Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2024, n. 42647
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Sentenza 3 ottobre 2024

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La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca della prova, in quanto questa presuppone l'esistenza di indizi di reato; tuttavia, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, le notizie ivi contenute possono e debbono costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis".

Le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2024, n. 42647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42647
    Data del deposito : 3 ottobre 2024

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