grado di formulare proposte sulla possibilità del padre di trascorrere il tempo col figlio in autonomia senza la costante presenza dei propri parenti (zio paterno e nonni del minore).
- Gli operatori concludono ritenendo necessario il mantenimento dell'affido del minore all'ente, la Contr prosecuzione di tutti i percorsi in essere, l'estensione dell' anche presso l'abitazione paterna e riservandosi in merito all'ampliamento di tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre una volta conosciuto il suo stato di salute. All'udienza del 03.04.2025 le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire la causa;
le parti, in particolare, in accordo con quanto proposto dal servizio sociale, hanno chiesto la conferma dell'affido del minore all'Ente con mantenimento dei percorsi in essere e attivazione dell'ADM anche presso l'abitazione paterna;
i genitori si sono dichiarati entrambi favorevoli ad un ampliamento delle visite padre- figlio, anche in vista di un possibile collocamento paritetico di da demandarsi all'ente una volta Per_5 acquisiti gli esiti dei controlli medici del padre (che si concluderanno nel luglio 2025 a distanza di un anno dall'intervento chirurgico). In vista dell'ampliamento delle visite le parti hanno già regolamentato le visite padre-figlio per l'estate 2025. Il curatore speciale, ritenuta la regolamentazione proposta dalle parti tutelante e confacente con il preminente interesse del minore, si è associata alla richiesta di recepimento dell'accordo con rimessione della causa al Collegio per la decisione. III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 13/01/2023, così provvede: CP_1
I. PRONUNCIA la separazione di e he hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a Seveso (MB) il giorno 07.05.2016 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB) al n. 7, parte I), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Conferma l'affido del minore nato [...] all'ente di Persona_1 Per_2 residenza, attualmente comune di Seveso, per ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento, con mandato al servizio sociale di:
- mantenere l'attuale collocamento prevalente del minore presso la madre, sino a che, anche alla luce dello stato di salute del padre e del benessere del minore, non sarà possibile predisporre un collocamento paritetico nella formula week-end alternati dal venerdì al lunedì mattina e settimane divise a metà;
- il servizio affidatario manterrà in essere tutti gli attuali presidi ed estenderà l'ADM anche presso l'abitazione paterna;
- il servizio acquisirà periodicamente aggiornamenti dal NOA in attesa che termini il percorso PAI;
- il servizio manterrà il percorso psicologico per la madre e attiverà un percorso psicologico per il padre;
- il servizio attiverà un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri sia individuali che congiunti quando le parti saranno pronte a tale forma di incontro;
- il servizio manterrà i contatti con la scuola per verificare il benessere del minore;
- il servizio, in caso di insorgendo pregiudizio per il minore, si attiverà presso la competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. III. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Si comunichi al servizio sociale di SEVESO Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13/01/2023, assunto in decisione all'udienza in data 03/04/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. COMPAGNIN VERONICA, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CONIGLIARO ALESSANDRO e dall'Avv. SORESI ANTONINO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025. Le parti sono addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rinuncia all'addebito formulato da parte ricorrente;
2. Mantenimento dell'affido all'Ente del figlio minore nato [...], Persona_1 Per_2 attualmente comune di Seveso, con collocamento ad oggi prevalente presso la madre, sino a che, anche all'esito dei referti medici del padre e dei percorsi in essere di monitoraggio, sostegno alla genitorialità e psicologici, sarà possibile introdurre da parte del servizio sociale, un collocamento paritetico nella formula week-end alternati dal venerdì al lunedì mattina e settimane divise a metà; il servizio affidatario manterrà Contr in essere tutti gli attuali presidi ed estenderà l' anche presso l'abitazione paterna;
il servizio acquisirà periodicamente aggiornamenti dal NOA in attesa che termini il percorso PAI;
3. I genitori concordano che per l'estate 2025 i genitori trascorreranno con il figlio dieci giorni ciascuno nel mese di agosto, la madre sicuramente nella seconda parte del mese per motivi lavorativi;
ciascun genitore avrà, inoltre, un'altra settimana da collocare o nei mesi di giugno e luglio o in agosto. Il padre, limitatamente all'estate 2025 non potrà attaccare i dieci giorni di agosto alla settimana extra. I genitori, quindi, concordano che per l'estate 2025 il padre starà con il bambino dall'1 al 10 agosto, la madre dal 11 agosto al 27 agosto e dal 28 agosto al 4 settembre col papà;
4. I genitori concordano che il figlio dalla fine della scuola sino a metà luglio frequenti l'oratorio Per_3
i Seveso, con suddivisione dei relativi costi;
[...]
5. Le festività natalizie e pasquali saranno suddivise a metà e saranno concordate dai genitori con i servizi sociali. I genitori si alterneranno di anno in anno per quanto riguarda il 24 e il 25 dicembre.
6. Il padre concorrerà al mantenimento di ontinuando a versare alla madre la somma mensile Per_1 di euro 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno e con rivalutazione ISTAT. Le parti danno atto che il padre è attualmente disoccupato e iscritto alle liste di collocamento per categorie protette e pertanto si trova nell'impossibilità di adempiere attualmente al mantenimento, ma si impegna appena reperito un lavoro a pagare il mantenimento comprensivo degli arretrati anch'essi da rivalutare secondo parametri ISTAT.
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
8. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da;
CP_3 Parte_1
9. Revoca di ogni assegnazione in ordine alla casa coniugale;
10. I genitori concordano che il figlio possa frequentare il corso di catechismo da ottobre 2025;
11. Rinuncia a tutte le altre istanze;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a fornirsi tutti i documenti necessari per il rilascio del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio del minore.
13. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.I coniugi hanno contratto matrimonio in data 07.05.2016 a Seveso (MB) e sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 07.06.2023. Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge ed agli interessi morali e materiali del figlio. In particolare, il presente procedimento si è denotato per l'ampio coinvolgimento dei servizi sociali di Seveso i quali hanno ottemperato all'incarico di monitorare il nucleo familiare al fine di garantire i più opportuni supporti e correttivi per l'esercizio di una corretta bigenitorialità. Rileva infatti che, con ordinanza del 14.07.2023, il Presidente f.f. nell'ottica di un affidamento del minore in via condivisa a entrambi i genitori conferiva il mandato in questione ai servizi sociali, anche alla luce del precedente contrasto tra i genitori relativamente al consenso da prestare affinché il figlio potesse partecipare a una gita scolastica. Il Presidente f.f., valutate le condizioni economico-reddituali di entrambe le parti, poneva a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata disposta l'audizione di ll'udienza del 06.06.2024: in tale contesto il minore esprimeva il desiderio di subire una minore Per_1 conflittualità tra i genitori. All'esito dell'udienza i genitori concordavano di inserire i pernottamenti presso l'abitazione paterna seppur sotto lo stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali. Il Giudice, con ordinanza emessa in data 08.06.2024, e preso atto della persistente elevata conflittualità tra le parti e fonte di serio pregiudizio per il minore, disponeva l'affido dello stesso all'Ente di residenza, Comune di Seveso, autorizzando i pernottamenti presso l'abitazione paterna e disponendo la psicodiagnosi per i genitori. Nella medesima ordinanza veniva altresì nominato l'Avv. Mea Trezzi n.q. di curatore speciale di Per_1
Dalla relazione psicodiagnostica depositata in data 28.11.2024 emergeva, sul versante paterno, un'accentuata fatica nella risoluzione pratica di situazioni complesse, con la specificazione che CP_1 non appariva in grado di riuscire ad affrontare problemi concreti, anche in presenza di elementi
[...] facilmente riconoscibili, e di pianificare soluzioni osservando e ragionando sul contesto. Rispetto a la valutazione psico-diagnostica evidenziava un'accentuata condizione di Parte_1 ansia con elevata sensibilità agli stimoli, con generale difficoltà di gestione e regolazione. Alla luce di tali risultanze il Tribunale disponeva l'attivazione di un percorso psicologico. Con ordinanza del 29.11.2024 il Giudice esortava ad intraprendere il percorso presso il NOA, CP_1 visto il rifiuto manifestato dallo stesso, e disponeva la presa in carico al CPS per;
veniva inoltre Pt_1 disposta l'ADM presso il domicilio materno. Il Giudice, rilevate le doglianze di parte ricorrente in merito al mancato pagamento degli assegni per il contributo al mantenimento da parte di con ordinanza del 04.11.2025 disponeva la produzione CP_1 da parte del resistente della documentazione relativa al pagamento degli assegni, oltre all'esibizione dell'iscrizione alle liste di collocamento per fasce protette e l'estratto contributivo di eventuali sussidi percepiti. Il Tribunale disponeva inoltre la produzione della cartella clinica di e l'esito dei controlli post- CP_1 operatori in programma per il gennaio 2025. Tali acquisizioni risultavano determinanti per verificare la risoluzione del problema di salute del padre (epilessia), patologia che limitava il padre nella gestione in autonomia del tempo con il figlio. Il resistente ottemperava con nota di deposito documentale datata 24.03.2025; nello specifico il Giudice veniva reso edotto dal fatto che era stato dimesso in seguito all'intervento subito in data CP_1
24.07.2024 e che dal 02.01.2025 risultava iscritto alle liste di collocamento per le categorie protette in quanto invalido al 46% con anzianità decorrente dal 2015. In vista dell'udienza del 03.04.2025 l'ente affidatario ha depositato in data 26.03.2025 una relazione di aggiornamento con allegata la relazione del NOA del padre. Dall'analisi della relazione emerge sinteticamente quanto segue:
- Il NOA ha accertato l'attuale astensione dalle sostanze alcoliche da parte di confermando che CP_1 il padre si è presentato con regolarità agli incontri;
- Il percorso psicologico di sta proseguendo regolarmente sotto le cure della Dott.ssa Pt_1 Per_4
- Il padre ha attivato un percorso psicologico privato, ma ha richiesto di essere preso in carico anch'egli al servizio sociale per motivi economici.
- Durante gli incontri di monitoraggio gli operatori hanno riscontrato un lieve miglioramento nella relazione tra i genitori la cui modalità comunicativa è apparsa più fluida.
- L'ente affidatario non ha avuto comunicazioni in ordine alle visite mediche del padre di gennaio 2025 e pertanto non è in grado di formulare proposte sulla possibilità del padre di trascorrere il tempo col figlio in autonomia senza la costante presenza dei propri parenti (zio paterno e nonni del minore).
- Gli operatori concludono ritenendo necessario il mantenimento dell'affido del minore all'ente, la Contr prosecuzione di tutti i percorsi in essere, l'estensione dell' anche presso l'abitazione paterna e riservandosi in merito all'ampliamento di tempi e modalità di permanenza del minore presso il padre una volta conosciuto il suo stato di salute. All'udienza del 03.04.2025 le parti sono addivenute ad un accordo volto a definire la causa;
le parti, in particolare, in accordo con quanto proposto dal servizio sociale, hanno chiesto la conferma dell'affido del minore all'Ente con mantenimento dei percorsi in essere e attivazione dell'ADM anche presso l'abitazione paterna;
i genitori si sono dichiarati entrambi favorevoli ad un ampliamento delle visite padre- figlio, anche in vista di un possibile collocamento paritetico di da demandarsi all'ente una volta Per_5 acquisiti gli esiti dei controlli medici del padre (che si concluderanno nel luglio 2025 a distanza di un anno dall'intervento chirurgico). In vista dell'ampliamento delle visite le parti hanno già regolamentato le visite padre-figlio per l'estate 2025. Il curatore speciale, ritenuta la regolamentazione proposta dalle parti tutelante e confacente con il preminente interesse del minore, si è associata alla richiesta di recepimento dell'accordo con rimessione della causa al Collegio per la decisione. III. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 13/01/2023, così provvede: CP_1
I. PRONUNCIA la separazione di e he hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a Seveso (MB) il giorno 07.05.2016 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB) al n. 7, parte I), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Conferma l'affido del minore nato [...] all'ente di Persona_1 Per_2 residenza, attualmente comune di Seveso, per ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento, con mandato al servizio sociale di:
- mantenere l'attuale collocamento prevalente del minore presso la madre, sino a che, anche alla luce dello stato di salute del padre e del benessere del minore, non sarà possibile predisporre un collocamento paritetico nella formula week-end alternati dal venerdì al lunedì mattina e settimane divise a metà;
- il servizio affidatario manterrà in essere tutti gli attuali presidi ed estenderà l'ADM anche presso l'abitazione paterna;
- il servizio acquisirà periodicamente aggiornamenti dal NOA in attesa che termini il percorso PAI;
- il servizio manterrà il percorso psicologico per la madre e attiverà un percorso psicologico per il padre;
- il servizio attiverà un percorso di sostegno alla genitorialità con incontri sia individuali che congiunti quando le parti saranno pronte a tale forma di incontro;
- il servizio manterrà i contatti con la scuola per verificare il benessere del minore;
- il servizio, in caso di insorgendo pregiudizio per il minore, si attiverà presso la competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. III. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seveso (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Si comunichi al servizio sociale di SEVESO Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona