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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14288/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14288/2024 tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. PALLAVICINI EDOARDO;
per parte resistente l'avv. GRISON LUCA,
i quali concludono come in atti.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14288/2024 promossa da:
[C.F. ], con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
PALLAVICINI EDOARDO e PALLAVICINI BRUNETTA
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], entrambi con l'avv. GRISON Controparte_2 C.F._3
LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previ gli adempimenti ex art. 414 e segg. CPC e
447 bis CPC, previa udienza di comparizione delle parti anche per la discussione della causa, stabilendo termine per notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, accertare e dichiarare la cessazione/risoluzione del contratto di cui in narrativa, per quanto esposto in ricorso e per l'effetto condannare i resistenti all'immediato rilascio, a favore del ricorrente, dell'immobile sito in Milano, viale Rimembranze di Greco, n° 8, composto da un appartamento di vani 4,5, con 2 balconi e vano annesso ad uso cantina, pertinenziale, quest'ultima posta al secondo piano sotterraneo;
dati catastali dell'immobile: Fg 197, Mapp. 91, Sub. 15, Piano III- S2, zona censuaria 2, Cat. A3, Cl. 2, Rendita euro 441,57, unitamente alla restituzione degli arredi di cui al doc.
6. da intendersi confermato e trascritto;
previa verifica di quanto al punto 7 del presente ricorso , dichiarare i resistenti occupanti abusivi sine titulo, dell'immobile oggetto di causa, a far tempo dal 1.1.2024 sino alla data di effettivo rilascio e quindi condannare i resistenti medesimi, in solido tra Loro, al versamento in favore del ricorrente di un'indennità di occupazione pari ad euro 800,00 (ottocento/00) mensili , oltre spese condominiali quantificate in euro 200,00 mensili , dal 1.1.2024 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile oggetto del presente procedimento, per quanto al punto 8 di narrativa del presente ricorso;
in subordine, per la diversa somma ritenuta dal Tribunale adito, anche in via equitativa;
in via istruttoria, pur ritenendo parte ricorrente la causa di pronta e facile soluzione e prettamente documentale, formula le seguenti istanze istruttorie, precedute dalla dizione “vero che”, sia per interpello che per prova testimoniale:
1. il ricorrente da marzo 2023 richiede la restituzione dell'immobile di cui è causa ai resistenti,
i quali ha prospettato, per proprie esigenze economiche, di volerlo vendere o locare ad un canone di mercato ?
2. i resistenti si si sono opposti alla richiesta del ricorrente di stipulare un contratto di locazione ad un canone di euro 800,00 mensili, oltre spese condominiali ed oltre versamento di cauzione trimestrale ?
3. i resistenti occupano senza titolo l'immobile di cui è causa dal 1.1.2024 ?
4. dal 1.1.2024, i resistenti non hanno versato alcuna indennità di occupazione al ricorrente ed hanno dichiarato al ricorrente che non vogliono liberare l'immobile di cui è causa?
Si indica a teste: Sig. , residente in [...] e Sig. Testimone_1
, residente in [...]. Testimone_2
Se ritenuto dal Giudice Ill.mo ai fini dell'indennità di occupazione disporsi CTU per determinare il valore locatizio commerciale dell'immobile oggetto di causa (dalle ricerche fatte dal ricorrente presso varie Agenzie Immobiliari della zona di Milano Greco, il canone di mercato dell'immobile, di cui è causa, si aggira sulle 1.000,00 euro mensili, oltre spese condominiali doc-7) .
Nella denegata ipotesi di opposizione avversaria, con ogni più ampia riserva di Legge.
Con riserva di agire per i danni subiti eventualmente, dall'immobile di cui è causa e dagli arredi di cui al doc. 6 allegato , con riserva di verifica delle condizioni degli stessi, alla effettiva loro restituzione.
Con vittoria di spese, onorari di causa, oltre oneri di Legge e rimborso forfetario 15%.”
Parte resistente:
“ In via preliminare: - respingere l'istanza di emissione di ordinanza non impugnabile ex art. 665 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, essendo le eccezioni e le difese di parte resistente fondate su prova scritta.
In via principale:
- rigettare le domande di parte ricorrente, tutte, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il contratto di comodato per cui è causa e che nulla è dovuto al signor Parte_1
a nessun titolo, da parte degli odierni resistenti;
[...]
- accertare e dichiarare che il signor ha promosso il presente Parte_2 giudizio con malafede o, quantomeno, con colpa grave e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno in favore dei signori e , ai Controparte_1 Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la cessazione/risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e gli odierni resistenti condannati al rilascio dell'immobile oggetto del contratto medesimo, rigettare, in ogni caso, la domanda avversaria in punto indennità di occupazione e spese condominiali a far data dal 01.01.2024, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto al signor per tali Parte_1
titoli, da parte degli odierni resistenti.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la cessazione/risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e gli odierni resistenti condannati al rilascio dell'immobile oggetto del contratto medesimo, liquidare in favore del signor Parte_2
la somma corrispondente a quanto da questi effettivamente e rigorosamente
[...] provato, sia nell'an che nel quantum, a titolo di indennità di occupazione e di spese condominiali inerenti all'immobile per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
In via istruttoria:
Benché, ad avviso dell'esponente difesa, la documentazione di seguito prodotta agli atti dagli odierni resistenti sia sufficiente, già di per sé, a determinare il rigetto delle (infondate) domande avversarie, anche in considerazione della mancata formulazione – da parte del ricorrente – di istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 1809, II comma, c.p.c., per mero scrupolo difensivo si chiede che l'On.le
Tribunale adito Voglia:
- disporre alla competente Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della dichiarazione di successione presentata dal signor
[...]
in qualità di erede universale sella signora;
Parte_2 Controparte_3
Cont
- disporre alla sede di Milano, in persona del legale rappresentante protempore, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della giacenza di cui al c/c intestato alla signora CP_3
al momento dell'apertura della successione in favore del signor
[...] Parte_2
[...]
- disporre a , sede di Milano, in persona del legale rappresentante protempore, CP_5
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della giacenza di cui al c/c intestato alla signora
[...]
al momento dell'apertura della successione in favore del signor CP_3 Parte_2
[...]
- disporre alla competente Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della Dichiarazione dei Redditi – mod. 730/Unico – presentata dal signor nell'anno 2024, con riferimento ai redditi/anno Parte_2
d'imposta 2023 e/o del CU/2024 del medesimo ricorrente inerente ai redditi dell'anno 2023;
Inoltre, in caso di contestazione avversaria in ordine ai docc.
2.5 e 7, ovvero qualora l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenerlo opportuno, si chiede disporre nei confronti del Condominio di viale delle Rimembranze di Greco n. 8, in Milano, in persona dell'Amministratore protempore,
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei agamenti ricevuti dai signori e Controparte_1
, a titolo di spese condominiali di cui all'immobile per cui è causa, a far Controparte_2
data dal mese di gennaio 024.
Ed ancora, in caso di contestazione avversaria circa la corrispondenza dell'immobile di cui all'annuncio sub doc.
5.1 con quello oggetto di successione sub doc. 5, si chiede disporre nei confronti dell'inserzionista “idealista.it” l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'annuncio medesimo al fine di procedere al raffronto con quelli indicati sub doc. 5.
Di seguito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuno determinare l'indennità di occupazione in favore del ricorrente, si chiede – al fine di computare i rapporti di dare/avere tra le parti – di avere riguardo a quanto risulta sub docc.
2.2, nonché di ammettersi prova testimoniale con la signora , residente in [...]
Milano, via Felice Romani n. 6/A, sui seguenti capitoli di prova: - cap. 1: “Vero che a far data dal mese di settembre 2021 provvedeva mensilmente a prelevare
€ 400 in contanti dal conto corrente dei suoi genitori, signori e Controparte_1 _2
, recandosi poi a casa di quest'ultimi ove riponeva il denaro in una busta di carta?”;
[...]
- cap. 2: “Vero che in dette circostanze di tempo e di luogo, dopo avere riposto nella busta il denaro, accompagnava sua mamma, signora resso la residenza del signor Controparte_1
in Milano, via Petrocchi n. 6, ove consegnava a sua mamma la predetta busta Parte_1
affinché la desse al proprio fratello, mentre lei attendeva all'esterno del civico, su strada, attesi i pessimi rapporti con il signor ”; Parte_1
- cap. 3: “Vero che le visite mensili di cui sopra duravano circa 15/30 minuti e, al suo ritorno, la mamma era priva della busta poiché regolarmente consegnata al signor Controparte_1
”. Parte_1
Avendo riguardo alle istanze istruttorie di controparte, ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso formulati, atteso che gli stessi sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, stante la mancanza di prova circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 1809, II comma, c.p.c.
In ogni caso, ci si oppone alla prova de qua, per i seguenti motivi:
- cap. 1: inammissibile poiché formulato in termini generici e, in ogni caso, perché le (presunte) esigenze economiche avrebbero necessitato di essere dimostrare in via documentale;
- cap. 2: inammissibile poiché formulato in termini generici;
- cap. 3: inammissibile poiché contrario a quanto risulta in via documentale e, in gni caso, perché chiede al teste di esprimere un giudizio/parere in diritto;
- cap. 4: inammissibile poiché formulato in termini negativi e, in ogni caso, in quanto verte su circostanze non contestate, atteso gli odierni resistenti ritengono pienamente valido ed efficace il contratto di comodato per cui è causa, per i motivi esposti in narrativa.
Fermo ciò, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli si chiede ammettersi prova contraria sui medesimi con la signora , residente in [...], Testimone_3
via Felice Romani n. 6/A.
Infine, ci si oppone alla CTU ex adverso richiesta, poiché meramente esplorativa.
Con ogni riserva di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
adiva questo Tribunale allegando: che con contratto del 01/12/2014 concedeva in comodato alle controparti l'immobile sito in Milano, viale Rimembranze di Greco n.8;
che il predetto contratto era stato stipulato senza determinazione di durata;
che in data 15/11/2023 chiedeva la restituzione dell'immobile ai comodatari;
che l'immobile non veniva restituito.
che la restituzione era motivata dal bisogno di procurarsi una rendita mediante vendita o locazione dell'immobile in parola.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
SI costituivano le parti resistenti deducendo: che il contratto per cui è causa andava qualificato quale comodato di scopo, in quanto espressamente destinato a casa coniugale dei comodatari: che non era provato che il recesso di controparte fosse motivato ex art. 1809 c.2 c.c..
Ciò premesso concludevano come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione orale della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c. sulle quali il giudice decide come da sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale d'udienza.
Il contratto inter partes all'art. prevede espressamente che:
“ il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2014 w non prevede scadenza. Tuttavia in caso di sopravvenuta ed urgente necessità del comodante, i comodatari si impegnano a restituire l'immobile nel minor tempo possibile dal ricevimento della richiesta (…)”
Come si evince dal tenore letterale del testo, le parti hanno qualificato il contratto come comodato senza determinazione di durata richiamando la fattispecie di cui all'art. 1810 c.c. e tuttavia, nella loro autonomia ex art. 1322 c.c., hanno scelto di inserire la particolare limitazione di cui all'art. 1809 c.2 c.c. per il caso di recesso.
In sostanza, nella loro autodeterminazione, i contraenti hanno creato una fattispecie mista, amalgamando l'assenza del termine di durata di cui all'art. 1810 c.c. ai vincoli al recesso tipici dell'art. 1809 c.c., così escludendo il recesso ad nutum tipico del comodato precario.
Vi è poi che le parti, all'art. 6 del contratto, hanno espressamente indicato che l'immobile – per loro pattuizione – è destinato in via esclusiva a casa coniugale dei comodatari, pena la risoluzione del contratto stesso.
Come ha più volte rilevato al Suprema Corte: “ Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (…) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario ) idoneo a conferire all'uso cui la cosa deve essere destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante.
Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione. ( Cass. S.U. n. 13603/2004).
Grava dunque sul comodante l'onere di provare l'imprevedibilità ed urgenza del bisogno che giustifica il recesso ex art. 1809 c.2 c.c.
Nel caso in esame, pur non configurandosi un vero e proprio comodato di scopo in assenza di prova e allegazione che l'immobile sia destinato ad accogliere anche prole non economicamente autosufficiente ( e non meramente a tutelare esigenze esclusive dei due comodatari), resta dunque la necessità (in virtù della figura contrattuale mista di cui sopra) che il comodante fornisca la prova ai fini e per gli effetti del recesso di cui all'art. 1809 c.2 c.c.
Sul punto: “il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (cfr. Cass. civ. n. 20448/2014).
Peraltro: “ La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori
- di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene “(cfr. Cass. 20183/2013).
Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova adeguata circa la invocata necessità di soddisfare sopravvenute ed ineluttabili esigenza personali, limitandosi ad allegare che il bene si rende necessario al fine di procurarsi una rendita futura ( mediante vendita o locazione).
Peraltro è rimasta incontestata la circostanza allegata in comparsa di costituzione dai resistenti che il ricorrente avrebbe ereditato la piena proprietà di due immobili in ragione del decesso della di lui moglie, né che uno dei due immobili sarebbe stato posto in vendita ad un prezzo elevato. Orbene, considerato che il comodante non ha assolto all'onere probatorio su lui gravante di dimostrare l'imprevedibilità ed urgenza del bisogno economico sotteso alla richiesta di restituzione, ed in particolare di un netto peggioramento delle pregresse condizioni economiche;
considerato che
è incontestato che sin dal 2023 il ricorrente ha ereditato la piena proprietà di due immobili ( di cui uno già posto in vendita ad € 650.000,00); considerata anche l'età del ricorrente ( nato nel 1936), non può che desumersi che la richiesta di restituzione sottenda alla mera velleità economica del ricorrente di incrementare il proprio patrimonio attuale, e che la stessa giammai sia destinata a soddisfare una vera e propria condizione di necessità attuale.
Conclusivamente, la domanda restitutoria deve essere rigettata in ragione dell'accertata illegittimità della richiesta di restituzione.
Conseguenzialmente deve essere rigettatala anche la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo poiché, per le ragioni appena esposte, essi detengono l'immobile in virtù di un contratto di comodato valido ed efficace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di bassa complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 14288/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2
2) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che si liquidano in € 3.076,00
[...] Controparte_2
per compensi professionali (di cui € 536,00 per la mediazione), oltre rimborso spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 19/02/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati