TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 723/2022 promossa da:
nata il [...] a [...] e ivi residente in C.da Maida I n. Parte_1
45 (C.F.: ), nata il [...] a [...] e ivi C.F._1 Parte_2 residente in C.da Maida I n. 45 (C.F.: ), nato a C.F._2 Parte_3
Locri il 23.10.1964 e residente in [...] in C.da Maida I n. 45 (C.F.:
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3 Parte_4
(TO) in Via Cassagna (C.F.: ), tutti n.q. di eredi di CodiceFiscale_4 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 13.07.2022 in Grotteria (RC), elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Giovanni
Tropiano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati nel suo studio legale in Via Cimato, 32 di Siderno;
OPPONENTI
e
( ) elettivamente domiciliato presso e nello studio Controparte_1 C.F._5 dell'avv. Giuseppe Trichilo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Solo la parte opposta ha precisato come da note depositate il 3.5.2025.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Persona_1 ex art.645 cpc al decreto erroneamente definito “ingiuntivo”, emesso dal G.E. nella proc. es.
n.1090/2019 con cui il G.E. “ingiungeva” il pagamento delle competenze del CTU nominato nell'ambito della procedura esecutiva. L'opponente contestava il decreto sulla base di valutazioni già mosse nella procedura esecutiva e chiedeva pertanto la revoca.
Nel corso del giudizio il procuratore dell'opponente dichiarava la morte del suo assistito e il giudice dichiarava così l'interruzione del giudizio che a seguito di ricorso, veniva proseguito dagli eredi.
Si costituiva tardivamente l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione. La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc e fissata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter con note da depositare nei termini di rito.
L'opposizione è inammissibile, oltrechè tardiva.
Occorre osservare preliminarmente che gli odierni opponenti hanno proceduto ai sensi dell'art.645 cpc avverso un decreto che non è ingiuntivo, ma di liquidazione dei compensi
CTU, emesso dal G.E. a definizione di una procedura esecutiva dagli stessi opponenti richiamata.
L'opposizione pertanto, se proposta al fine di contestare l'importo liquidato, doveva essere introdotta ai sensi dell'art.170 TUSG entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto e non quaranta dalla notificazione e doveva ovviamente riguardare anche il CTU beneficiario della liquidazione. Le motivazioni peraltro poste a base dell'opposizione reiterano le censure già esposte in sede di procedura esecutiva che non attengono la cognizione del giudice ordinario.
Si rileva inoltre che l'opponente non ha mai prodotto la copia conforme del decreto impugnato, né altra documentazione da cui poter verificare in ogni caso non solo la tempestività dell'opposizione, che comunque, per le ragioni già appena esposte, non era quella idonea, ma anche l'eccepita nullità della notifica del decreto. E' soltanto dall'esposizione dei fatti indicati in citazione e confermati dall'opposto che si è potuto capire che il decreto opposto non è un decreto ingiuntivo ma un decreto di liquidazione CTU emesso dal G.E.
In punto di spese, gli opponenti vanno condannati, per il principio di soccombenza, al pagamento delle stesse, che vanno liquidate con applicazione delle tariffe minime in ragione delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
+3 con atto ritualmente notificato, contro , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione;
b) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.
1.278,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis