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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CA PE, Presidente
CICCHESE TA, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3668 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo. n. 3668 del 23.10.2024 notificato il
19.11.2024, con cui le è stato intimato il pagamento della Tari 2019 quantificata in euro 9.072,00 di cui euro 6.63,00 a titolo di imposta e la restante somma a titolo di sanzione
Premette
1) di esercitare la propria attività commerciale di vendita al dettaglio di beni durevoli all'interno del locale commerciale sito nel Comune di Nettuno;
2) di aver sempre provveduto alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti con apposita società privata sin dall'apertura del locale commerciale come da documentazione allegata;
3) di aver presentato nel mese di gennaio 2019, tramite pec inviata al Comune, apposita istanza di riduzione allegando la relativa documentazione;
4) di aver presentato nel mese di gennaio 2020, tramite pec inviata al Comune, apposita istanza di riduzione allegando la relativa documentazione a comprova della raccolta dei rifiuti senza gravare sul servizio pubblico allegando la relativa documentazione;
5) di aver ricevuto, il 19 novembre 2024, l'impugnato l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione con cui si intimava il pagamento della Tari 2019 senza applicazione di riduzioni per smaltimento effettuato in proprio senza gravare sul servizio pubblico;
Lamenta
NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 649 DELLA
LEGGE N. 147/2013 ISTITUTIVA DELLA TARI PER MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE
TARIFFARIA IN MISURA PROPORZIONALE AI RIFIUTI SMALTITI IN PROPRIO. ILLEGITTIMITA'
DELL'AVVISO PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI ART. 16
La ricorrente rappresenta che il regolamento comunale Tari all'art. 16, comma 3 prevede una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo
Lamenta che il Comune resistente non abbia applicato alcuna riduzione sebbene essa ricorrente abbia presentato documentazione nei termini
Sostiene poi, invocandone la disapplicazione l'illegittimità del regolamento comunale, che prevede una percentuale di riduzione incongrua o meramente simbolica, ovvero che introduce limiti ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla legge, per beneficiare di tale riduzione
Lamenta ancora che che la mancata applicazione del beneficio non sia motivata.
Conclude quindi chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti. In via ulteriormente subordinata chiede che sia ingiunto al Comune di rideterminare gli importi.
Il Comune di Nettuno, costituito in giudizio, richiama l'art. 15 del suo regolamento comunale, sostenendo il mancato rispetto da parte della ricorrente delle previsioni di cui al comma 5.
In vista dell'odierna udienza la ricorrente ha depositato giurisprudenza ad essa favorevole All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
A norma dell'art. 1, comma 661, della legge n. 147/2013 istitutiva della Tari, "il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero." Il comma
649 prevede, poi, che "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero."
Il Comune di Nettuno, nel regolamento TARI entrato in vigore il 1° gennaio 2019 prevede, all'art. 16, comma 3, che "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo"
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato in atti copia della presentazione della domanda per il 2019
e per il 2020.
Di tali circostanze non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che non motiva dunque in ordine alla non spettanza della riduzione, mentre la difesa del Comune è riferita all'applicazione di diversa norma regolamentare (art. 15 relativo alla riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali), non invocata dalla ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto per assorbente fondatezza della censura di difetto di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Nettuno al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CA PE, Presidente
CICCHESE TA, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3668 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo. n. 3668 del 23.10.2024 notificato il
19.11.2024, con cui le è stato intimato il pagamento della Tari 2019 quantificata in euro 9.072,00 di cui euro 6.63,00 a titolo di imposta e la restante somma a titolo di sanzione
Premette
1) di esercitare la propria attività commerciale di vendita al dettaglio di beni durevoli all'interno del locale commerciale sito nel Comune di Nettuno;
2) di aver sempre provveduto alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti con apposita società privata sin dall'apertura del locale commerciale come da documentazione allegata;
3) di aver presentato nel mese di gennaio 2019, tramite pec inviata al Comune, apposita istanza di riduzione allegando la relativa documentazione;
4) di aver presentato nel mese di gennaio 2020, tramite pec inviata al Comune, apposita istanza di riduzione allegando la relativa documentazione a comprova della raccolta dei rifiuti senza gravare sul servizio pubblico allegando la relativa documentazione;
5) di aver ricevuto, il 19 novembre 2024, l'impugnato l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione con cui si intimava il pagamento della Tari 2019 senza applicazione di riduzioni per smaltimento effettuato in proprio senza gravare sul servizio pubblico;
Lamenta
NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 649 DELLA
LEGGE N. 147/2013 ISTITUTIVA DELLA TARI PER MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE
TARIFFARIA IN MISURA PROPORZIONALE AI RIFIUTI SMALTITI IN PROPRIO. ILLEGITTIMITA'
DELL'AVVISO PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO DEL REGOLAMENTO TARI ART. 16
La ricorrente rappresenta che il regolamento comunale Tari all'art. 16, comma 3 prevede una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo
Lamenta che il Comune resistente non abbia applicato alcuna riduzione sebbene essa ricorrente abbia presentato documentazione nei termini
Sostiene poi, invocandone la disapplicazione l'illegittimità del regolamento comunale, che prevede una percentuale di riduzione incongrua o meramente simbolica, ovvero che introduce limiti ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla legge, per beneficiare di tale riduzione
Lamenta ancora che che la mancata applicazione del beneficio non sia motivata.
Conclude quindi chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto e, in via subordinata, la rideterminazione degli importi dovuti. In via ulteriormente subordinata chiede che sia ingiunto al Comune di rideterminare gli importi.
Il Comune di Nettuno, costituito in giudizio, richiama l'art. 15 del suo regolamento comunale, sostenendo il mancato rispetto da parte della ricorrente delle previsioni di cui al comma 5.
In vista dell'odierna udienza la ricorrente ha depositato giurisprudenza ad essa favorevole All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
A norma dell'art. 1, comma 661, della legge n. 147/2013 istitutiva della Tari, "il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero." Il comma
649 prevede, poi, che "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero."
Il Comune di Nettuno, nel regolamento TARI entrato in vigore il 1° gennaio 2019 prevede, all'art. 16, comma 3, che "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo"
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato in atti copia della presentazione della domanda per il 2019
e per il 2020.
Di tali circostanze non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che non motiva dunque in ordine alla non spettanza della riduzione, mentre la difesa del Comune è riferita all'applicazione di diversa norma regolamentare (art. 15 relativo alla riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali), non invocata dalla ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto per assorbente fondatezza della censura di difetto di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Nettuno al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.