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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo e vertente
TRA in p.l.r.p.t. (p. iva elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Soverato, Via san Giovanni Bosco n. 126, presso lo studio dell'Avv. Fabio Mosca, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione
-Opponente-
E
, in p.l.r.p.t., (c.f. ) elettivamente domiciliata in Catanzaro alla CP_1 P.IVA_2
Via G. Schipani n. 168/E presso lo studio degli Avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo allegato in atti.
-Opposto-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1308/2019 Parte_1 dell'1.10.2019 reso su ricorso della , opponendosi alla concessione della provvisoria CP_1 esecuzione del decreto ingiuntivo ed invocandone la revoca stante l'illegittima pretesa creditoria avanzata dalla . CP_1
A sostegno della domanda parte opponente ha dedotto che: la ha ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 90.158,66 alla portata delle fatture n. 12/P e 32/P emesse Parte_1 dalla stessa e relative al riaddebito dei consumi di energia elettrica che avrebbe versato per CP_1
1 consumi di energia relativi ai nn. M127159717 E M137447549, a fronte dei solleciti rimasti insoddisfatti da parte della opposta.
Nella spiegata opposizione la ha dedotto l'inesistenza del credito riportato dalle Parte_1 fatture 12/P e 32/P; ha contestato sia la fattura 12/P, come già fatto anche in via stragiudiziale, e la fattura 32/P della quale ha asserito esserne venuto a conoscenza soltanto a seguito dell'ingiunzione di pagamento;
dunque ha contestato che erroneamente la ebbe ad azionare il credito nei CP_1 confronti della derivante dalle fatture n. 12/P del 20.5.2013 per un importo di € Parte_1
60.808,10 e riguardante il pagamento ENI M127159717 del 20.12.2012 e la fattura n. 32/P del
31.12.2013 relativa al pagamento della fattura ENI M137447549 del 12.12.2013 per l'importo di €
29.350,56.
Ha dedotto che con atto di cessione del 26.1.2011 la cedeva un ramo della sua CP_1 azienda alla e nello specifico il punto vendita Todis di Satriano, Viale Europa n. 33, e Parte_1 che di tale cessione veniva data comunicazione all'Eni per la voltura dell'utenza e contestualmente l'inoltro dei pagamenti alla società cessionaria;
ha dunque chiarito il corretto operato dell'opponente e che la stessa ENI ha, con regolarità, inoltrato le fatture inerenti il consumo di energia elettrica e le fatture di conguaglio alla Parte_1 che a sua volta ha effettuato i pagamenti di tutte le fatture ENI ricevute.
Ha precisato che le fatture di cui la azionava il pagamento erano riferibili all'anno CP_1
2013 e che erano state poi riaddebitate per come risulterebbe dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Ha, pertanto, contestato la produzione documentale della opposta in quanto si sarebbe limitata a depositare le fatture riemesse e l'estratto autentico delle scritture contabili ma non anche le fatture in originale inoltrate dall'ENI alla e la prova del relativo pagamento . CP_1
Ha dedotto in particolare che la fattura 12/P del 20.5.2013 era già stata contestata alla con la raccomandata AR del 29.5.2013 nella quale disconosceva la richiesta di CP_1 pagamento e restituiva la fattura indebitamente emessa;
quanto alla fattura n. 32/P del 31.12.2013, precisava che tale documento non era mai stato inoltrato alla che aveva avuto Parte_1 conoscenza dello stesso solo a seguito dell'ingiunzione di pagamento;
ha precisato non solo di non essere debitrice di alcun pagamento nei confronti della ENI, ma che le fatture ENI n. M127159717 – M137447549 mai vennero comunicate dalla Parte_2
neppure allegate al ricorso in monitorio, né all'attuale giudizio di opposizione.
[...]
Contestava, poi, l'avvenuta prescrizione del credito fatto valere, ritenendo operante la
2 prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; contestava, infine, le ragioni del pagamento di fatture ENI relative ad un punto vendita oggetto di cessione.
Si è costituita in giudizio la , contestando l'avversa domanda e chiedendo in via CP_1 preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della spiegata opposizione.
Nello specifico l'opposta ha dedotto che la era stata beneficiaria del punto Parte_1 vendita Todis, in Satriano, a seguito di un accordo di sistemazione aziendale a seguito del recesso dalla del socio – unico proprietario ed amministratore della società CP_1 Persona_1 beneficiaria.
Ha dedotto che la cessione del ramo e le annesse comunicazioni avvenivano nel 2011 e che
ENI, per problemi inerenti il proprio sistema informatico, ebbe ad inoltrare fatturazione per qual periodo nel tardo 2012, addebitando ingenti richieste di consumi per gli anni 2011 e 2012;
Che nel mese di gennaio 2013 furono recapitate alla richieste per € 470.000,00 CP_1 per tutti i punti vendita e che avverso tale somma la procedette a contestare i consumi, CP_1 finchè a causa dell'abbassamento di potenza conseguente, non venne costretta al pagamento dell'ammontare richiesto ed a riaddebitare, successivamente, le somme illegittimamente corrisposte per il negozio di Satriano all'opponente.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, sussisteva un rapporto sottostante tali fatture trattandosi di documenti fiscali emessi per il recupero di somme corrisposte della titolare del ramo d'azienda ceduto., contestando quanto dichiarato dalla che ebbe Parte_1
a contestare i pagamenti effettuati;
ha contestato la sollevata eccezione di prescrizione, ritenendo non operante quanto disposto dall'art. 2948 n. 4 c.c.., dovendo operare la prescrizione ordinaria e dunque decennale.
Concludeva, pertanto per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la concessione di provvisoria esecutività, con ordinanza del 10.3.2022 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.10.2023 e di rinvio in rinvio al 23.9.2025 allorquando veniva assunta in decisione, con i termini per scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato
3 con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12.7.2023).
Orbene, il giudizio di opposizione, apre dunque un procedimento a cognizione piena soggetto alle ordinarie regole processuali, per ciò che attiene l'onere probatorio, ed è volto a valutare la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Onere probatorio è posto in capo al creditore opposto, vale a dire in capo a colui che intende far valere in giudizio quanto azionato in sede monitoria.
In capo all' opponente, invece, convenuto in senso sostanziale nel giudizio di cognizione, sussiste l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Da ciò deriva che l'opposto, attore in senso sostanziale, deve dare prova dei fatti posti a fondamento della domanda, il convenuto – opponente, invece deve dare prova dei fatti, estintivi, modificativi o impeditivi.
In tema di onere della prova è opportuno considerare l'insegnamento della Corte che nella sentenza a SS.UU. n. 13533 del 20.10.2001 ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa[…]”
Nel giudizio per cui è causa, l'opponente ha puntualmente contestato la fondatezza del credito azionato e portato dalle fatture depositate della . CP_1
Risulta documentato che, con contratto del 26.01.2011, ebbe a cedere a Controparte_1 il punto vendita sito in Satriano, Viale Europa. Parte_1
Deduce l'opposto che nonostante la comunicazione dell'avvenuta cessione al fornitore CP_2
questi avrebbe richiesto, anche successivamente, alla il pagamento delle
[...] Controparte_1 forniture effettuate anche per il punto vendita ceduto, pretendendone il pagamento, conseguito per scongiurare il depotenziamento delle utenze.
Pertanto, aveva provveduto a richiedere all'opponente il pagamento dei consumi effettuati, nel corso del 2013, ma a fronte delle richieste la ebbe a contestare la debenza delle Pt_1 somme richieste.
A sua volta, l'opponente ha documentato di avere tempestivamente comunicato ad CP_2 il subingresso nella fornitura (racc. a.r. del 29.5.2013 – All. n. 4).
A tal riguardo produceva la missiva del 17.6.2011 (All. n. 5) inviata a mezzo fax all' CP_2 nella quale si comunicava la “variazione ragione sociale proposta di contratto n.
[...]
PR0018608223”, e si specificava che per i mesi di dicembre 2010 fino al 26.1.2011 la fatturazione
4 andava intestata alla e che a decorrere dal 27.1.2011, a seguito di cessione di ramo CP_1
d'azienda, sarebbe subentrata la Parte_1
Della fattura n. 32/P del 31.12.2013, la deduceva di esserne giunta a conoscenza Parte_1 solo a seguito dell'ingiunzione di pagamento, né parte opposta ha fornito prova dell'inoltro di alcuna comunicazione specifica di tale fattura.
Come correttamente evidenziato da parte opposta, la domanda formulata trova fondamento nel disposto di cui all'art. 2033 c.c., potendosi qualificare come azione di ripetizione di indebito oggettivo.
La società attrice ha infatti asseritamente corrisposto somme relative alle utenze di energia elettrica che, nonostante la regolare cessione del ramo di azienda e la voltura contrattuale richiesta, continuavano a gravare sul cedente per mera inerzia del fornitore ENI.
Se tanto esclude che possa operare la prescrizione breve quinquiennale, operando la prescrizione decennale del credito, ex art. 2946 c.c., che trova invece applicazione nell'azione di ripetizione dell'indebito, deve tuttavia rilevarsi come la domanda proposta sia infondata.
Ed, infatti, la produzione documentale effettuata da parte opposta appare carente a consentire di affermare che le fatture emesse da ENI fossero relativa anche al punto vendita oggetto della cessione.
Il creditore opposto ha prodotto due fatture emesse in riaddebito della fornitura unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, ma non ha dato prova che le fatture emesse da CP_2 fossero riferibili proprio all'esercizio ceduto e gestito dalla né che esse siano state
[...] Parte_1 effettivamente pagate.
Ed, infatti, relativamente all'importo di euro € 455.608,31 (importo indicato nel telegramma ricevuto dall'ENI datato 28.10.2013 che intimava il pagamento delle fatture), non è dato comprendere a quali fornitori effettivamente si riferisse, mancando una specifica indicazione dei numeri cliente e delle singole utenze.
La ha prodotto copia del bonifico effettuato ad nel quale non vi è CP_1 CP_2 indicazione alcuna delle fatture cui il pagamento si riferisca, sussistendo, come evidenziato anche dalla parte opponente, anche una discrasia quanto alla richiesta di pagamento di per € CP_2
95.198,05, l'importo delle due fatture della per l'importo totale di € 90.158,66, oggetto CP_1 della presente ingiunzione, e poi il bonifico di € 91.123,01 del 07.11.2013 privo di ogni e qualsiasi causale che possa ricollegarlo ed una eventuale fornitura effettuata al punto vendita oggetto della cessione.
Occorre osservare, come specificato da parte opponente negli scritti conclusivi che dal
5 prospetto prodotto dalla stessa opposta, la fattura M137447549, per € 29.350,56, reca data
12.12.2013 e scadenza al 20.02.2014, pertanto all'epoca di ricezione del telegramma (28.10.2013) la detta fattura non era ancora esistente e pertanto non poteva certo essere tra quelle poste a base della operata diffida. Successiva tale fattura persino al pagamento del bonifico di € 91.123,01 del
07.11.2013.
Dunque, non vi è prova che il pagamento effettuato dalla fosse riferibile alle CP_1 due fatture che parte opposta deduce essere riferibili al punto vendita ceduto alla società Parte_1 senza fornirne però prova.
Né risulta provare alcunché il reclamo posto alla autorità per l'energia atteso che questa replicava di non aver preso in carico la pratica per non essere stato documentato il reclamo alla società fornitrice;
e la stessa Eni evidenziava nella documentazione allegata dall'opposta che nessun reclamo era giunto per essere stato errato l'indirizzo di destinazione.
Dunque, sul punto la contestazione eventualmente mossa non ebbe ad essere in alcun modo riscontrata.
Il creditore opposto, con quanto allegato non ha dato prova della pretesa di pagamento azionata di tal che l'opposizione proposta va accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai minimi tariffari, alla luce delle difese svolte, del valore della causa e dell'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, sull'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 1308/2019 del 1.10.2019 – R.G. 3796/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Parte_1 per essa al procuratore dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 7.051,00 per onorari, euro 450,00 per spese, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Catanzaro, 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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