Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1522/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Dario Porrovecchio Giudice rel. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice nei procedimenti riuniti nn. 1522/2024 e 1539/24 R.G. promossi da in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Serena
Montanti
-reclamante- contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Ruccione,
-reclamata-
e nei confronti di
Controparte_2
- terzo chiamato contumace - avverso l'ordinanza resa in data 15.10.2024 dal Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro nel procedimento cautelare n. 1183/2024 R.G.L.,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'odierna reclamata, docente di ruolo presso il Convitto “Feltre” di Belluno, con ricorso iscritto al n. R.G. 1183/2024 del Tribunale di Trapani, premettendo di avere presentato domanda di trasferimento interprovinciale - personale educativo Contr per l'a.s. 2024/2025 presso l' di Trapani e di non aver ottenuto il movimento
Erice per l'A.S. 2024/2025.
Nella contumacia dell'amministrazione convenuta e del terzo chiamato, il
Giudice del Lavoro con ordinanza ex art. 700 c.p.c. accoglieva la domanda cautelare e per l'effetto disponeva il trasferimento interprovinciale della
[...]
al per l'A.S. 2024/2025. CP_1 Controparte_4
Con due distinti ricorsi tempestivamente depositati e successivamente riuniti il proponeva reclamo avverso la predetta Parte_1 ordinanza, contestando la fondatezza dell'originaria domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus sia sotto il profilo del periculum.
In punto di fatto, il Ministero reclamante rappresentava che dapprima, in data
22.05.2024, era stato disposto il trasferimento della reclamata presso il convitto alberghiero di Erice a seguito del trasferimento provinciale della docente da tale sede al convitto audio-fonolesi di Marsala;
che successivamente Per_1
con provvedimento del 07.06.2024 veniva revocato il movimento provinciale della la quale tornava ad occupare la sua precedente sede di titolarità Per_1
presso il convitto alberghiero di Erice, e conseguentemente veniva revocato il movimento interprovinciale della;
al riguardo, evidenziava che tale CP_1
decisione del Ministero di riassegnazione del posto alla era stata Per_1
reputata legittima dalla stessa ordinanza reclamata.
Esponeva poi che, pur essendo disponibile presso il convitto alberghiero di
Erice un altro posto, oltre a quello ricoperto dalla docente lo stesso era Per_1
stato assegnato al docente e non alla sebbene CP_2 CP_1
quest'ultima fosse titolare del diritto di precedenza ex art. 21 L. 104/1992.
Deduceva infine che, a far data dal 01.09.2024 e fino al 31.08.2025, CP_1
si trova in assegnazione provvisoria presso il convitto alberghiero di
[...]
Erice.
Tanto premesso, il reclamante censurava l'ordinanza in quanto il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l'assegnazione del docente
[...]
presso il convitto alberghiero di Erice, non considerando Persona_2
che il posto vacante non poteva in alcun caso essere ricoperto dalla , CP_1 poiché destinato a personale di sesso maschile, secondo quanto previsto dalla dotazione organica, determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici.
Costituitasi in giudizio, la reclamata contestava la fondatezza CP_1 del reclamo e ne chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Il reclamo va accolto.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie, a prescindere dal riscontro della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, difetta quello, parimenti indispensabile per la concessione del provvedimento cautelare atipico, del
"pregiudizio imminente ed irreparabile”.
Ed invero, nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il presupposto del
"periculum in mora" non sussiste ogniqualvolta vi sia una violazione dei diritti del lavoratore, ma solo nei casi in cui tale lesione sia idonea a causare un pregiudizio imminente e non ristorabile per equivalente.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non può ravvisarsi la sussistenza di un pericolo “imminente” di lesione di beni e di interessi primari.
Al riguardo, appare dirimente la circostanza di fatto, invero appresa solo in fase di reclamo, che la docente risultasse già assegnata in via CP_1
provvisoria presso il convitto alberghiero di Erice fino al termine dell'anno scolastico in corso, il che esclude evidentemente il “pregiudizio imminente ed irreparabile” a beni e interessi primari.
Deve peraltro rilevarsi che la domanda cautelare della docente risulta pure sfornita del requisito del fumus boni iuris.
E' infatti emerso in sede di reclamo che il posto vacante, ulteriore rispetto a quello già occupato dalla ed assegnato al docente era Per_1 CP_2
destinato a personale di sesso maschile, secondo quanto previsto dalla dotazione organica, determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici.
In punto di diritto, l'art. 28 dell'Ordinanza n. 30 del 23/02/2024 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25 stabilisce che “Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell'art. 4 ter, del decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001 (…)”.
Tale norma a sua volta stabilisce che “La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile” (art. 4 ter, D.L. 3 luglio 2001, n. 255).
Gli istituti scolastici in questione sono poi specificamente disciplinati dagli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 297 del 1994 che prevedono rispettivamente, per i convitti nazionali, che “hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti” (comma 1), e per gli educandati femminili, che “hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte”.
Quanto ai criteri di determinazione delle rispettive dotazioni organiche, l'art. 20 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 stabilisce al comma 1 che “La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici”, e al comma 2 che “Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile”.
La legittimità costituzionale di siffatto criterio di determinazione della dotazione organica e di ripartizione fra personale maschile e femminile è stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 2022 – resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter comma 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 promosso proprio dal Tribunale di Trapani in fattispecie analoga –affermando, tra l'altro, che “Il legislatore ha inteso evidentemente configurare un sistema educativo attuato con l'istituzione di strutture convittuali, nel quale la distinzione tra educatori ed educatrici è speculare e funzionale alla separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici. Poiché, dunque, la realizzazione delle finalità che la vigente disciplina annette alle istituzioni educative presuppone che la suddetta distinzione operi simmetricamente in relazione a entrambi i termini del rapporto educativo, l'ablazione della norma censurata – che tale differenziazione assicura con riferimento a coloro che svolgono la funzione educativa – inciderebbe sulla funzionalità dell'assetto così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema complessivamente considerato”, e aggiungendo che “La verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dall'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del
2001, come convertito, agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale richiederebbe una rimeditazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità, che spetta alla discrezionalità del legislatore”
(Corte Cost. n. 1 del 2022).
Appare dunque evidente che, in base alla legislazione attualmente vigente, la differenziazione delle istituzioni convittuali femminili e maschili comporta necessariamente una distinzione di genere tra il personale educativo, senza che ciò si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 3 e 51 Cost., come chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia sopra richiamata.
Ne consegue che, costituendo circostanza di fatto pacifica e incontestata che il posto vacante del convitto alberghiero di Erice fosse destinato a personale di sesso maschile secondo la dotazione organica determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, risulta legittima l'assegnazione dello stesso al docente sebbene questi fosse collocato in graduatoria nella CP_2
posizione immediatamente successiva alla reclamata , non rilevando CP_1
la precedenza da quest'ultima vantata ai sensi dell'art. 21 della Legge 104/92, in assenza di posti vacanti destinati a personale femminile.
Alla luce delle superiori considerazioni, in riforma dell'ordinanza reclamata, va respinto il ricorso cautelare originariamente proposto dalla . CP_1
Considerato che le circostanze di fatto sulle quali si fonda l'odierna decisione sono emerse soltanto a seguito della costituzione dell'amministrazione, rimasta contumace nella precedente fase, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, annulla l'ordinanza cautelare reclamata e rigetta le domande originariamente formulate con il ricorso ex art. 700 c.p.c. da
[...]
Controparte_1
Compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 27.02.2025.
Il Giudice relatore
Dario Porrovecchio
Il Presidente
Michele Ruvolo