Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39431 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39431/2025 Roma, li, 05/12/2025
Composta da
LE AN
AO RR
LE CU
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
IO FR RO GI ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1413/2025 UP - 19/11/2025 R.G.N. 28487/2025
1. NZ IA nato a [...] il [...]
2. IL CE nato a [...] il [...] 3. LI CC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AO RR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. ANTONIO LOMONACO, per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
udite le conclusioni degli Avvocati GREGORIO VISCOMI e GUIDO CONTESTABILE, per OS, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. GREGORIO VISCOMI, quale sostituto dell'Avv. NICOLA TAVANO, per CE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. CE SEVERINO, per LI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 20 marzo 2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che - all'esito di rito abbreviato aveva condannato, anche agli effetti civili, IT
Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST
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OS, CE CE e CC LI per vari reati commessi ai danni di LU RO il 26 ed il 27 ottobre 2022 e ai danni di SI RO il 28 ottobre 2022, oltre che per reati in materia di armi. I fatti si collocano nell'ambito e a valle dei tentativi di OS IT - avvenuti in due giorni diversi e in due distinte occasioni, la prima preludio della seconda di appurare se LU RO avesse intrattenuto una relazione con la moglie CA CE, tentativi in cui OS era stato coadiuvato e spalleggiato dagli altri due imputati e che avevano condotto la vittima a confessare un rapporto con la CE (che, invece, egli assume non esservi stato); all'esito di queste condotte, il 28 ottobre 2022, gli imputati avevano altresì minacciato il fratello della vittima, SI RO, per costringere lui ed i suoi familiari ad omettere qualsiasi denunzia per i fatti subiti.
1.1. I fatti erano venuti alla luce solo grazie agli sforzi degli investigatori, allertati dal ricovero in ospedale della persona offesa con gravi lesioni. Di li, sull'impulso dato da una fonte confidenziale, la Polizia aveva acquisito i filmati di videosorveglianza dell'esercizio commerciale ove lavorava SI RO, che era stato visto mentre veniva avvicinato da OS IT, giunto sul posto insieme agli altri due. A partire da questo momento, non senza resistenza da parte dei fratelli RO, era iniziata un'intensa attività di escussione, che aveva infine condotto i due a descrivere cosa fosse successo il giorno stesso e nei giorni antecedenti la scena immortalata nel video.
1.2. Per i fatti del 26 ottobre 2022, all'esito dei due gradi di merito: IT OS e CC LI sono stati ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali (aggravate dalla premeditazione), sequestro di persona e violenza privata, tutti aggravati dalla minorata difesa e dal metodo mafioso, per avere privato della libertà personale LU RO, trattenendolo nel luogo ove lo avevano convocato, colpendolo con schiaffi, pugni e l'utilizzo di un bastone, minacciandolo con una pistola e paventando l'utilizzo di un coltello, sì da costringerlo ad ammettere di avere avuto una relazione con la moglie di OS (capo 1). I soli OS ed LI sono stati altresì riconosciuti responsabili, rispettivamente, del reato di detenzione di arma comune da sparo e di porto di arma comune da sparo, sempre aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 2 e capo 7). OS IT è stato invece assolto in appello dal delitto di rapina del telefono cellulare della persona offesa, che quest'ultima gli aveva consegnato su richiesta il 26 ottobre, onde fargli verificare se vi fossero contatti con la moglie e che l'imputato non gli aveva più restituito (capo 3). In ordine ai fatti del 27 ottobre 2022, invece, tutti gli imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di tortura (in esso assorbito il reato di cui all'art.
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Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
605 cod. pen.), lesioni personali gravi, aggravate altresì dalla premeditazione, e - i soli OS ed LI di violenza privata, tutti reati aggravati dal metodo mafioso, per avere trattenuto per diverse ore LU RO presso un immobile nella disponibilità di OS IT, sottoponendolo a sevizie con uso di un piede di porco, una spranga di ferro e un bastone al fine di punirlo della relazione che egli era stato costretto a confessare il giorno prima. Nell'occasione, la persona offesa aveva riportato lesioni personali con prognosi superiore ai quaranta giorni, consistite in frattura scomposta dell'ulna destra, del perone destro e della tibia sinistra e contusioni multiple, che avevano richiesto l'effettuazione di tre interventi chirurgici (capo 4). Con riferimento a quanto accaduto il 28 novembre 2022, gli imputati sono stati condannati per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per avere avvicinato SI RO, minacciando lui e la sua famiglia per indurli a non sporgere denunzia per i reati subiti dal fratello (capo 5).
2. Contro la predetta sentenza hanno presentato ricorso per Cassazione tutti gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Nell'interesse di OS IT sono stati presentati due distinti ricorsi, il primo a firma del solo Avv. Gregorio Viscomi, il secondo a firma sia di quest'ultimo che dell'Avv. Guido Contestabile.
3.1. Il primo ricorso si compone di tre motivi.
3.1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della sentenza di condanna per il reato di tortura ai danni di LU RO. L'impugnativa si appunta sulla ritenuta - dalla Corte di appello - pluralità delle condotte quale elemento costitutivo della fattispecie, benché, nelle due ore in cui la persona offesa era stata malmenata, vi fosse stata sì una pluralità di colpi, ma non una diversità di contegni violenti ancorché tenuti nel medesimo contesto cronologico. In particolare osserva il ricorrente - nelle varie escussioni della vittima, quest'ultima aveva sempre riferito di un pestaggio andato avanti per ore e senza soluzione di continuità. Non basterebbe, poi, per ritenere la pluralità delle condotte pretesa dal legislatore, che l'azione sia stata commessa da più persone anche quando queste ultime abbiano realizzato condotte diverse le une dalle altre. Sarebbe altresì ininfluente, a sostenere la tesi della pluralità delle condotte, la valorizzazione, da parte della Corte distrettuale, dell'ulteriore segmento di condotta costituto dal far allontanare la persona offesa ferita in quanto, in quel momento, RO non poteva più essere considerato un
Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
soggetto privato della propria libertà personale. Assertivo e sordo all'atto di appello sarebbe, infine, il tratto della decisione avversata in cui viene ritenuto sussistente anche il requisito dell'inflizione alla vittima di un trattamento inumano e degradante, che deve essere "altro" rispetto alle violenze.
3.1.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante del metodo mafioso. Una volta documentato che AM OS (un parente dell'imputato OS, n.d.e.) era stato assolto dai reati associativi, le sentenze di merito avevano "virato" verso il metodo mafioso, ritenendolo insito nella violenza agita, come se ogni reato che ne fosse caratterizzato dovesse essere ritenuto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe inoltre ignorato che anche la persona offesa era stata implicata in procedimenti per reati in concorso con i coimputati del ricorrente e che le vittime non avevano manifestato alcun timore, visto che i fatti erano stati ricostruiti propri grazie ai loro contributi dichiarativi.
3.1.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda il trattamento sanzionatorio, affetto, in tesi, da vizio di motivazione e violazione di legge. Sarebbe errato avere individuato la pena edittale del reato residuo più grave (una volta pronunziata assoluzione per l'originario delitto più grave di cui all'art. 628 cod. pen.) in anni sei di reclusione (due anni in più del minimo edittale), nonostante non fosse contestata un'aggravante e mantenendo lo stesso aumento individuato in primo grado sul reato di rapina, a dispetto della diversa cornice sanzionatoria dei due reati. Il ricorrente, infine, lamenta violazione del divieto di reformatio in peius perché, in primo grado, il Tribunale aveva aumentato la pena per la rapina di un solo anno per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., applicando l'art. 63, comma 4, cod. pen., mentre così il ricorso - «la Corte di appello, nel calcolare gli aumenti ex art. 416bis.1 cod. pen., arriva ad anni 2 e mesi 3».
3.2. Il secondo ricorso, quello a firma congiunta del codifensori dell'imputato OS, si compone di nove motivi.
3.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio di credibilità della persona offesa LU RO che aveva reso dichiarazioni - riportate a stralcio nel ricorso divergenti nelle due occasioni in cui era stato escusso, perché la Corte territoriale non avrebbe dato seguito alle censure contenute nell'atto di appello, limitandosi a giustificarle con la vicinanza temporale della prima escussione ai fatti. Il difetto della decisione avversata sarebbe reso palese dal fatto che, proprio dando rilievo alle seconde e non alle prime dichiarazioni, la Corte di merito ha assolto OS dal delitto di rapina e CE dagli addebiti relativi al 26 ottobre 2022.
Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
3.2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce travisamento della prova quanto al reato di cui all'art. 605 cod. pen. (sembrerebbe sia rispetto ai fatti del 26 che ai fatti del 27 novembre 2022), riportando segmenti del narrato della persona offesa o la sintesi del racconto di quest'ultima e ritenendo che la vittima non fosse stata "costretta" in entrambe le occasioni.
3.2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa, contestata e ritenuta per i capi 1) e 4). Il ricorso evidenzia - richiamando gli insegnamenti di Sezioni Unite n. 40275 del 2021 che la decisione impugnata farebbe emergere l'esclusione implicita della circostanza aggravante delle più persone riunite e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, entrambe le aggressioni non erano avvenute di sera, ma la prima alle 17.30 e la seconda tra le 18.30 e le 20.30 e che l'abitazione dell'imputato non sarebbe un luogo isolato.
3.2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del possesso, da parte di OS, di una pistola, riportando passaggi delle deposizioni della persona offesa sul punto.
3.2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la conferma della condanna per il reato di tortura. Dopo ampia citazione di giurisprudenza di legittimità sul reato di cui all'art. 613-bis cod. pen. e di giurisprudenza sovranazionale su casi analoghi, il ricorrente assume che non vi sarebbe minorata difesa perché il ricorrente non aveva approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolarla. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna attività dell'imputato tesa a provocare alla vittima sofferenze ulteriori quale forma di puro e sadico desiderio, né trattamento inumano e degradante.
3.2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in ordine al reato di violenza privata commessa ai danni di SI RO perché l'espressione "gli amici rimasti fuori avrebbero saputo cosa fare" si sarebbe riferita a soggetti non necessariamente appartenenti alla criminalità organizzata.
3.2.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante mafiosa, questa volta per tutti i reati, perché era venuta meno, come già ritenuto dal Tribunale, la riferibilità dell'azione agli interessi di un sodalizio 'ndranghetista, sicché non vi era stata spendita di metodo mafioso e la condotta era stata animata solo dalla volontà di vendicare la relazione extraconiugale.
3.2.8. L'ottavo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione e si sostanzia nella denunzia di omessa motivazione circa il motivo di appello sul punto.
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Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
3.2.9. Il nono motivo di ricorso lamenta violazione del divieto di reformatio in peius circa la quantificazione dell'aumento per la circostanza aggravante mafiosa, che in primo grado era stato di un anno e sei mesi (poiché, per la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non era stato effettuato alcun aumento) e che, in secondo grado, era stato incrementato a due anni di reclusione e mille euro di multa.
4. Il ricorso dell'Avv. Nicola Tavano per CE CE consta di tre motivi.
4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di tortura e al riconoscimento dell'aggravante mafiosa coincidono in tutto con il primo e il secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Viscomi per OS, alla cui illustrazione si rinvia.
4.2. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La pena per la tortura dopo l'assoluzione dal reato di cui al capo 1) - si legge nel ricorso è stata individuata di ben due anni oltre il minimo edittale, perché si è tenuto conto di un'aggravante non contestata, errore commesso anche quanto all'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen.
5. Il ricorso a firma dell'Avv. CE Severino per CC LI si compone di sette motivi.
5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio di attendibilità delle persone offese LU e SI RO. Quanto a quest'ultimo, sarebbe illogica la motivazione della Corte distrettuale laddove ha ritenuto che le discrasie esistenti tra la prima e la seconda audizione fossero spiegabili con la vicinanza ai fatti, senza tenere conto delle condizioni fisiche e psicologiche compromesse e della mancanza di riscontri oggettivi. In particolare, mancherebbe il referto medico relativo ai fatti del 26 ottobre.
5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato di sequestro di persona perché non sarebbe stato svolto alcun accertamento sull'impedimento oggettivo alla libertà di movimento della vittima e, al più, si sarebbe trattato di una limitazione temporanea.
5.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti del 26 ottobre, perché quella dell'imputato sarebbe stata una mera assistenza inerte, riconducibile ad una connivenza non punibile e non ad un
Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
concorso nel reato. Era stato proprio LI ad opporsi al OS quando questi aveva minacciato di sparare alla persona offesa e che aveva rimesso in auto quest'ultima quando era andata via. L'elemento soggettivo sarebbe stato tratto solo dalla presenza dell'imputato sul luogo del fatto.
5.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza oggettiva del reato di tortura. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe distinto le "acute sofferenze" di cui scrive il legislatore dalle stesse lesioni, non esaminando il diario clinico e limitandosi a valorizzare le dichiarazioni della vittima, i mezzi usati e le fotografie. Sarebbe errato anche avere ricollegato la minorata difesa al solo fatto che la vittima si trovava in luogo isolato ed in orario notturno. Il ricorrente critica anche la valutazione circa la pluralità di condotte, la crudeltà, i trattamenti inumani e degradanti e dubita che i fatti possano essere ricondotti al reato di tortura piuttosto che a quello di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.
5.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso dell'imputato nel reato di violenza privata a danno di SI RO, perché il ricorrente si sarebbe limitato ad accompagnare OS e la Corte non avrebbe rettamente distinto tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato.
5.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., perché la Corte distrettuale avrebbe tratto la prova del metodo mafioso dalla vicinanza degli autori ad ambienti mafiosi e dall'omertà della persona offesa, atteggiamento che in realtà era legato alla comune appartenenza di imputati e vittime al medesimo contesto, come evincibile dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e dalle foto estratte da Facebook, che spesso ritraevano OS, LI, CE e RO insieme, nonché dai controlli delle forze dell'ordine. In definitiva, la motivazione alla base dell'agire era legata solo alla questione della relazione extraconiugale. Il ricorrente contesta, infine, l'estensione della circostanza aggravante a tutti gli imputati, senza provare che tutti condividevano quel metodo.
5.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla premeditazione, che la Corte di merito avrebbe addebitato anche al ricorrente con motivazione apodittica, non emergendo dagli atti che LI fosse consapevole delle intenzioni di OS quando lo aveva affiancato, sia nell'episodio del 26 che in quello del 27 ottobre. Non sussisterebbero, infine, i presupposti stessi premeditazione, confusa dalla Corte territoriale con la mera preordinazione.
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Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti fondati quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre, per il resto, essi sono infondati e vanno pertanto respinti.
1. Poiché i ricorsi dei tre imputati pongono tematiche in parte comuni, talvolta con argomentazioni in tutto combacianti, il Collegio, quando necessario, richiamerà le motivazioni svolte in relazione all'uno quando tratterà l'altro ricorso;
i motivi sulla circostanza aggravante mafiosa e sul trattamento sanzionatorio, invece, verranno affrontati per tutti all'esito dell'esame delle altre doglianze.
2. Ricorso di IT OS a firma del solo Avv. Viscomi.
2.1. Il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla conferma della responsabilità per il reato di tortura - è infondato. Due sono i temi critici che il ricorso sviluppa, l'uno legato alla contestata sussistenza delle più condotte di cui alla norma incriminatrice, l'altro al *trattamento inumano e degradante per la dignità della persona», pure previsto nell'architettura della fattispecie;
ed è proprio per orientarsi nell'ambito della ricca griglia normativa voluta dalla novella di cui alla I. 14 luglio 2017, n. 110 che occorre qualche cenno di carattere generale al reato di tortura, essenziale per valutare tutte le doglianze, sia di OS che degli altri imputati, sul reato in parola.
2.1.1. Richiamando i principali approdi di questa Corte sul reato di cui all'art. 613-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 42647 del 03/10/2024, [...], Rv. 287245-03; Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, [...], Rv. 277841-01), il Collegio ricorda che la fattispecie ha una struttura complessa e che la disposizione incriminatrice è ricca di elementi descrittivi ed integrativi della condotta. Si tratta di un reato comune contemplando l'eventualità che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante e di evento (costituito dalle acute sofferenze fisiche o, in via alternativa, da un verificabile trauma psichico provocato alla vittima), caratterizzato da dolo generico e dalla descrizione delle modalità della condotta (*<con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà»). Il reato si configura se la vittima è un soggetto privato della libertà personale o affidato alla custodia, potestà, vigilanza, controllo cura o assistenza dell'autore del fatto ovvero se la persona offesa si trovi in condizioni di minorata difesa ed è integrato se è commessa mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e
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degradante per la dignità della persona. Per schematizzare, il legislatore ha descritto in via alternativa le modalità della condotta (attuata con violenze o minacce oppure con crudeltà), l'evento del reato (la produzione di acute sofferenze fisiche oppure di un verificabile trauma psichico nella vittima), le caratteristiche della vittima (persona privata della libertà personale oppure affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'autore del fatto oppure che si trovi in una condizione di minorata difesa) e, infine, ha previsto la condizione che l'azione si estrinsechi in «più condotte» ovvero che determini per la dignità della vittima un trattamento inumano e degradante.
2.1.2. Il ricorso, come anticipato, pretenderebbe innanzitutto che l'azione che ha dato corpo alla contestazione di cui al capo 4) non venga ricondotta al reato di tortura perché mancherebbero le più condotte», trattandosi di violenze commesse senza soluzione di continuità. Ebbene, la doglianza è infondata, come può ricostruirsi anche grazie ai precedenti sopra evocati, che hanno già affrontato argomenti critici analoghi, superandoli per ragioni che il Collegio condivide e che intende oggi ribadire. La circostanza che l'azione violenta fosse durata all'incirca due ore (v. sentenza di primo grado) e che, durante tale lasso di tempo, non vi fossero state soluzioni di continuità nelle ripetute condotte violente attuate anche con attrezzi e corpi contundenti che avevano provocato alla vittima fratture ossee plurime e contusioni e ferite sul corpo non autorizza il tentativo del ricorrente di escludere la sussistenza oggettiva del reato. Si ritiene, infatti, che la locuzione <<mediante più condotte» che si legge nel primo comma dell'art. 613-bis cod. pen. vada interpretata come relativa non già solo ad una pluralità di episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico. Varie considerazioni hanno già condotto questa Corte a siffatta conclusione e vanno oggi ribadite. In primo luogo, un indicatore ermeneutico di grande rilievo è dato dalle ragioni che hanno condotto all'introduzione della norma ad opera della I. 14 luglio 2017, n. 110, frutto di diverse sollecitazioni internazionali (in primis, la Convenzione ONU contro la tortura e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti) e delle sentenze della Corte EDU relative ai noti fatti del G 8 di Genova (sentenza AR c. Italia del 7 luglio 2015, ma anche RT, LL e altri c. Italia, del 22 giugno 2017, quanto alle pronunzie che hanno preceduto l'entrata in vigore della novella). Nelle pronunzie suddette, la Corte EDU, nel vagliare il grado di tutela assicurato dal nostro ordinamento ai diritti delle vittime delle violenze perpetrate all'interno della scuola Diaz, riconducendo quelle condotte alla nozione di tortura, aveva stigmatizzato la
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mancanza, nel nostro sistema penale, di una disposizione che la punisse. Ebbene, circoscrivere il concetto di «più condotte» solo a quelle attuate in diversi momenti determinerebbe il paradosso di impedire la riferibilità della norma a quanto verificatosi a Genova, laddove non vi era stata la reiterazione, diluita nel tempo, delle condotte;
ciò implicherebbe aggiunge il Collegio l'adozione di una prospettiva indubbiamente distonica rispetto a quella seguita dalla Corte EDU laddove ha ricondotto quei fatti alla nozione di tortura di cui all'art. 3 della CEDU, con il rischio di dare così luogo ad una lettura non convenzionalmente orientata della disposizione di nuovo conio che ne tradirebbe l'ispirazione. L'interpretazione auspicata dal ricorrente condurrebbe, inoltre, a conseguenze irragionevoli e paradossali giacché l'efficacia repressiva della previsione sarebbe irragionevolmente depotenziata laddove si accedesse ad un'interpretazione che ne circoscriva l'applicazione ai casi di reiterazione di più segmenti di condotta, perché tanto lascerebbe prive di tutela delle situazioni - ben possibili nella pratica - in cui la tortura venga posta in essere, con le conseguenze sulla persona offesa che pure il legislatore ha previsto, in un unico contesto temporale. In altri termini, l'esegesi caldeggiata dal ricorrente autorizzerebbe a ritenere che chi realizza condotte produttive delle conseguenze indicate dal legislatore e con le modalità pure ivi previste in un unico contesto temporale, anche estremamente prolungato nel tempo, non commetta il reato di tortura a differenza di chi interrompa in uno o più momenti la sua attività. Non da ultimo può essere utile il confronto lessicale con la fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., laddove la necessità di una reiterazione delle condotte persecutorie, nel senso anche della riproduzione dei comportamenti intrusivi in successivi contesti temporali, è stata espressamente prevista dal legislatore, che ha, appunto, fatto riferimento alla nozione di «condotte reiterate», riferimento che manca invece nella norma sulla tortura.
2.1.3. Il secondo obiettivo delle censure è il passaggio motivazionale della Corte distrettuale circa la realizzazione, per mano dell'autore del fatto, del trattamento inumano o degradante per la dignità dell'offeso. La censura è infondata perché la Corte di merito, forse con un'espressione contratta e, per questo, poco felice, ha tuttavia neutralizzato le argomentazioni dell'appellante, sottolineando la non essenzialità di questa caratteristica della condotta patita dalla vittima, in presenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie. Conclusione corretta in diritto, giacché, richiamando l'enumerazione degli elementi costitutivi della fattispecie sopra schematizzati, il Collegio deve rilevare che, in presenza delle <<più condotte di cui si è detto, non è essenziale, per la costruzione della fattispecie, che l'agente abbia adottato un trattamento inumano o degradante nei
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confronti della parte lesa, sicché la pretesa lacuna motivazionale non mina la tenuta della sentenza impugnata.
3. Ricorso degli Avvocati Viscomi e Contestabile per OS.
3.1. Il primo motivo del ricorso a firma congiunta dei due difensori dell'imputato OS che concerne il vaglio circa la credibilità della persona offesa è inammissibile siccome versato in fatto e reiterativo di censure compiutamente vagliate dalla Corte di appello. Quest'ultima, infatti, alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, ha indicato le ragioni per le quali le censure dell'atto di appello sul tema fossero reiterative di temi già adeguatamente sviscerati dal Giudice di prime cure;
a queste notazioni, la Corte territoriale ha affiancato un proprio scrutinio circa l'assenza di ragioni di astio di RO diverse da quelle legate all'aggressione subita, come risulta dalla circostanza che il procedimento era sorto non già per una denunzia del predetto, ma per altri stimoli investigativi. La Corte distrettuale, inoltre, ha minimizzato le divergenze tra i due narrati della vittima, attribuendone la genesi ai momenti in cui RO era stato escusso e leggendo le seconde come una specificazione delle prime, rese in una fase in cui le condizioni fisiche della parte lesa potevano avere inciso sulla sua piena lucidità. Donde - si legge nella sentenza impugnata - le dichiarazioni della vittima non richiedevano riscontri. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Tuttavia, quando la persona offesa sia costituita parte civile, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Quella della ricerca di riscontri è, dunque, un'operazione solo eventualmente necessaria in caso di persona offesa costituita parte civile, che deve venire in gioco solo qualora il giudizio di attendibilità presenti aspetti problematici, che vanno ripianati con la ricerca di elementi esterni che le corroborino. Questa ricerca, come chiarito dalla Corte territoriale, non è necessaria nel caso delle dichiarazioni di LU RO e tale vaglio, adeguatamente motivato, non è suscettibile di censura dinanzi al Giudice di legittimità; costituisce, infatti, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la valutazione
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Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO RR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575).
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso - che concerne la conferma del giudizio di penale responsabilità per i reati di cui all'art. 605 cod. pen. commessi il 26 e il 27 ottobre 2022 è manifestamente infondato. Innanzitutto, quanto al reato di sequestro di persona commesso il 27 ottobre, il ricorso pare trascurare che il Tribunale lo ha dichiarato assorbito nel reato di tortura e, comunque, si tratta di doglianza inedita, in quanto non ve n'è traccia nell'atto di appello. Per quanto attiene ai fatti del 26 ottobre, il motivo di ricorso è generico e in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha evidenziato come la vittima fosse stata costretta a permanere per diverse ore all'interno della stalla dell'imputato, venendo, così, privata della propria libertà di movimento;
a queste considerazioni, la parte contrappone argomentazioni in fatto, in particolare trascrivendo dichiarazioni della persona offesa, secondo una costruzione errata della doglianza di legittimità. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507).
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3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa, che il ricorrente riconduce ai reati di cui ai capi 1) e 4). Ebbene, un primo aspetto che va evidenziato è che la circostanza aggravante predetta non è stata né contestata né ritenuta quanto al reato di cui al capo 4), rispetto al quale la condizione fattuale che integra l'aggravante attiene alla consistenza oggettiva della fattispecie e non già ad un elemento circostanziale. Ne consegue che, anche solo per questo aspetto, il motivo di ricorso che critica il riconoscimento della circostanza aggravante è, in parte qua, inammissibile. Ma l'impugnativa è inammissibile anche per la sua impostazione generale, giacché la parte dubita della sussistenza dell'aggravante non perché le condizioni evidenziate dalla Corte di appello non la integrino, ma perché contesta il loro verificarsi, esigendo così una rivalutazione in fatto che esula dai poteri di questa Corte, secondo i principi sopra ricordati.
3.4. Il quarto motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del possesso, da parte di OS, di una pistola, riportando passaggi delle deposizioni della persona offesa sul punto, è inammissibile siccome costruito completamente in fatto.
3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di tortura, contestando la ritenuta condizione di <<minorata difesa della vittima, la crudeltà dell'agire del reo e, ancora una volta, convogliando le critiche sul difetto di trattamenti inumani e degradanti. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si richiama quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso. Avuto riguardo agli altri temi, la struttura del reato di tortura sopra richiamata li rende del tutto irrilevanti, dal momento che le condotte portate ai danni di LU RO sono state indubbiamente violente (e questo pone nel nulla il rilievo circa la crudeltà, che è alternativa alle perpetrazione di violenze o minacce gravi), e la tenuta della sentenza impugnata prescinde dalla correttezza circa l'approfittamento di una condizione di minorata difesa, che è alternativa alla privazione della libertà personale cui era sottoposta la vittima. D'altra parte il ricorso, sotto quest'ultimo aspetto, è altresì assertivo e aspecifico, in quanto non si confronta appieno con la motivazione, che ha tratto la dimostrazione della condizione di minorata difesa dalle circostanze concrete in cui è stata realizzata la condotta, laddove le possibilità di reazione della vittima erano del tutto annientate dalla circostanza che egli era stato condotto in un luogo appartato, ove era di fatto segregato e dove veniva fronteggiato da più soggetti mentre era sottoposto a violenze con attrezzi vari.
3.6. L'ottavo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione
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contestata in relazione ai reati di cui all'art. 582 cod. pen. inglobati nei capi 1) e 4), contestazione strutturata sul richiamo agli artt. 585 e 577, n. 3), cod. pen. (cfr. pag. 32 della sentenza di primo grado). Ebbene, a questo riguardo basti osservare che il Giudice di primo grado ha dato vita sul punto ad un ampio percorso argomentativo (pagg. 32 e 33 della sentenza di primo grado), che l'appello aveva affrontato in modo del tutto generico violando il dovere di specificità oggi cristallizzato nell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., come correttamente rilevato dalla Corte di appello nel doveroso vaglio di ammissibilità del gravame di merito.
4. Ricorso di CE CE.
Il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di tortura- coincide in tutto con il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Viscomi per OS;
si ribadiscono, pertanto, le considerazioni formulate in ordine a quel motivo del coimputato.
5. Ricorso di CC LI.
5.1. Avuto riguardo al primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio di attendibilità delle persone offese LU e SI RO - vanno ribadite le osservazioni che hanno condotto a ritenere manifestamente infondato il motivo di ricorso sul medesimo punto della decisione proposto in relazione all'imputato OS, con particolare riferimento al narrato di LU RO. La Corte aggiunge che è manifestamente infondata la censura ulteriore che si insinua in questa critica, assumendo che le lesioni del 26 ottobre 2022 non sarebbero state dimostrate perché manca il relativo referto medico. Ebbene, a questo riguardo, il Collegio deve ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova, il delitto di lesioni personali, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di gerarchia tra i mezzi di prova, può essere provato in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente apprezzata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva (Sez. 2, n. 27040 del 17/06/2025, [...], Rv. 288496 -02; Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, [...], Rv. 282088-01; Sez. 3, n. 42027 del 18/09/2014, [...], Rv. 260986-01). Quanto al vaglio di affidabilità delle dichiarazioni di SI RO, la doglianza è inedita, perché non era stata formulata nell'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua
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cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, [...], Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [...]).
5.2. Il secondo motivo di ricorso di LI, che lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza oggettiva del delitto di sequestro di persona, è inammissibile siccome inedito perché, nell'atto di appello, non vi era una doglianza specifica su questo aspetto, concentrandosi l'impugnativa di merito sul profilo della partecipazione del ricorrente alla condotta di OS. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, come osservato in relazione al precedente motivo.
5.3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione concorsuale di LI all'azione degli altri imputati il 26 ottobre 2022 - è infondato perché la motivazione della Corte di merito non è manifestamente illogica quando ha valorizzato in malam partem il contributo che il ricorrente, con la sua sola presenza, aveva offerto all'azione di OS, il cui proposito criminoso era stato fortificato e corroborato dalla coeva presenza dei coimputati, coinvolti nell'intera sequenza di fatti. Le circostanze dedotte quale elemento a discarico - LI si era opposto a OS quando aveva minacciato di sparare alla vittima e lo aveva rimesso in auto - oltre che implicare valutazioni di merito, fotografano solo momenti specifici e trascurano l'intera sequenza delle condotte violente, da cui l'imputato non si è mai dissociato, mostrando, con la sua prolungata presenza, di condividerle.
5.4. Il quarto motivo di ricorso formula varie critiche alla tenuta della sentenza impugnata quanto alla sussistenza del reato di tortura, critiche che appaiono in parte solo accennate e generiche, il che già pregiudica l'ammissibilità del ricorso. Il ricorso è altresì generico e manifestamente infondato quanto al tema delle <acute sofferenze fisiche», in quanto il ricorso non è facilmente intellegibile - ed è, comunque, manifestamente infondato laddove contesta che questo aspetto possa essere dimostrato grazie alle dichiarazioni della persona offesa, alle fotografie che immortalano le lesioni stesse e ai referti medici. Come se non bastasse, la censura sul punto è aspecifica nella misura in cui, dubitando della tenuta della decisione avversata rispetto alla connotazione modale della condotta della crudeltà, omette di avvedersi che essa è alternativa alla perpetrazione di violenze.
5.5. Il quinto motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso dell'imputato nel reato di violenza privata a danno di SI RO - è manifestamente infondato per le stesse ragioni
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che hanno condotto al medesimo epilogo quanto al concorso nei reati del 26 ottobre 2022, giacché la coeva presenza di LI all'incontro con la persona offesa costituisce una forma di compartecipazione alla spedizione che anche in questo caso vale quale rafforzamento del proposito criminoso del OS, oltre ad essere stata un'autonoma forma di coazione psicologica nei confronti della vittima, che ha percepito la presenza contestuale di più persone;
tanto a tacer del fatto che, essendosi già verificati i fatti di cui ai giorni precedenti cui aveva partecipato, LI era portatore di un interesse proprio ad evitare che RO presentasse denunzia.
5.7. Il settimo motivo di ricorso, che riguarda la circostanza aggravante della premeditazione - contestata e ritenuta in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. - è infondato. Circa i fatti del 27 ottobre, la partecipazione di LI al pestaggio del giorno prima e il suo diretto coinvolgimento nel prelievo della vittima rendono ragione del corretto vaglio della Corte distrettuale, che ha valorizzato questi indicatori come sintomatici di una condivisione con OS della previa ideazione della spedizione punitiva, che vedeva, appunto, il suo antefatto in quanto accaduto il giorno precedente. Quanto al 26 ottobre, la sentenza impugnata non è manifestamente illogica né errata in diritto laddove ha evinto, dalla presenza del ricorrente nel luogo dove la vittima era stata convocata e dove era stata "interrogata" a lungo, quantomeno una sua condivisione del disegno ideato da OS. A questo riguardo, il Collegio di merito ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, [...], Rv. 285761-02; Sez. 5, n. 4977 dell'8/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581 - 01; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, [...], Rv. 262383 -01).
6. Sono invece fondati tutti i motivi di ricorso dei tre imputati che contestano il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, così declinata nella contestazione. La sentenza impugnata presta il fianco alle critiche dei ricorrenti, laddove valorizza in negativo, ai fini del riconoscimento dei caratteri tipici dell'agire mafioso, connotati fattuali propri non già dell'atteggiamento degli imputati, ma delle vittime, incorrendo, così, in un errore di prospettiva valutativa che tradisce una cattiva applicazione dei principi di diritto sanciti da questa Corte. A questo riguardo, infatti, il Collegio intende rievocare e ribadire l'orientamento ermeneutico
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Firmato Da: LE AN Emesso Da: ST
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secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in parola, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, [...], Rv. 26490001; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, [...], Rv. 250541-01). L'accertamento va condotto riguardando il contesto in cui si svolge l'azione e, soprattutto, il comportamento dell'autore del fatto che, quand'anche non appartenente ad un consesso criminale, lo richiami espressamente ovvero attui altri comportamenti che siano, da un punto di vista oggettivo, evocativi della riferibilità dell'azione agli interessi di un clan mafioso, sì da mutuare da quest'ultimo la forza di intimidazione nei confronti della vittima che rende l'azione più insidiosa e meritevole di un inasprimento sanzionatorio. Ciò posto, il riferimento, che si legge nella decisione avversata, alla consapevolezza della persona offesa che OS gravitasse in ambienti criminali, al fatto che la persona offesa avesse accettato senza reagire di seguire quest'ultimo e gli altri imputati per due giorni di seguito nonché l'accenno all'omessa denunzia del misfatto non possono esaurire lo scrutinio del Giudice di merito sul punto, giacché il baricentro del vaglio da svolgere deve riguardare la condotta del soggetto agente e valorizzarne i caratteri, che prescindono dalla capacità di reazione della persona offesa;
ciò non esclude, naturalmente, che il riverbero sulla vittima possa costituire un indicatore dell'intensità intimidatoria della condotta, ma non può rappresentare l'essenza del vaglio da svolgere. Tale ragionamento vale tanto più in un caso come quello all'esame del Collegio, in cui le ragioni alla base della duplice aggressione sono pacificamente di carattere personale. Alla luce di queste brevi riflessioni, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Il Giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il Collegio la cui sentenza era stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, [...], Rv. 28817403, Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, [...], Rv. 281106-01, n.m. sul punto;
Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, [...], Rv. 273628; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, [...], Rv. 271345).
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7. Il terzo motivo di ricorso dell'Avv. Viscomi per OS, il nono motivo degli Avvocati Viscomi e Contestabile per OS e il terzo motivo del ricorso di CE CE - che riguardano il trattamento sanzionatorio - sono assorbiti dall'annullamento con rinvio quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.
8. Alla decisione odierna non consegue la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, in quanto il governo delle spese va rimesso al prosieguo, tenuto conto che il giudizio di rinvio che dovrà svolgersi quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso può vedere l'interesse della parte privata all'ulteriore partecipazione al procedimento in quanto suscettibile di incidere sul risarcimento del danno (sull'interesse della parte civile quanto al riconoscimento dell'aggravante mafiosa, cfr. Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, [...], Rv. 283392-02; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, [...], Rv. 276115 - 02; quanto all'interesse della parte civile ad interloquire su una circostanza aggravante in sede di rinvio, cfr. Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, [...], Rv. 284811-01). Questa conclusione data la possibile, maggiore incidenza sul patema della vittima generato da un modus operandi mafioso pare essere coerente con la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 26 giugno 2025, le cui motivazioni non sono state depositate alla data della presente decisione;
l'autorevole pronunzia ha sancito che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza - e a resistere alle impugnazioni di controparte con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale, mentre non ha interesse ad interloquire quando dette circostanze influiscano sul solo trattamento sanzionatorio.
9. La natura dei rapporti e i reati oggetto della vicenda impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta i ricorsi nel resto. Rimette al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese processuali tra le parti private.
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso il 19/11/2025
Il Consigliere estensore AO RR
Il Presidente
LE AN
Firmato
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