Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3148/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/4/1935 in CESARÒ (ME), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rosaria Seminara;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , di anni 88, è in atto affetta da: -Spondilodiscoartrosi in Parte_1 inveterate pregresse fratture toraco-lombari. Gonartrosi bilaterale ed esiti di pregressa frattura omero sn con residuate limitazioni a media incidenza funzionale;
-Ipertensione arteriosa in soggetto con accertate estese placche ateromasiche parietali calcifiche Emai_ nell'arco aortico, nell'aorta addominale e nelle aa. . Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente SI.ra , di anni 88, già Parte_1 riconosciuta dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile:
Invalido medio-grave 67%-99%, e dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap: portatore di Handicap in situazione di non gravità(Comma 1 Art.3),alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene ad una invalidità nella misura del 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge 118/71 con decorrenza a far data dal Mandato di
Incarico inteso al Dicembre 2023. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART. 3) a norma della legge 05.02.92 n. 104.”.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la SI.ra , è ritenuto invalida 100% grave con Parte_1 il riconoscimento dell'handicap comma 3 articolo 3 legge 104 e con i benefici degli invalidi ultrasessantacinquenne che sono impossibilitati a deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, fin dalla data del dell'29-02-2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal
29.2.2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 12/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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