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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10363/2021 R.G. avente ad oggetto: immissioni e risarcimento del danno
TRA
e rappresentate e difese giusta procura in atti dagli Parte_1 CP_1
Avv.ti Carlo De Liddo e Fabio Agresti;
attrici
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa giusta procura in CP_2 atti dall'Avv.to Cosimo Filippo Castellaneta;
convenuta
IN FATTO
La causa ha ad oggetto la domanda con la quale e con atto Parte_1 CP_1 di citazione notificato in data 30.07.2021 alla in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, chiedevano che il Tribunale provvedesse a: “accertare e dichiarare la presenza ed intollerabilità delle immissioni di cui in narrativa, nonché la loro causa;
ordinare alla società convenuta la immediata eliminazione delle fonti che causano disturbo sonoro sia giornaliere che notturne;
accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici e, per
l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da queste subito
e, altresì, del danno non patrimoniale patito sia dalla sig.ra che dalla sig.ra CP_1 Parte_1
che si riterrà all'esito della espletanda istruttoria, anche a seguito di perizia medica, ovvero,
[...] in subordine, in via equitativa”.
Deducevano di risiedere in Modugno al primo piano dell'immobile sito in via X Marzo 108/g-5 e che al piano sottostante era ubicato un locale ad uso commerciale gestito dalla (operante nel CP_2 settore dei supermercati), da cui la decorrere da maggio 2012 aveva iniziato ad avvertire CP_1 rumori e vibrazioni sia nelle ore diurne che in quelle notturne che superavano la soglia della normale tollerabilità e disturbavano la quiete dell'intero suo nucleo familiare.
Precisavano che nonostante le rassicurazioni del titolare del supermercato circa una pronta soluzione della problematica derivante dalla messa in funzione di macchinari di nuova installazione (più precisamente di unità esterne di climatizzazione e refrigerazione), le immissioni moleste non si erano interrotte.
Adducevano che in data 23.09.2013 la aveva interposto un ricorso per accertamento CP_1 tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al N. R.G. 5856/2013 presso il Tribunale di Bari al fine di accertare l'intollerabilità delle citate immissioni e che il C.T.U. nominato nell'ambito di tale
1 giudizio, ing. aveva appurato la sussistenza dei rumori molesti e che gli stessi erano Persona_1 originati dalle suddette macchine.
Riferivano che la vesse instaurato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. presso il CP_1
Tribunale di Bari, iscritto al n. 10439/2014 R.G. volto alla cessazione delle riferite immissioni moleste e che detto procedimento si era concluso con l'accoglimento dell'azione promossa con l'ordine impartito dal Tribunale di Bari a carico della di porre rimedio alle immissioni CP_2 rumorose.
Esponevano che la società convenuta aveva interposto un reclamo avverso detto provvedimento
(iscritto al n. r.g. 7087/2015), che era stato rigettato dal Tribunale di Bari.
Deducevano che la vesse poi promosso un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., CP_1 stante l'inadempimento della società convenuta, conclusosi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more la provveduto a rimuovere i macchinari CP_2 rumorosi.
Precisavano che la nuova sistemazione di detti macchinari, collocati all'interno di un magazzino chiuso con saracinesca in uso alla società convenuta e situato al di sotto dell'appartamento di proprietà della avesse di fatto peggiorato il livello di rumorosità percepito, tanto da disturbare il CP_1 sonno di quest'ultima ed aggravare le condizioni di salute di entrambe le attrici.
Deducevano che la vesse interposto un nuovo ricorso ex art. 696 c.p.c. (iscritto al n. r.g. CP_1
5070/2017) conclusosi con la rinuncia agli atti del giudizio e che le immissioni erano diventate sempre più rumorose nonchè che la richiesta inviata a mezzo pec alla in data 17.10.2019 finalizzata CP_2
a risolvere bonariamente la problematica era stata infruttuosa.
Riferivano che la vesse incaricato nel 2021 l'ing. di misurare e valutare la CP_1 Per_2 soglia della normale tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dai locali commerciali della e che all'esito dell'incarico ricevuto il C.T.P. aveva appurato il superamento della CP_2 tollerabilità dei rumori immessi nell'ambiente abitativo ai sensi dell'art. 844 c.c.
Concludevano adducendo che tali missioni avevano provocato loro dei malesseri psicofisici che rischiavano di cronicizzarsi e che il dott. aveva diagnosticato loro un “disturbo Per_3 dell'adattamento con umore depresso e ansioso, causalmente correlato alla cronica esposizione a sollecitazioni acustiche continuative sopravvenute nel proprio ambiente di vita…”, motivo per cui domandavano la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta in persona del rappresentante legale pro tempore, costituitasi in giustizio CP_2 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2021, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Evidenziava che sin dal 2013 la veva promosso molteplici azioni giudiziarie contro la CP_1
ritenendo che i refrigeratori della società convenuta provocassero immissioni oltre la CP_2 normale tollerabilità e che, in particolare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. la veva ottenuto CP_1 un provvedimento favorevole (emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n. R.G.
10439/2014), con ordine indirizzato alla di porre in essere soluzioni finalizzate a limitare CP_2 le immissioni rumorose ed a disattivare il macchinario con anomalie di funzionamento.
Precisava che, nonostante l' avesse adempiuto alle prescrizioni imposte a suo carico dal CP_2
Tribunale di Bari, la aveva comunque sporto una denuncia querela contro il legale CP_1 rappresentate della per la violazione dell'art. 388 c.p. e che il conseguente procedimento CP_2 penale iscritto al n. 15043/2015 R.G.N.R. del Tribunale di Bari era stato definito con sentenza di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”).
2 Adduceva che la aveva promosso sia un primo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. CP_1 conclusosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere sia un secondo ricorso ex art. 669 c.p.c. finalizzato ad accertare la presenza e l'entità delle immissioni rumorose (procedimento iscritto la n. R.G. 5070/2017 – Tribunale di Bari), definito con istanza di rinuncia da parte dell'istante e richiesta di estinzione della procedura.
Sosteneva che le domande attoree fossero infondate in quanto, ad eccezione del provvedimento cautelare emesso nel 2015 cui era stato dato seguito, tutti i rilievi effettuati non avevano mai rilevato il superamento della soglia di tollerabilità della rumorosità e che le patologie lamentate dalle attrici avevano altra natura rispetto a quelle indicate e descritte nella documentazione medico legale prodotta in giudizio.
Depositata la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in data 01.07.2022 da parte della società convenuta in cui veniva formulata la richiesta di “Acquisizione del fascicolo relativo al ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Bari n. 10439/2014 e ricorso ex art. 696 c.p.c. (Tribunale di
Bari n. R.G. 5070/2017)”, con ordinanza resa il 23.02.2023 veniva disposta una C.T.U. al fine di accertare le violazioni acustiche contestate, riservandosi all'esito della citata C.T.U. di delibare in ordine all'ammissibilità della C.T.U. medica richiesta da parte attrice e con rigetto delle restanti richieste istruttorie.
In detta ordinanza veniva altresì statuito: “rilevato che alla citata udienza parte convenuta non ha documentato alcunchè sulla eventuale (solo dedotta) rimozione dei macchinari rumorosi, limitandosi
a produrre - peraltro in formato cartaceo - degli “estratti” di una scrittura privata che “sarebbe” stata autenticata, denominata “Risoluzione di contratto di affitto di ramo di azienda” e di un atto pubblico denominato “Cessione di ramo di azienda” registrato il 15.03.2022, di cui tuttavia non si può tenere conto, allo stato, ai fini decisori perché entrambi privi di data e prodotto per mero estratto, che rende pertanto il loro contenuto in parte incomprensibile;
rilevato che la stessa parte convenuta finanche nella memoria istruttoria depositata il 01.07.2022 e nel verbale d'udienza del 19.10.2022
(in tesi, eventi successivi a dette scritture) aveva avvertito l'Ufficio in intestazione di detta eventuale cessione del ramo d'azienda; ritenuto, in ogni caso, che debba chiarirsi sin d'ora che anche qualora fossero prodotti i documenti nella loro versione integrale e fosse provata la cessione del ramo
d'azienda troverebbe nel caso di specie applicazione l'art. 111 c.p.c. secondo cui: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”; ritenuto, pertanto, che il giudizio può continuare tra le parti originarie, sempre che ai sensi del citato comma III non vengano assunte dalle parti nuove determinazioni”.
Depositata la C.T.U. in data 23.06.2023, all'udienza del 20.09.2023 il Giudice rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni attesa la superfluità della C.T.U. medica in ragione dell'avvenuta rimozione dei macchinari oggetto di causa come accertato dall'Ausiliario del Giudice. Infine, all'udienza del 02.10.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti (parte attrice chiedeva che venisse
3 dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del giudizio di controparte in virtù del principio della soccombenza virtuale;
parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi ed in particolare reiterava la richiesta di acquisizione dei fascicoli iscritti innanzi al
Tribunale di Bari ai nn. 10439/2014 R.G. e 5070/2017 R.G.).
********
Preliminarmente, devesi rigettare la richiesta reiterata sia all'udienza del 20.09.2023 sia in sede di comparsa conclusionale da parte della società convenuta di ammissione delle prove articolate nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 01.07.2022 ed aventi ad oggetto l'acquisizione dei fascicoli dei giudizi instaurati innanzi al Tribunale di Bari ai nn.
10439/2014 R.G. e 5070/2017 R.G.
Ebbene, come precedentemente rilevato con ordinanza depositata il 23.02.2023, s'appalesa la superfluità ai fini decisori dell'acquisizione dei citati fascicoli che hanno coinvolto in passato le parti per la risoluzione della problematica relativa alle immissioni acustiche “sia perché in parte già prodotti sia perché nella presente sede si dibatte del fenomeno come reiteratosi in data successiva”.
Nel merito, in ogni caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'originaria richiesta che costituiva il petitum immediato delle domande attoree. Com' è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
La pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004,
n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969;
Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
4 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed, infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048).
Nel caso di specie, le attrici sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 sia nella propria comparsa conclusionale depositata il 02.12.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull'intera controversia, rinunciando alla relativa azione, ivi compresa la domanda risarcitoria, atteso il mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla situazione documentata dal C.T.P. di parte attrice nella relazione acustica depositata in atti recante data 19.03.2021, così come rilevato dal C.T.U. a seguito del sopralluogo eseguito in data 21.03.2023.
Difatti, l'Ausiliario del Giudice a pag. 8 dell'elaborato peritale depositato in atti in data 23.06.2023 ha rilevato che: “A seguito di sopralluogo eseguito in data 21 marzo 2023 è stato accertato un mutamento dello stato dei luoghi, rispetto alla situazione documentata dal CTP di parte ricorrente nella relazione acustica di parte agli atti, datata 18/03/2021. Difatti, è stata riscontrata: la rimozione delle motocondensanti installate nel vano magazzino in uso al supermercato (rif. fig. 3 e 4, pag. 5; fig. 5 e 6, pag. 6); - la permanenza dei supporti sulle quali erano alloggiate le suddette macchine all'interno del vano magazzino, attualmente utilizzati per lo stoccaggio merci (rif. fig. 6, pag. 6); - l'installazione di nuove motocondensanti sulla facciata dell'edificio, nell'area porticato del complesso edilizio (rif. fig. 7, pag. 6)” e ha chiarito di non aver potuto eseguire i rilievi fonometrici a causa del mutato stato dei luoghi e della constatata assenza delle sorgenti sonore oggetto del contendere.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande attoree (ivi inclusa quella risarcitoria) così come peraltro richiesto dalle attrici.
Non osta alla declaratoria su accennata la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271), anche in considerazione del fatto che parte attrice ha domandato esplicitamente la condanna di controparte alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre verificare sulla base di un giudizio delibativo non solo la fondatezza delle domande attoree ma anche le relative eccezioni di controparte (qualora siano state sollevate).
Nel caso di specie, occorre dapprima rilevare che le attrici hanno dovuto promuovere il presente giudizio affinché fosse accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dalle motocondensanti installate nel vano magazzino in uso alla società convenuta, con conseguente rimozione delle stesse e la condanna di controparte al risarcimento del danno subito.
5 Di contro, dapprima parte convenuta ha eccepito in sede di comparsa di costituzione il mancato superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche lamentate da parte attrice e la mancata correlazione tra lo status clinico delle attrici e le citate immissioni;
poi e, precisamente, solo a partire dall'udienza del 09.11.2022 (ovvero ben oltre l'udienza di prima comparizione) ha contestato la documentazione fotografica prodotta raffigurante lo stato dei luoghi oggetto di causa, sostenendo di non aver mai posto macchinari refrigeranti “all'interno dei locali chiusi essendo sempre stati collocati gli stessi nell'area esterna alla predetta attività commerciale” e da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, ha domandato il rigetto di tutte le domande attoree e finanche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ebbene, come già innanzi argomentato, il mancato accertamento da parte del nominato C.T.U. del superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche lamentate dalle attrici è derivato esclusivamente dal mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, così come accertato nella relazione peritale depositata in atti dal C.T.U. in data 23.06.2023, imputabile, pertanto, alla stessa società convenuta CP_2
Non appare condivisibile la tesi da ultimo esposta dalla secondo cui la documentazione CP_2 fotografica allegata alla C.T.P. di parte attrice del 2021 non avrebbero alcun valore probatorio, atteso che la perizia stragiudiziale prodotta in atti dalle attrici è stata oggetto di contestazione da parte della società convenuta solo a decorrere dall'udienza del 09.11.2022 e che la società convenuta non ha giammai mosso alcuna contestazione alla C.T.U. depositata in atti in data 23.06.2023, nonostante l'ausiliario del Giudice avesse posto a fondamento della propria perizia e dell'accertato mutamento dello stato dei luoghi proprio le rappresentazioni fotografiche del C.T.P. di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, entrambe le parti hanno domandato la condanna della controparte al pagamento delle stesse.
Tenuto conto della condotta assunta dalla società convenuta (alla quale è certamente imputabile il mutamento dello stato dei luoghi come evincibile dalla documentazione fotografica in atti fatta propria dal nominato C.T.U., motivo per il quale quest'ultimo non ha potuto accertare all'attualità le immissioni acustiche lamentate dalle attrici e considerato che queste ultime sono state costrette ad adire l'Autorità Giudiziaria per far valere le proprie ragioni e proporre anche la conseguente domanda risarcitoria), tenuto conto del fatto che le attrici sono addivenute alla tacitazione di ogni pretesa, ivi inclusa quella risarcitoria e dell'ingiustificata ostinazione manifestata invece dalla società convenuta
(che da ultimo ha domandato finanche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché ha insistito nella richiesta di acquisizione dei fascicoli iscritti innanzi al Tribunale di Bari ai nn. R.G.
10439/2014 e 5070/2017) a proseguire il giudizio, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle attrici e liquidate in dispositivo Parte_1 CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”
– scaglione indeterminabile – ritenuta di complessità bassa (stante la tenuità della causa e l'esito definitorio) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore, applicandosi i parametri medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alla “nuova” domanda proposta dalla avente ad oggetto la condanna delle attrici CP_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., devesi dichiararne l'inammissibilità per tardività, tenuto conto che la suddetta domanda (ex multis, Cassazione Civile, sez III, 03/08/2005, n. 16256 sulla natura riconvenzionale della domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata) risulta essere stata proposta dalla convenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale depositata il 02.12.2024 (ovvero oltre la barriera preclusiva dell'udienza di precisazione delle conclusioni) e fermo restando che la stessa sarebbe comunque infondata nel merito, in ragione della
6 soccombenza della convenuta in applicazione del principio della soccombenza virtuale ed atteso che parte convenuta non ha allegato alcunché in ordine alla asserita temerarietà della lite azionata da parte attrice, che da ultimo si è limitata a domandare la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accertato e sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Vanno poste definitivamente a carico della società convenuta (in ragione della soccombenza virtuale) le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , come liquidate Persona_4
a titolo di acconto con verbale di conferimento d'incarico del 07.03.2023 (pari ad € 600,00), avendo il C.T.U. in data 28.07.2023 espressamente rinunciato ad ulteriori compensi.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 10363/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di parte attrice;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_2
3. condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
4. pone definitivamente a carico della società convenuta le spese occorse per la consulenza d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, lì 12 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
7
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10363/2021 R.G. avente ad oggetto: immissioni e risarcimento del danno
TRA
e rappresentate e difese giusta procura in atti dagli Parte_1 CP_1
Avv.ti Carlo De Liddo e Fabio Agresti;
attrici
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa giusta procura in CP_2 atti dall'Avv.to Cosimo Filippo Castellaneta;
convenuta
IN FATTO
La causa ha ad oggetto la domanda con la quale e con atto Parte_1 CP_1 di citazione notificato in data 30.07.2021 alla in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, chiedevano che il Tribunale provvedesse a: “accertare e dichiarare la presenza ed intollerabilità delle immissioni di cui in narrativa, nonché la loro causa;
ordinare alla società convenuta la immediata eliminazione delle fonti che causano disturbo sonoro sia giornaliere che notturne;
accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici e, per
l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da queste subito
e, altresì, del danno non patrimoniale patito sia dalla sig.ra che dalla sig.ra CP_1 Parte_1
che si riterrà all'esito della espletanda istruttoria, anche a seguito di perizia medica, ovvero,
[...] in subordine, in via equitativa”.
Deducevano di risiedere in Modugno al primo piano dell'immobile sito in via X Marzo 108/g-5 e che al piano sottostante era ubicato un locale ad uso commerciale gestito dalla (operante nel CP_2 settore dei supermercati), da cui la decorrere da maggio 2012 aveva iniziato ad avvertire CP_1 rumori e vibrazioni sia nelle ore diurne che in quelle notturne che superavano la soglia della normale tollerabilità e disturbavano la quiete dell'intero suo nucleo familiare.
Precisavano che nonostante le rassicurazioni del titolare del supermercato circa una pronta soluzione della problematica derivante dalla messa in funzione di macchinari di nuova installazione (più precisamente di unità esterne di climatizzazione e refrigerazione), le immissioni moleste non si erano interrotte.
Adducevano che in data 23.09.2013 la aveva interposto un ricorso per accertamento CP_1 tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al N. R.G. 5856/2013 presso il Tribunale di Bari al fine di accertare l'intollerabilità delle citate immissioni e che il C.T.U. nominato nell'ambito di tale
1 giudizio, ing. aveva appurato la sussistenza dei rumori molesti e che gli stessi erano Persona_1 originati dalle suddette macchine.
Riferivano che la vesse instaurato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. presso il CP_1
Tribunale di Bari, iscritto al n. 10439/2014 R.G. volto alla cessazione delle riferite immissioni moleste e che detto procedimento si era concluso con l'accoglimento dell'azione promossa con l'ordine impartito dal Tribunale di Bari a carico della di porre rimedio alle immissioni CP_2 rumorose.
Esponevano che la società convenuta aveva interposto un reclamo avverso detto provvedimento
(iscritto al n. r.g. 7087/2015), che era stato rigettato dal Tribunale di Bari.
Deducevano che la vesse poi promosso un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., CP_1 stante l'inadempimento della società convenuta, conclusosi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more la provveduto a rimuovere i macchinari CP_2 rumorosi.
Precisavano che la nuova sistemazione di detti macchinari, collocati all'interno di un magazzino chiuso con saracinesca in uso alla società convenuta e situato al di sotto dell'appartamento di proprietà della avesse di fatto peggiorato il livello di rumorosità percepito, tanto da disturbare il CP_1 sonno di quest'ultima ed aggravare le condizioni di salute di entrambe le attrici.
Deducevano che la vesse interposto un nuovo ricorso ex art. 696 c.p.c. (iscritto al n. r.g. CP_1
5070/2017) conclusosi con la rinuncia agli atti del giudizio e che le immissioni erano diventate sempre più rumorose nonchè che la richiesta inviata a mezzo pec alla in data 17.10.2019 finalizzata CP_2
a risolvere bonariamente la problematica era stata infruttuosa.
Riferivano che la vesse incaricato nel 2021 l'ing. di misurare e valutare la CP_1 Per_2 soglia della normale tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dai locali commerciali della e che all'esito dell'incarico ricevuto il C.T.P. aveva appurato il superamento della CP_2 tollerabilità dei rumori immessi nell'ambiente abitativo ai sensi dell'art. 844 c.c.
Concludevano adducendo che tali missioni avevano provocato loro dei malesseri psicofisici che rischiavano di cronicizzarsi e che il dott. aveva diagnosticato loro un “disturbo Per_3 dell'adattamento con umore depresso e ansioso, causalmente correlato alla cronica esposizione a sollecitazioni acustiche continuative sopravvenute nel proprio ambiente di vita…”, motivo per cui domandavano la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta in persona del rappresentante legale pro tempore, costituitasi in giustizio CP_2 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2021, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Evidenziava che sin dal 2013 la veva promosso molteplici azioni giudiziarie contro la CP_1
ritenendo che i refrigeratori della società convenuta provocassero immissioni oltre la CP_2 normale tollerabilità e che, in particolare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. la veva ottenuto CP_1 un provvedimento favorevole (emesso dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento n. R.G.
10439/2014), con ordine indirizzato alla di porre in essere soluzioni finalizzate a limitare CP_2 le immissioni rumorose ed a disattivare il macchinario con anomalie di funzionamento.
Precisava che, nonostante l' avesse adempiuto alle prescrizioni imposte a suo carico dal CP_2
Tribunale di Bari, la aveva comunque sporto una denuncia querela contro il legale CP_1 rappresentate della per la violazione dell'art. 388 c.p. e che il conseguente procedimento CP_2 penale iscritto al n. 15043/2015 R.G.N.R. del Tribunale di Bari era stato definito con sentenza di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”).
2 Adduceva che la aveva promosso sia un primo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. CP_1 conclusosi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere sia un secondo ricorso ex art. 669 c.p.c. finalizzato ad accertare la presenza e l'entità delle immissioni rumorose (procedimento iscritto la n. R.G. 5070/2017 – Tribunale di Bari), definito con istanza di rinuncia da parte dell'istante e richiesta di estinzione della procedura.
Sosteneva che le domande attoree fossero infondate in quanto, ad eccezione del provvedimento cautelare emesso nel 2015 cui era stato dato seguito, tutti i rilievi effettuati non avevano mai rilevato il superamento della soglia di tollerabilità della rumorosità e che le patologie lamentate dalle attrici avevano altra natura rispetto a quelle indicate e descritte nella documentazione medico legale prodotta in giudizio.
Depositata la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in data 01.07.2022 da parte della società convenuta in cui veniva formulata la richiesta di “Acquisizione del fascicolo relativo al ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Bari n. 10439/2014 e ricorso ex art. 696 c.p.c. (Tribunale di
Bari n. R.G. 5070/2017)”, con ordinanza resa il 23.02.2023 veniva disposta una C.T.U. al fine di accertare le violazioni acustiche contestate, riservandosi all'esito della citata C.T.U. di delibare in ordine all'ammissibilità della C.T.U. medica richiesta da parte attrice e con rigetto delle restanti richieste istruttorie.
In detta ordinanza veniva altresì statuito: “rilevato che alla citata udienza parte convenuta non ha documentato alcunchè sulla eventuale (solo dedotta) rimozione dei macchinari rumorosi, limitandosi
a produrre - peraltro in formato cartaceo - degli “estratti” di una scrittura privata che “sarebbe” stata autenticata, denominata “Risoluzione di contratto di affitto di ramo di azienda” e di un atto pubblico denominato “Cessione di ramo di azienda” registrato il 15.03.2022, di cui tuttavia non si può tenere conto, allo stato, ai fini decisori perché entrambi privi di data e prodotto per mero estratto, che rende pertanto il loro contenuto in parte incomprensibile;
rilevato che la stessa parte convenuta finanche nella memoria istruttoria depositata il 01.07.2022 e nel verbale d'udienza del 19.10.2022
(in tesi, eventi successivi a dette scritture) aveva avvertito l'Ufficio in intestazione di detta eventuale cessione del ramo d'azienda; ritenuto, in ogni caso, che debba chiarirsi sin d'ora che anche qualora fossero prodotti i documenti nella loro versione integrale e fosse provata la cessione del ramo
d'azienda troverebbe nel caso di specie applicazione l'art. 111 c.p.c. secondo cui: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”; ritenuto, pertanto, che il giudizio può continuare tra le parti originarie, sempre che ai sensi del citato comma III non vengano assunte dalle parti nuove determinazioni”.
Depositata la C.T.U. in data 23.06.2023, all'udienza del 20.09.2023 il Giudice rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni attesa la superfluità della C.T.U. medica in ragione dell'avvenuta rimozione dei macchinari oggetto di causa come accertato dall'Ausiliario del Giudice. Infine, all'udienza del 02.10.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti (parte attrice chiedeva che venisse
3 dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del giudizio di controparte in virtù del principio della soccombenza virtuale;
parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi ed in particolare reiterava la richiesta di acquisizione dei fascicoli iscritti innanzi al
Tribunale di Bari ai nn. 10439/2014 R.G. e 5070/2017 R.G.).
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Preliminarmente, devesi rigettare la richiesta reiterata sia all'udienza del 20.09.2023 sia in sede di comparsa conclusionale da parte della società convenuta di ammissione delle prove articolate nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 01.07.2022 ed aventi ad oggetto l'acquisizione dei fascicoli dei giudizi instaurati innanzi al Tribunale di Bari ai nn.
10439/2014 R.G. e 5070/2017 R.G.
Ebbene, come precedentemente rilevato con ordinanza depositata il 23.02.2023, s'appalesa la superfluità ai fini decisori dell'acquisizione dei citati fascicoli che hanno coinvolto in passato le parti per la risoluzione della problematica relativa alle immissioni acustiche “sia perché in parte già prodotti sia perché nella presente sede si dibatte del fenomeno come reiteratosi in data successiva”.
Nel merito, in ogni caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'originaria richiesta che costituiva il petitum immediato delle domande attoree. Com' è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
La pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004,
n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969;
Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
4 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed, infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048).
Nel caso di specie, le attrici sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024 sia nella propria comparsa conclusionale depositata il 02.12.2024 hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull'intera controversia, rinunciando alla relativa azione, ivi compresa la domanda risarcitoria, atteso il mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla situazione documentata dal C.T.P. di parte attrice nella relazione acustica depositata in atti recante data 19.03.2021, così come rilevato dal C.T.U. a seguito del sopralluogo eseguito in data 21.03.2023.
Difatti, l'Ausiliario del Giudice a pag. 8 dell'elaborato peritale depositato in atti in data 23.06.2023 ha rilevato che: “A seguito di sopralluogo eseguito in data 21 marzo 2023 è stato accertato un mutamento dello stato dei luoghi, rispetto alla situazione documentata dal CTP di parte ricorrente nella relazione acustica di parte agli atti, datata 18/03/2021. Difatti, è stata riscontrata: la rimozione delle motocondensanti installate nel vano magazzino in uso al supermercato (rif. fig. 3 e 4, pag. 5; fig. 5 e 6, pag. 6); - la permanenza dei supporti sulle quali erano alloggiate le suddette macchine all'interno del vano magazzino, attualmente utilizzati per lo stoccaggio merci (rif. fig. 6, pag. 6); - l'installazione di nuove motocondensanti sulla facciata dell'edificio, nell'area porticato del complesso edilizio (rif. fig. 7, pag. 6)” e ha chiarito di non aver potuto eseguire i rilievi fonometrici a causa del mutato stato dei luoghi e della constatata assenza delle sorgenti sonore oggetto del contendere.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande attoree (ivi inclusa quella risarcitoria) così come peraltro richiesto dalle attrici.
Non osta alla declaratoria su accennata la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271), anche in considerazione del fatto che parte attrice ha domandato esplicitamente la condanna di controparte alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, occorre verificare sulla base di un giudizio delibativo non solo la fondatezza delle domande attoree ma anche le relative eccezioni di controparte (qualora siano state sollevate).
Nel caso di specie, occorre dapprima rilevare che le attrici hanno dovuto promuovere il presente giudizio affinché fosse accertato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche derivanti dalle motocondensanti installate nel vano magazzino in uso alla società convenuta, con conseguente rimozione delle stesse e la condanna di controparte al risarcimento del danno subito.
5 Di contro, dapprima parte convenuta ha eccepito in sede di comparsa di costituzione il mancato superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche lamentate da parte attrice e la mancata correlazione tra lo status clinico delle attrici e le citate immissioni;
poi e, precisamente, solo a partire dall'udienza del 09.11.2022 (ovvero ben oltre l'udienza di prima comparizione) ha contestato la documentazione fotografica prodotta raffigurante lo stato dei luoghi oggetto di causa, sostenendo di non aver mai posto macchinari refrigeranti “all'interno dei locali chiusi essendo sempre stati collocati gli stessi nell'area esterna alla predetta attività commerciale” e da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, ha domandato il rigetto di tutte le domande attoree e finanche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ebbene, come già innanzi argomentato, il mancato accertamento da parte del nominato C.T.U. del superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche lamentate dalle attrici è derivato esclusivamente dal mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, così come accertato nella relazione peritale depositata in atti dal C.T.U. in data 23.06.2023, imputabile, pertanto, alla stessa società convenuta CP_2
Non appare condivisibile la tesi da ultimo esposta dalla secondo cui la documentazione CP_2 fotografica allegata alla C.T.P. di parte attrice del 2021 non avrebbero alcun valore probatorio, atteso che la perizia stragiudiziale prodotta in atti dalle attrici è stata oggetto di contestazione da parte della società convenuta solo a decorrere dall'udienza del 09.11.2022 e che la società convenuta non ha giammai mosso alcuna contestazione alla C.T.U. depositata in atti in data 23.06.2023, nonostante l'ausiliario del Giudice avesse posto a fondamento della propria perizia e dell'accertato mutamento dello stato dei luoghi proprio le rappresentazioni fotografiche del C.T.P. di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, entrambe le parti hanno domandato la condanna della controparte al pagamento delle stesse.
Tenuto conto della condotta assunta dalla società convenuta (alla quale è certamente imputabile il mutamento dello stato dei luoghi come evincibile dalla documentazione fotografica in atti fatta propria dal nominato C.T.U., motivo per il quale quest'ultimo non ha potuto accertare all'attualità le immissioni acustiche lamentate dalle attrici e considerato che queste ultime sono state costrette ad adire l'Autorità Giudiziaria per far valere le proprie ragioni e proporre anche la conseguente domanda risarcitoria), tenuto conto del fatto che le attrici sono addivenute alla tacitazione di ogni pretesa, ivi inclusa quella risarcitoria e dell'ingiustificata ostinazione manifestata invece dalla società convenuta
(che da ultimo ha domandato finanche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché ha insistito nella richiesta di acquisizione dei fascicoli iscritti innanzi al Tribunale di Bari ai nn. R.G.
10439/2014 e 5070/2017) a proseguire il giudizio, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle attrici e liquidate in dispositivo Parte_1 CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale”
– scaglione indeterminabile – ritenuta di complessità bassa (stante la tenuità della causa e l'esito definitorio) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore, applicandosi i parametri medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alla “nuova” domanda proposta dalla avente ad oggetto la condanna delle attrici CP_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., devesi dichiararne l'inammissibilità per tardività, tenuto conto che la suddetta domanda (ex multis, Cassazione Civile, sez III, 03/08/2005, n. 16256 sulla natura riconvenzionale della domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata) risulta essere stata proposta dalla convenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale depositata il 02.12.2024 (ovvero oltre la barriera preclusiva dell'udienza di precisazione delle conclusioni) e fermo restando che la stessa sarebbe comunque infondata nel merito, in ragione della
6 soccombenza della convenuta in applicazione del principio della soccombenza virtuale ed atteso che parte convenuta non ha allegato alcunché in ordine alla asserita temerarietà della lite azionata da parte attrice, che da ultimo si è limitata a domandare la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accertato e sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
Vanno poste definitivamente a carico della società convenuta (in ragione della soccombenza virtuale) le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , come liquidate Persona_4
a titolo di acconto con verbale di conferimento d'incarico del 07.03.2023 (pari ad € 600,00), avendo il C.T.U. in data 28.07.2023 espressamente rinunciato ad ulteriori compensi.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 10363/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di parte attrice;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_2
3. condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_2 complessivi € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
4. pone definitivamente a carico della società convenuta le spese occorse per la consulenza d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, lì 12 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
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