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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5204/2017 R.G. vertente tra
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e P.IVA_1
difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, Via Dei Mille n. 65 is. 221, ha domicilio legale;
OPPONENTE
E
già p.iva , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Rose (CS), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Anello, elettivamente domiciliata presso il suo studio di
Palermo, via A. Narbone, 66, giusta procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L , così Parte_1
come rappresentato, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1317/2017, emesso il 18 luglio 2017, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 35.777.35, oltre interessi e spese, CP_1
chiedendone la revoca ed assumendo che la somma effettivamente dovuta alla predetta società, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di un contratto di appalto, è pari ad euro 14.560,87.
Si costituiva la società che replicava.
Con ordinanza del 10 febbraio 2018, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla predetta somma, non contestata, di € 14.560,87.
All'udienza del 13 marzo 2019, parte opponente dava atto di avere corrisposto alla società opposta quella somma.
Alla successiva udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni.
Parte opposta precisava di non avere più nulla a pretendere con riguardo al decreto ingiuntivo opposto, né per sorte capitale né per interessi, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione e del pagamento da parte della opponente della relativa somma pari ad euro 14.560,87. Il difensore insisteva, pertanto, affinché
il giudice si pronunciasse limitatamente alle spese legali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Parte opponente si opponeva al pagamento delle spese legali a favore dell'opposta, evidenziando che la somma liquidata è di molto inferiore rispetto a quella per la quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è parzialmente fondata, avendo parte opponente riconosciuto il preteso diritto di credito e pagato, però, successivamente all'introduzione del giudizio,
la minor somma di euro 14.560,87, per l'invocato titolo.
Parte opposta ha, invero, precisato di non avere più nulla a pretendere con riguardo al decreto ingiuntivo opposto, né per sorte capitale né per interessi.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, pertanto, revocato.
Deve essere dichiarata, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere, non essendo stata prospettata la persistenza di contestazioni sull'oggetto della presente controversia ed essendo sopraggiunte, nel corso del processo, così come espressamente evidenziato da entrambe le parti, le circostanze che hanno avuto incidenza sulla situazione sostanziale già spiegata e hanno fatto venir meno la necessità
della pronuncia del giudice in precedenza richiesta. Con riguardo alla determinazione delle spese processuali, deve ribadirsi la sussistenza del vantato diritto di credito, corrispondente, però, ad un importo molto inferiore a quello originariamente affermato (minore della metà).
Pertanto, in considerazione della parziale, reciproca, soccombenza (virtuale), le spese del presente giudizio devono essere compensate per la metà.
Quelle residue seguono la soccombenza prevalente di parte opponente
-comunque, debitrice- e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunziando, revoca il decreto ingiuntivo n.
1317/2017 emesso dal Tribunale di Messina il 18 luglio 2017.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese del presente giudizio.
Condanna parte opponente a pagare a parte opposta le spese residue che liquida in euro 1.700,00, oltre IVA e CPA ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo