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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1196/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA ED ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIANCARLO TASSELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 49
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO COTTIGNOLA e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GABRIELA FINETTO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ravenna, via de Gasperi n. 35
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
e, premesso che con rogito del 28.12.2007 aveva acquistato in
[...]
comunione legale dei beni con la coniuge la quota di ½ della Controparte_2
proprietà indivisa di immobile ad uso civile abitazione sito in Ravenna fraz.
Sant'Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo, affermava che contestualmente all'atto di vendita era stato stipulato contratto di mutuo con Controparte_4
per la somma di € 150.000,00 le cui rate mensili venivano
[...]
esclusivamente versate dallo stesso.
Allegava l'attore che con successivo contratto del 25.07.2016 suo fratello gli Per_1
aveva alienato la propria quota indivisa dell'immobile de qua che lui aveva acquistato in regime di comunione legale al prezzo di € 22.155,97 che veniva compensato con un controcredito dal medesimo vantato verso il fratello.
Affermava l'attore che, avendo avuto esisto negativo il tentativo della composizione amichevole della questione, la comproprietà forzosa dell'immobile de qua doveva essere risolta mediante procedimento di divisione giudiziale con soddisfacimento del credito dallo stesso vantato sulla quota, pari a 3/8, di propria spettanza unitamente alla di lui coniuge.
Precisava l'attore che sull'immobile gravava ipoteca volontaria a favore della
[...]
per l'importo di € 280.000,00 Controparte_4
relativamente al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
Precisava l'attore che le rate del mutuo era stato sempre e soltanto corrisposto dal medesimo percui a lui dovevano essere riconosciute le somme già corrisposte medio tempore sino alla vendita del bene oggetto di divisione o alla attribuzione allo stesso unitamente alla moglie della quota di ¼ allo stato in capo ad . Controparte_1
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi l'attore in via preliminare di accertare e dichiarare lo stesso titolare del diritto di proprietà per la quota di 3/8 dell'immobile unitamente alla di lui coniuge nonché accertare che lo stesso aveva provveduto a versare in via esclusiva le rate di mutuo ipotecario predetto ed in via principale ordinare la divisione dell'immobile con assegnazione a sé ed alla propria coniuge della quota di ¼ attualmente e formalmente in capo a ovvero in subordine disporre la vendita dell'immobile con Controparte_1
liquidazione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote tenendo conto degli esborsi effettuati medio tempore a titolo di pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti.
Rilevava nel merito la convenuta che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato dalla medesima, da suo marito, da e da Per_1 Parte_1 Controparte_2
[...]
Precisava la convenuta che dal momento del perfezionamento del preliminare alla stipula del contratto definitivo gli acquirenti avevano versato in parti uguali al venditore la somma di € 54.227,94 a titolo di caparra confirmatoria.
Rilevava quanto al mutuo ipotecario che quantomeno fino al maggio 2011 allorchè la stessa si era separata dal marito era stato pagato in parti uguali in quanto Per_1
conferiva all'attore la sua quota di mutuo che questi poi versava all'istituto di credito.
Rilevava quindi come la domanda di attribuzione sostanzialmente gratuita della quota di
¼ di sua proprietà all'attore ed alla di lui coniuge dovesse ritenersi assolutamente infondata e da rigettare.
Aggiungeva la convenuta che a far data dal 13.09.2017 il risiedeva nell'immobile Per_1
oggetto di comproprietà.
Chiedeva quindi in via riconvenzionale il pagamento dell'indennizzo dovutole per occupazione dell'immobile de qua.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio Controparte_3
chiedendo fosse dichiarato il proprio diritto a soddisfare il proprio credito sull'intero immobile oggetto della divisione e che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile fosse assegnata all'istituto di credito quale creditore ipotecario fondiario per l'importo conteggiato in sede di riparto.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda attorea Controparte_5
confermando le circostanze di cui all'atto di citazione.
Il Giudice, con ordinanza 4.11.21 assegnava termine all'attore per promuovere la mediazione obbligatoria nei confronti di tutte le parti convenute.
La mediazione aveva esito negativo e la causa veniva istruita mediante assunzione di documenti ed espletamento di CTU.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Giudice con ordinanza del 27.06.2025.
Orbene, risulta incontestato, e comunque è emerso dalla espletata CTU, che per completezza e logicità motivazionale deve essere fatta propria da questo giudicante, che e la di lui coniuge sono proprietari in comunione Parte_1 Controparte_2
legale dei beni della quota di 6/8 (pari a ¾) dell'immobile sito in Ravenna frazione
S.Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo, mentre l'ulteriore ¼ risulta intestato a
. Controparte_1
L'immobile de qua è oggetto di domanda di divisione con assegnazione della quota di ¼ da parte dell'attore alla cui richiesta ha aderito la convenuta Controparte_2
In base alla CTU è infatti emersa la non comoda divisibilità dell'immobile in natura.
Ex art. 720 cc in caso di immobile non divisibile in natura esso deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari avente diritto alla quota maggiore.
La CTU ha indicato in € 124.000,00 il valore di mercato del bene talchè il valore delle quote spettanti ai comproprietari risulta di € 30.985,70 per (1/4), € Controparte_1
46.478,55 per (3/8) ed € 46.478,55 per (3/8). Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 7 Peraltro, si deve osservare che se da un lato risulta documentalmente dall'atto notarile di compravendita che la ha concorso a versare per l'acquisto dell'immobile CP_1
somma pari ad ¼ della caparra confirmatoria pari ad € 13.556,98 (doc. 1 fasc. attoreo) dall'altro, sulla scorta della documentazione bancaria in atti (doc. 5, 6 fasc. attoreo), emerge come la residua somma dovuta a saldo del prezzo di € 125.895,06 sia stata versata tramite accensione di mutuo ipotecario presso Controparte_3
interamente da (doc. 2 fasc. attoreo).
[...] Parte_1
Da un lato infatti risulta espressamente dall'atto notarile del 28.12.2007 che in ordine alle modalità di pagamento del prezzo di vendita immobiliare “quanto alla somma di €
54.227,94 (cinquantaquattromila duecentoventisette virgola novantaquattro), a titolo di caparra confirmatoria, mediante bonifici bancari effettuati dagli acquirenti in date antecedenti al 04 luglio 2006 a favore della società venditrice, su conto corrente alla stessa intestato acceso presso la Agenzia di Ravenna Controparte_6
“D” Darsena, via Candiano n. 31”.
Dall'altro lato del resto non sussiste alcuna prova in atti di quanto sostenuto dalla difesa della convenuta circa il pagamento da parte di della quota parte del mutuo di Per_1
spettanza sua e della nelle mani di . CP_1 Parte_1
Al contrario risulta come il nell'atto di vendita della sua quota di ¼ al Per_1
fratello datato 25.07.2016 abbia espressamente dichiarato come il prezzo di Pt_1
compravendita si sarebbe “compensato col credito di pari importo che la parte acquirente signor vanta nei confronti della parte venditrice signor Parte_1
, credito traente origine dal pagamento delle rate del mutuo ipotecario…” Per_1
smentendo completamente la tesi della (doc. 3 fasc. attoreo). CP_1
infatti nel cedere la propria quota di immobile al fratello ha espressamente Per_1
dichiarato che il prezzo di vendita veniva compensato con il credito vantato dal fratello per le rate di mutuo dallo stesso versate in via esclusiva.
Pertanto allo stato risulta vantare verso un credito, Parte_1 Controparte_1
relativo alle rate di mutuo versate, di € 32.921,57.
pagina 5 di 7 Al suddetto credito andrà detratta la somma cui la convenuta ha diritto a titolo di occupazione dell'immobile da parte dell'attore ed ammontante ad oggi in € 7.830,81.
Incontestata infatti risulta l'occupazione dell'immobile da parte del a far data dal Per_1
13.9.2017 ad oggi.
Il CTU ha quantificato in € 80,73 il canone di locazione mensile cui ha diritto la convenuta.
Il credito vantato ad oggi dal verso la ammonta pertanto in Parte_1 CP_1
€ 25.090,76.
Considerato il valore della quota di pari ad € 30.985,70 la stessa Controparte_1
andrà assegnata in proprietà a in comunione legale dei beni con il Parte_1
coniuge dietro corresponsione di € 5.894,94 in favore della Controparte_2
convenuta oltre interessi di legge decorrenti sulla somma a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
La garanzia ipotecaria della banca seguirà il bene, secondo i principi generali, e permarrà pertanto sino ad integrale saldo del mutuo nei confronti dell'assegnatario
. Parte_1
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico di e in Parte_1 Controparte_1
misura di 1/2 ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1196/2021 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- dichiara sciolta la comunione esistente sull'immobile sito in Ravenna fraz. S.
Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo n.14 censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Ravenna sez. SA al foglio n. 35, mappale n. 372 sub 3, Via Nuova
(frazione prima S. Alberto) n. 14, piano : T-1, z.c. 3, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale 95 mq;
foglio n. 35, mappale 372 sub 2, via Nuova (fraz.
pagina 6 di 7 Prima S.Alberto) n. 14, piano T-1, z.c. 3, cat. C/6, classe 2, superficie catastale 19 mq;
- attribuisce quota di ¼ e pertanto l'intero immobile in proprietà esclusiva di
[...]
in comunione legale dei beni con il coniuge Pt_1 Controparte_2
- condanna a pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.894,94 oltre interessi di legge sulla stessa decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 CP_1
in misura di 1/2 ciascuno.
[...]
Ravenna, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1196/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA ED ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIANCARLO TASSELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 49
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Guidone n. 25
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO COTTIGNOLA e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GABRIELA FINETTO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ravenna, via de Gasperi n. 35
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_4
e, premesso che con rogito del 28.12.2007 aveva acquistato in
[...]
comunione legale dei beni con la coniuge la quota di ½ della Controparte_2
proprietà indivisa di immobile ad uso civile abitazione sito in Ravenna fraz.
Sant'Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo, affermava che contestualmente all'atto di vendita era stato stipulato contratto di mutuo con Controparte_4
per la somma di € 150.000,00 le cui rate mensili venivano
[...]
esclusivamente versate dallo stesso.
Allegava l'attore che con successivo contratto del 25.07.2016 suo fratello gli Per_1
aveva alienato la propria quota indivisa dell'immobile de qua che lui aveva acquistato in regime di comunione legale al prezzo di € 22.155,97 che veniva compensato con un controcredito dal medesimo vantato verso il fratello.
Affermava l'attore che, avendo avuto esisto negativo il tentativo della composizione amichevole della questione, la comproprietà forzosa dell'immobile de qua doveva essere risolta mediante procedimento di divisione giudiziale con soddisfacimento del credito dallo stesso vantato sulla quota, pari a 3/8, di propria spettanza unitamente alla di lui coniuge.
Precisava l'attore che sull'immobile gravava ipoteca volontaria a favore della
[...]
per l'importo di € 280.000,00 Controparte_4
relativamente al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
Precisava l'attore che le rate del mutuo era stato sempre e soltanto corrisposto dal medesimo percui a lui dovevano essere riconosciute le somme già corrisposte medio tempore sino alla vendita del bene oggetto di divisione o alla attribuzione allo stesso unitamente alla moglie della quota di ¼ allo stato in capo ad . Controparte_1
pagina 2 di 7 Chiedeva quindi l'attore in via preliminare di accertare e dichiarare lo stesso titolare del diritto di proprietà per la quota di 3/8 dell'immobile unitamente alla di lui coniuge nonché accertare che lo stesso aveva provveduto a versare in via esclusiva le rate di mutuo ipotecario predetto ed in via principale ordinare la divisione dell'immobile con assegnazione a sé ed alla propria coniuge della quota di ¼ attualmente e formalmente in capo a ovvero in subordine disporre la vendita dell'immobile con Controparte_1
liquidazione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote tenendo conto degli esborsi effettuati medio tempore a titolo di pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti.
Rilevava nel merito la convenuta che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato dalla medesima, da suo marito, da e da Per_1 Parte_1 Controparte_2
[...]
Precisava la convenuta che dal momento del perfezionamento del preliminare alla stipula del contratto definitivo gli acquirenti avevano versato in parti uguali al venditore la somma di € 54.227,94 a titolo di caparra confirmatoria.
Rilevava quanto al mutuo ipotecario che quantomeno fino al maggio 2011 allorchè la stessa si era separata dal marito era stato pagato in parti uguali in quanto Per_1
conferiva all'attore la sua quota di mutuo che questi poi versava all'istituto di credito.
Rilevava quindi come la domanda di attribuzione sostanzialmente gratuita della quota di
¼ di sua proprietà all'attore ed alla di lui coniuge dovesse ritenersi assolutamente infondata e da rigettare.
Aggiungeva la convenuta che a far data dal 13.09.2017 il risiedeva nell'immobile Per_1
oggetto di comproprietà.
Chiedeva quindi in via riconvenzionale il pagamento dell'indennizzo dovutole per occupazione dell'immobile de qua.
pagina 3 di 7 Si costituiva in giudizio Controparte_3
chiedendo fosse dichiarato il proprio diritto a soddisfare il proprio credito sull'intero immobile oggetto della divisione e che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile fosse assegnata all'istituto di credito quale creditore ipotecario fondiario per l'importo conteggiato in sede di riparto.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda attorea Controparte_5
confermando le circostanze di cui all'atto di citazione.
Il Giudice, con ordinanza 4.11.21 assegnava termine all'attore per promuovere la mediazione obbligatoria nei confronti di tutte le parti convenute.
La mediazione aveva esito negativo e la causa veniva istruita mediante assunzione di documenti ed espletamento di CTU.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Giudice con ordinanza del 27.06.2025.
Orbene, risulta incontestato, e comunque è emerso dalla espletata CTU, che per completezza e logicità motivazionale deve essere fatta propria da questo giudicante, che e la di lui coniuge sono proprietari in comunione Parte_1 Controparte_2
legale dei beni della quota di 6/8 (pari a ¾) dell'immobile sito in Ravenna frazione
S.Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo, mentre l'ulteriore ¼ risulta intestato a
. Controparte_1
L'immobile de qua è oggetto di domanda di divisione con assegnazione della quota di ¼ da parte dell'attore alla cui richiesta ha aderito la convenuta Controparte_2
In base alla CTU è infatti emersa la non comoda divisibilità dell'immobile in natura.
Ex art. 720 cc in caso di immobile non divisibile in natura esso deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari avente diritto alla quota maggiore.
La CTU ha indicato in € 124.000,00 il valore di mercato del bene talchè il valore delle quote spettanti ai comproprietari risulta di € 30.985,70 per (1/4), € Controparte_1
46.478,55 per (3/8) ed € 46.478,55 per (3/8). Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 7 Peraltro, si deve osservare che se da un lato risulta documentalmente dall'atto notarile di compravendita che la ha concorso a versare per l'acquisto dell'immobile CP_1
somma pari ad ¼ della caparra confirmatoria pari ad € 13.556,98 (doc. 1 fasc. attoreo) dall'altro, sulla scorta della documentazione bancaria in atti (doc. 5, 6 fasc. attoreo), emerge come la residua somma dovuta a saldo del prezzo di € 125.895,06 sia stata versata tramite accensione di mutuo ipotecario presso Controparte_3
interamente da (doc. 2 fasc. attoreo).
[...] Parte_1
Da un lato infatti risulta espressamente dall'atto notarile del 28.12.2007 che in ordine alle modalità di pagamento del prezzo di vendita immobiliare “quanto alla somma di €
54.227,94 (cinquantaquattromila duecentoventisette virgola novantaquattro), a titolo di caparra confirmatoria, mediante bonifici bancari effettuati dagli acquirenti in date antecedenti al 04 luglio 2006 a favore della società venditrice, su conto corrente alla stessa intestato acceso presso la Agenzia di Ravenna Controparte_6
“D” Darsena, via Candiano n. 31”.
Dall'altro lato del resto non sussiste alcuna prova in atti di quanto sostenuto dalla difesa della convenuta circa il pagamento da parte di della quota parte del mutuo di Per_1
spettanza sua e della nelle mani di . CP_1 Parte_1
Al contrario risulta come il nell'atto di vendita della sua quota di ¼ al Per_1
fratello datato 25.07.2016 abbia espressamente dichiarato come il prezzo di Pt_1
compravendita si sarebbe “compensato col credito di pari importo che la parte acquirente signor vanta nei confronti della parte venditrice signor Parte_1
, credito traente origine dal pagamento delle rate del mutuo ipotecario…” Per_1
smentendo completamente la tesi della (doc. 3 fasc. attoreo). CP_1
infatti nel cedere la propria quota di immobile al fratello ha espressamente Per_1
dichiarato che il prezzo di vendita veniva compensato con il credito vantato dal fratello per le rate di mutuo dallo stesso versate in via esclusiva.
Pertanto allo stato risulta vantare verso un credito, Parte_1 Controparte_1
relativo alle rate di mutuo versate, di € 32.921,57.
pagina 5 di 7 Al suddetto credito andrà detratta la somma cui la convenuta ha diritto a titolo di occupazione dell'immobile da parte dell'attore ed ammontante ad oggi in € 7.830,81.
Incontestata infatti risulta l'occupazione dell'immobile da parte del a far data dal Per_1
13.9.2017 ad oggi.
Il CTU ha quantificato in € 80,73 il canone di locazione mensile cui ha diritto la convenuta.
Il credito vantato ad oggi dal verso la ammonta pertanto in Parte_1 CP_1
€ 25.090,76.
Considerato il valore della quota di pari ad € 30.985,70 la stessa Controparte_1
andrà assegnata in proprietà a in comunione legale dei beni con il Parte_1
coniuge dietro corresponsione di € 5.894,94 in favore della Controparte_2
convenuta oltre interessi di legge decorrenti sulla somma a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
La garanzia ipotecaria della banca seguirà il bene, secondo i principi generali, e permarrà pertanto sino ad integrale saldo del mutuo nei confronti dell'assegnatario
. Parte_1
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico di e in Parte_1 Controparte_1
misura di 1/2 ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1196/2021 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- dichiara sciolta la comunione esistente sull'immobile sito in Ravenna fraz. S.
Alberto via Nuova angolo Scolo Poazzo n.14 censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Ravenna sez. SA al foglio n. 35, mappale n. 372 sub 3, Via Nuova
(frazione prima S. Alberto) n. 14, piano : T-1, z.c. 3, cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale 95 mq;
foglio n. 35, mappale 372 sub 2, via Nuova (fraz.
pagina 6 di 7 Prima S.Alberto) n. 14, piano T-1, z.c. 3, cat. C/6, classe 2, superficie catastale 19 mq;
- attribuisce quota di ¼ e pertanto l'intero immobile in proprietà esclusiva di
[...]
in comunione legale dei beni con il coniuge Pt_1 Controparte_2
- condanna a pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.894,94 oltre interessi di legge sulla stessa decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 CP_1
in misura di 1/2 ciascuno.
[...]
Ravenna, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 7 di 7