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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 10689/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10689 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: proprietà – patto fiduciario promossa da:
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Dei Torchi n. 22, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Iolanda Iavazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes 55/5, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Pasquale Altamura, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, • Accertare e dichiarare il patto fiduciario in essere tra il sig. e la sig.ra in ordine all'acquisto del seguente compendio Parte_1 CP_1 immobiliare avvenuto con rogito notarile del 28/11/2014 (rep.n.44222/14 – racc. n. 17199/14)
a firma del notaio : • Appartamento al piano quarto, sc.B, int. 12, vani Persona_1
6,5, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 52, cat. A/2, cl.4.
• Box auto al piano seminterrato della scala B, distinto con il numero 21, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 60, p.S1, cat. C/6, cl.
4. e dichiarare che
Pag. 1 di 5 unico ed esclusivo proprietario degli immobili sopra descritti è il sig. in qualità Parte_1 di fiduciante del patto concluso con la sig.ra . • Ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
, in qualità di fiduciaria, non ha adempiuto al patto in essere col fiduciante sig. CP_1
, giacché non ha provveduto a trasferire a quest'ultimo gli immobili sopra Parte_1 descritti. • Conseguentemente emettere contro la sig.ra C.F. CP_1
, ed in favore dei sig. C.F. C.F._1 Parte_1 C.F._2 sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca ai signor C.F.: gli immobili Parte_1 C.F._2 siti in Aversa (Ce) alla Via Madonna. n. 189, con i seguenti dati identificativi: • Parte_2
Appartamento al piano quarto, sc.B, int. 12, vani 6,5, riportato al NCEU del comune di Aversa
(Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 52, cat. A/2, cl.4. • Box auto al piano seminterrato della scala
B, distinto con il numero 21, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla
5239, sub 60, p.S1, cat. C/6, cl.4. • Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Caserta la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità. • Condannare altresì la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha in particolare allegato: di aver contratto matrimonio con la Sig.ra in data 08/08/2008, adottando il regime di separazione CP_1 dei beni;
che l'acquisto del compendio immobiliare per cui è causa è avvenuto in costanza di matrimonio, e che i coniugi hanno convenuto di intestare gli immobili alla sig.ra con CP_1
l'impegno di quest'ultima a trasferirli all'istante al termine della restituzione della somma infruttifera di €. 30.000,00 ricevuta da padre della sig.ra che l'attore ha Per_2 CP_1 restituito la somma indicata ma che la convenuta non ha trasferito l'immobile in suo favore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando gli assunti di controparte e negando, in particolare, l'esistenza di un patto fiduciario tra le parti. Quindi la convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli Nord adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per vizio della edictio actionis;
Nel merito: 1) Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Pag. 2 di 5 A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, con provvedimento del 06/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dalla convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso alla convenuta di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla articolata comparsa di costituzione depositata in atti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, appare dirimente ai fini del decidere che non sia risultato provato, all'esito dell'istruttoria svolta, che tra le parti esistesse un patto di ritrasferimento dell'immobile oggetto di causa, né che l'attore abbia effettivamente restituito la somma di denaro ricevuta da Per_2 per l'acquisto dell'immobile e alla quale, sulla base della stessa prospettazione attorea, le
[...] parti avrebbero condizionato il ritrasferimento.
Va invero considerato che, benché per la validità del pactum fiduciae, prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 6459 del 06/03/2020), ciò non toglie che il fiduciante abbia l'onere di prova in giudizio l'esistenza del patto.
Quanto alla prova orale raccolta, il teste non è stato in grado di riferire Testimone_1 circostanze utili riguardo all'esistenza del patto fiduciario e alla restituzione della somma ricevuta da (così dal verbale dell'udienza del 4.7.2023: “Nulla so dei capi 5 e 6.” Per_2
[…] “Preciso che mi disse che una parte dei soldi per l'acquisto dell'immobile Parte_1
Pag. 3 di 5 gli fu concesso in prestito dal sig. nonché suocero, non so precisare l'importo del Per_2 suddetto prestito né le modalità di restituzione. Non so se guida abbia restituito tale Pt_1 importo”). Lo stesso dicasi circa le dichiarazioni del teste (così dal Testimone_2 verbale dell'udienza del 4.7.2023: “Preciso che ho assistito a qualche discussione tra i coniugi, da quanto ricordo si tratta di un immobile sito in Aversa, era circa ottobre-novembre 2014.
Preciso che le discussioni alle quali ho assistito si sono verificate presso lo studio del sig.
Preciso che ho assistito in prima persona, l'oggetto della discussione era che il sig. Pt_1
voleva intesta l'immobile per cui è causa alla moglie per ottenere benefici fiscali Pt_1 connessi all'acquisto della prima casa, ma che il costo dell'immobile era a carico del sig.
. Preciso che il prezzo dell'immobile era di poco superiore ai €100.000, ma non sono Pt_1 come il sig. abbia corrisposto tale somma. So che alla fine l'immobile è stato acquistato Pt_1 ed intestato alla sig.ra , ma non so chi abbia sostenuto i costi, il sig. mi ha CP_1 Pt_1 riferito che ha sostenuto lui i costi.”).
I due testi in questione, inoltre, nella parte in cui hanno riferito circostanze apprese dall'attore, hanno reso dichiarazioni testimoniali dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 4530 del 20/02/2025).
Analoghe considerazioni valgono, poi, per il teste , che è stato in grado di riferire Tes_3 soltanto riguardo alla scrittura privata del 26.11.2014, non invece riguardo all'esistenza di un chiaro accordo fiduciario né sulla restituzione del denaro (così dal verbale di udienza del
15.3.2024: “l'Avv. ha redatto la scrittura privata che io ho sottoscritto come pure la Pt_1 moglie;
la sottoscrizione è avvenuta a casa di mio nipote alla Via Atellana n. 56; CP_1 null'altro è avvenuto alla mia presenza né ho assistito ad altre conversazioni;
nulla posso riferire quanto alla provenienza della provvista per il versamento del prezzo e posso solo riferire che gli assegni erano a firma di mio nipote;
il cespite doveva essere intestato alla sig.ra per finalità di benefici fiscali collegati all'acquisto di prima casa”). CP_1
Relativamente, invece, alla prova documentale offerta dall'attore, la stessa risulta equivoca in ordine all'esistenza di un patto fiduciario, atteso che trattasi di acquisto avvenuto in costanza di matrimonio, che ha visto la convenuta partecipare economicamente alla realizzazione della provvista seppur con il sostegno del padre, sicché non risultano valorizzabili elementi indiziari tali da ritenere provato che tra le parti vi fosse un accordo di ritrasferimento dell'immobile e non la previsione di un acquisto immobiliare nell'interesse della famiglia.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili alle cause di valore indeterminabile, ridotti
Pag. 4 di 5 del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'attore, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni della convenuta relative al comportamento dell'attore non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) rigetta la domanda avanzata dalla convenuta di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10689 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: proprietà – patto fiduciario promossa da:
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Dei Torchi n. 22, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Iolanda Iavazzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes 55/5, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Pasquale Altamura, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, • Accertare e dichiarare il patto fiduciario in essere tra il sig. e la sig.ra in ordine all'acquisto del seguente compendio Parte_1 CP_1 immobiliare avvenuto con rogito notarile del 28/11/2014 (rep.n.44222/14 – racc. n. 17199/14)
a firma del notaio : • Appartamento al piano quarto, sc.B, int. 12, vani Persona_1
6,5, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 52, cat. A/2, cl.4.
• Box auto al piano seminterrato della scala B, distinto con il numero 21, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 60, p.S1, cat. C/6, cl.
4. e dichiarare che
Pag. 1 di 5 unico ed esclusivo proprietario degli immobili sopra descritti è il sig. in qualità Parte_1 di fiduciante del patto concluso con la sig.ra . • Ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
, in qualità di fiduciaria, non ha adempiuto al patto in essere col fiduciante sig. CP_1
, giacché non ha provveduto a trasferire a quest'ultimo gli immobili sopra Parte_1 descritti. • Conseguentemente emettere contro la sig.ra C.F. CP_1
, ed in favore dei sig. C.F. C.F._1 Parte_1 C.F._2 sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca ai signor C.F.: gli immobili Parte_1 C.F._2 siti in Aversa (Ce) alla Via Madonna. n. 189, con i seguenti dati identificativi: • Parte_2
Appartamento al piano quarto, sc.B, int. 12, vani 6,5, riportato al NCEU del comune di Aversa
(Ce) al foglio 6, p.lla 5239, sub 52, cat. A/2, cl.4. • Box auto al piano seminterrato della scala
B, distinto con il numero 21, riportato al NCEU del comune di Aversa (Ce) al foglio 6, p.lla
5239, sub 60, p.S1, cat. C/6, cl.4. • Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Caserta la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità. • Condannare altresì la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha in particolare allegato: di aver contratto matrimonio con la Sig.ra in data 08/08/2008, adottando il regime di separazione CP_1 dei beni;
che l'acquisto del compendio immobiliare per cui è causa è avvenuto in costanza di matrimonio, e che i coniugi hanno convenuto di intestare gli immobili alla sig.ra con CP_1
l'impegno di quest'ultima a trasferirli all'istante al termine della restituzione della somma infruttifera di €. 30.000,00 ricevuta da padre della sig.ra che l'attore ha Per_2 CP_1 restituito la somma indicata ma che la convenuta non ha trasferito l'immobile in suo favore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando gli assunti di controparte e negando, in particolare, l'esistenza di un patto fiduciario tra le parti. Quindi la convenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli Nord adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare: 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per vizio della edictio actionis;
Nel merito: 1) Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Pag. 2 di 5 A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti, con provvedimento del 06/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dalla convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso alla convenuta di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla articolata comparsa di costituzione depositata in atti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, appare dirimente ai fini del decidere che non sia risultato provato, all'esito dell'istruttoria svolta, che tra le parti esistesse un patto di ritrasferimento dell'immobile oggetto di causa, né che l'attore abbia effettivamente restituito la somma di denaro ricevuta da Per_2 per l'acquisto dell'immobile e alla quale, sulla base della stessa prospettazione attorea, le
[...] parti avrebbero condizionato il ritrasferimento.
Va invero considerato che, benché per la validità del pactum fiduciae, prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 6459 del 06/03/2020), ciò non toglie che il fiduciante abbia l'onere di prova in giudizio l'esistenza del patto.
Quanto alla prova orale raccolta, il teste non è stato in grado di riferire Testimone_1 circostanze utili riguardo all'esistenza del patto fiduciario e alla restituzione della somma ricevuta da (così dal verbale dell'udienza del 4.7.2023: “Nulla so dei capi 5 e 6.” Per_2
[…] “Preciso che mi disse che una parte dei soldi per l'acquisto dell'immobile Parte_1
Pag. 3 di 5 gli fu concesso in prestito dal sig. nonché suocero, non so precisare l'importo del Per_2 suddetto prestito né le modalità di restituzione. Non so se guida abbia restituito tale Pt_1 importo”). Lo stesso dicasi circa le dichiarazioni del teste (così dal Testimone_2 verbale dell'udienza del 4.7.2023: “Preciso che ho assistito a qualche discussione tra i coniugi, da quanto ricordo si tratta di un immobile sito in Aversa, era circa ottobre-novembre 2014.
Preciso che le discussioni alle quali ho assistito si sono verificate presso lo studio del sig.
Preciso che ho assistito in prima persona, l'oggetto della discussione era che il sig. Pt_1
voleva intesta l'immobile per cui è causa alla moglie per ottenere benefici fiscali Pt_1 connessi all'acquisto della prima casa, ma che il costo dell'immobile era a carico del sig.
. Preciso che il prezzo dell'immobile era di poco superiore ai €100.000, ma non sono Pt_1 come il sig. abbia corrisposto tale somma. So che alla fine l'immobile è stato acquistato Pt_1 ed intestato alla sig.ra , ma non so chi abbia sostenuto i costi, il sig. mi ha CP_1 Pt_1 riferito che ha sostenuto lui i costi.”).
I due testi in questione, inoltre, nella parte in cui hanno riferito circostanze apprese dall'attore, hanno reso dichiarazioni testimoniali dal valore probatorio nullo (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 4530 del 20/02/2025).
Analoghe considerazioni valgono, poi, per il teste , che è stato in grado di riferire Tes_3 soltanto riguardo alla scrittura privata del 26.11.2014, non invece riguardo all'esistenza di un chiaro accordo fiduciario né sulla restituzione del denaro (così dal verbale di udienza del
15.3.2024: “l'Avv. ha redatto la scrittura privata che io ho sottoscritto come pure la Pt_1 moglie;
la sottoscrizione è avvenuta a casa di mio nipote alla Via Atellana n. 56; CP_1 null'altro è avvenuto alla mia presenza né ho assistito ad altre conversazioni;
nulla posso riferire quanto alla provenienza della provvista per il versamento del prezzo e posso solo riferire che gli assegni erano a firma di mio nipote;
il cespite doveva essere intestato alla sig.ra per finalità di benefici fiscali collegati all'acquisto di prima casa”). CP_1
Relativamente, invece, alla prova documentale offerta dall'attore, la stessa risulta equivoca in ordine all'esistenza di un patto fiduciario, atteso che trattasi di acquisto avvenuto in costanza di matrimonio, che ha visto la convenuta partecipare economicamente alla realizzazione della provvista seppur con il sostegno del padre, sicché non risultano valorizzabili elementi indiziari tali da ritenere provato che tra le parti vi fosse un accordo di ritrasferimento dell'immobile e non la previsione di un acquisto immobiliare nell'interesse della famiglia.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili alle cause di valore indeterminabile, ridotti
Pag. 4 di 5 del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'attore, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni della convenuta relative al comportamento dell'attore non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) rigetta la domanda avanzata dalla convenuta di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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