Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 20/04/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37911 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:
XXX, nato a [...] il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Solimando, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via M. Celentano, n. 35, pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108
e
- il Ministero della difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituito VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, l’avv. Silvia Solimando per il ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS, non comparso il Ministero della difesa Ritenuto in
FATTO
1.- Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, il dott. XXX, ex maggiore dei Carabinieri, in congedo assoluto per infermità dal 18 dicembre 2018 e titolare di pensione d’inabilità (atto n. XXX), con collocamento nella categoria della riserva, ha chiesto: (i) la riliquidazione dal 18 marzo 2019 del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs n. 165/1997; (ii) con decorrenza 18 dicembre 2023, l’applicazione degli scatti di stipendio di cui all’art. 1872 c.o.m., pari al 6,5% dell’ultima retribuzione pensionabile, con diritto alla percezione delle differenze dei ratei medio tempore maturati e non riscossi.
1.1- Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato che: (i) in data 25 gennaio 2018 aveva presentato domanda di concessione della pensione di vecchiaia aderendo all’opzione di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997, con rinuncia al passaggio in ausiliaria al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, compiendo 60 anni in data 22 dicembre 2018; (ii) che con determina dell’Ufficio Matricola del 2 marzo 2018 ed atto del 15 novembre 2018, il CNA dell’Arma dei Carabinieri attestava che lo stesso sarebbe stato collocato a riposo con un’anzianità di servizio di 43 anni, 11 mesi e 29 giorni, non essendovi interesse al collocamento in ausiliaria; (iii) in data “…9.10.2018…” (sic), veniva sottoposto a visita medico collegiale presso la CMO di Bari che lo giudicava permanentemente inabile al servizio militare con conseguente collocamento nella categoria della riserva con decorrenza dal 17 dicembre 2018; (iv) era stata, in ogni caso, liquidata con il sistema retributivo la pensione ordinaria di anzianità con decorrenza dal 23 dicembre 2018; (v) in recepimento dell’intervenuto motivo della cessazione, con successiva determina INPS veniva liquidata -con sistema misto 2012- la pensione d’inabilità con decorrenza 18 marzo 2019 e conseguente richiesta la restituzione della somma di complessivi 11.465,76 euro, corrispondenti ai ratei pensionistici corrisposti da gennaio 2019 a marzo 2019; (vi) in data 30 ottobre 2023, formulava formale diffida all’INPS e al CNA dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere l’incremento del montante contributivo maturato dal 1° gennaio 2012 con applicazione del beneficio del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997; (vii) entrambe le amministrazioni interessate dall’istanza negavano il richiesto incremento del trattamento pensionistico in godimento sul rilievo che spetterebbe soltanto al “…personale militare cessato dal servizio per limiti d’età o perché giudicato inabile al servizio di ausiliaria prima di accedervi o durante il suo svolgimento…”; (viii) con successiva istanza del 14 marzo 2025, si chiedeva, altresì, la riliquidazione del trattamento previdenziale per l’applicazione del beneficio di cui all’art. 1872 c.o.m., con decorrenza dal 18 dicembre 2023.
1.2- Dai su descritti fatti è derivato l’odierno ricorso che, come detto, si articola in due distinte domande.
In punto di diritto il ricorrente ha contestato: (i) l’orientamento giurisprudenziale recentemente affermatosi secondo cui “…il raggiungimento dell’età pensionabile si ponga come condizione imprescindibile per poter usufruire del beneficio previdenziale…” previsto dall’art. 3, comma 7 del cit. d.lgs. n. 165/1997 ed essendo questo “…strettamente legato al raggiungimento dei requisiti per il transito nella categoria dell’ausiliaria: i militari che si trovano in questa condizione possono optare per il beneficio previsto dal citato art. 3, c. 7 in alternativa al collocamento in ausiliaria o alla permanenza nella stessa (Terza sezione centrale di Appello n. 151/2021)…”; (ii) la violazione dell’art. 1872 del C.O.M., avendo dovuto beneficiare dal 17 dicembre 2023 - dopo 5 anni dalla cessazione - ai sensi del comma 1 (secondo cui “… l’ufficiale cessato dal servizio per età o per invalidità è collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di tale posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione…”) di una riliquidazione della pensione in godimento da operare applicando 2 scatti ½ e, dunque, in incremento del 6,5% sull’ultima retribuzione utile di euro 72.686,61.
1.3- Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, dal 18 marzo 2019, del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 e, con decorrenza dal 18 dicembre 2023, l’applicazione degli scatti di stipendio di cui all’art. 1872 C.O.M. pari al 6,5% dell’ultima retribuzione pensionabile, con contestuale riconoscimento delle relative somme arretrate, medio tempore maturate alle due rispettive date su riportate.
2.- In data 29 dicembre 2025, si è costituito il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri chiedendo che sia preliminarmente dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e, in via principale, il rigetto del ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.
3.- In data 30 gennaio 2026, si è costituito l’INPS ribadendo la correttezza del suo operato stante l’ormai consolidata ed univoca giurisprudenza del giudice contabile nella soggetta materia, secondo cui, l’applicazione della normativa richiamata è subordinata alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e non potendosi estendere la richiamata normativa alla fattispecie in esame in quanto, come risulta dagli atti, il XXX è cessato dal servizio prima del raggiungimento dei prescritti limiti di età. Alla stessa stregua, a giudizio dell’INPS, va respinta la seconda domanda, presupponendo, ai sensi del secondo comma dell’art. 1872 C.O.M., che il ricorrente fosse transitato nella categoria dell’ausiliaria, circostanza, questa, non verificatasi essendo costui cessato dal servizio per infermità.
L’Istituto previdenziale ha, in subordine, eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei “…relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di messa in mora…”.
4.- All’odierna udienza, l’avv. Solimando per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive deduzioni, ulteriormente illustrandole.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
Considerato in
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Con specifico riferimento alla prima domanda, si evidenzia che la questione giuridica sottoposta la vaglio del presente giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 il quale prevede, per la parte della pensione liquidata con il sistema contributivo, l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, in favore del personale che cessa dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile nonché del personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.
L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata all’esercizio dell’opzione da parte dell’interessato in alternativa al collocamento nell’ausiliaria.
Al riguardo, giova evidenziare che sull’applicazione dell’incremento figurativo ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997 con sentenza n. 13/2019/QM/PRES le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, nel dichiarare l’improcedibilità della questione di massima sottoposta e rinviando espressamente alle sentenze della Sez. I Centr. d'Appello e della Sez. II Centr. d'Appello, hanno precisato che: “…Le richiamate sentenze del giudice d’appello hanno [...] tutte affrontato la questione concernente l’interpretazione e la definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997 concernente le condizioni per il riconoscimento del moltiplicatore in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997; l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.; l’art. 10 del d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017; gli artt. 886, 992, 993, 995, 996, 1864 e 1865), hanno stabilito l’ambito soggettivo ed oggettivo d’applicazione dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, anche con riferimento alle sopravvenienze normative del 2010, chiarendo la funzione del c.d. moltiplicatore in relazione all’istituto dell’ausiliaria ed ai rapporti con quest’ultimo (Sez. II, sent. 29 del 2019 pagg. 5 e ss; Sez. II, sent. 61 del 2019, pag. 4 e ss.; Sez. I n. 31 del 2019, pag. 10 e ss.).
A tale stregua le decisioni del giudice d’appello hanno concordemente riconosciuto che <<deve ritenersi che il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell’interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell’idoneità psicofisica all’impiego e 'ai servizi dell’ausiliaria' (v. art. 996 COM).
Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria.
Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall’art. 995 COM (non accettazione dell’impiego, 'motivi di salute', motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).
Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all’evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius 'esclusiva' ex art. 992 COM, occorrente per l’accesso a tale posizione.
All’interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997.
L’incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del 'personale militare' -categoria di rilievo in fattispecie opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, 'in alternativa' al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria.
Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come 'alternativo all’ausiliaria', occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)> (cfr., per tutte, Sez. II, sent. n. 29 del 2019)>>.
Alla luce dell’interpretazione su riportata e condivisa da questo Giudice, la domanda non può trovare accoglimento risultando del tutto infondate le obiezioni sollevate dal difensore del XXX nel contesto del ricorso introduttivo circa l’illogicità dell’interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza contabile (“…L’ipotesi è talmente limite, se non oggettivamente impossibile, che una siffatta interpretazione si tradurrebbe in una lettura sostanzialmente abrogante della norma…” - cfr. pag. 5).
Infatti, è pacifico che il ricorrente sia cessato anticipatamente dal servizio per causa diversa dal raggiungimento dei limiti d’età, e pertanto non può fruire del richiesto incremento pensionistico, palesandosi, in ogni caso, irrilevante la peculiare circostanza che la competente commissione medico-legale ha accertato “l’inidoneità assoluta al servizio d’istituto” del ricorrente (verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, in data 18 dicembre 2018), soltanto pochi giorni prima della data di raggiungimento dei limiti d’età (22 dicembre 2018).
1.1- Parimenti infondata è la seconda domanda avanzata dal XXX concernente l’eccepita violazione dell’art. 1872, 1° comma del C.O.M. secondo cui “…L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.
Sul punto, è appena il caso di rilevare, come correttamente richiamato dall’INPS nella memoria difensiva, che il secondo comma della medesima norma subordina il riconoscimento del diritto alla maggiorazione di cui al primo comma esclusivamente “…all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria…”, presupponendo, quindi, la previa necessaria acquisizione della collocazione “…in ausiliaria…”, insussistente, come visto, nel caso all’esame (cfr. ex multis: Sez. Giur. Calabria, sent. n. 108/2022).
2.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37911 del registro di segreteria lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS e del Ministero della difesa che si liquidano nell’importo di € 500,00 ciascuno.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 20 aprile 2026 Il Funzionario Dott.ssa NA SS
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 20 aprile 2026 Il Funzionario Dott.ssa NA SS
(F. to digitalmente)