Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1568/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1568 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale, e vertente tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi res.te al Parte_1 C.F._1
Viale della Resistenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Emilia Trombetta, (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Colonnello C.F._2
Lahalle n. 24
- attore e
C.F. e P. IVA n. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco del Gaiso, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.B. Pergolesi C.F._3
n. 1
- convenuta nonchè
, (C.F. ) residente in 37047 - San Bonifacio (VR) al CP_2 C.F._4
Corso Venezia, 110
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1
e al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...] CP_2 conducente del motociclo Kymco tg.X766VB nella produzione del sinistro avvenuto in data
28.07.2018 ore 12:20 circa in Melito di Napoli (NA) alla Via Appia e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al suddetto evento dannoso.
In particolare, l'istante riferiva che in qualità di conducente del motociclo Suzuki tg.BC92075, di proprietà del sig. mentre era regolarmente fermo al semaforo all'altezza del Persona_1
Centro Commerciale il “Molino”, il conducente del ciclomotore Kymco tg.X766VB, di proprietà della sig.ra proveniente da tergo a velocità sostenuta, non arrestava in tempo la CP_2 propria marcia e lo tamponava;
per effetto dell'urto subito il motociclo Suzuki tg.BC92075 rovinava al suolo con la parte laterale sinistra unitamente al conducente;
l'evento dannoso, deduceva l'attore, veniva determinato dalla condotta negligente, imprudente ed inesperta del conducente del ciclomotore Kymco tg.X766VB il quale violando le regole del C.d.S, e le norme sulla ordinaria diligenza oggettiva, tamponava il motociclo Suzuki tg.BC92075, nell'occasione condotto dall'istante;
a causa di quanto accaduto il riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato e Pt_1 soccorso da ambulanza del servizio 118 intervenuta sul luogo del sinistro, presso il P.S. dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (NA) come da referto n. 150057/18032777 del 28.07.2018; a seguito del predetto sinistro l'istante riportava “trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con frattura scomposta pluriframmentaria dell'emipiatto tibiale esterno, estesa alla diafisi, con interessamento delle spine tibiali ed una ferita escoriata al gomito sinistro”; a causa delle lesioni patite l'istante era costretto ad un ricovero ospedaliero fino al 06.08.2018 nonché ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con conseguente immobilizzazione articolare nonché a praticare una terapia farmacologica e riabilitativa.
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi i convenuti in solido al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni personali patite, quantificati in € 102.719,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
vinte le spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio la eccepiva la carenza di legittimazione attiva e Controparte_3 passiva delle parti, nonché l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda, sia in ordine all'an che al quantum, allegando a sostegno delle proprie deduzioni una relazione investigativa, una perizia sul motociclo Suzuki tg.BC92075, di proprietà del sig.
[...]
copia della citazione notificata dallo stesso per il risarcimento dei danni al motociclo, Persona_1 le risultanze delle banche dati ivass secondo le quali sia l'attore che la convenuta erano presenti per svariate ricorrenze.
Tanto premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
2 Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, riservata in decisione con ordinanza del
19.12.2024, resa all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti per l'udienza del 12.11.2024 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi nel presente CP_2 giudizio benché ritualmente citata (All. citazione notificata depositata il 22.11.2022 produzione attore).
Ancora, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, proposta da parte convenuta, circa l'improponibilità della domanda.
Ai fini che interessano nel presente giudizio, l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private, rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 148 Cod. Ass., può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148 o, in caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità previste dagli artt. 149 e 150. L'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede le indicazioni che deve contenere la richiesta di risarcimento danni nell'ipotesi di sinistri con soli danni a cose e nell'ipotesi di sinistri con danni alla persona. È evidente che la mancanza della previa richiesta di risarcimento danni (messa in mora) alla compagnia assicurativa determina sempre l'improponibilità della domanda. Con riferimento, invece, alla mera incompletezza della richiesta di risarcimento danni, perché manchevole di alcune delle indicazioni previste negli artt. 148 (per l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e negli artt. 149 e 150 (in caso di indennizzo diretto) Cod. Ass. private, si registrano nella giurisprudenza di merito essenzialmente quattro orientamenti.
Un primo orientamento, privilegiando rigorosamente il dato letterale degli artt. 145, 148, 149, 150 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209, ritiene che la mancanza nella lettera di messa in mora di una qualunque delle indicazioni richieste dall'art. 148 citato determina l'improponibilità della domanda, la quale è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice. Secondo tale orientamento, quindi, la benché minima incompletezza della messa in mora determina, sempre l'improponibilità della domanda giudiziale.
3 Un secondo orientamento, valorizzando la previsione del comma 5 dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni Private, secondo cui in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ed in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi, ritiene che l'incompletezza della messa in mora rende la domanda improponibile solo quando vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 148, comma
5, Co. Ass. private, ed il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste;
in ogni caso,
l'improponibilità della domanda deve essere eccepita dalla compagnia assicurativa. Per tale orientamento, l'incompletezza della messa in mora non determina l'improponibilità della domanda ed
è sanata quando la compagnia non richiede alcuna integrazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co.
Ass., oppure quando non eccepisce l'improponibilità della domanda per l'incompletezza della messa in mora.
Un terzo orientamento ritiene che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma 3, ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione.
Un quarto orientamento valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata, l'improponibilità della domanda.
In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito.
Questo è l'orientamento che si condivide e che è sposato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio.
Si consideri, difatti, che al proposito è stato affermato che “La richiesta di risarcimento che la vittima
4 di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cfr.: Cassazione civile, Sez. 6, 30/09/2016, n. 19354).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha documentato di aver inviato, in data 20.05.2019, alla compagnia assicuratrice una lettera contenente richiesta di risarcimento danni e contestuale diffida e messa in mora. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Allo stesso modo non può dirsi improponibile la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 162/2014, essendo presente in atti l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio (Cfr.: Cass. S.U., sentenza n. 2951 del 16.2.2016).
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere
5 difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non ha fornito alcuna prova in proposito.
La legittimazione attiva dell'attore e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di assicurato per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta. CP_2
Sul merito
Nel merito la domanda è infondata e va disattesa.
L'istruttoria processuale è insufficiente a provare le modalità dell'evento rappresentato in citazione con la conseguenza che persistono fondati dubbi sull'esistenza storica del fatto dannoso.
Come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016,
n. 7623).
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 cp.c.); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore non è idonea a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito che mettono sostanzialmente in discussione l'esistenza stessa del fatto, anche a prescindere dalle osservazioni ed eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice in merito ai soggetti coinvolti nel sinistro.
Il teste sentito all'udienza del 27.10.2023 ha dichiarato in merito ai rapporti con Testimone_1 attore e convenuto: “indifferente alle parti”; sui fatti di causa: ricordo che era la fine del mese di luglio dell'anno 2018 alle ore 12,30 circa;
mi trovavo all'altezza del centro commerciale “il
Molino”; ero a piedi e stavo recuperando la mia autovettura in sosta nel parcheggio nelle vicinanze del centro commerciale che si trova in via Appia in Melito;
ho visto uno scooter grande di colore grigio che stava fermo al semaforo di via Appia in direzione di Melito;
improvvisamente arrivava da
6 tergo altro motorino di colore chiaro che finiva con l'urtare in modo violento con la propria parte anteriore la parte posteriore dello scooter;
entrambi i conducenti dei motocicli cadevano a terra;
ricordo che entrambi i conducenti, due uomini, indossavano il casco;
lo scooter che era davanti fece un sobbalzo e cadde a terra;
il conducente dello scooter lamentava dolori alla gamba ma non ricordo se la destra o la sinistra;
sul posto è arrivata l'ambulanza che trasportava l'attore presso l'ospedale di Frattamaggiore;
anch'io mi sono recato in ospedale con la mia macchina per verificare le condizioni dell'attore; so che quest'ultimo è stato operato al ginocchio e alla gamba;
quel giorno non pioveva”.
Dall'esame delle riportate dichiarazioni emerge che l'urto tra i due motocicli fu “violento”, entrambi i conducenti caddero al suolo, il ciclomotore condotto dal fece un sobbalzo e cadde a terra. Pt_1
Tale dichiarazione appare inverosimile in considerazione della perizia effettuata per conto della compagnia assicurativa, sostanzialmente recepita dalla difesa del proprietario del ciclomotore, (copia citazione per il risarcimento dei danni al motociclo allegata da parte convenuta all'atto della costituzione in giudizio), dalla quale emerge che il danno per il motociclo è pari a circa € 700,00
(relazione Tieri produzione convenuto).
Va, poi, rilevato che, mentre il era soccorso dal 118, l'altro conducente nonostante l'urto Pt_1 violento e la caduta, non risulta né ferito, né illeso.
Trattandosi di tamponamento tra due motocicli e violento, come affermato dal teste, appare inverosimile che sia rimasto incolume, anche in considerazione dell'età dello Testimone_2 stesso (anni 61) e della velocità tenuta, ché altrimenti l'impatto non sarebbe stato violento, visto che il era fermo. Pt_1
Dall'esame delle dichiarazioni del emerge, poi, che il teste, come spontaneamente Tes_1 dichiarato, seguiva con la sua auto l'ambulanza che aveva prelevato il fino al presidio Pt_1 ospedaliero per informarsi delle sue condizioni. Tale circostanza appare quanto meno insolita, difatti, se il fosse stato un teste occasionalmente presente al sinistro, assicurato il ferito agli Tes_1 infermieri del 118, non avrebbe avuto motivo di seguire l'ambulanza per informarsi delle condizioni del ciò soprattutto in quanto estraneo. Pt_1
Tali circostanze inducono a dubitare dell'attendibilità del teste, se poi si esaminano le allegazioni della convenuta società che evidenziano la sussistenza di svariate anomalie nella fattispecie in esame, deve concludersi per il rigetto della domanda.
Difatti, non è stato consentito alla società assicuratrice di sottoporre a perizia il ciclomotore al fine di verificare la compatibilità della dinamica del sinistro come riferita, in quanto la proprietaria risultava irreperibile ed il conducente rifiutava ogni contatto.
7 Il ciclomotore condotto dall'attore, come detto, veniva sottoposto a perizia dalla quale emergeva la presenza di danni irrisori come da perizia in atti e copia della citazione del medesimo proprietario allegata, rispetto al dedotto urto violento. Pt_1
Inoltre, dal rapporto del servizio 118 emerge che sul posto intervenivano due infermieri alle ore 12:58, ed il paziente veniva portato alle ore 16:03 nel reparto di ortopedia del P.O. San Giovanni di Dio in
Frattamaggiore dal Pronto Soccorso, ma non risulta allegato il certificato di Pronto Soccorso, in quanto il documento allegato dall'attore con le note ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., indicato come
“Certificato di PS” n. 150057/18004864 del 18.07.2019, è del reparto di ortopedia.
In merito al valore del modulo CAI allegato, sottoscritto dai soli conducenti, si osserva che secondo la Suprema Corte, in materia di responsabilità da sinistro stradale la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice, principio che va esteso alla confessione giudiziale del responsabile del danno (Cfr.: Cass. n. 9520/07, n. 1680/08). Nel caso di specie, non di confessione giudiziale di litisconsorte necessario si tratta, bensì di confessione resa da Testimone_2 soggetto non proprietario del veicolo assicurato, con la conseguenza che il giudice potrebbe accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto (Cfr.: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023), ma nel caso in esame l'attore ha evocato in giudizio la e e non Controparte_4 CP_2 anche il responsabile . Testimone_2
In definitiva, chi vuole far valere un proprio diritto in giudizio, anche per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa) ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati ed emettere una decisione.
Il quadro probatorio risultante dall'istruzione svolta non è idoneo a supportare la domanda proposta che va disattesa, ogni altra questione assorbita dalla presente pronuncia.
Sulle spese di lite
8 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.147/2022, in ragione del pregio dell'opera dei risultati conseguiti e delle fasi effettivamente svolte in favore della convenuta Controparte_4
Spese compensate nei confronti della convenuta , data la contumacia della stessa. CP_2
Le spese di C.T.U. già liquidate, come da separato decreto, per il principio di causalità sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in persona del giudice onorario Dott.ssa Carmela Esposito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti di e così provvede: Parte_1 CP_2 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 7.052,00, per competenze, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice;
4) Spese compensate nei confronti di . CP_2
Così deciso in Aversa, 28 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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