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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2024, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE composto dai sig.ri magistrati
DOTT. MARCO SALVATORI PRESIDENTE
DOTT.SSA VINCENZA BENNICI GIUDICE
DOTT.SSA BEATRICE RAGUSA GIUDICE
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad [...] il [...] C.F: Parte_1
residente a [...]
3, rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Russello con indirizzo pec:
giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
– ricorrente–
CONTRO
, nato ad [...] il [...] ed residente in [...]Controparte_1
Empedocle nella Via Dell'Albero n.3, c.f.: ; C.F._2
– resistente contumace–
E nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede
Tribunale di Agrigento Interveniente ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis e ss c.c. ritualmente notificato, Parte_2
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...] [...]
dalla quale nasceva il figlio - dava atto del Persona_1 Persona_2
fallimento del rapporto affettivo e chiedeva disporsi l'affido congiunto del figlio minore con assegnazione della casa di Via dell'Albero n.1 a Porto Em-
pedocle e la previsione di un assegno di mantenimento in capo alla
contro
-
parte per la regolamentazione dell'assegno di mantenimento.
Rappresentava che a partire dal settembre dell'anno 2022 insieme al fi-
glio lasciava la casa familiare di via degli Alberi n.3 per Persona_2
trasferirsi nella villetta attigua (via dell'Albero n.1), anch'essa di proprietà
di , mentre quest'ultimo rimaneva a vivere presso la casa Controparte_1
dove vivevano tutti insieme durante la convivenza e dove l'odierno resi-
stente mantiene formale residenza.
Rilevava come lo stesso si fosse reso responsabile di condotte violente nei propri confronti e nei riguardi dei suoi familiari per i quali si rendeva ne-
cessario l'intervento delle Autorità e da ultimo l'attivazione del codice rosso per il quale il resistente riceveva formale atto di ammonimento da parte della Questura di Agrigento;
diversamente dal rapporto di coppia, i contatti tra padre e figlio sono sempre stati mantenuti, seppur l'odierno resistente non avesse mai versato alcun mantenimento nei confronti del figlio.
Alla luce dei sopra esposti fatti, la ricorrente chiedeva di disporre: 1) l'af-
fido condiviso del figlio minore con collocazione stabile Persona_2
presso il domicilio materno;
2) la regolamentazione del diritto di visita del
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile padre in caso di disaccordo tra i genitori 3) il versamento da parte del con-
[... venuto di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegnazione in Persona_3
proprio favore della casa di via dell' Albero n.1 sita in Porto Empedocle che la stessa, unitamente alla propria famiglia, aveva provveduto a ristruttu-
rare, arredare e mantenere e dove abita insieme al figlio a far data dal 2022.
Ritualmente raggiunto da notifica, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio.
Il Giudice relatore all'udienza del 13.11.2024, sentita parte ricorrente,
poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**
In merito alla domanda di affido condiviso del minore va subito rilevato come , nei fatti rimanendo contumace e non contestando Controparte_1
quindi le allegazioni di parte resistente, accetta a che sia la madre del figlio minore ad occuparsene prevalentemente. Persona_2
Non essendo emersi quindi elementi di segno contrario che possano ar-
recare pregiudizio al minore dall'affido condiviso, né circostanze che pos-
sano indicare l'inidoneità del genitore collocatario al mantenimento di una corretta educazione, la domanda va senz'altro accolta.
Il figlio minore va, dunque, affidato ad entrambi i ge- Persona_2
nitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore inte-
resse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni natu-
rali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé.
Vista la richiesta di parte ricorrente, nonché le sue stesse dichiarazioni
(cfr verbale del 13.11.2024: “mio figlio frequenta regolarmente il padre, dorme a casa sua, hanno un rapporto normale”), in merito al regime di visite e al fine di garantire il più possibile le frequentazioni del padre con il figlio minorenne va previsto che il quale genitore non collocatario, possa incontrare CP_1
il figlio liberamente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo,
resterà con il padre, nelle ore pomeridiane, compatibilmente con gli impe-
gni di studio o di salute del minore e lavorative del padre, il martedì e gio-
vedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30 ed a fine settimana alterni dal venerdì
dalle ore 17:30 fino alla domenica alle 20:00; nonché nel periodo estivo per trenta giorni anche frazionabili da concordare con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel periodo natalizio per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pa- squale, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
Quanto al mantenimento, costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori, pertanto tenuto conto delle evidenze del caso in esame (cfr. deposizione di dalla Parte_1 quale si evince che la stessa non lavora e che “il sig. ha sempre lavorato CP_1
presso il ristorante della sua famiglia nel periodo in cui stavamo insieme, il ristorante si chiama “operà” e guadagnava circa 1.200,00 euro al mese. Si è licenziato credo nel
2023; quest'estate ha fatto il bagnino con contratto e che io sappia adesso lavora all'aquaselz, lui è barman lavora in quel settore e dunque al banco bar. Da quanto
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile mi dice lui è impegnato lavorativamente tutta la settimana”) si stima congruo fis- sare il mantenimento in € 250,00, da versarsi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il padre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludi-
che e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie;
quanto invece alla percezione dell'as-
segno unico universale questo sarà percepito nella misura della metà per ciascuno dei genitori del minore.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa di via dell'Albero 1, la stessa deve essere rigettata.
Ed infatti tale abitazione non è definibile quale “casa coniugale”, ossia quella in cui il nucleo familiare ha vissuto durante il rapporto di convi-
venza: ed invero, all'epoca dell'unione, la famiglia si era stabilita in via dell'Albero n. 3, da dove la ricorrente si è volontariamente allontanata, per condivisibili ragioni, al momento della separazione.
Non sussiste, dunque, nel caso di specie, un diritto del minore alla con-
servazione dell'habitat, che non è definibile, giova ripeterlo “familiare”, con riguardo all'immobile di via dell'Albero n. 1, essendovisi trasferito solo con la madre nel momento in cui la famiglia era già disgregata.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene opportuno sottolineare che si è tenuto conto della sussistenza del comodato d'uso gratuito della casa di via dell'Albero
1 concesso dal alla in ragione della sussistenza del figlio mi- CP_1 Pt_1
nore, nella determinazione dell'importo minimo a titolo di mantenimento a suo carico.
Spese irripetibili stante la contumacia della controparte.
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile
P.Q.M.
Il Collegio, udito il procuratore della parte costituita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DISPONE
Che il figlio venga affidato ad entrambi i geni- Persona_4
tori, con collocazione stabile presso il domicilio di e con fa- Parte_1
coltà per il padre di incontrare il figlio secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento del mi- Controparte_1
nore, un assegno di € 250,00 da versare a entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, lu-
diche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie)
sostenute nell'interesse del figlio, previa concertazione tra le parti.
Rigetta la richiesta di assegnazione della casa di via dell'Albero 1.
Dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.
Così, deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. est.
Dott. Marco Salvatori dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile
DOTT. MARCO SALVATORI PRESIDENTE
DOTT.SSA VINCENZA BENNICI GIUDICE
DOTT.SSA BEATRICE RAGUSA GIUDICE
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad [...] il [...] C.F: Parte_1
residente a [...]
3, rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Russello con indirizzo pec:
giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
– ricorrente–
CONTRO
, nato ad [...] il [...] ed residente in [...]Controparte_1
Empedocle nella Via Dell'Albero n.3, c.f.: ; C.F._2
– resistente contumace–
E nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede
Tribunale di Agrigento Interveniente ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis e ss c.c. ritualmente notificato, Parte_2
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...] [...]
dalla quale nasceva il figlio - dava atto del Persona_1 Persona_2
fallimento del rapporto affettivo e chiedeva disporsi l'affido congiunto del figlio minore con assegnazione della casa di Via dell'Albero n.1 a Porto Em-
pedocle e la previsione di un assegno di mantenimento in capo alla
contro
-
parte per la regolamentazione dell'assegno di mantenimento.
Rappresentava che a partire dal settembre dell'anno 2022 insieme al fi-
glio lasciava la casa familiare di via degli Alberi n.3 per Persona_2
trasferirsi nella villetta attigua (via dell'Albero n.1), anch'essa di proprietà
di , mentre quest'ultimo rimaneva a vivere presso la casa Controparte_1
dove vivevano tutti insieme durante la convivenza e dove l'odierno resi-
stente mantiene formale residenza.
Rilevava come lo stesso si fosse reso responsabile di condotte violente nei propri confronti e nei riguardi dei suoi familiari per i quali si rendeva ne-
cessario l'intervento delle Autorità e da ultimo l'attivazione del codice rosso per il quale il resistente riceveva formale atto di ammonimento da parte della Questura di Agrigento;
diversamente dal rapporto di coppia, i contatti tra padre e figlio sono sempre stati mantenuti, seppur l'odierno resistente non avesse mai versato alcun mantenimento nei confronti del figlio.
Alla luce dei sopra esposti fatti, la ricorrente chiedeva di disporre: 1) l'af-
fido condiviso del figlio minore con collocazione stabile Persona_2
presso il domicilio materno;
2) la regolamentazione del diritto di visita del
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile padre in caso di disaccordo tra i genitori 3) il versamento da parte del con-
[... venuto di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) l'assegnazione in Persona_3
proprio favore della casa di via dell' Albero n.1 sita in Porto Empedocle che la stessa, unitamente alla propria famiglia, aveva provveduto a ristruttu-
rare, arredare e mantenere e dove abita insieme al figlio a far data dal 2022.
Ritualmente raggiunto da notifica, non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio.
Il Giudice relatore all'udienza del 13.11.2024, sentita parte ricorrente,
poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**
In merito alla domanda di affido condiviso del minore va subito rilevato come , nei fatti rimanendo contumace e non contestando Controparte_1
quindi le allegazioni di parte resistente, accetta a che sia la madre del figlio minore ad occuparsene prevalentemente. Persona_2
Non essendo emersi quindi elementi di segno contrario che possano ar-
recare pregiudizio al minore dall'affido condiviso, né circostanze che pos-
sano indicare l'inidoneità del genitore collocatario al mantenimento di una corretta educazione, la domanda va senz'altro accolta.
Il figlio minore va, dunque, affidato ad entrambi i ge- Persona_2
nitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore inte-
resse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni natu-
rali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé.
Vista la richiesta di parte ricorrente, nonché le sue stesse dichiarazioni
(cfr verbale del 13.11.2024: “mio figlio frequenta regolarmente il padre, dorme a casa sua, hanno un rapporto normale”), in merito al regime di visite e al fine di garantire il più possibile le frequentazioni del padre con il figlio minorenne va previsto che il quale genitore non collocatario, possa incontrare CP_1
il figlio liberamente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo,
resterà con il padre, nelle ore pomeridiane, compatibilmente con gli impe-
gni di studio o di salute del minore e lavorative del padre, il martedì e gio-
vedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30 ed a fine settimana alterni dal venerdì
dalle ore 17:30 fino alla domenica alle 20:00; nonché nel periodo estivo per trenta giorni anche frazionabili da concordare con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel periodo natalizio per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pa- squale, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
Quanto al mantenimento, costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato sorge nei confronti di entrambi i genitori, pertanto tenuto conto delle evidenze del caso in esame (cfr. deposizione di dalla Parte_1 quale si evince che la stessa non lavora e che “il sig. ha sempre lavorato CP_1
presso il ristorante della sua famiglia nel periodo in cui stavamo insieme, il ristorante si chiama “operà” e guadagnava circa 1.200,00 euro al mese. Si è licenziato credo nel
2023; quest'estate ha fatto il bagnino con contratto e che io sappia adesso lavora all'aquaselz, lui è barman lavora in quel settore e dunque al banco bar. Da quanto
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile mi dice lui è impegnato lavorativamente tutta la settimana”) si stima congruo fis- sare il mantenimento in € 250,00, da versarsi alla ricorrente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il padre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludi-
che e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie;
quanto invece alla percezione dell'as-
segno unico universale questo sarà percepito nella misura della metà per ciascuno dei genitori del minore.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa di via dell'Albero 1, la stessa deve essere rigettata.
Ed infatti tale abitazione non è definibile quale “casa coniugale”, ossia quella in cui il nucleo familiare ha vissuto durante il rapporto di convi-
venza: ed invero, all'epoca dell'unione, la famiglia si era stabilita in via dell'Albero n. 3, da dove la ricorrente si è volontariamente allontanata, per condivisibili ragioni, al momento della separazione.
Non sussiste, dunque, nel caso di specie, un diritto del minore alla con-
servazione dell'habitat, che non è definibile, giova ripeterlo “familiare”, con riguardo all'immobile di via dell'Albero n. 1, essendovisi trasferito solo con la madre nel momento in cui la famiglia era già disgregata.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene opportuno sottolineare che si è tenuto conto della sussistenza del comodato d'uso gratuito della casa di via dell'Albero
1 concesso dal alla in ragione della sussistenza del figlio mi- CP_1 Pt_1
nore, nella determinazione dell'importo minimo a titolo di mantenimento a suo carico.
Spese irripetibili stante la contumacia della controparte.
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile
P.Q.M.
Il Collegio, udito il procuratore della parte costituita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DISPONE
Che il figlio venga affidato ad entrambi i geni- Persona_4
tori, con collocazione stabile presso il domicilio di e con fa- Parte_1
coltà per il padre di incontrare il figlio secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento del mi- Controparte_1
nore, un assegno di € 250,00 da versare a entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, lu-
diche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie)
sostenute nell'interesse del figlio, previa concertazione tra le parti.
Rigetta la richiesta di assegnazione della casa di via dell'Albero 1.
Dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.
Così, deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. est.
Dott. Marco Salvatori dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile