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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2090/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR NC, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2090/2025 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parete (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 98, presso lo studio dell'Avv. Di Marino Melchiorre (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2 calce dell'atto di appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv. Napolitano Francesco (c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA
E
(c.f.: ) CP_2 C.F._4
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 11121/2024, pubblicata in data 30/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 2090/2025 R.G.A.C.
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo, e deve ritenersi parte integrante del verbale di udienza del 06 giugno 2022.
In via pregiudiziale di rito, ed in maniera completamente assorbente rispetto a ogni altra questione, va dichiarata l'improcedibilità del gravame ex art. 348 comma 2, c.p.c., non essendo l'appellante comparso (neppure figurativamente depositando le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.) né all'udienza dell'11 settembre
2025 (alla quale la causa era chiamata in sostanziale prosecuzione di prima udienza), né alla successiva udienza del 27 ottobre 2025, nonostante la rituale comunicazione nei propri confronti di tutte le ordinanza di rinvio ivi rispettivamente rese.
Stante l'immediata definizione del giudizio per il motivo di rito innanzi indicato e la pressoché inesistente attività processuale espletata dalle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite relative al presente giudizio di gravame.
Occorre, tuttavia, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002.
Ed invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR NC, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2090/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appello avverso la sentenza
n. 11121/2024, pubblicata in data 30/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord”,
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 2090/2025 R.G.A.C.
pendente tra – appellante – e e – Parte_1 Controparte_1 CP_2 appellati – , ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di gravame;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 30/10/2025
IL GIUDICE
(dott. AR NC)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR NC, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2090/2025 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parete (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via G. Marconi n. 98, presso lo studio dell'Avv. Di Marino Melchiorre (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._2 calce dell'atto di appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv. Napolitano Francesco (c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA
E
(c.f.: ) CP_2 C.F._4
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 11121/2024, pubblicata in data 30/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 2090/2025 R.G.A.C.
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo, e deve ritenersi parte integrante del verbale di udienza del 06 giugno 2022.
In via pregiudiziale di rito, ed in maniera completamente assorbente rispetto a ogni altra questione, va dichiarata l'improcedibilità del gravame ex art. 348 comma 2, c.p.c., non essendo l'appellante comparso (neppure figurativamente depositando le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.) né all'udienza dell'11 settembre
2025 (alla quale la causa era chiamata in sostanziale prosecuzione di prima udienza), né alla successiva udienza del 27 ottobre 2025, nonostante la rituale comunicazione nei propri confronti di tutte le ordinanza di rinvio ivi rispettivamente rese.
Stante l'immediata definizione del giudizio per il motivo di rito innanzi indicato e la pressoché inesistente attività processuale espletata dalle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite relative al presente giudizio di gravame.
Occorre, tuttavia, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, D.P.R.
115/2002.
Ed invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR NC, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2090/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appello avverso la sentenza
n. 11121/2024, pubblicata in data 30/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord”,
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 2090/2025 R.G.A.C.
pendente tra – appellante – e e – Parte_1 Controparte_1 CP_2 appellati – , ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di gravame;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 30/10/2025
IL GIUDICE
(dott. AR NC)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2090/2025 r.g.a.c. Pag. 3 di 3