Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 16764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il UN di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16764 /2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nata a [...] A CREMANO (NA) il 26/11/1997, CF CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. SPANO' FLAVIA , presso il cui studio C.F._2 risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i UN pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/08/2023 esponeva : “ Le parti hanno Controparte_1
Per_ intrattenuto una relazione affettiva nell'ambito della quale sono nate due figlie ed regolarmente Per_2 riconosciute da entrambi i genitori. Le bambine hanno oggi residenza anagrafica in Napoli al Corso Sirena 85 e vivono
2. Da circa un anno la relazione affettiva è terminata ed il IG. ha avuto notevoli difficoltà a CP vedere le figlie, atteso che la madre ha frapposto ostacoli alla continuità della relazione parentale ed a consentire che le minori frequentassero il padre ed i nonni paterni.
3. Per tale motivo, il ricorrente a mezzo del suo difensore di fiducia, ha inviato formali comunicazioni alla IG.ra al fine di permettergli di vedere le figlie grazie alle quali CP_2 il padre trascorre con le minori il martedì ed il giovedì pomeriggio e due weekend al mese con pernottamento;
4. I genitori, a mezzo dei rispettivi legali, avevano raggiunto un accordo condiviso per la regolamentazione del diritto di visita e per la determinazione dell'importo che il padre avrebbe dovuto versare alla madre a titolo di contributo per il mantenimento delle minori, tant'è che mensilmente il IG. concorre al mantenimento delle bambine con il CP versamento mensile di € 200,00 per ciascuna figlia oltre la metà delle spese straordinarie concordate ed il versamento del 50% di quanto percepito dall'INPS a titolo di assegno unico.
5. Malgrado la mediazione dei rispettivi legali, la IG.ra ha frapposto limiti alle frequentazioni delle minori con i nonni paterni, sebbene prima della cessazione CP_2 della convivenza more uxorio hanno sempre frequentato la casa dei nonni e vi hanno anche pernottato, pertanto, nonostante lo scambio di proposte di regolamentazione e relativa accettazione, nonostante la sottoscrizione di un accordo congiunto, la IG.ra all'atto di iscrivere la causa a ruolo si rifiutava di voler depositare in UN CP_2 il ricorso congiunto sottoscritto.
6. Si rende noto che la resistente ha escluso il padre da ogni informazione sullo stato di salute delle minori, sulle visite pediatriche e sulle vaccinazioni, sulle scelte extrascolastiche e ludiche che avrebbe dovuto con lui concordare e sugli spostamenti delle bambine in altre località. Solo dopo le richieste formali inviate al suo legale, il ricorrente ha avuto contezza della documentazione sanitaria e degli impegni extrascolastici delle proprie figlie.
7. E' apparso evidente l'incapacità materna ad intrattenere un rapporto equilibrato con l'ex compagno nella gestione delle minori, spesso usate come arma di ricatto per rivalersi della fine del rapporto di coppia. La IG.ra non ha saputo costruire un rapporto maturo ed armonioso con l'ex compagno, poiché incapace di scindere CP_2 il ruolo di genitore da quello di ex compagna, ponendo pretesti di ogni genere al solo fine di suscitare il conflitto genitoriale ed impedire la relazione delle figlie con il padre e con i nonni paterni. L'accordo proponeva la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlie ed il contributo da lui dovuto per il mantenimento delle bambine.
All'uopo di seguito si riporta il testo dei PATTI E CONDIZIONI a) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa della madre, IG.ra , in Napoli al Corso CP_2
Sirena 85 e, per l'effetto di quanto sopra, con l'impegno da parte di entrambi di educarle ed istruirle secondo un progetto educativo condiviso e concordato nel superiore interesse delle minori, tenendo conto della loro età; b) la casa familiare ubicata nel Comune di Napoli al Corso Sirena 85, di proprietà esclusiva della sorella del IG. CP
, rimarrà assegnata alla IG.ra che la abiterà con le figlie;
c) disporre che le decisioni più importanti
[...] CP_2 nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla crescita, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati sulle questioni riguardanti le minori;
d) Il IG. verserà alla IGnora a titolo di contributo per il mantenimento delle Controparte_1 CP_2 figlie la somma complessiva mensile di € 400.00 (QUATTROCENTO/00), € 200.00 (duecento/00) per ciascuna figlia che sarà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e/o accredito su Poste Pay, tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. e) Il IG. verserà mensilmente, CP altresì, in favore della IG.ra la metà dell'importo che percepirà dall'INPS a titolo di Assegno Unico erogato CP_2 per le minori, almeno, sino a quando la IG.ra non provvederà a richiederlo per la quota di sua spettanza e CP_2 di cui darà tempestiva comunicazione all'altro genitore;
f) I IGnori e si obbligano a partecipare CP CP_2 alle spese straordinarie, preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno, secondo la modalità regolamentata nel protocollo d'intesa sottoscritto dai Magistrati del UN di Napoli e gli avvocati del ConIGlio dell'Ordine di Napoli in data 07.03.2018. A tale riguardo si precisa che le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) saranno da intendersi preventivamente concordate, con richiesta da farsi per iscritto e sulle quali l'altra parte non avrà espresso dissenso entro dieci giorni dalla comunicazione, e dovranno essere debitamente documentate, fatte salve le spese mediche urgenti o quelle ritenute necessarie dal medico di base. In particolare, le parti concorderanno le spese relative alle tasse scolastiche, alle eventuali rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private. Per le spese extrascolastiche, i ricorrenti concorderanno i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento;
le spese relative a viaggi e vacanze trascorse autonomamente dai figli;
le spese relative ai centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
i soggiorni estivi, di studio, sportivi e stage sportivi. Infine disporre comunque che in caso di spese mediche ovvero qualsiasi altra spesa di notevole entità, ciascun genitore sia facultato a consultare più di uno specialista per la verifica della congruità della parcella richiesta nonché possa verificare la congruità della spesa da sostenere. Le spese straordinarie saranno rimborsate, mese per mese, e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno. In mancanza di mancato concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e quindi nella misura del 100% dalla parte che le ha per intero sostenute. g) Sempre nel preminente interesse dei minori, i genitori, in caso di eventi e ricorrenze particolari dei minori (compleanni, onomastici, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) si impegnano ad essere entrambi presenti. Qualora ciò non fosse possibile si stabilisce il diritto dei figli minori di trascorrere il giorno del proprio compleanno con un genitore e, di poi, quello del proprio onomastico con l'altro, ad anni alterni e con il meccanismo dell'alternanza. In caso di disaccordo le parti sottoporranno la questione al UN. h) Si dispone, altresì, che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla crescita, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazione naturali e le aspirazioni degli stessi, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli secondo un progetto educativo condiviso e concordato Per_ nel superiore interesse dei minori, tenendo conto della loro età. Attualmente la figlia frequenta il secondo anno della scuola dell'infanzia presso l'Istituto Rodinò sito in Napoli, mentre la figlia frequenterà, per l'anno Per_2 scolastico 2023/2024, il primo anno della scuola dell'infanzia, presso il medesimo Istituto. Attualmente, vista la tenera età, le bambine non frequentano alcuna attività sportiva, ma è intenzione dei genitori iscrivere per il prossimo anno Per_ la figlia più grande ad un corso di ginnastica, presso il Centro Ester, la cui retta mensile è di circa € 50,00, somma che verrà pagata al 50% da entrambi i genitori. Nel caso in cui, le minori volessero frequentare campi estivi, le strutture ed i periodi di frequenza dovranno essere previamente concordate dai genitori, anche tenendo conto del periodo di permanenza delle bambine con il genitore non collocatario. i) Il IG. trascorrerà con le Controparte_1 figlie i giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle 20.00, mentre nei weekend, il IG. trascorrerà con CP entrambe le figlie dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica con obbligo per lo stesso di prelevarle e di riaccompagnarle presso la casa materna;
l) I genitori garantiranno giornalmente i contatti telefonici con l'altro genitore ed nel contempo concordano che il genitore non collocatario potrà effettuare ogni giorno una videochiamata alle figlie alle ore 19,00. Il IG. trascorrerà sempre con le figlie il giorno del proprio compleanno, il giorno CP del proprio onomastico ed il giorno della festa del papà e la IG.ra trascorrerà sempre con le figlie il giorno CP_2 del proprio compleanno, il giorno del proprio onomastico ed il giorno della festa della mamma, con la facoltà di recupero per il padre dei giorni che dovessero coincidere con il suo diritto di tenere con se' le minori. m) Per le vacanze natalizie il IG. potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni e, quindi con il consueto meccanismo CP dell'alternanza e salvo diverso accordo tra le parti, dalle ore 10,30 del 25 dicembre sino alle ore 19,00 del 26 dicembre, oppure ed alternativamente dalle ore 10,30 del 31 dicembre alle ore 19,00 del 01 gennaio. n) Per l'anno 2024 le minori trascorreranno con il padre dalle ore 10,30 del 25 dicembre alle ore 19,00 del 26 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 01 gennaio. o) Per il giorno dell'Epifania, il giorno di Ognissanti, per l' , per la , Per_3 Persona_4 per il 1° maggio, per il 2 giugno, dalle ore 10,30 alle ore 19,00 le bambine saranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. p) Si specifica che il calendario così formulato costituisce programmazione minima di visite padre figlie con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le eIGenze scolastiche e con gli impegni delle minori di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione ed il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive. q) Per quanto attiene le vacanze pasquali, ad anni alterni e, quindi con il meccanismo dell'alternanza negli anni, le minori trascorreranno, salvo diverso accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con un genitore e quello del lunedì in Albis con l'altro, con diritto del padre di tenerle con sé nel giorno di sua spettanza dalle ore 10,30 fino alle ore 19,00, si precisa che per le festività pasquali del 2024 le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con la madre. r) Il padre e la madre usufruiranno di un periodo continuativo di vacanze con le figlie di 15 giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto e/o settembre, pertanto, il padre comunicherà alla madre entro il mese di maggio di ogni anno il periodo di vacanze che trascorrerà con le minori. Nei restanti mesi i genitori concordano che le minori potranno trascorrere un periodo di vacanze continuativo di 15 giorni con i nonni materni e paterni, a tal uopo i genitori concorderanno il periodo entro il mese di maggio di ciascun anno s) Entrambe i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori. t) Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con le figlie;
una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
si impegnano all'osservanza dei patti innanzi indicati;
contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. u) La IGnora si impegna a CP_2 condividere con il IG. tutte le informazioni riguardanti le figlie e che attengano alla scuola, alle insegnanti, CP alle attività, agli amici etc, inoltre, la IG.ra si impegna ad essere flessibile ed a sostenere la relazione delle CP_2 figlie con l'altro genitore. Entrambi i genitori non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra l'altro genitore ed i figli. v) Le parti fin d'ora si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed all'iscrizione dei figli minori sui loro passaporti e/o su altro documento di riconoscimento.
8. Il ricorrente non ha attualmente un'occupazione stabile e per un breve periodo nel corrente anno ha svolto attività di operaio.
9. La IG.ra , invece, sebbene non assunta regolarmente, presta in maniera stabile CP_2
e continuativa attività di segreteria presso l'azienda di famiglia sita in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n°43.”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ 1. Affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori con conseguenziale esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con impegno ad adottare insieme le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie e relative alla loro istruzione, educazione e salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre;
2. Provvedere che il padre possa tenere con sé e vedere le figlie minori il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché a settimane alterne il sabato dalle ore 10,30 sino alla domenica alle ore 20,00; per le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno sino al giorno dell'Epifania) il padre terrà le minori ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, ferma la calendarizzazione settimanale per i restanti giorni. Per le vacanze pasquali le minori saranno ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e quello del lunedì in albis nel rispetto del principio dell'alternanza. Per i restanti giorni festivi nel rispetto del principio dell'alternanza, il papà potrà tenere con sé le minori dalle ore 10,30 alle ore 20,00 il giorno dell'Epifania, il giorno di Ognissanti, per l'Immacolata, per la festa della Liberazione, per il 1 maggio, per il 2 giugno, le bambine saranno con ciascun genitore secondo l'ordine di elencazione predetto, ad anni alterni partendo dal padre. Per il periodo estivo/feriale il padre terrà le minori con sé 15 giorni consecutivi nel mese di luglio oppure nel mese di agosto, con comunicazione dei giorni da far pervenire alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno. Le destinazioni delle vacanze estive o di quelle invernali con le bambine dovranno essere sempre comunicate con anticipo all'altro genitore, con indicazione del luogo, dei giorni di permanenza e della struttura prescelta, resta inteso che nel periodo vacanziero il diritto di visita dell'altro genitore resta sospeso, con facoltà di sentire le minori telefonicamente e con possibilità di effettuare una videochiamata sull'utenza cellulare dell'altro genitore. Le minori trascorreranno il proprio compleanno ed il giorno dell'onomastico ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, per l'anno 2024 le minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico. Le minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del Papà ed il compleanno del padre e con la madre il giorno della Festa della Mamma ed il compleanno della madre.
3. Disporre che il IG. contribuisca al mantenimento CP delle figlie minori nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese. La predetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat.
4. Disporre che il IG. contribuisca al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, CP dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. 5.
Condannare la parte resistente alle spese del processo con attribuzione al procuratore antistatario.”
In data 25.03.2024 si costituiva a resistente la quale impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la ricorrente esponeva : “ -- che con ricorso depositato in data 01.08.2023, il IG. adiva l'intestato UN per la Controparte_1 Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per le figlie minori nata il [...] a [...],
e nata il [...] a [...], generate e riconosciute nel corso della relazione di fatto intercorsa con la IG.ra Per_2
dall'anno 2015; -- che il predetto ricorso ed il relativo decreto di fissazione della prima udienza di CP_2 comparizione non è stato mai portato nella sfera di conoscenza dell'attuale resistente, tant'è che quest'ultima, alla predetta udienza fissata per la comparizione è rimasta contumace;
-- che, solo a seguito dei successivi incontri/colloqui con le Assistenti Sociali territorialmente competenti, la IG.ra ha appreso, con grande CP_2 stupore, che il loro intervento era collegato all'esistenza del presente giudizio e non al ricorso da lei promosso a mezzo del sottoscritto procuratore;
-- che, invero, la IG.ra , a mezzo della scrivente difesa, ignara dell'esistenza del CP_2 presente giudizio, in data 29.01.2024, depositava, sempre innanzi all'intestato UN, ricorso ex artt. 316 e 337 Per_ bis c.c., chiedendo, tra l'altro, “… l'affido esclusivo delle minori e alla IGnora presso la Per_2 CP_2 residenza familiare sita in Napoli al Corso Sirena 85, … l'assegnazione della casa familiare … prevedere per il padre un calendario di visite ivi comprese le vacanze Natalizie pasquali ed estive ... a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle figlie e … la somma mensile non inferiore ad € 600.00; € 300.00 per ciascuna figlia oltre Per_2 adeguamenti ISTAT … altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori …”; -- che, iscritto al n RG
1760/2024 ed assegnato al Giudice dott.ssa della medesima sezione dell'intestato UN, il predetto
CP ricorso con il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione al 02.07.2024 veniva notificato ex art. 143 c.p.c. presso la residenza del IG. e, stante la delicata materia, affinché l'atto giungesse al
CP destinatario, si è provveduto a notificare il ricorso al IG. anche presso l'abitazione paterna presso cui
CP dimora dall'interruzione della convivenza;
-- che, per chiarezza, si porta a conoscenza che da più di 1 anno intercorre tra i procuratori delle parti una copiosa corrispondenza in ordine ai tempi e modalità di visita delle minori, nonché in ordine all'importo relativo al mantenimento di queste ultime ed altre questioni inerenti alla gestione del rapporto tra gli ex conviventi. Preliminarmente, si reitera in questa sede quanto già argomentato e scritto nel ricorso recante numero di RG. 1760/2024, fissato per la prossima udienza del 02.07.2024 innanzi all'intestato UN (di cui sin da ora si chiede la riunione con il presente), e, precisamente,“1. che, sebbene la relazione affettivo – sentimentale sia iniziata con i migliori auspici, purtroppo da tempo una serie di incomprensioni caratteriali ed una diversa concezione della vita hanno fatto sì che tale relazione non fosse più serena tanto da giustificare l'interruzione del rapporto sentimentale, tant'è che già da tempo, il IGnor è andato a vivere altrove mentre la IGnora
CP CP_2 unitamente alle minori abita nell'immobile in Napoli al Corso Sirena 85 di proprietà della sorella del IGnor;
CP
2. che anche quando il IGnor ha comunicato alla IGnora di non provare più alcun tipo di affetto CP CP_2 essendosi legato sentimentalmente ad un'altra donna, la ricorrente invano ha cercato in tutti i modi di ricostruire l'unione;
3. che, il IGnor fermo sulle sue scelte non ha mostrato più il giusto interesse nei confronti della CP compagna e delle figlie delegando alla ricorrente ogni e qualsiasi adempimento anche di carattere strettamente Per_ materiale relativo crescita ed all'educazione delle minori e 4. che da quando il IGnor ha Per_2 CP lasciato la casa familiare la ricorrente non è più riuscita in alcun modo ad instaurare un dialogo con lo stesso, neanche per quanto riguarda appunto le decisioni da assumere nei confronti delle minori, e ciò nonostante gli sforzi fatti dalla ricorrente per cercare di fare avere alle figlie un rapporto sano e continuo con il padre;
5. che nonostante gli sforzi non si è riusciti neanche ad intraprendere la strada per un ricorso congiunto stante la totale assenza del IG. CP che sembra denotare una personalità instabile e quindi di scarsa affidabilità pertanto nell'interesse delle minori si chiede che le stesse vengano affidate in maniere esclusiva alla madre;
6. che, cosa ancor più grave oltre a non interessarsi in alcun modo alle figlie dal mancato accordo sulla regolamentazione delle minori non si è preoccupato nemmeno economicamente delle stesse ed infatti da agosto a novembre 2023 non ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento Prima di tale data (agosto 2023) ha versato quale contributo al mantenimento per le bambine, la somma di € 400.00 mensili, successivamente ed a seguito di innumerevole corrispondenza ha versato nel mese di dicembre 2023 € 200.00 ; uguale importo ha versato per il mese di gennaio 2024; 7. che, la ricorrente ad oggi non riesce ad ottenere neanche la certificazione ISEE in quanto il IGnor , sebbene ripetutamente richiesta, non CP fornisce la documentazione per il rilascio di tale certificazione, necessaria tra le altre cose per la mensa scolastica alle minori costrette ad anticipare l'uscita da scuola alle ore 12.00; 8. che per quanto riguarda la casa familiare, si ribadisce di proprietà esclusiva della sorella del IGnor , si precisa che alcuna somma è stata mai Controparte_1 riconosciuta alla IGnora a titolo di locazione ne tanto meno è stato mai sottoscritto alcun tipo di Parte_1 contratto, neanche di comodato ad uso gratuito tra la proprietaria e i IGnori Parte_1 Controparte_1
;
9. che il IGnor svolge attività di fotografo nonché lavori occasionali pertanto si è proceduto CP_2 CP
a depositare presso l'Agenzia Delle Entrate di Napoli 1 Istanza di accesso agli atti che si deposita. Fermo quanto sopra, per chiarezza espositiva si ribadisce che la IG.ra ha appreso, solo a seguito dell'intervento degli CP_2 Assistenti Sociali, che il IGnor , a mezzo del suo procuratore, depositava ricorso e, nonostante il giudizio in CP corso, la difesa del IG. ha continuato ad inviare pec per questioni inerenti ai tempi e modalità di visita delle CP minori, all'importo relativo al mantenimento di queste ultime ed altre relative alla gestione del rapporto tra gli ex conviventi e, sempre per chiarezza espositiva, si precisa che ad ogni pec ricevuta per conto del IG. , la IG.ra CP
, sempre a mezzo dello scrivente procuratore, ha puntualmente risposto, contestandone il contenuto CP_2 decisamente non veritiero. Si precisa, altresì, circa il contributo al mantenimento delle minori, che il IG. ha CP versato alla IGnora , a titolo di mantenimento, la somma di € 400,00 mensile e ha canalizzato l'importo CP_2 dell'assegno unico nella misura del 50% fino al mese di agosto 2023. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre non ha versato alcunché per le minori per poi versare, solo a seguito di continue insistenze, l'eIGua somma di € 200,00 da dicembre 2023 fino a febbraio 2024. Per il corrente mese di marzo 2024 non ha ancora versato nulla, neanche l'importo relativo all'assegno unico di competenza della . Sul punto, si specifica che non si conoscono i CP_2 provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nell'interesse della prole, all'esito della prima udienza di comparizione.
La IG.ra , sempre a mezzo dello scrivente procuratore, ha continuato ad inviare pec al fine di ottenere la CP_2 certificazione ISEE necessaria per la mensa scolastica alle minori, il cambio di residenza del IG. , le chiavi CP di accesso al Box per prelevare i giochi delle bimbe ed altre molteplici richieste, tutte rimaste lettera morta, che si versano in atti. Per tutti i motivi su esposti, si ribadisce che sussiste in capo al IG. il dovere di Controparte_1 assistenza materiale per le figlie che si trasforma in un diritto per le stesse di ricevere, tra l'altro, un contributo al mantenimento.”
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “ -in via preliminare, riunire al presente giudizio quello recante numero di RG 1760/2024, pendente innanzi alla medesima sezione dell'intestato UN, assegnato alla dr.ssa e fissato per la prossima udienza del 02.07.2024; - CP rimettere in termini la IG.ra per le motivazioni suesposte in ordine al comportamento processuale CP_2 Per_ posto in essere dal ricorrente;
-disporre l'affido esclusivo delle minori e alla IG.ra con Per_2 CP_2 residenza privilegiata presso la casa adibita a residenza familiare di cui si chiede l'assegnazione nell'interesse delle minori;
-dichiarare infondate tutte le richieste del IGnor in quanto destituite di fondamento;
- emettere CP ogni opportuno provvedimento, anche d'ufficio, in ordine al comportamento processuale del IG. ; - Il tutto CP con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 del 09.07.2024, all'esito del libero interrogatorio delle parti, veniva preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento di quello recante r.g.
1760/2024 per connessione oggettiva e soggettiva, veniva inoltre prevista una disciplina provvisoria in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle minori prevedendo l'affido condiviso delle minori con collocazione presso il domicilio materno ed assegnazione alla della casa familiare, diritto di visita paterno di due pomeriggi CP_2 infrasettimanali, weekend alternati con pernottamento, festività alternate e 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, contributo al mantenimento delle minori a carico del padre di 500,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge, 50% delle spese straordinarie per le minori come da Protocollo del UN di Napoli. Il giudice Istruttore, inoltre, disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio.
In data 22.01.2025 perveniva la relazione dei Servizi Sociali di Napoli- Municipalità 6. I servizi sociali rappresentavano il puntuale adempimento, da parte di entrambe le parti, a quanto disposto in via provvisoria dal UN e di ottimi rapporti padre- figlie.
All'udienza del 20.02.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore.
Liberamente interrogato il ricorrente dichiarava : “ Sono e mi chiamo , di Controparte_1 professione operaio vivo in Barra presso la casa di mia nonna Corso Sirena 177. Guadagno circa
1000€ al mese, vedo le mie figlie, ho un ottimo rapporto con loro, pago regolarmente quanto stabilito per il loro mantenimento”
La resistente, liberamente interrogata, dichiarava : “ Sono e mi chiamo , vivo in Barra CP_2
Corso Sirena n.85 con le mie figlie, lavoro nel negozio di detersivi di mio padre, guadagno circa 200/250€ mensili, confermo che le bambine vedono il padre e che il mantenimento viene regolarmente versato.”
A questo punto, il Giudice Istruttore, dato atto del puntuale adempimento, da parte di entrambi i genitori, a quanto disposto in via provvisoria, tenuto conto della regolare frequentazione del padre con le figlie minori, confermata da entrambe le parti, formulava la seguente proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire: “ - Affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
- Assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle due minori di 250,00€ per ciascuna figlia per un totale di 500,00€ mensili, con adeguamento ISTAT come per legge, spese straordinarie al 50% come da Protocollo del UN di Napoli, diritto di visita paterno : un pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 durante la settimana ( indicativamente il martedì o il giovedì) salva la possibilità di introdurre nella settimana in cui le bimbe non sono presso il padre nel week end un ulteriore pomeriggio da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni di lavoro del padre stante l'attuale impiego che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa su turni anche serali, con prelevamento e riaccompagnamento delle minori presso l'abitazione della madre nonché a week end alternati prelevando le minori dall'abitazione in cui vivono dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica ore
16,00; facendo carico alle parti di comunicare tempestivamente eventuali impedimenti;
il padre potrà stare con le minori ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis, il 25 aprile, il 1 Maggio e il 2 Giugno così il 1 Novembre e l'8 Dicembre, per le vacanze natalizie il padre potrà inoltre tenere con sé le minori ad anni alterni il 24, il 25 e il 26 Dicembre, il 31 Dicembre e il 6 Gennaio, per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le minori per 7 giorni consecutivi ad agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con la madre compatibilmente con le vacanze dalla stessa. Potrà trascorrere la festa del papà con le bambine tenuto conto dell'eIGenze delle minori stesse e di quelle lavorative di entrambi i genitori. Per i compleanni delle figlie, gli stessi saranno trascorsi seguendo l'alternanza di anno in anno, Nei giorni e nei periodi in cui le minori stanno con un genitore, l'altro dovrà impegnarsi a garantire e ad assicurare almeno contatti telefonici”.
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del necessario parere del PM.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori, il UN ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il UN, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori , nata Persona_5
a Napoli il 05.09.2018 e , nata a [...] il [...] come da parte motiva;
Persona_6
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 28/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti