Sentenza 14 ottobre 2009
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L'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione e furto con strappo) prevede autonome figure di reato e non circostanze aggravanti del furto semplice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2009, n. 43452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43452 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
APR 후
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52 43452 /09
2532 Udienza pubblica Sentenza N.
Registro Generale N. 42944/08 del 14.10.2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Aldo Sebastiano
-Presidente; RIZZO MARZANO - Consigliere rel.; 2) Dott. Francesco
3) Dott. Carlo Giuseppe
- Consigliere;
BRUSCO
4) Dott. Giacomo
- Consigliere;
FOTI
5) Dott.ssa Patrizia
-Consigliere; PICCIALLI
i ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Roma;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 4.7.2008, nei confronti di: 1) AN RE, n. in Benevento il 26.8.1980; 2) IN
LE, n. in Roma il 31.11.1982;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott.
Francesco Marzano;
Generale, dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Non comparso il difensore degli imputati;
Osserva:
Svolgimento del processo
1. Il 17 febbraio 2008 il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, condannava RE AN ed LE IN, riconosciute loro le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva a pene ritenute di giustizia, per imputazione di cui agli artt. 81, cpv., 110,
624-bis, 625, n. 2, cod. pen..
Si contestava agli imputati di essersi, in concorso tra loro, impossessati di alcuni oggetti (due magliette, un pantalone, due felpe), prelevandoli all'interno di un esercizio commerciale ("Scarpa Mondo"), previa asportazione dei dispositivi antitaccheggio.
Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2008, riconduceva il fatto nella previsione di cui agli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen., conseguentemente riducendo la pena inflitta dal primo giudice, e confermava nel resto. Ritenevano i giudici del merito che non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 624-bis cod. pen., perché questo "riguarda soltanto i furti commessi in abitazione e quelli con strappo, non quelli in locali diversi dall'abitazione".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, denunziando il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 624-bis cod. pen.. Deduce che illegittimamente era stata esclusa la riconducibilità del fatto alla previsione del citato art. 624-bis cod. proc. pen., dovendo "ritenersi luogo destinato in tutto od in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si :
trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizio commerciali".
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
Invero, il previgente art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen. (nella sua lettura antecedente alla novella di cui all'art. 2 L. 26 marzo 2001, n. 128), in tema di aggravanti del reato di furto, faceva riferimento alla introduzione o trattenimento "in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione".
L'art. 624-bis cod. pen., introdotto con la precitata novella normativa, configura ora autonome figure di reato e fa riferimento (oltre alla ipotesi di furto con strappo) al furto commesso “mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". Appare, perciò, evidente l'ampliamento della portata della previsione, facendosi ora riferimento alla "privata dimora" piuttosto che all'abitazione".
Secondo quanto ha più volte avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare (già prima della novella in questione in tema di furto, a proposito del reato di cui all'art. 614 cod. pen.), la nozione di "privata dimora" sicuramente più ampia di quello di "abitazione" e comprende qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o delle attività lavorative, culturali, professionali (cfr. ex plurimis, Cass., Sez, IV, 16 aprile 2008, n. 20022; id. Sez.. V, 18 settembre
2007, n. 43089; id., Sez. IV, 26 febbraio 2003, n. 18810; id., Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 43671; id., Sez. I, 9 maggio 1979, n. 8458; id., Sez. V, 28 ottobre 1983, 10331; id., Sez, V, Sez. V, 14 maggio 1981, 5767). In tale novero rientrano, dunque, anche gli esercizi commerciali, dovendosi, perciò, ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., come nella specie originariamente contestato.
4. Qualificato il fatto di reato come violazione degli artt. 624-bis e
625, n. 2, cod. pen., la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, qualificato il fatto contestato come violazione degli artt. 624-bis e 625. n. 2, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Roma, 14 ottobre 2009.
Consigliere estensore Il Presidente пажехо тагнать
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 NOV. 2009 A DI M
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IL CANCELLIERE C/ R
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Giulio MI TIBERIO
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