TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 1706/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. PANATO ELENA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. GHIROTTO SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 01/04/2025 le parti, con nota di deposito del 13/03/2025 e del 24/03/2025,
hanno precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
in Verona il 17.08.2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n.
n. 349, Parte II, Serie A, Anno 2003, adottando ogni altro provvedimento di legge
susseguente e necessario, ordinando quindi all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente
competente di annotare l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di
matrimonio, alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) porre a carico del signor a far data dal mese di febbraio 2025, Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio che Persona_1
vive presso l'abitazione della madre, maggiorenne, non economicamente
autosufficiente e sino all'indipendenza economica dello stesso, corrispondendo a
mezzo bonifico bancario, alla signora entro il giorno 10 di ogni Parte_2
mese l'importo mensile di € 900,00, importo annualmente rivalutabile come per
legge.
2) porsi a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
le spese straordinarie-accessorie che si renderanno necessarie Parte_2
per il figlio (spese mediche, spese universitarie e spese extrascolastiche Per_1
così come previsto e regolamentato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona alla Sezione Terza, Questioni patrimoniali, punto 2), a cui ci si richiama
integralmente per l'identificazione delle stesse) - nella misura del 50%, entro 10
giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso; le parti convengono che
le spese dentistiche /odontoiatriche necessarie a siano integralmente a Per_1
carico del Sig. se alle cure dello stesso, medico odontoiatra, Parte_1 pagina 2 di 5 verrà affidato;
Per_1
3) l'assegno unico ed universale PS (comprensivo degli assegni famigliari e delle
detrazioni fiscali per i figli a carico) verrà percepito integralmente dalla signora
; Parte_2
4) i ricorrenti dichiarando di essere economicamente autosufficienti, e di non aver
nulla da pretendere l'uno dall'altro;
5) spese e compensi di causa compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/03/2025 ed in data 24/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di figlio nato il Persona_1
28.04.2005, maggiorenne non economicamente indipendente e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative. pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dalla sentenza di separazione n. 3124 del 18.10.2008, depositata il 17.11.2008
del Tribunale di Verona, RG. n.13619/2007, annotata nell'estratto di matrimonio, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VE il 17/08/2003
tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di VE (n. 349, Parte II, Serie A, Anno 2003), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 4 di 5 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 1706/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. PANATO ELENA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. GHIROTTO SIMONE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 01/04/2025 le parti, con nota di deposito del 13/03/2025 e del 24/03/2025,
hanno precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
in Verona il 17.08.2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n.
n. 349, Parte II, Serie A, Anno 2003, adottando ogni altro provvedimento di legge
susseguente e necessario, ordinando quindi all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente
competente di annotare l'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di
matrimonio, alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) porre a carico del signor a far data dal mese di febbraio 2025, Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio che Persona_1
vive presso l'abitazione della madre, maggiorenne, non economicamente
autosufficiente e sino all'indipendenza economica dello stesso, corrispondendo a
mezzo bonifico bancario, alla signora entro il giorno 10 di ogni Parte_2
mese l'importo mensile di € 900,00, importo annualmente rivalutabile come per
legge.
2) porsi a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
le spese straordinarie-accessorie che si renderanno necessarie Parte_2
per il figlio (spese mediche, spese universitarie e spese extrascolastiche Per_1
così come previsto e regolamentato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona alla Sezione Terza, Questioni patrimoniali, punto 2), a cui ci si richiama
integralmente per l'identificazione delle stesse) - nella misura del 50%, entro 10
giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso; le parti convengono che
le spese dentistiche /odontoiatriche necessarie a siano integralmente a Per_1
carico del Sig. se alle cure dello stesso, medico odontoiatra, Parte_1 pagina 2 di 5 verrà affidato;
Per_1
3) l'assegno unico ed universale PS (comprensivo degli assegni famigliari e delle
detrazioni fiscali per i figli a carico) verrà percepito integralmente dalla signora
; Parte_2
4) i ricorrenti dichiarando di essere economicamente autosufficienti, e di non aver
nulla da pretendere l'uno dall'altro;
5) spese e compensi di causa compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/03/2025 ed in data 24/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di figlio nato il Persona_1
28.04.2005, maggiorenne non economicamente indipendente e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative. pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dalla sentenza di separazione n. 3124 del 18.10.2008, depositata il 17.11.2008
del Tribunale di Verona, RG. n.13619/2007, annotata nell'estratto di matrimonio, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VE il 17/08/2003
tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di VE (n. 349, Parte II, Serie A, Anno 2003), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 4 di 5 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5