CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1985/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OI AU - Via Trento 57 89013 OI AU RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1634 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1634 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7566/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n.1634 del 9/12/2024 (riferiti all'IMU 2013 e 2014), notificato in data 18/01/2025 a mezzo posta, emesso dal Comune di OI AU (RC) - Ufficio Tributi – Gestione OSL Commissione straordinaria di liquidazione.
Deduce l'errata individuazione del destinatario dell'atto e, comunque, l'intervenuto pagamento.
Di seguito parte ricorrente ha presentato memorie, rappresentando che, nelle more del giudizio (in data
21/08/2025), il Comune di OI AU disponeva provvedimento di sgravio dell'imposta IMU per gli anni
2013 e 2014, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Inoltre la ricorrente specifica di aver inutilmente tentato di risolvere bonariamente la vicenda, trasmettendo al Comune di OI AU, già nel febbraio 2025, istanza di riesame in autotutela per l'annullamento dell'atto oggi impugnato, richiesta rimasta priva di riscontro.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono regolate in base al principio della soccombenza virtuale e liquidate per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
OI AU al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1985/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OI AU - Via Trento 57 89013 OI AU RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1634 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1634 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7566/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento n.1634 del 9/12/2024 (riferiti all'IMU 2013 e 2014), notificato in data 18/01/2025 a mezzo posta, emesso dal Comune di OI AU (RC) - Ufficio Tributi – Gestione OSL Commissione straordinaria di liquidazione.
Deduce l'errata individuazione del destinatario dell'atto e, comunque, l'intervenuto pagamento.
Di seguito parte ricorrente ha presentato memorie, rappresentando che, nelle more del giudizio (in data
21/08/2025), il Comune di OI AU disponeva provvedimento di sgravio dell'imposta IMU per gli anni
2013 e 2014, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Inoltre la ricorrente specifica di aver inutilmente tentato di risolvere bonariamente la vicenda, trasmettendo al Comune di OI AU, già nel febbraio 2025, istanza di riesame in autotutela per l'annullamento dell'atto oggi impugnato, richiesta rimasta priva di riscontro.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto annullamento dell'atto opposto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono regolate in base al principio della soccombenza virtuale e liquidate per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
OI AU al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).