Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 2
La utilizzabilità delle intercettazioni regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria ed eseguite nelle forme di legge non viene meno per la circostanza che uno dei partecipanti alle conversazioni sia a conoscenza dello svolgimento delle intercettazioni. In questo caso non opera, infatti, la sanzione di inutilizzabilità applicabile nella diversa fattispecie in cui la polizia guidi la registrazione del contenuto di colloqui privati da parte di uno degli interlocutori, con propri apparecchi che possano captarne il contenuto durante il loro svolgimento e consentirne l'ascolto diretto, così realizzando indirettamente una intercettazione di conversazioni senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
La nullità dell'interrogatorio effettuato, senza l'assistenza del difensore, dal coindagato che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, non si estende ai successivi interrogatori nei quali il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, confermi le precedenti dichiarazioni richiamandole "per relationem". Non è, infatti, applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. in merito alla comunicazione della nullità di un atto agli atti successivi dipendenti, dovendo escludersi che sussista una connessione essenziale tra i vari interrogatori, poichè la nullità di tale atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico in esso incorporato, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 46274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46274 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
74 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE 46 274 /07 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 07/11/2007
SENTENZA
N. 35591 of Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 028141/2007 IT 2.Dott. CORRADINI GRAZIA
3. Dott. AMORESANO SILVIO 11
4. Dott. PIRACCINI PAOLA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA Sexart 23
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/09/1976 1) IT GENNARO
avverso ORDINANZA del 05/06/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
У гомино Момо зacovello sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. It repetto del ricorso;
che ha conduso рел
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del
е OSSERVA
Con ordinanza in data 5 giugno 2007 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, del precedente provvedimento 20 luglio 2006 che aveva rigettato l'appello di TO EN contro la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ha confermato nuovamente la ordinanza impugnata.
Il TO era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del GIP n. 2133 / 05 poiché ritenuto mandante dell'omicidio pluriaggravato di MA NT, aggravato altresì ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.
Contro tale ordinanza il TO non aveva proposto richiesta di riesame, mentre aveva successivamente presentato richiesta di revoca che era stato rigettata;
il provvedimento di rigetto era stato poi confermato in sede di appello, sotto il profilo che il quadro indiziario era rimasto invariato, non rilevando eventuali decisioni favorevoli adottate dal Tribunale del riesame in relazione alla posizione di altri coindagati.
Investita dal ricorso del TO, che aveva denunciato la inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato OR IO per violazione dell'art. 63, comma 2,
C.p.p., la inutilizzabilità della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente ed il coindagato
OI LE per violazione dell'art. 18 ter dell'ordinamento penitenziario, nonchè la inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni telefoniche fra OR IO e Di
NT SO poiché eseguite attraverso strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria pur con il consenso del OR, ed infine la inattendibilità delle dichiarazioni rese da BR DA, con conseguente insussistenza della gravità indiziaria, la Corte di
Cassazione, con sentenza 28.2.2007, annullava con rinvio il provvedimento impugnato ritenendo nulle le dichiarazioni del OR, anche nella parte in cui erano eteroaccusatorie, perché rese senza la assistenza del difensore, ravvisando altresì la necessità che il giudice di merito desse risposta alla doglianza prospettata dalla difesa sotto il profilo della inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni che si assumevano eseguite su incarico della polizia, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
In sede di rinvio il Tribunale, preso atto della ulteriore documentazione prodotta dalle parti in udienza, ha ritenuto preliminarmente che la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
OR IO senza la assistenza del difensore non si estendesse alle successive dichiarazioni rese dallo stesso alla presenza del difensore in varie date del 2005 e del 2006, che confermavano le precedenti, non rilevando la verbalizzazione per relationem e che anche le fotocopie delle missive fra il TO ed il OI fossero utilizzabili poiché la corrispondenza del TO era stata sottoposta a visto di controllo con provvedimento del Magistrato di
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е Sorveglianza del 13 agosto 2004 ed in tale ambito era legittimo il decreto motivato del P.M. in data 19.8.2004 che disponeva la acquisizione di copia della corrispondenza già sottoposta a visto. Ha ritenuto altresì utilizzabili le registrazioni delle conversazioni intervenute fra il
OR e Di NT SO in data 10.12.2004 - benché si trattasse di elemento di scarso rilievo probatorio - poichè non erano registrazioni" guidate " dalla polizia giudiziaria bensì 66
intercettazioni disposte con decreto di urgenza del P.M. in data 10.12.2004, convalidato dal
GIP in giorno successivo e quindi di intercettazioni eseguite nel pieno rispetto della legge. Il
Tribunale ha quindi confermato la gravità indiziaria a carico del TO in base alle dichiarazioni accusatorie di OR IO che aveva individuato il TO come l'ideatore ed il mandante dell'omicidio e come la persona che successivamente gli aveva offerto centomila euro per ritrattare le dichiarazioni rese, riscontrate dalla corrispondenza fra il TO ed il OI e dalle dichiarazioni, ritenute attendili ed a loro volta riscontrate, dell'esecutore materiale BR DA, pur avendo il BR dichiarato che solo dopo l'omicidio aveva saputo che il mandato omicidiario da lui eseguito proveniva dal TO
Contro la ordinanza resa in sede di rinvio ha proposto ricorso la difesa del TO deducendo:
Non era stata rispettata la regola di giudizio di cui all'art. 627, comma 3, C.P.P;
Essendo inutilizzabili gli interrogatori di OR IO del 27.10.2004,
7.12.2004 e 18.1.2005, alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio della
Corte di Cassazione, lo erano anche quelli successivi del 3 febbraio e del 14 novembre
2005 e del 28 marzo 2006, poiché non era consentito recuperare, attraverso successivi interrogatori, che però confermavano soltanto formalmente quanto dichiarato in precedenza, i precedenti interrogatori affetti da inutilizzabilità patologica;
Anche gli interrogatori del OR del 14 novembre 2005 e del 28 marzo 2006 erano comunque inutilizzabili poiché il OR, pur senza sottoscrivere alcun contratto di protezione, era di fatto divenuto collaboratore fin dal primo interrogatorio del 27.11.2004 ( rectius 27.10.2004), il che rendeva inutilizzabili le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione;
Violazione dell'art. 627 n. 3 C.P.P. anche con riguardo alla utilizzazione delle conversazioni telefoniche tra OR e Di NT SO in relazione alle quali la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione aveva ritenuto la inutilizzabilità perché uno dei partecipanti aveva effettuato tali conversazioni su incarico della polizia;
Inutilizzabilità della corrispondenza intervenuta fra TO e OI perché illegittimamente fotocopiata ed acquisita al procedimento, pur essendo i soggetti
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н 4 interessati sottoposti a visto di controllo della corrispondenza, in quanto ai sensi dell'art. 18 ter dell'ordinamento penitenziario, introdotto con legge 8.4.2004 n. 95, il provvedimento doveva essere adottato dal giudice e non dal P.M., così da consentire la impugnazione da parte dell'interessato, non potendo poi il P.M. neppure acquisire copia della corrispondenza senza autorizzazione del GIP e senza avvertire l'interessato;
Mancavano gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, essendo utilizzabili soltanto le dichiarazioni di BR DA che erano però prive di qualsiasi riscontro ed anzi non consentivano neppure di identificare il soggetto, certo NE, che avrebbe conferito il mandato omicidiario all'DA.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Con i primi due motivi di ricorso, fra di loro coordinati, il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo da parte del giudice del rinvio di adeguarsi al principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione e la conseguente inutilizzabilità patologica anche delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia
OR IO dopo il 18.1.2005 poiché, pur se assistite dal difensore ed acquisite nel rispetto delle regole procedurali, non sarebbe peraltro possibile fare “rivivere”, attraverso una formale conferma, una dichiarazione formalmente e sostanzialmente nulla.
La Corte di Cassazione ha in effetti dichiarato "nulli" i primi tre interrogatori resi dal
OR senza la assistenza del difensore, per avervi lo stesso rinunciato, rilevando che si trattava di garanzia non rinunciabile e che la nullità dell'atto si rifletteva anche nella parte relativa alle dichiarazioni etroaccusatorie. La Corte ha ritenuto di applicare la categoria della nullità (e non quella della inutilizzabilità richiamata dal ricorrente, anche se le conseguenze in punto di prova non appaiono poi diverse ) seguendo sul punto l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui la violazione di una delle regole generali per l'interrogatorio va inquadrata nell'ambito della nullità di ordine generale, con specifico riferimento a quella conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e la assistenza dell'imputato prevista dall'art. 178, lett. c, C.P.P. (v. per tutte Cass. 20.6.1997,
Masone, rv. 208597 ).
Posto che peraltro, successivamente al verificarsi di tale nullità, il collaboratore di giustizia ha reso altri interrogatori in cui ha ripetuto le dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del
TO, nel rispetto delle regole procedurali, si tratta di verificare se la iniziale nullità possa
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a е riflettersi sulle dichiarazioni successive sotto il profilo che si sarebbero poste in tutto o in parte come confermative delle precedenti che avrebbero richiamato.
In proposito la regola dettata dall'art. 185 C.P.P. in merito alla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi che dipendono da quello dichiarato, è applicabile, in base ad una giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata soltanto agli atti posti in connessione essenziale con quello nullo (v. Cass. S.U. 14.7.1999, Salzano, rv. 214238), per cui deve escludersi che detto collegamento sussista i fra i vari interrogatori resi dallo stesso soggetto
(v. Cass. 8.2.1994, Borzi, rv. 198622) anche se in ipotesi l'interrogatorio successivo confermi in tutto o in parte le precedenti dichiarazioni senza riprodurle graficamente.
Si deve infatti distinguere fra l'atto giuridico, ritenuto nullo per violazione della regola della assistenza del difensore ed il testo linguistico incorporato in quell'atto, per cui la circostanza che sia venuto meno l'atto giudico non fa venire meno il testo linguistico che lo stesso soggetto può richiamare successivamente in tutto o in parte per relationem, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico nullo.
Di tale principio è stata fatta costante applicazione anche in tema di rinnovazione delle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis C.P.P., dopo la entrata in vigore delle regole sul cd. "giusto processo", ex art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001
n. 63, nel senso che è stato esclusa la necessità che la rinnovazione avvenga mediante una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni, essendo sufficiente che la persona interrogata si limiti a confermare il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie ( V. Cass. n. 39923 del 2002;
Cass. n. 41116 del 2002; Cass. n. 41028 del 2002, rv. 222714; Cass. n. 2318 del 2003, rv.
223310; Cass. n. 41028 del 2004, rv. 222714; Cass. n. 24466 del 2006, rv. 234411 ). Ma analoga applicazione è stata fatta pure in tutti i casi in cui un interrogatorio sia stato rilevato nullo o inutilizzabile per violazione di regole attinenti alle garanzie difensive;
anche in tali casi è stata infatti ritenuta sufficiente la ripetizione dell'atto giuridico nullo, senza necessità della totale ripetizione del contenuto linguistico dello stesso che è stato ritenuto
"recuperabile" attraverso la sua conferma nell'ambito di un atto giuridico privo dei vizi che inficiavano il primo.
I primi due motivi di ricorso devono essere in conseguenza rigettati.
Anche il terzo motivo si appalesa infondato. A parte il contrasto logico della allegata tardività della collaborazione riguardo al suo inizio che si assume integrato dalle prime dichiarazioni asseritamente nulle, mentre deve coincidere con dichiarazioni validamente assunte, le disposizioni previste dall'art. 16 quater del D.L. 15 gennaio n. 8, convertito nella legge 15
се е marzo 1991 n. 82, che sanciscono la inutilizzabilità delle dichiarazioni decorsi i 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, si riferiscono soltanto alla prima dichiarazione di contenuto collaborativo e non anche alle successive integrazioni per chiarimenti ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge, purchè non portino alla individuazione di episodi nuovi e diversi o di ulteriori soggetti responsabili dei soggetti già denunciati ( v., per tutte,
Cass. n. 29664 del 2002, rv. 223480 ). Con la conseguenza che, nel caso in esame, poiché il
OR ha reso il primo interrogatorio nel rispetto delle garanzie difensive, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in data 3 febbraio 2005 e quindi nei 180 giorni da quando ha esplicitato la volontà collaborativa, anche se si volesse fare coincidere la data iniziale con quella delle dichiarazioni nulle, non rileva che i successivi interrogatori siano intervenuti oltre i 180 giorni, trattandosi di specificazioni consentite in qualsiasi momento successivo
Con il quarto motivo il ricorrente assume che la sentenza di annullamento avrebbe affermato la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche fra il OR e Di NT SO perché uno dei partecipanti aveva effettuato tali conversazioni su incarico della polizia.
Occorre subito rilevare che la sentenza di annullamento non ha in alcun modo affermato la inutilizzabilità delle conversazioni, mentre invece ha rimesso al giudice della cautela l'esame della questione - che si assumeva ricorrere nella specie da parte della difesa dell'indagato e che non risultava affrontata nel provvedimento allora impugnato concernente la inutilizzabilità della registrazione di conversazioni su incarico della polizia.
In effetti esiste un importante filone giurisprudenziale di questa Corte per cui non è consentita la utilizzabilità del contenuto di colloqui privati registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori qualora la polizia guidi tale registrazione con propri apparecchi che possano captarne il contenuto durante lo svolgimento e consentire l'acquisto diretto, poiché ciò consisterebbe in una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e realizzerebbe indirettamente una intercettazione di conversazioni senza la previa autorizzazione della autorità giudiziaria ( v.
Cass. n, 30082 del 2002, rv. 22205; Cass. n. 121189 del 12005, rv. 231049 ); però nel caso in esame, come risulta dal provvedimento ora impugnato, non si era in presenza di una captazione guidata dalla polizia bensì di intercettazioni telefoniche disposte con decreto di urgenza dal P.M. convalidato regolarmente dal GIP e cioè di intercettazioni eseguite nel rispetto dei principi costituzionali e del codice di rito, in relazione alle quali non aveva alcuna attinenza la questione della inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni da parte di uno dei partecipanti su incarico della polizia.
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и E' vero che il provvedimento impugnato riconosce che uno dei partecipanti era a conoscenza delle intercettazioni, per cui poteva prospettarsi che agisse nella sostanza come un agente provocatore d'accordo con la polizia giudiziaria, ma ciò non determina la inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dalla autorità giudiziaria ed eseguite nelle forme di legge, essendo state rispettate le garanzie che consentono di fare venire meno il carattere riservato delle comunicazioni.
Anche il quinto motivo è infondato.
Il ricorrente richiama l'art. 18 ter dell'ordinamento penitenziario aggiunto dalla legge
8.2.2004 n. 95 - che ha introdotto, al fine di rendere conformi le limitazioni ed i controlli della corrispondenza dei detenuti ai principi costituzionali ed alle convenzioni internazionali, il decreto motivato temporaneo del giudice "per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto" con la previsione della possibilità di impugnazione del provvedimento da parte del detenuto ed
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assume che nel caso in esame sarebbe stata violata tale disposizione poiché la acquisizione di copia della corrispondenza fra detenuti, nel caso in esame sottoposta a visto di controllo da parte del magistrato di sorveglianza, era avvenuta senza il provvedimento del GIP che avrebbe dovuto autorizzarla, trattandosi si acquisizione a fini investigativi, e che avrebbe dovuto essere comunicato all'interessato onde consentirgli la impugnazione ed anche il controllo della corrispondenza fra originale e fotocopia acquisita dal Pubblico Ministero..
Pur avendo la sentenza di annullamento con rinvio già dato atto della sostanziale ultroneità di tale elemento sotto il profilo probatorio, cosicché potrebbe anche essere trascurato nell'economia della ricostruzione probatoria, sul punto occorre premettere che, come risulta dal provvedimento impugnato, non contestato sotto tale profilo dal ricorrente, nel caso in esame la corrispondenza del TO era già sottoposta a visto di controllo in virtù del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 13.8.2004 ( versato in atti ) in un periodo in cui il TO si trovava detenuto presso la casa circondariale di Vigevano per un titolo concernente un procedimento penale diverso dall'attuale ed era stata in quella sede acquisita in copia dal pubblico Ministero con decreto del 19.8.2004 nell'ambito del diverso procedimento penale n. 1743 del 2003 per poi confluire anche nell'attuale procedimento per disposizione del Pubblico Ministero.
Esisteva quindi il provvedimento del giudice che disponeva il visto di controllo nell'ambito del diverso procedimento, ma il ricorrente sostiene che, trattandosi nel caso in esame di procedimento in fase di indagine, doveva essere il GIP dell'attuale procedimento a disporre il visto di controllo a norma dell'art. 18 ter dell'ordinamento penitenziario e che doveva essere
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се е informato il detenuto, a norma del comma 5, qualora la corrispondenza fosse stata trattenuta, anche soltanto in copia, in modo tale da consentire all'interessato di impugnare il provvedimento dell'autorità giudiziaria e di verificare la corrispondenza fra l'originale e la fotocopia qualora la autorità procedente avesse deciso di attivarsi nelle forme del sequestro.
Posto che il provvedimento di sottoposizione a visto esisteva già ed era stato disposto dalla autorità giudiziaria in quel momento competente, appare del tutto fuori luogo ritenere che il
Pubblico Ministero dovesse attivare una diversa autorità giudiziaria per ottenere lo stesso risultato ed in particolare che dovesse attivare il GIP competente per il procedimento in corso quando il visto di controllo era già stato eseguito ed aveva raggiunto i suoi effetti.
Anche la tesi per cui la acquisizione di copia della corrispondenza del detenuto sottoposta a visto dovrebbe seguire le forme di cui al comma 5 dell'art. 18 ter appare ingiustificata poiché tale disposizione vuole tutelare non già la segretezza della corrispondenza del detenuto (ormai non più esistente dopo la sottoposizione a visto di controllo), bensì l'interesse del detenuto ad essere informato della corrispondenza che lo riguarda, così da poterne avere quanto meno copia ( v. sotto tale profilo Cass. Sez. 2 n. 6568 del 2004, Lioce, rv. 228558, in cui si è affermato il principio che, laddove il Pubblico Ministero ritenga di sottoporre a sequestro la corrispondenza indirizzata ad un detenuto perché costituente prova dei reati attribuiti al destinatario, deve, sia pure dopo avere eventualmente ritardato il deposito per il termine massimo previsto dall'art. 366, comma 2, C.p.P., portare il contenuto a conoscenza dell'indagato onde consentire allo stesso di contestare la eventuale illegittimità del provvedimento e di ottenere copia dello stesso ). Ma quando la corrispondenza è stata inoltrata al detenuto ed al destinatario della stessa, mentre il P.M. si è limitato ad acquisire in fotocopia la stessa, si è al di fuori quindi del caso previsto dal comma 5 dell'art. 18 ter, ma si
è anche al di fuori del caso, citato nel provvedimento impugnato, in cui il Pubblico Ministero disponga la fotocopiatura della corrispondenza del detenuto non già sottoposta a visto di controllo e quindi attuando una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie previste dalla legge di ordinamento penitenziario e cioè con decreto motivato del giudice ( v. Cass. sez. 2 n. 20228 del 2006, rv.
234652 ).
Nel caso in esame la disposizione di cui all'art. 18 ter è stata completamente rispettata e resta quindi soltanto da verificare se sia possibile la utilizzazione a fini probatori della fotocopia della corrisposta acquisita dal P.M. senza la informativa al detenuto. In tal caso, ad avviso del ricorrente sarebbero state comunque violate le disposizioni concernenti il sequestro probatorio
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le che sarebbe avvenuto al di fuori della procedura di garanzia prevista dagli artt. 253 e seguenti del C.P.P. ed in particolare dall'art. 257 laddove prevede la possibilità di riesame del sequestro.
Il sequestro è però preordinato a porre un vincolo di acquisizione sulla cosa in contrasto con l'altrui proprietà o possesso;
quando invece si è al di fuori dell'effetto tipico di perdita della proprietà o del possesso della cosa da parte di terzi vige la regola della atipicità degli atti della polizia giudiziaria e della libertà di forme di acquisizione di oggetti materiali ( v. Cass.
4.5.1994, Ferraro, rv. 198878; Cass. 8.4.1997, Chirico, rv. 208467).
L'acquisizione di copie non costituisce quindi una ipotesi di sequestro, essendo priva dell'effetto ablativo proprio di quest'ultimo (v. per tutte Cass. n. 35087 del 2003, rv. 226753, con riguardo ad esempio alla acquisizione di copie di documenti esistenti presso banche), con la ulteriore conseguenza che, anche laddove fosse stato inizialmente disposto il sequestro del documento poi fotocopiato e quindi restituito, sarebbe meno anche l'interesse ad impugnare il provvedimento in quanto il risultato tipico della impugnazione (il dissequestro) era già stato raggiunto (v. Cass. sez. 2 n. 14880 del 1999, rv. 213306).
Ne discende che la acquisizione della fotocopia da parte del P.M. non integra un atto di sequestro da sottoporre a convalida;
né può ritenersi che il P.M. avesse l'obbligo di avvertire preventivamente l'indagato della necessità di acquisizione della copia a fini probatori poiché ciò avrebbe determinato il fallimento della prova che, per essere tale, deve essere a sorpresa.
Quanto poi alla necessità di garantire la corrispondenza fra fotocopia ed originale, non si può trattare di una questione teorica basata sul dubbio ipotetico che il pubblico ministero abbia alterato le copie, dovendo invece l'indagato rappresentare, se del caso, elementi concreti idonei a contestare tale corrispondenza, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Infine, quanto al sesto motivo che concerne la gravità indiziaria, gli elementi indicati dal provvedimento impugnato, di cui in questa sede si conferma la validità e la utilizzabilità, consentono di ritenere che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del OR e del BR,
ritenute attendibili e riscontrate vicendevolmente, sommate agli altri elementi sopra indicati, integrino ampiamente la prova cautelare. D'altronde lo stesso ricorrente rileva che la prova cautelare sarebbe insussistente in quanto non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni del
OR, essendo del tutto evidente che la loro utilizzabilità, riscontrando le dichiarazioni del
BR, sarebbe invece già da sola sufficiente ad integrare la prova del concorso del TO nell'omicidio.
In definitiva il ricorso, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 C.P.P.).
8 и Д La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. C.P.P.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Severo Chieffi
Vonodreis schiessi
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
12 DIC 2007
IL CANCELLIERE RosannaRoserine Vaniན
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