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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 20/11/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che il difensore della parte convenuta ha depositato le note contenenti le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.19/2025 R.G. promossa da
con l'avv. PIETRICOLA LUCA, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro
4 con l'avv. MAURIZI GEMMA, come da mandato in Controparte_1
atti
- CONVENUTO
1 Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare sospendere inaudita altera parte, o previa fissazione dell'udienza innanzi a Sé, l'efficacia del titolo esecutivo dedotto e/o dell'allegato precetto notificato il 19/11/2024 per il pagamento della somma di € 139.089,59 e/o dell'eventuale esecuzione sulla base di esso intrapresa e/o dell'instauranda esecuzione e di ogni atto della stessa, e nel merito dichiararlo nullo e/o inefficace, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:
“1) In via preliminare dichiarare inammissibile la opposizione proposta da Pt_1
perché depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 secondo comma
[...]
cpc.
2) In via subordinata e nel merito , rigettare le avverse deduzioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e diritto e dichiarare legittimo l'atto di precetto opposto da
Parte_1
3) Sempre con vittoria di spese ai sensi del DM 2014”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio nei Parte_1
confronti della società chiedendo di sospendere Controparte_2
l'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario concluso il 14.9.2000 tra il e la società Controparte_3 Parte_2
, per il quale aveva prestato contestualmente fideiussione, e di
[...]
2 dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 139.089,59, oltre interessi e spese.
eccepiva a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla società Parte_1
precettante, deducendo che la medesima non aveva provato la titolarità del credito;
b) l'omessa notifica del titolo esecutivo, deducendo che i privilegi processuali ex art. 41 TUB non erano trasmissibili alla cessionaria;
c) la genericità e indeterminatezza delle somme ingiunte;
d) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del medesimo quale fideiussore, deducendo che la procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale era stata avviata oltre 8 anni dopo la scadenza dell'ultima rata del finanziamento;
e) la violazione dell'art. 2911 c.c., deducendo l'impignorabilità di beni ulteriori rispetto a quelli gravati da ipoteca.
Si costituiva in giudizio la società eccependo la tardività Controparte_2
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dei singoli motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Nell'ambito del subprocedimento cautelare aperto per ogni decisione in ordine all'istanza di sospensione veniva dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza, non avendo le parti depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. per la relativa udienza.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e sul secondo motivo di opposizione
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla parte convenuta
è fondata in relazione al secondo motivo di opposizione, con il quale è stata contestata l'omessa notifica del titolo esecutivo.
3 Tale motivo, diversamente dagli ulteriori motivi proposti, che riguardano il diritto di agire in esecuzione forzata, riguarda infatti il quomodo dell'azione esecutiva, e introduce pertanto un 'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav.,
12/03/2020, n.7086 “Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione,
investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre,
nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva”).
Il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c. non risulta rispettato nella fattispecie in esame, in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 3.1.2025,
oltre venti giorni dopo rispetto alla notifica dell'atto di precetto, avvenuta il
19.11.2024.
L'opposizione in relazione al secondo motivo di opposizione, riferito all'omessa notifica del titolo esecutivo, va pertanto ritenuta inammissibile e non dev'essere esaminata nel merito (Cassazione civile sez. III, 24/04/2023,
n.10871 “L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, Cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità).
Sul primo motivo di opposizione – titolarità del credito e legittimazione
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Più riscontri documentali consentono di ritenere che la società Controparte_2
abbia la titolarità del credito indicato nell'atto di precetto, avente origine
[...]
dal contratto di mutuo fondiario, stipulato il 14.9.2000 tra e Controparte_3
la debitrice principale, e dalla contestuale fideiussione prestata dall'opponente in relazione al medesimo (doc. 2 di parte attrice); risulta in particolare che:
4 a) in data 7.6.2018 il Banco di Sardegna s.p.a. ha ceduto alla società
[...]
in blocco, ex art. 58 TUB, i crediti relativi alle posizioni Controparte_2
debitorie classificate a sofferenza alla data del 31.12.2017 (doc. 8 di parte convenuta), tra le quali rientra altresì quella oggetto di causa, come si evince considerando la comunicazione di revoca del 5.12.2012 inviata dal
Banco di Sardegna s.p.a. (doc. 7 di parte convenuta);
b) la società cedente, ossia il Banco di Sardegna s.p.a., ha rilasciato dichiarazione di conferma che il credito nei confronti dell'opponente è stato ceduto alla società 4 (doc. 10 di parte convenuta). Controparte_2
I suindicati riscontri documentali, complessivamente considerati,
consentono di ritenere provata l'intervenuta cessione del credito e, quindi,
la relativa titolarità in capo alla convenuta e la sua legittimazione ad agire per il recupero (Cassazione civile sez. VI, 28/06/2022, n.20739 “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù
di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; Corte appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3
“Per regola generale, ai fini della validità della cessione dei crediti in bocco (c.d.
cartolarizzazione) la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta
Ufficiale non sostituisce la cessione stessa, ossia non ha efficacia costitutiva, posto che a questo adempimento deve accompagnarsi la dichiarazione della banca cedente, che senza dubbio è idonea a dare la prova del negozio di cessione”; Tribunale
5 Macerata sez. I, 08/05/2025, n.340 “Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni mezzo, la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il credito è stato ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionario, ancorché tale dichiarazione non è una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale), né un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio)”.
Sul terzo motivo di opposizione
Il terzo motivo di opposizione, relativo alla dedotta genericità e indeterminatezza delle somme dovute, è infondato.
Secondo la giurisprudenza “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-
giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (in questi termini
Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8906; v. altresì Cassazione civile sez.
III, 19/02/2013, n.4008 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, nel precetto a norma dell'art. 480, comma l, c.p.c., non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-
giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Le indicazioni in esso contenute si reputano altresì idonee, ove espressamente richiamate, a integrare il successivo atto di precetto in rinnovazione, purché quest'ultimo contenga le indicazioni richieste a pena di nullità dal comma secondo dell'art. 480 del codice di procedura civile”, Tribunale Imperia sez. I, 14/09/2023, n.569 “Ai fini della validità del precetto è sufficiente che l'atto contenga l'intimazione ad adempiere e l'indicazione del titolo esecutivo, senza che sia necessario che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico-
6 giuridico ed il calcolo matematico seguiti per determinarla”, Tribunale Milano sez. III, 05/02/2020, n.1029 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2”).
Nella fattispecie in esame l'atto di precetto contiene specifiche indicazioni in relazione alle somme dovute per capitale, interessi, e spese, e indica pertanto la somma dovuta in forza del titolo esecutivo (doc. 1 di parte attrice); sulla base dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati si deve escludere che fossero necessarie ulteriori precisazioni in ordine ai conteggi.
Sul quarto motivo di opposizione
Va ritenuto infondato altresì il quarto motivo di opposizione con il quale l'opponente ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c.
Secondo la giurisprudenza la decadenza in parola può essere derogata dalle parti (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989 “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.”), e tale deroga risulta espressamente pattuita nella fattispecie in esame. Si legge infatti all'art. 5 del contratto prodotto dalla parte attrice sub doc. 2 che la fideiussione è prestata “esonerando il Banco
mutuante dagli adempimenti di cui all'art. 1957 del Codice Civile”(in senso conforme si è pronunciata altresì la giurisprudenza di merito - Tribunale
7 Milano sez. VI, 26/07/2021, n.6480 “La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale,
trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Tale clausola, peraltro, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto.”;
Tribunale Roma sez. XVII, 26/05/2021, n.9265 “In tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore.”).
Risultando espressamente prevista la rinuncia al termine previsto ex art. 1957 c.c. da parte del garante, la doglianza sollevata dal medesimo in merito all'inosservanza del predetto termine, in quanto inoperante nella fattispecie in esame, va ritenuta infondata.
Sul quinto motivo di opposizione
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente lamenta genericamente la
“violazione dell'art. 2911” deducendo che, risultando già pignorato il bene oggetto di ipoteca, sono impignorabili beni ulteriori.
8 Tale motivo va ritenuto inammissibile in quanto l'opposizione è stata proposta avverso l'atto di precetto prima dell'avvio dell'esecuzione, e non risultano pertanto individuati gli ulteriori beni asseritamente pignorati in violazione del predetto divieto;
in ogni caso si rileva l'infondatezza, nel merito, del predetto motivo, atteso che, secondo la giurisprudenza
“L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911
c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario.” e, ancora, “L'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'articolo 2911 del Cc non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del debitore principale” (v. nei predetti termini Cassazione civile sez. III, 11/04/2024,
n.9789).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, ridotti per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della natura documentale del giudizio e della contenuta attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
9 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. in relazione al secondo motivo di opposizione;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 20/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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