Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 46274
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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La utilizzabilità delle intercettazioni regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria ed eseguite nelle forme di legge non viene meno per la circostanza che uno dei partecipanti alle conversazioni sia a conoscenza dello svolgimento delle intercettazioni. In questo caso non opera, infatti, la sanzione di inutilizzabilità applicabile nella diversa fattispecie in cui la polizia guidi la registrazione del contenuto di colloqui privati da parte di uno degli interlocutori, con propri apparecchi che possano captarne il contenuto durante il loro svolgimento e consentirne l'ascolto diretto, così realizzando indirettamente una intercettazione di conversazioni senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

La nullità dell'interrogatorio effettuato, senza l'assistenza del difensore, dal coindagato che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, non si estende ai successivi interrogatori nei quali il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, confermi le precedenti dichiarazioni richiamandole "per relationem". Non è, infatti, applicabile la regola dettata dall'art. 185 cod. proc. pen. in merito alla comunicazione della nullità di un atto agli atti successivi dipendenti, dovendo escludersi che sussista una connessione essenziale tra i vari interrogatori, poichè la nullità di tale atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico in esso incorporato, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 46274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46274
    Data del deposito : 7 novembre 2007

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