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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28436 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF: , con gli avv.ti Stefano Sutti e Simona Parte_1 C.F._1
Cazzaniga;
-attore- contro
CF/PI: , con l'avv. Davide Dondoni CP_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- In via principale: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare l'inadempimento della CP_1 agli accordi intercorsi con l'attore.
2.- In ogni caso, condannare la medesima convenuta al pagamento della somma di EUR 102.000,00 nonché al risarcimento dei danni.
3.- Con vittoria di spese e onorari.
4.- In via istruttoria: ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli di prova da I a rticolati nella Seconda Memoria ex art. 183 cpc per l'attrice. CP_1 Tes_1
5.- Ammettersi, per quanto occorrer possa, prova contraria diretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi e prova indiretta per interrogatorio formale e testi sui capitoli da I a XXXI della Terza Memoria ex art. 183 cpc per l'attrice, con i testi ivi indicati.
*
Per CP_1
In via preliminare
1 Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 co IV cpc.;
Nel merito in via principale
Respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto ingiuste, illegittime ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in subordine
Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono portare in compensazione la somma di € 62.873,13 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dall'importo che verrà riconosciuto dovuto a favore dell'attore da CP_1
Con riserva di meglio dedurre, argomentare e produrre in ordine alle eccezioni di controparte ed allo svolgimento del Giudizio.
Con vittoria di spese di causa compreso il rimborso forfetario 15%.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione del 17.06.2022 il sig. ha convenuto avanti al Tribunale di Parte_1
Milano la affinché fosse accertato l'inadempimento della convenuta agli accordi intercorsi CP_1 con l'attore in merito alla compravendita di un aeromobile di tipo A109All e Marche I-Kele (un elicottero) con conseguente condanna al pagamento della somma di € 102.000,00, nonché al risarcimento dei danni.
Parte attrice lamenta che si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento CP_1 del prezzo per l'acquisto dell'aeromobile (€ 250.000,00) pattuito in 250 ore di volo a favore del sig.
avendo quest'ultimo effettuato solamente 148 ore di volo con un residuo di 102 ore di volo non Pt_1
godute.
Parte attrice ha dunque venduto a parte convenuta un elicottero per € 250.000,00, con l'accordo che parte acquirente ne avrebbe consentito l'utilizzo al venditore per un limite temporale di tre anni ed al costo di
€ 1.000,00 per ogni ora (cfr. docc. nn. 1 e 2 di parte attrice).
Tuttavia, avrebbe consentito l'utilizzo del velivolo per sole 148 ore (per un valore complessivo CP_1
di 148 X € 1.000,00 = € 148.000), con la conseguenza che il prezzo di venduta residuo di cui l'attore chiede il pagamento è di € 250.000,00 - € 148.000,00 = € 102.000,00.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di CP_1
citazione per mancanza dei requisiti ex art. 164 comma 4 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, la compensazione della pretesa attorea con la somma di € 62.873,13 quale credito maturato nei confronti dell'attore per Iva non versata e voli effettuati nel corso degli ultimi anni.
2 Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con provvedimento del 30.03.2023 il g.i. ha rigettato le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti ad eccezione della richiesta attorea di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della convenuta del libretto di volo dell'elicottero I-KELE.
Eseguito l'incombente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c..
Preliminarmente va respinta in quanto infondata l'eccepita nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 comma IV c.p.c., atteso che nell'atto introduttivo è dedotto chiaramente l'oggetto della domanda di adempimento contrattuale esperita dall'attore al fine di ottenere la condanna della convenuta inadempiente al pagamento del prezzo residuo, nonché i fatti da cui muove la pretesa.
*
3. Sul pagamento del prezzo residuo.
La pretesa creditoria dell'attore si fonda sul contratto di compravendita di un elicottero di tipo A109All, numero serie 7315 e Marche I-Kele (doc. n. 3 parte attrice) concluso tra Parte_1
(coniugi alienanti) e la società acquirente in esecuzione di precedenti accordi Persona_1 CP_1
tra loro intercorsi (docc. nn. 1 e 2 parte attrice) in cui le parti avevano convenuto che il prezzo di acquisto dell'aeromobile, fissato in € 250,000,00, fosse corrisposto in ore di volo a favore del sig. Parte_1
con il medesimo velivolo compravenduto ovvero con altro elicottero similare, in ipotesi di
[...]
impossibilità di utilizzo del primo.
In particolare, le parti avevano stabilito il pagamento del pezzo di acquisto (€ 250,000,00) per il tramite di 250 ore di volo a favore di fissando convenzionalmente il valore di € 1.000,00 per ciascuna Pt_1
ora di volo con il velivolo oggetto di compravendita, per un periodo massimo di tre anni.
Tuttavia, l'odierno attore lamenta il parziale adempimento da parte di rispetto CP_1 all'obbligazione assunta, avendo consentito al sig. di effettuare solo 148 ore di volo anziché le Pt_1
250 ore pattuite, ragione per la quale il venditore chiede la condanna della convenuta alla corresponsione
3 di € 102.000,00, pari alla differenza di ore di volo non utilizzate dal veditore stesso (102 ore), calcolata secondo i criteri pattuiti tra le parti.
A sostegno della domanda, l'attore produce documentazione contenente il conteggio delle ore di volo, tenuto dal secondo pilota e istruttore di sig. ore che il sig. avrebbe Pt_1 Persona_2 Pt_1
effettuato sino al 2022 (doc. n. 11 parte attrice).
La convenuta non ha mai contestato il numero di ore di utilizzo del velivolo, essendosi limitata ad eccepire di “non conosce[re] i criteri di calcolo che hanno portato il a fondare le proprie Pt_1 richieste” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, a fronte dell'allegato inadempimento, si limita ad eccepire la genericità della CP_1
contestazione di controparte, sulla quale, a suo dire, incomberebbe l'onere di provare l'inadempimento della società acquirente ed in particolare di dimostrare di aver richiesto e non aver potuto effettuare i voli pattuiti per 250 ore.
Ebbene, le difese di parte convenuta non colgono nel segno e pertanto va accolta la domanda attorea.
Al riguardo giova richiamare la Corte di Cassazione, SU, sentenza n. 13533/01, secondo la quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
4 Pertanto, nell'ipotesi di adempimento contrattuale (nella specie pagamento del prezzo residuo), il creditore deve provare il titolo del suo diritto e allegare l'inadempimento contestato, mentre è onere del convenuto debitore dare prova di aver esattamente adempimento all'obbligazione pattuita.
Nel caso di specie, l'attore ha avanzato domanda di adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta da e solo parzialmente adempiuta, avendo effettuato 148 ore di volo anziché 250 CP_1 Pt_1
come pattuito.
L'attore ha assolto l'onere probatorio, producendo il contratto e gli accordi pregressi, fonte negoziale del suo diritto ed allegando l'inadempimento avversario.
Parte convenuta, per contro, non ha assolto l'onere probatorio.
Invero non ha fornito alcuna prova documentale attestante l'effettuazione di 250 ore di volo da CP_1 parte del con l'elicottero I-KELE ovvero con altro aeromobile offerto dalla società acquirente in Pt_1
sostituzione dell'elicottero compravenduto, ma si è limitata a formulare prove testimoniali inammissibili in quanto vertenti su valutazioni, circostanze generiche e fatti negativi o da provare per documenti come statuito con ordinanza del 30.3.2023.
Né tantomeno alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio assume il libretto di volo depositato in atti da ex art. 210 cpc, atteso che tale produzione documentale prova unicamente le ore di volo effettuate CP_1 dall'elicottero I-KELE nei periodi ivi indicati senza tuttavia alcuna precisazione su date, orari e nominativi dei piloti che ne abbiano fatto utilizzo (cfr. con nota di deposito del 28.11.2023).
Pertanto, nemmeno tale produzione documentale consente di appurare per quante ore il sig. abbia Pt_1 utilizzato l'elicottero compravenduto, non essendo quell'elenco in alcun modo riferibile all'attore.
Ne consegue che non ha dimostrato il completo pagamento del prezzo dell'elicottero, non CP_1
avendone provato l'utilizzo per 250 ore da parte del sig. fino alla concorrenza dell'intero Pt_1 corrispettivo (€ 1.000,00 all'ora X 250 ore = € 250.000,00, prezzo pattuito).
*
4. Sul credito opposto in compensazione dalla convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2022, ha eccepito, in via CP_1
subordinata, in compensazione un credito di € 62.873,13, asseritamente maturato nei confronti di Pt_1
“per iva non versata e voli effettuati nel corso degli ultimi anni”.
L'eccezione di compensazione opposta dalla convenuta, oltre che non agevolmente comprensibile a fronte della sua manifesta genericità, è ad ogni modo tardiva e pertanto inammissibile.
5 La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ormai da tempo chiarito che l'eccezione di compensazione ha natura di eccezione in senso stretto, non essendo rilevabile d'ufficio dal giudice;
segnatamente:
- “L'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242 primo comma cod. civ., ed è soggetta nel rito del lavoro a decadenza se non proposta nella memoria difensiva in primo grado, o nel caso di domanda introdotta in forma monitoria, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sentenza n. 6391/1997);
- “La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva), e come tale va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. sentenza n. 5444/2001).
Ne consegue che, nel rito ordinario di cognizione, l'eccezione di compensazione in esame avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c..
Per contro, nella specie la data dell'udienza di prima comparizione era fissata dal giudice il 14.12.2022
e si è costituita solo il 13.12.2022, tardivamente e a preclusioni ex art. 167, comma 2, c.p.c. CP_1
già irrimediabilmente maturate.
*
5. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento di € 102.000,00. CP_1
A tale somma non vanno aggiunti gli interessi, in quanto l'attore non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
6 La semplicità della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna a corrispondere in favore di la somma di € CP_1 Parte_1
102.000,00;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 6 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF: , con gli avv.ti Stefano Sutti e Simona Parte_1 C.F._1
Cazzaniga;
-attore- contro
CF/PI: , con l'avv. Davide Dondoni CP_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- In via principale: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare l'inadempimento della CP_1 agli accordi intercorsi con l'attore.
2.- In ogni caso, condannare la medesima convenuta al pagamento della somma di EUR 102.000,00 nonché al risarcimento dei danni.
3.- Con vittoria di spese e onorari.
4.- In via istruttoria: ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli di prova da I a rticolati nella Seconda Memoria ex art. 183 cpc per l'attrice. CP_1 Tes_1
5.- Ammettersi, per quanto occorrer possa, prova contraria diretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi e prova indiretta per interrogatorio formale e testi sui capitoli da I a XXXI della Terza Memoria ex art. 183 cpc per l'attrice, con i testi ivi indicati.
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Per CP_1
In via preliminare
1 Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 co IV cpc.;
Nel merito in via principale
Respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto ingiuste, illegittime ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in subordine
Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono portare in compensazione la somma di € 62.873,13 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dall'importo che verrà riconosciuto dovuto a favore dell'attore da CP_1
Con riserva di meglio dedurre, argomentare e produrre in ordine alle eccezioni di controparte ed allo svolgimento del Giudizio.
Con vittoria di spese di causa compreso il rimborso forfetario 15%.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione del 17.06.2022 il sig. ha convenuto avanti al Tribunale di Parte_1
Milano la affinché fosse accertato l'inadempimento della convenuta agli accordi intercorsi CP_1 con l'attore in merito alla compravendita di un aeromobile di tipo A109All e Marche I-Kele (un elicottero) con conseguente condanna al pagamento della somma di € 102.000,00, nonché al risarcimento dei danni.
Parte attrice lamenta che si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento CP_1 del prezzo per l'acquisto dell'aeromobile (€ 250.000,00) pattuito in 250 ore di volo a favore del sig.
avendo quest'ultimo effettuato solamente 148 ore di volo con un residuo di 102 ore di volo non Pt_1
godute.
Parte attrice ha dunque venduto a parte convenuta un elicottero per € 250.000,00, con l'accordo che parte acquirente ne avrebbe consentito l'utilizzo al venditore per un limite temporale di tre anni ed al costo di
€ 1.000,00 per ogni ora (cfr. docc. nn. 1 e 2 di parte attrice).
Tuttavia, avrebbe consentito l'utilizzo del velivolo per sole 148 ore (per un valore complessivo CP_1
di 148 X € 1.000,00 = € 148.000), con la conseguenza che il prezzo di venduta residuo di cui l'attore chiede il pagamento è di € 250.000,00 - € 148.000,00 = € 102.000,00.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di CP_1
citazione per mancanza dei requisiti ex art. 164 comma 4 c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, la compensazione della pretesa attorea con la somma di € 62.873,13 quale credito maturato nei confronti dell'attore per Iva non versata e voli effettuati nel corso degli ultimi anni.
2 Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con provvedimento del 30.03.2023 il g.i. ha rigettato le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti ad eccezione della richiesta attorea di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della convenuta del libretto di volo dell'elicottero I-KELE.
Eseguito l'incombente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c..
Preliminarmente va respinta in quanto infondata l'eccepita nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 164 comma IV c.p.c., atteso che nell'atto introduttivo è dedotto chiaramente l'oggetto della domanda di adempimento contrattuale esperita dall'attore al fine di ottenere la condanna della convenuta inadempiente al pagamento del prezzo residuo, nonché i fatti da cui muove la pretesa.
*
3. Sul pagamento del prezzo residuo.
La pretesa creditoria dell'attore si fonda sul contratto di compravendita di un elicottero di tipo A109All, numero serie 7315 e Marche I-Kele (doc. n. 3 parte attrice) concluso tra Parte_1
(coniugi alienanti) e la società acquirente in esecuzione di precedenti accordi Persona_1 CP_1
tra loro intercorsi (docc. nn. 1 e 2 parte attrice) in cui le parti avevano convenuto che il prezzo di acquisto dell'aeromobile, fissato in € 250,000,00, fosse corrisposto in ore di volo a favore del sig. Parte_1
con il medesimo velivolo compravenduto ovvero con altro elicottero similare, in ipotesi di
[...]
impossibilità di utilizzo del primo.
In particolare, le parti avevano stabilito il pagamento del pezzo di acquisto (€ 250,000,00) per il tramite di 250 ore di volo a favore di fissando convenzionalmente il valore di € 1.000,00 per ciascuna Pt_1
ora di volo con il velivolo oggetto di compravendita, per un periodo massimo di tre anni.
Tuttavia, l'odierno attore lamenta il parziale adempimento da parte di rispetto CP_1 all'obbligazione assunta, avendo consentito al sig. di effettuare solo 148 ore di volo anziché le Pt_1
250 ore pattuite, ragione per la quale il venditore chiede la condanna della convenuta alla corresponsione
3 di € 102.000,00, pari alla differenza di ore di volo non utilizzate dal veditore stesso (102 ore), calcolata secondo i criteri pattuiti tra le parti.
A sostegno della domanda, l'attore produce documentazione contenente il conteggio delle ore di volo, tenuto dal secondo pilota e istruttore di sig. ore che il sig. avrebbe Pt_1 Persona_2 Pt_1
effettuato sino al 2022 (doc. n. 11 parte attrice).
La convenuta non ha mai contestato il numero di ore di utilizzo del velivolo, essendosi limitata ad eccepire di “non conosce[re] i criteri di calcolo che hanno portato il a fondare le proprie Pt_1 richieste” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, a fronte dell'allegato inadempimento, si limita ad eccepire la genericità della CP_1
contestazione di controparte, sulla quale, a suo dire, incomberebbe l'onere di provare l'inadempimento della società acquirente ed in particolare di dimostrare di aver richiesto e non aver potuto effettuare i voli pattuiti per 250 ore.
Ebbene, le difese di parte convenuta non colgono nel segno e pertanto va accolta la domanda attorea.
Al riguardo giova richiamare la Corte di Cassazione, SU, sentenza n. 13533/01, secondo la quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
4 Pertanto, nell'ipotesi di adempimento contrattuale (nella specie pagamento del prezzo residuo), il creditore deve provare il titolo del suo diritto e allegare l'inadempimento contestato, mentre è onere del convenuto debitore dare prova di aver esattamente adempimento all'obbligazione pattuita.
Nel caso di specie, l'attore ha avanzato domanda di adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta da e solo parzialmente adempiuta, avendo effettuato 148 ore di volo anziché 250 CP_1 Pt_1
come pattuito.
L'attore ha assolto l'onere probatorio, producendo il contratto e gli accordi pregressi, fonte negoziale del suo diritto ed allegando l'inadempimento avversario.
Parte convenuta, per contro, non ha assolto l'onere probatorio.
Invero non ha fornito alcuna prova documentale attestante l'effettuazione di 250 ore di volo da CP_1 parte del con l'elicottero I-KELE ovvero con altro aeromobile offerto dalla società acquirente in Pt_1
sostituzione dell'elicottero compravenduto, ma si è limitata a formulare prove testimoniali inammissibili in quanto vertenti su valutazioni, circostanze generiche e fatti negativi o da provare per documenti come statuito con ordinanza del 30.3.2023.
Né tantomeno alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio assume il libretto di volo depositato in atti da ex art. 210 cpc, atteso che tale produzione documentale prova unicamente le ore di volo effettuate CP_1 dall'elicottero I-KELE nei periodi ivi indicati senza tuttavia alcuna precisazione su date, orari e nominativi dei piloti che ne abbiano fatto utilizzo (cfr. con nota di deposito del 28.11.2023).
Pertanto, nemmeno tale produzione documentale consente di appurare per quante ore il sig. abbia Pt_1 utilizzato l'elicottero compravenduto, non essendo quell'elenco in alcun modo riferibile all'attore.
Ne consegue che non ha dimostrato il completo pagamento del prezzo dell'elicottero, non CP_1
avendone provato l'utilizzo per 250 ore da parte del sig. fino alla concorrenza dell'intero Pt_1 corrispettivo (€ 1.000,00 all'ora X 250 ore = € 250.000,00, prezzo pattuito).
*
4. Sul credito opposto in compensazione dalla convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2022, ha eccepito, in via CP_1
subordinata, in compensazione un credito di € 62.873,13, asseritamente maturato nei confronti di Pt_1
“per iva non versata e voli effettuati nel corso degli ultimi anni”.
L'eccezione di compensazione opposta dalla convenuta, oltre che non agevolmente comprensibile a fronte della sua manifesta genericità, è ad ogni modo tardiva e pertanto inammissibile.
5 La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ormai da tempo chiarito che l'eccezione di compensazione ha natura di eccezione in senso stretto, non essendo rilevabile d'ufficio dal giudice;
segnatamente:
- “L'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242 primo comma cod. civ., ed è soggetta nel rito del lavoro a decadenza se non proposta nella memoria difensiva in primo grado, o nel caso di domanda introdotta in forma monitoria, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sentenza n. 6391/1997);
- “La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva), e come tale va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. sentenza n. 5444/2001).
Ne consegue che, nel rito ordinario di cognizione, l'eccezione di compensazione in esame avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c..
Per contro, nella specie la data dell'udienza di prima comparizione era fissata dal giudice il 14.12.2022
e si è costituita solo il 13.12.2022, tardivamente e a preclusioni ex art. 167, comma 2, c.p.c. CP_1
già irrimediabilmente maturate.
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5. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento di € 102.000,00. CP_1
A tale somma non vanno aggiunti gli interessi, in quanto l'attore non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
6 La semplicità della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna a corrispondere in favore di la somma di € CP_1 Parte_1
102.000,00;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 6 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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