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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CA ANTONIO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY06T200609/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY06T200609/2023 per l'anno d'imposta 2018, notificato il 20.01.2024, recante una pretesa impositiva per complessivi € 15.181,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Secondo la ricorrente, tale avviso di accertamento risulta illegittimo per violazione e/o falsa applicazione del dlgs 471/1997 articolo 6 comma 9-bis2.
Con l'avviso di accertamento viene contestato all'Appaltatore un improprio utilizzo del regime di REVERSE
CHARGE ex articolo 17, comma 6 del DPR n. 633/72 per i lavori relativi ad interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Falerna, che secondo l'Agenzia delle
Entrate sono esclusi dal meccanismo dell'inversione contabile e pertanto le suddette operazioni dovevano essere assoggettate all'IVA, e per l'effetto provvede a recuperare l'imposta IVA sull'Appaltatore.
La ricorrente sostiene che l'Agenzia delle Entrate, operando in tal senso, si sarebbe posta in aperto contrasto e violazione della normativa sopra citata (DLgs 471/97 articolo 6 comma 9bis2) nonché della Risoluzione
Ministeriale 28/04/2021 n. 301 A.E. e della Circolare 11.05.2017 n. 16 ed infatti, nel suddetto avviso provvede a recuperare l'imposta IVA in capo al cedente Appaltatore non tenendo conto che la violazione accertata
(ossia errata applicazione del regime dell'inversione contabile) non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, (si ribadisce già pagata dall'acquirente), essendo nel caso di specie illegittimo recuperare l'IVA in capo al cedente, ma potendo solo applicare la sanzione prevista, non ricorrendo altresì nessun caso di dolo o altra illecita condotta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In primo luogo, come eccepito dall'Ufficio, la contribuente ha sottoscritto l'Atto di adesione n.
TDYA6T2000113/2023, prot. 121335 del 15 novembre 2023, nel quale si dava atto della fondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio e il contribuente, avendo formalmente aderito, si impegnava a produrre copia dell'F24 del pagamento.
Successivamente, in data 7 dicembre 2023, la ricorrente protocollava a mano, presso la sede dell'Agenzia, prot. 130427, copia del pagamento della prima rata di 8 del piano di ammortamento a seguito di adesione.
L'integrale pagamento, tuttavia, non è mai avvenuto.
Inoltre, le fatture emesse dalla Ricorrente_1 s.r.l. hanno ad oggetto "lavori relativi ad interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Falerna, giusta contratto di sub-appalto sottoscritto in data 21/06/2017". Dalla lettura del contratto esibito con riferimento alla Ricorrente_1 s.r.l.s. (allegato all'avviso di accertamento) e dalla descrizione dei lavori eseguiti, emerge che le 5 fattispecie descritte non sono riconducibili né alla lettera a) né alla lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 del DPR n 633/1972, in quanto non si tratta, infatti, di subappalto edile ex art 17 comma 6 lettera a) del DPR n 633/1972, né si tratta di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ricostruzione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Nel contratto in esame denominato "Contratto di manutenzione ordinaria — programmata-preventiva e posa in opera di teste palo" stipulato tra la società "Società_1 S.R.L." e la Ricorrente_1 s.r.l.s.", emerge chiaramente che la società "Società_1 S.P.A." che si è aggiudicata l'affidamento della concessione da parte del comune di Falerna, cede la convenzione alla società controllata Società_1 S.R. L., la quale subentra come titolare nella concessione;
successivamente questa società affida alla "Ricorrente_1 s.r.l.s." la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione.
Il contratto in essere tra le due si qualifica, pertanto, come appalto e non più come sub-appalto.
A fronte delle difese dell'Ufficio, la ricorrente avrebbe dovuto, al contrario, dimostrare la riconducibilità delle prestazioni in esame all'ambito di applicazione del c.d. reverse charge.
Ciò in ossequio a quanto stabilito dalla S.C., secondo cui il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l'Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Infine, le condizioni così descritte per l'operatività dei meccanismi di detrazione valgono, naturalmente, anche nel caso in cui il contribuente assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge;
a tale proposito, si é, del resto, costantemente affermato che l'applicazione di tale meccanismo esige che il contribuente documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura (onde consentire la verifica della connessione funzionale tra il costo sostenuto e la specifica attività svolta) e dimostri l'inerenza della prestazione (così, Sez. 5 , Sentenza n. 3225 del 08/02/2025 (Rv. 674084 - 01)).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede;
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.488,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CA ANTONIO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1408/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY06T200609/2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY06T200609/2023 per l'anno d'imposta 2018, notificato il 20.01.2024, recante una pretesa impositiva per complessivi € 15.181,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Secondo la ricorrente, tale avviso di accertamento risulta illegittimo per violazione e/o falsa applicazione del dlgs 471/1997 articolo 6 comma 9-bis2.
Con l'avviso di accertamento viene contestato all'Appaltatore un improprio utilizzo del regime di REVERSE
CHARGE ex articolo 17, comma 6 del DPR n. 633/72 per i lavori relativi ad interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Falerna, che secondo l'Agenzia delle
Entrate sono esclusi dal meccanismo dell'inversione contabile e pertanto le suddette operazioni dovevano essere assoggettate all'IVA, e per l'effetto provvede a recuperare l'imposta IVA sull'Appaltatore.
La ricorrente sostiene che l'Agenzia delle Entrate, operando in tal senso, si sarebbe posta in aperto contrasto e violazione della normativa sopra citata (DLgs 471/97 articolo 6 comma 9bis2) nonché della Risoluzione
Ministeriale 28/04/2021 n. 301 A.E. e della Circolare 11.05.2017 n. 16 ed infatti, nel suddetto avviso provvede a recuperare l'imposta IVA in capo al cedente Appaltatore non tenendo conto che la violazione accertata
(ossia errata applicazione del regime dell'inversione contabile) non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, (si ribadisce già pagata dall'acquirente), essendo nel caso di specie illegittimo recuperare l'IVA in capo al cedente, ma potendo solo applicare la sanzione prevista, non ricorrendo altresì nessun caso di dolo o altra illecita condotta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In primo luogo, come eccepito dall'Ufficio, la contribuente ha sottoscritto l'Atto di adesione n.
TDYA6T2000113/2023, prot. 121335 del 15 novembre 2023, nel quale si dava atto della fondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio e il contribuente, avendo formalmente aderito, si impegnava a produrre copia dell'F24 del pagamento.
Successivamente, in data 7 dicembre 2023, la ricorrente protocollava a mano, presso la sede dell'Agenzia, prot. 130427, copia del pagamento della prima rata di 8 del piano di ammortamento a seguito di adesione.
L'integrale pagamento, tuttavia, non è mai avvenuto.
Inoltre, le fatture emesse dalla Ricorrente_1 s.r.l. hanno ad oggetto "lavori relativi ad interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Falerna, giusta contratto di sub-appalto sottoscritto in data 21/06/2017". Dalla lettura del contratto esibito con riferimento alla Ricorrente_1 s.r.l.s. (allegato all'avviso di accertamento) e dalla descrizione dei lavori eseguiti, emerge che le 5 fattispecie descritte non sono riconducibili né alla lettera a) né alla lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 del DPR n 633/1972, in quanto non si tratta, infatti, di subappalto edile ex art 17 comma 6 lettera a) del DPR n 633/1972, né si tratta di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ricostruzione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Nel contratto in esame denominato "Contratto di manutenzione ordinaria — programmata-preventiva e posa in opera di teste palo" stipulato tra la società "Società_1 S.R.L." e la Ricorrente_1 s.r.l.s.", emerge chiaramente che la società "Società_1 S.P.A." che si è aggiudicata l'affidamento della concessione da parte del comune di Falerna, cede la convenzione alla società controllata Società_1 S.R. L., la quale subentra come titolare nella concessione;
successivamente questa società affida alla "Ricorrente_1 s.r.l.s." la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione.
Il contratto in essere tra le due si qualifica, pertanto, come appalto e non più come sub-appalto.
A fronte delle difese dell'Ufficio, la ricorrente avrebbe dovuto, al contrario, dimostrare la riconducibilità delle prestazioni in esame all'ambito di applicazione del c.d. reverse charge.
Ciò in ossequio a quanto stabilito dalla S.C., secondo cui il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l'Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Infine, le condizioni così descritte per l'operatività dei meccanismi di detrazione valgono, naturalmente, anche nel caso in cui il contribuente assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge;
a tale proposito, si é, del resto, costantemente affermato che l'applicazione di tale meccanismo esige che il contribuente documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura (onde consentire la verifica della connessione funzionale tra il costo sostenuto e la specifica attività svolta) e dimostri l'inerenza della prestazione (così, Sez. 5 , Sentenza n. 3225 del 08/02/2025 (Rv. 674084 - 01)).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede;
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.488,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.