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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1632/2024 R.G., promossa
DA
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZANARDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CARLO LEONI,
11 35030 SELVAZZANO DENTRO, presso il difensore avv. ZANARDI
ALESSANDRO
- attore –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- convenuto contumace –
(C.F. ) CP_2 C.F._2
- convenuto contumace –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c. così come descritti in narrativa, accertare e dichiarare che la compravendita dell'immobile sito in Padova, Via
Confalonieri n.15B, come sopra meglio specificato, eseguita dal sig. in CP_1
favore del sig. e risultante giusta atto del Notaio del CP_2 Persona_1
pagina 1 di 6 22.11.2023, Rep. n.3291, Raccolta n.2305, è stata posta in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore e, per l'effetto, disporre la revocatoria del suddetto atto di disposizione patrimoniale dichiarandolo inefficace nei confronti dell'odierno attore quantomeno fino a concorrenza del credito dell'istante , in persona del suo Amministratore pro Parte_1 CP_3
verso il debitore sig. a titolo di capitale e di interessi maturati. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.3.2024 a e CP_1 CP_2
l'attore, di in Padova, adiva questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita in data 22.11.2023, Rep. n.3291, Raccolta n.2305 del Notaio
[...]
, con il quale aveva venduto al fratello, Per_1 CP_1 CP_2
l'appartamento compreso nel , contraddistinto al NCEU dal Parte_1
Fg.72, mapp.236, sub 26.
L'attore precisava che la compravendita era intervenuta dopo che a era CP_1
stato notificato il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso nei suoi confronti in data 19.9.2023 per il pagamento di spese condominiali per un ammontare di €.21.385,57, oltre interessi e spese con contestuale atto di precetto e che esso aveva appreso della cessione allorchè aveva attivato la trascrizione del pignoramento immobiliare a carico del debitore;
lamentava pertanto che l'atto di compravendita, concluso per un prezzo irrisorio, asseritamente pagato prima della conclusione del contratto, nonostante il venditore continuasse ad abitare nell'immobile insieme al fratello, come in precedenza, era funzionale a sottrarre il bene alla garanzia di esso creditore e concludeva come in epigrafe.
*
I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con il decreto ex art.171 bis c.p.c., in data 11.6.2024.
*
pagina 2 di 6 All'esito di istruttoria documentale la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024.
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Osserva il Tribunale che la domanda dell'attore è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che l'azione revocatoria ordinaria, ex art.2901 c.c., in ipotesi di atti compiuti dal debitore a titolo oneroso, dopo l'insorgere del credito, richiede quali elementi necessari, sul piano oggettivo, che l'atto arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore e, sul piano soggettivo, la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio per le ragioni del creditore e analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente, “la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore” (cfr. in tal senso Cass.4/10/2018, n. 24182, nonché Cass.30/12/2014, n. 27546).
Nel caso concreto è documentata l'esistenza, al momento del compimento dell'atto di compravendita oggetto di causa, di una grave condizione debitoria del venditore,
insolvente con riferimento alle spese deliberate dall'assemblea CP_1
condominiale in data 15.6.2023 per il cospicuo importo di €.21.385,57, fatto oggetto di ricorso in sede monitoria in data 14.9.2023 (doc.1 attore).
E' dunque evidente che il credito oggetto di tutela è insorto in epoca precedente al compimento dell'atto di compravendita contestato (doc.4) dal che deriva che, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è, sul piano oggettivo, il pregiudizio per la garanzia patrimoniale spettante al creditore e, sul piano soggettivo, la conoscenza in capo al debitore e al terzo di tale pregiudizio.
*
In proposito va ricordato che il pregiudizio per la garanzia patrimoniale non può essere escluso dal fatto che la vendita abbia avuto un corrispettivo congruo, posto che l'eventus damni va ravvisato anche nella più agevole occultabilità del corrispettivo in denaro, derivante dal trasferimento del bene e dunque nella sottrazione alla garanzia del creditore.
In linea generale non è dunque rilevante accertare se il prezzo della compravendita sia congruo in relazione al valore del bene trasferito poiché va ricordato che la Suprema
Corte (cfr. Cass.4/07/2006, n.15265) ha affermato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente “una variazione non solo quantitativa, ma
pagina 3 di 6 anche qualitativa del patrimonio del debitore”, con la conseguenza che “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche” nel mentre “il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà”, il che non è avvenuto nella specie, anche in considerazione del fatto che non risulta che il venditore sia titolare di altri beni.
E' documentato che l'immobile è stato ceduto per un prezzo che appare irrisorio, anche se motivato nell'atto da pretese condizioni di degrado dell'appartamento, con impianto di riscaldamento non funzionante, laddove si consideri che si tratta di appartamento di due vani e mezzo, avente rendita catastale di €.374,43 e valore ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale di
€.43.247,00, che è stato ceduto al prezzo di €.11.500,00 (doc.4 attore).
Non solo, il prezzo non è stato pagato contestualmente alla vendita ma le parti hanno imputato a tale titolo plurimi versamenti di denaro, di importi varabili, avvenuti nell'arco di circa sei mesi precedenti la vendita (doc.4), sicchè lo stesso, modesto prezzo è stato sottratto alla garanzia del creditore, posto che non è stato destinato neppure in parte dal pagamento delle spese condominiali, già scadute all'epoca dell'incasso dei bonifici.
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Va poi sottolineato che il compratore è fratello convivente del venditore e che i due fratelli convivevano nell'appartamento in epoca precedente alla vendita e dunque coeva alla scadenza delle cospicue spese condominiali, come attestato nel contratto di compravendita e hanno continuato a convivere nello stesso, come attestato dalla ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi con la consegna a mani di persona qualificatasi come incaricata da entrambi i fratelli.
Va a questo punto ricordato che è irrilevante ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo della revocatoria in capo al terzo acquirente, che il pagina 4 di 6 medesimo abbia conoscenza dello specifico titolo dei debiti del proprio dante causa
(cfr. anche Cass.23.3.2004, n.5741 e Cass.1.6.2000, n.7262), essendo sufficiente la consapevolezza dell'esistenza di tali debiti ma nella specie le circostanze sopra richiamate appaiono chiaro indice della piena consapevolezza in capo ad entrambe le parti della compravendita della situazione debitoria del venditore, in quanto inerente il godimento dell'immobile, anche in relazione alle obbligazioni ricadenti sull'acquirente, ai sensi dell'art.63, comma 4 disp. att. c.c..
In altre parole, nel mentre è certo che il venditore era a conoscenza della propria, grave posizione debitoria verso il Condominio, per l'omesso pagamento delle spese condominiali, verosimilmente da lungo tempo, dato il cospicuo ammontare dell'arretrato accumulatosi, tale consapevolezza appare presumibile anche in capo al compratore, quale familiare convivente e dunque a conoscenza delle dinamiche condominiali ed in particolare del cospicuo arretrato di spese, che verosimilmente aveva determinato proprio il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, descritto come bene condominiale nello stesso atto di compravendita e la mancanza della fornitura di gas, di cui il venditore ha dato atto nel contratto di compravendita, per motivare il prezzo irrisorio applicato.
In definitiva ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.2901 c.c., per dichiarare inefficace nei confronti del attore l'atto di compravendita in data Parte_1
22.11.2023, Rep. n.3291, Raccolta n.2305 del Notaio fra Persona_1 CP_1
e . CP_2
***
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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Va ordinata l'annotazione della presente sentenza margine della trascrizione dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art.2655 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, visto l'art.2901 c.c.,
pagina 5 di 6 dichiara l'inefficacia nei confronti del A dell'atto di Parte_1
compravendita in data 22.11.2023, Rep. n.3291, Raccolta n.2305 del Notaio
[...]
, fra e;
Per_1 CP_1 CP_2
condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in €.919,00 per la fase di studio, €.777,00 per la fase introduttiva, €.1.000,00 per la fase istruttoria ed €.851,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.264,00 per spese vive ed oltre IVA e CPA;
visto l'art.2655 c.c., ordina l'annotazione della presente sentenza.
Padova 10/1/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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