Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali (nella specie, taglio alle labbra) può essere dimostrato, per il principio di libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i diversi mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
Leggi di più… - 2. Lesioni personali: può essere provato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi - Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 42027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42027 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2522
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 11123/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S. , n. a (SI) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 10/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al secondo e quarto motivo con rigetto nel resto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Mormino A., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. A.S. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Agrigento di condanna per i reati di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p., artt. 582 e 585 c.p., e art. 612 bis c.p., posti in essere nei confronti di P.K. , ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione.
2. Con un primo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 609 bis c.p., e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare lamenta l'avvenuta erronea sussunzione della condotta posta in essere all'interno della contestata fattispecie di tentata violenza sessuale posto che, secondo lo stesso contenuto della querela, l'imputato, subito dopo avere cercato di afferrare da dietro la donna tentando di baciarla, aveva affermato di volersi a lei presentare, in tal modo non potendo la condotta dell'uomo essere finalizzata ad esercitare una tipica ed inequivoca violenza sessuale. Lamenta inoltre la mancata adeguata valutazione da parte della Corte del tempo di ben tre mesi trascorso tra la data dei fatti e la data di presentazione della querela, essendo illogiche le argomentazioni spese dai giudici sul punto (in particolare con riguardo all'avere ricollegato l'aborto subito il (SI) , che avrebbe spinto la donna a sporgere querela, alla condotta dell'imputato). Evidenzia poi determinati elementi inerenti la dinamica processuale e dei fatti ed il comportamento della persona offesa successivo al fatto come narrati dalla persona offesa dai quali dovrebbe evincersi la carenza logica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
3. Con un secondo motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 609 bis, comma 3, c.p., in relazione alla negata concessione dell'attenuante del fatto lieve riconosciuta invece in primo grado;
evidenzia infatti come la motivazione della Corte, che ha ritenuto la condotta dell'imputato "abissalmente lontana" dai fatti di minore gravita, contrasti con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tanto più avendo invece il G.u.p. fatto corretta applicazione dei medesimi.
4. Con un terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado.
5. Con un quarto motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 5, e la manifesta illogicità della motivazione alla base della ritenuta aggravante della minorata difesa. Infatti, discostandosi dalla norma che impone il necessario riferimento a circostanze di tempo, di luogo o di persona, la Corte ha erroneamente valorizzato il fatto che la persona offesa abbia subito la condotta mentre ascoltava musica con le cuffie alle orecchie, tra l'altro non avendo tale fatto impedito alla donna, come da lei dichiarato, di sentire una presenza dietro di sè. Quanto alla minorata difesa per approfittamento delle condizioni personali, la stessa avrebbe dovuto derivare, come da giurisprudenza, dalla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo.
6. Con un quinto motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 582 c.p., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
essendo stata la responsabilità affermata pur in mancanza di alcun referto o di altra circostanza probante la "malattia" derivata dall'aggressione, e non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni della persona offesa circa il taglio alle labbra subito.
7. Con un sesto motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 612 bis c.p., ed il vizio di motivazione. Infatti, a seguito del maldestro approccio dell'imputato, soltanto il (SI) , ovvero oltre due mesi dopo dal fatto della "tentata violenza", la persona offesa ebbe modo occasionalmente di reincontrare l'uomo, come da lei stessa dichiarato;
in precedenza al fatto, poi, vi era stato unicamente il "pedinamento" avvenuto il giorno prima, con conseguente inconfigurabilità del reato di stalking.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Il primo motivo, con cui si pretenderebbe anzitutto, anche con riferimento all'invocata non attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, di evidenziare, con riguardo al reato di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p., la sostanziale mancanza di atti connotati da valenza sessuale, è inammissibile. Il ricorrente non contesta, infatti, che la persona offesa abbia, come riportato in sentenza, conformemente al resoconto di cui già alla sentenza di primo grado, dichiarato di essere stata afferrata da dietro dall'uomo che, subito dopo, tentò, con la forza, di baciarla, ma attribuisce alla richiesta di questi, ancora successiva, di volersi presentare, la spiegazione della sua condotta complessiva che, in tal modo, resterebbe priva di ogni illecita valenza;
sennonché la sentenza impugnata ha esaustivamente spiegato, a fronte di deduzioni che, in realtà, si risolvono, inammissibilmente, nell'attribuire ai fatti un diverso significato rispetto a quello del tutto logicamente tratto dalla Corte territoriale sulla base appunto delle dichiarazioni della persona offesa, come la condotta suddetta, ed in particolare il tentativo di baciare la donna contro la sua volontà senza riuscirvi, abbia di per sè sola integrato il reato tentato contestato all'imputato, in ciò facendo corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte.
Va infatti ribadito che tra gli atti suscettibili di integrare il delitto di violenza sessuale ben possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente, ivi incluso, dunque, il bacio (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 42871 del 26/09/2013, Z. e altro, Rv. 256915; Sez. 3^, n. 25512 del 13/02/2007, Greco, Rv. 236964; Sez. 3^, n. 549 del 15/11/2005, Beraldo, Rv. 233115); di qui, allora, la corretta connotazione quale tentativo di violenza, dell'atto mirato, senza riuscirvi, a baciare l'altrui persona. Anche con riferimento alla ulteriore doglianza inerente la pretesa inattendibilità della persona offesa, la sentenza ha linearmente dato atto, alle pagine 12 e seguenti, delle ragioni per le quali, invece, le dichiarazioni della persona offesa, di cui ha riportato il contenuto ben spiegato come esente da contraddizioni anche in relazione alla dinamica del fatto, sono del tutto internamente coerenti. Peraltro, le pretese incongruità della valutazione operata dalla Corte palermitana consistite nell'anomala mancata testimonianza, nel processo, del marito della donna, nell'anomala condotta illecita posta in essere "in pieno giorno", nella mancata presentazione della donna al Pronto soccorso e presso la Polizia, nella durata del fatto, tutt'altro che repentina, e nella mancata inclusione, nel racconto fatto dalla vittima ai propri parenti circa l'aggressione subita, dello specifico tentativo di violenza, appaiono risolversi, senza intaccare per nulla l'impianto logico della motivazione, fondato soprattutto sulla coerenza delle dichiarazioni rese in ordine ai vari "incontri" avuti con l'uomo nel periodo ricompreso tra il febbraio ed il maggio del 2002, in una pretesa di sindacato del compendio probatorio e nella inammissibile richiesta, in tal modo rivolta a questa Corte, di un nuovo giudizio di merito.
La sentenza ha inoltre spiegato, in particolare, in maniera logica il motivo della distanza temporale di quasi tre mesi tra momento del fatto (il (SI) ) e momento della denuncia (il (SI) ), evidenziando non solo il fatto che il (SI) la persona offesa, recatasi a presentare denuncia, era stata invitata a ritornare in altro momento, ma anche la progressione degli eventi, evidenziando la subita interruzione di gravidanza in data (SI) , non illogicamente ricollegata dalla donna al fatto subito, e l'ulteriore molestia del (SI) , allorquando ella si trovava in spiaggia con il figlio.
9. Il secondo motivo è invece fondato.
Questa Corte ha più volte affermato, anche con recentissimi arresti, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante per i casi di minore gravita, prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (cfr., tra le tante, Sez. 3^, n. 23913 del 14/05/2014, C, Rv. 259196; Sez. 3^, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282).
Ciò posto, la sentenza impugnata, senza neanche confrontarsi, come sarebbe stato necessario, con le argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva affermato, in senso contrario, la sussistenza dell'attenuante, non ha spiegato in alcun modo perché il fatto non sarebbe di minima gravita tenuto conto dei parametri appena sopra ricordati, essendosi la motivazione limitata, senza spiegarne il perché, ad affermare che nella nozione di "minore gravita" rientrerebbero "situazioni abissalmente lontane" da quella di specie, e richiamando in proposito arresto di questa Corte, in tema di atti sessuali fatti commettere dal soggetto agente mediante collegamento telematico "a distanza", niente affatto funzionale, attesa la eterogeneità delle fattispecie, a corroborare giuridicamente le conclusioni adottate. Di qui la mancanza di alcuna, idonea, motivazione.
10. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha evidenziato la reiterazione delle condotte poste in essere e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato secondo cui era stata la donna a provocarlo con sorrisi ed atteggiamenti di invito, ha adeguatamente e non illogicamente dato atto, in tal modo, della preponderanza in senso negativo, di tali elementi, rispetto al dato, valorizzato invece dal primo giudice in senso favorevole, della sussistenza di un unico, lieve, precedente penale.
11. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto ricorrere la circostanza aggravante della "minorata difesa" sul presupposto secondo cui l'avere l'imputato avvicinato la donna sorprendendola alle spalle mentre questa ascoltava musica con le cuffiette alle orecchie avrebbe facilitato l'azione delittuosa. Sennonché, atteso che in precedente altra parte della stessa sentenza si afferma testualmente, riepilogandosi le dichiarazioni della persona offesa, che questa "aveva sentito, malgrado avesse le cuffiette dell'ipod, di essere seguita da qualcuno", non è dato comprendere in cosa sia consistita la ritenuta facilitazione;
se infatti la persona offesa ebbe a percepire, già da prima, di essere seguita, nessuna "sorpresa" può logicamente dirsi essersi verificata. Ne consegue la contraddittorietà della motivazione sul punto tanto più che la repentinità dell'aggressione e la scelta del momento più propizio per cogliere di sorpresa la vittima, quando essa è impossibilitata a vedere perché da la spalle all'aggressore, sono soluzioni operative tipiche dell'avvedutezza criminale e, quindi, non possono, da sole, dare contenuto di fatto alla circostanza aggravante in oggetto (cfr. Sez. 1^, n. 40289 del 18/06/2013, Pennetti, Rv. 257792, non massimata sullo specifico punto).
12. Il quinto motivo è infondato.
Il ricorrente ha lamentato, infatti, la mancanza di prova delle lesioni di cui agli artt. 582 e 585 c.p., contestate stante la mancanza di un referto medico attestante la "malattia" derivata dall'aggressione denunciata. Va però evidenziato come la sentenza impugnata abbia valorizzato, ai necessari fini probatori, le dichiarazioni della stessa persona offesa in ordine al taglio alle labbra da lei subito in conseguenza dell'azione posta in essere dall'imputato, un tale operato apparendo del tutto corretto. Premesso infatti che per "malattia" deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, di talché ben può rientrarvi anche il taglio alle lebbra in oggetto (cfr., con specifico riferimento alle escoriazioni, Sez. 5^, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248788), va osservato che l'assunto del ricorrente si pone in contrasto con un sistema processuale che, come quello penale, si affida costantemente al principio del libero convincimento del giudice e alla esclusione di gerarchie tra i diversi mezzi di prova, tutti paritariamente posti sul medesimo piano quanto alla valutazione che di essi il giudice può operare;
sì che, specie ove non si tratti, come nel caso in esame, caratterizzato da reato comunque procedibile d'ufficio, di valutare la durata della malattia stessa, ben può la testimonianza della persona offesa, di cui sia positivamente valutata l'attendibilità, fornire da sola la prova richiesta pur in mancanza di un referto medico.
13. L'ultimo motivo, con il quale si sostiene la mancanza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, invocando, quale più adeguato inquadramento del fatto, quello rappresentato dall'art. 660 c.p., è infondato. Nella struttura dell'art. 612 bis c.p.,
introdotto dal D.L. n. 11 del 2009, art. 7, convertito in L. n. 38 del 2009, vengono considerate, quali "atti persecutori", quelle condotte reiterate, di "minaccia" o di "molestia", che cagionino, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persone legate alla persona offesa da un particolare vincolo di parentela o di affetto o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Ne consegue che il reato di atti persecutori, ove realizzato a mezzo di condotta di molestie, si differenzia strutturalmente da quello dell'art. 660 c.p., in ragione dell'evento di danno quale risultato, nelle sue plurime possibilità sopra ricordate, di una condotta che, sul piano materiale, appare la medesima della contravvenzione. Di qui, dunque, la corretta affermazione, operata dalla Corte territoriale, secondo cui i reiterati comportamenti posti in essere dall'imputato e consistiti, segnatamente, nel tentare un approccio, il giorno prima della tentata violenza, a bordo di una moto, con la donna, facendo gesti volgari con la lingua, nell'avvicinarsi, il giorno (SI) , ancora una volta in moto verso la donna ed il di lei figlio, e nel pedinarla ancora una volta il (SI) , mentre era in compagnia di figlio e suocera, abbiano integrato, tanto più tenuto conto del tentativo di violenza subito, il reato in oggetto attesa, da un lato, la sufficienza a tal fine anche solo di due condotte di molestia (cfr., tra le altre, Sez. 5^, n. 6417 del 17/02/2010, Oliviero, Rv.245881) e, dall'altro, lo stato di paura indotto nella persona offesa ed il mutamento di vita indotto. Quanto a tali ultimi profili, in particolare, la sentenza ha richiamato le dichiarazioni della donna confermate dal cognato e dal suocero sullo stato della stessa, spaventatissimo, molto scosso e agitato già dopo i fatti del febbraio e del (SI) e le ulteriori dichiarazioni della persona offesa in ordine ai propri mutamenti di vita, non essendo più andata da sola a fare jogging, e, dopo l'incontro del (SI) , avendo a preso a dormire la notte ospitando in casa, in assenza del marito, il suocero. In definitiva, la sentenza impugnata appare avere fatto corretta applicazione, nella specie, del principio secondo cui la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., Sez. 6^, n. 20038 del 19/03/2014, T., Rv. 259458). 14. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo che dovrà, nel valutare la concedibilità dell'attenuante del fatto di minore gravita di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, e la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, attenersi ai principi sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravita e all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014