Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1952, n. 62
Articolo 2
Versione
11 marzo 1952
Art. 1.
Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell' art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628 , spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprieta' delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.
E' fatto salvo l'eventuale trattamento piu' favorevole in atto.
Entrata in vigore il 11 marzo 1952