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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1899/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1899 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina De Martiis come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Lanzi come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 222.055,24, oltre interessi e spese, quale saldo dell'importo relativo a crediti
1 vantati nei confronti dell'ente pubblico dalla C.P.L. Concordia s.p.a., crediti ceduti alla Sace Fet
s.p.a., a sua volta cedente nei confronti della CP_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, il eccepiva il difetto di legittimazione Pt_1 attiva dell'opposta, richiamando l'art. 9 del contratto stipulato tra la stessa amministrazione e la società C.P.L. Concordia in data 31.03.2005, in base al quale “il contratto non può essere ceduto a pena di nullità”; nel merito, ed in subordine, eccepiva l'infondatezza della pretesa azionata e, in via ulteriormente subordinata, il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di contratto e di impegno di spesa.
L'istante concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto;
in via subordinata, dispiegava domanda riconvenzionale ex art. 2041 cc.
All'udienza del 27.11.2020 il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non sarà, dunque, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente ma sarà direttamente affrontato il merito della vicenda che ci occupa.
Ed allora, giova premettere che il richiamato contratto di appalto del 31 marzo 2005, intercorso tra il e la C.P.L. Concordia, è stato stipulato per lo svolgimento del “servizio Parte_1 di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale di proprietà dell'amministrazione comunale di , comprendente la fornitura di energia elettrica, Parte_1
l'esercizio, la manutenzione ordinaria, l'adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e la riqualificazione tecnologica dell'impianto stesso” (doc. 2 di parte opponente).
Ebbene, la fattura n. 11012351 del 19.10.2011 (doc. 1) posta a base del ricorso monitorio, è stata emessa dalla C.P.L. Concordia a titolo di “adeguamento canone p. i.” (pubblica illuminazione) “per aumento punti luce (n.1037)”.
Appare, dunque, evidente che il posizionamento di nuovi punti luce non costituiva oggetto del suddetto contratto d'appalto rappresentando, piuttosto una prestazione aggiuntiva rispetto a quelle
2 contrattualmente previste, come tale meramente accessoria ed eventuale, e richiedente una nuova pattuizione.
Dette argomentazioni trovano conferma nell'art. 7 del contratto, rubricato “Estensione della rete - nuovi lavori”, a mente del quale “Il Comune si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente contratto così come previsto nell'art. 15 del capitolato d'oneri, e, comunque, nel rispetto della normativa vigente”.
L'art. 13 del suddetto capitolato stabilisce che “Nel caso si determinino, nel corso del rapporto contrattuale, variazioni degli impianti (in rapporto ad un aumento o decremento della rete) e della tipologia d'uso (in rapporto ad un aumento o decremento del periodo di illuminamento), le parti concorderanno le relative riduzioni e/o aumenti dei prezzi in base all'offerta iniziale e all'elenco prezzi unitario allegato all'offerta”.
L'articolo 15 (estensione del servizio a nuovi impianti) del capitolato d'appalto riserva d'altronde ogni decisione in merito all'estensione del servizio all'Amministrazione.
In sostanza, l'aumento del numero dei punti luce e le relative modalità esecutive e regolamentari avrebbero dovuto formare oggetto di puntuale e formale pattuizione scritta, prevista a pena di nullità per i contratti di cui sia parte la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. n. 20690/2016 e n.
12549/2016). Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Nella specie, tale pattuizione aggiuntiva risulta carente per cui, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa monitoriamente azionata sia priva di fondamento.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di indebito arricchimento avanzata in via subordinata riconvenzionale dalla Banca opposta, per le assorbenti ragioni che seguono.
3 Il Tribunale non ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10798/15 hanno chiarito che “La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 cc) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (si veda, tra le tante e da ultimo, Cass. n. 14944/22).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., n.11682/18).
Nella specie, pertanto, l'azione subordinata riconvenzionale ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per l'assorbente ragione del difetto di residualità, essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , in persona del Sindaco “pro tempore”, nei Parte_1 confronti della in persona del Procuratore speciale, nonché sulla domanda Controparte_1 riconvenzionale avanzata da quest'ultima nei confronti dell'opponente, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
4 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigetta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla Controparte_1
c) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.052,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese, oltre accessori oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 29 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1899 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marina De Martiis come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Lanzi come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale, la in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, e proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 222.055,24, oltre interessi e spese, quale saldo dell'importo relativo a crediti
1 vantati nei confronti dell'ente pubblico dalla C.P.L. Concordia s.p.a., crediti ceduti alla Sace Fet
s.p.a., a sua volta cedente nei confronti della CP_1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, il eccepiva il difetto di legittimazione Pt_1 attiva dell'opposta, richiamando l'art. 9 del contratto stipulato tra la stessa amministrazione e la società C.P.L. Concordia in data 31.03.2005, in base al quale “il contratto non può essere ceduto a pena di nullità”; nel merito, ed in subordine, eccepiva l'infondatezza della pretesa azionata e, in via ulteriormente subordinata, il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di contratto e di impegno di spesa.
L'istante concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto;
in via subordinata, dispiegava domanda riconvenzionale ex art. 2041 cc.
All'udienza del 27.11.2020 il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa viene decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non sarà, dunque, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente ma sarà direttamente affrontato il merito della vicenda che ci occupa.
Ed allora, giova premettere che il richiamato contratto di appalto del 31 marzo 2005, intercorso tra il e la C.P.L. Concordia, è stato stipulato per lo svolgimento del “servizio Parte_1 di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale di proprietà dell'amministrazione comunale di , comprendente la fornitura di energia elettrica, Parte_1
l'esercizio, la manutenzione ordinaria, l'adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e la riqualificazione tecnologica dell'impianto stesso” (doc. 2 di parte opponente).
Ebbene, la fattura n. 11012351 del 19.10.2011 (doc. 1) posta a base del ricorso monitorio, è stata emessa dalla C.P.L. Concordia a titolo di “adeguamento canone p. i.” (pubblica illuminazione) “per aumento punti luce (n.1037)”.
Appare, dunque, evidente che il posizionamento di nuovi punti luce non costituiva oggetto del suddetto contratto d'appalto rappresentando, piuttosto una prestazione aggiuntiva rispetto a quelle
2 contrattualmente previste, come tale meramente accessoria ed eventuale, e richiedente una nuova pattuizione.
Dette argomentazioni trovano conferma nell'art. 7 del contratto, rubricato “Estensione della rete - nuovi lavori”, a mente del quale “Il Comune si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente contratto così come previsto nell'art. 15 del capitolato d'oneri, e, comunque, nel rispetto della normativa vigente”.
L'art. 13 del suddetto capitolato stabilisce che “Nel caso si determinino, nel corso del rapporto contrattuale, variazioni degli impianti (in rapporto ad un aumento o decremento della rete) e della tipologia d'uso (in rapporto ad un aumento o decremento del periodo di illuminamento), le parti concorderanno le relative riduzioni e/o aumenti dei prezzi in base all'offerta iniziale e all'elenco prezzi unitario allegato all'offerta”.
L'articolo 15 (estensione del servizio a nuovi impianti) del capitolato d'appalto riserva d'altronde ogni decisione in merito all'estensione del servizio all'Amministrazione.
In sostanza, l'aumento del numero dei punti luce e le relative modalità esecutive e regolamentari avrebbero dovuto formare oggetto di puntuale e formale pattuizione scritta, prevista a pena di nullità per i contratti di cui sia parte la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. n. 20690/2016 e n.
12549/2016). Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Nella specie, tale pattuizione aggiuntiva risulta carente per cui, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa monitoriamente azionata sia priva di fondamento.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di indebito arricchimento avanzata in via subordinata riconvenzionale dalla Banca opposta, per le assorbenti ragioni che seguono.
3 Il Tribunale non ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10798/15 hanno chiarito che “La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 cc) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (si veda, tra le tante e da ultimo, Cass. n. 14944/22).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., n.11682/18).
Nella specie, pertanto, l'azione subordinata riconvenzionale ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per l'assorbente ragione del difetto di residualità, essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , in persona del Sindaco “pro tempore”, nei Parte_1 confronti della in persona del Procuratore speciale, nonché sulla domanda Controparte_1 riconvenzionale avanzata da quest'ultima nei confronti dell'opponente, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
4 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigetta la domanda riconvenzionale dispiegata dalla Controparte_1
c) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.052,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese, oltre accessori oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 29 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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