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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 7929 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/06/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Barbara Fraccaroli, il secondo dall'Avv. Chiara Tosi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 18/07/1992 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SOMMACAMPAGNA (VR) al Num. 7 – PARTE I - ANNO1992 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Darsi atto che le parti hanno concordato la corresponsione in unica soluzione da parte del signor nei confronti della moglie signora ex art.5 comma 8° L.898/70 nella somma Parte_2 Parte_1
di Euro 5.000,00= (cinquemila), somma che sarà corrisposta al momento della sottoscrizione del verbale divorzile (anche in forma telematica all'udienza che sarà designata con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
3) Fatto salvo l'adempimento da parte del sig. dell'obbligazione di pagamento di cui al Parte_2
punto precedente, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico sorto durante il matrimonio e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
4) I coniugi e i loro procuratori rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza rinunciando altresì all'impugnazione.
5) I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti (pendenti e/o esauriti) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse.
6) Spese compensate con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà prevista dall'art.13 legge
Professionale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Fanno presente che alla data del deposito del ricorso non era presente prole minorenne e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza .
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/10/2025
Il Presidente
NE D'MI
N. 7929 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'MI PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/06/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Barbara Fraccaroli, il secondo dall'Avv. Chiara Tosi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 18/07/1992 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SOMMACAMPAGNA (VR) al Num. 7 – PARTE I - ANNO1992 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Darsi atto che le parti hanno concordato la corresponsione in unica soluzione da parte del signor nei confronti della moglie signora ex art.5 comma 8° L.898/70 nella somma Parte_2 Parte_1
di Euro 5.000,00= (cinquemila), somma che sarà corrisposta al momento della sottoscrizione del verbale divorzile (anche in forma telematica all'udienza che sarà designata con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
3) Fatto salvo l'adempimento da parte del sig. dell'obbligazione di pagamento di cui al Parte_2
punto precedente, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico sorto durante il matrimonio e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
4) I coniugi e i loro procuratori rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza rinunciando altresì all'impugnazione.
5) I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti (pendenti e/o esauriti) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse.
6) Spese compensate con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà prevista dall'art.13 legge
Professionale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Fanno presente che alla data del deposito del ricorso non era presente prole minorenne e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza .
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/10/2025
Il Presidente
NE D'MI