Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 2007 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 febbraio 2011 |
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- 1. Consolidato nazionale e mondiale.https://www.fiscooggi.it/ · 1
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio scorso è stato approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021” (Cnm 2021), con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti Il Tuir disciplina gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale (si vedano gli articoli da 117 a 142). Entrambi gli istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito …
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Giurisprudenza • +500
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- disciplina della responsabilità degli enti "ex lege" n. 231 del 2001·
- sospensione del procedimento con messa alla prova·
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Versioni del testo
- Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. (1)(3)(4)(5) ((6)) 2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e comunicata al locatore ai sensi dell' articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148 . La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 .
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , e all' articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come da ultimo modificato dall' articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall' articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall' articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 22-ter, comma 1) che "Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo 1". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 , come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell' articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2009, nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell' articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2010, nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell' articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2011, nei comuni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ". - Art. 2. (Benefici fiscali) 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 . A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 «Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27, e' il seguente:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1.». - Art. 3. (Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. ((2)) 3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".