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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23947 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELE GUARINO Parte_1
RICORRENTE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dall'avv. VALENTINA MARCELLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società dal CP_1 CP_2
4.11.2022 al 04.11.2023, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part - time al 50%, inquadrato al livello 1 del CCNL di categoria con mansioni di muratore;
che, tuttavia, in data 11.8.2023 rendeva dimissioni volontarie per giusta causa;
di aver sempre prestato attività di lavoro per almeno 40 ore settimanali;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: per cinque giorni la settimana dalle ore 07.00 del mattino alle ore 18.00; che a titolo di retribuzione la società resistente corrispondeva esclusivamente per i mesi di novembre 2022 un importo pari ad € 1.200,00 e dicembre 2023 un importo pari ad € 1.295,00, avendo egli, nei suindicati mesi, prestato attività lavorativa per un monte ore superiore a quello di inquadramento, somme che venivano corrisposte in contanti.
Assumeva di non aver percepito le seguenti mensilità: gennaio 2023; febbraio 2023; marzo 2023; aprile 2023; maggio 2023; giugno 2023; luglio
2023; agosto 2023, nonostante nel suddetto arco temporale egli avesse regolarmente prestato attività lavorativa;
di essere stato costretto, pertanto, a rendere dimissioni da intendersi per giusta causa. Precisava che alla cessazione del rapporto di lavoro alcunché veniva corrisposto a titolo di TFR, di rateo ferie maturate e non godute;
rateo di 13° mensilità; di ROL maturati e non goduti, permessi retribuiti maturati e non goduti;
di non aver mai goduto di giorni di ferie, di permessi e delle ore di ROL.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: ”1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato part – time al 50%, dal 04/11/2022 all'11/08/2023, con inquadramento al liv. 1 del CCNL di settore e che il rapporto di lavoro si interrompeva in ragione delle dimissioni per giusta causa rese dal lavoratore;
2) in ragione del suddetto accertamento accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la complessiva somma di
€ 5.399,18 a titolo di retribuzioni, TFR, rateo ferie e permessi, rateo Pers di 13° per l'anno 2022 e per l'anno 2023, , o a quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, la CP_1 CP_2 nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4, per mancanza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;
nel merito contestava la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto;
spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 481,80 oltre interessi legali e rivalutazione a titolo di indennità di mancato preavviso dato che lo stesso in data 11.08.2023 aveva risolto il rapporto di lavoro senza tuttavia comunicare il dovuto preavviso pari a giorni 15.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221 co. 4 Legge n.
77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di nullità del ricorso così come formulata da parte resistente in quanto in ricorso sono sufficientemente prospettate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà. La durata del rapporto di lavoro, in particolare la data di cessazione dello stesso, si evince dalla documentazione in atti, precisamente dalle buste paga e dalla dichiarazione di dimissioni resa dal lavoratore.
La società contesta l'avversa domanda sul punto dell'omessa corresponsione degli emolumenti indicati in ricorso. Deduce di aver corrisposto le retribuzioni in contanti, depositando le buste paga per il periodo in contestazione.
Tuttavia, deve rilevarsi come le buste paga non siano sufficienti ad attestare la conformità delle somme ivi indicate a quelle effettivamente percepite. Al cospetto delle buste paga recanti l'indicazione - evidentemente unilaterale- della retribuzione corrisposta, non v'è dubbio che gravi pur sempre sul datore di lavoro l'onere di provare la piena corrispondenza della retribuzione corrisposta a quella dovuta contrattualmente.
Com'è noto, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, che non hanno valore confessorio e non possono impedire al lavoratore di azionare le proprie pretese retributive (da ultimo Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32548).
Per ottenere il pagamento delle retribuzioni a lui spettanti, il dipendente deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro - fondamento del diritto azionato - mentre incombe sul datore di lavoro provare di aver adempiuto la propria prestazione mediante pagamento delle spettanze reclamate. Tale principio generale vige a prescindere dalle voci che compongono la retribuzione, per cui sia per la retribuzione mensile, che per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), che per il trattamento di fine rapporto (che è una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), che per il pagamento delle ferie non retribuite.
Nel caso di specie, gli emolumenti richiesti dal ricorrente si basano sulle pattuizioni intercorse tra le parti, con specifico riferimento all'orario di lavoro ed all'inquadramento riconosciuto. Ciò non ha richiesto, pertanto, alcun tipo di approfondimento istruttorio.
Posto che, pacificamente, la prova per testi non può vertere sulla circostanza dell'avvenuto pagamento della retribuzione al lavoratore dipendente, in assenza di prova deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo retributivo.
Ne consegue l'accoglimento della domanda sulla scorta dei conteggi elaborati dalla difesa della parte che appaiono corretti e, dunque, condivisibili.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al mancato preavviso considerato che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore integra giusta causa di dimissioni senza preavviso. Di conseguenza il datore di lavoro non potrà avanzare alcuna richiesta di indennità di mancato preavviso, né dolersi di alcun danno ulteriore per effetto di tale recesso, difettando un elemento costitutivo della responsabilità del lavoratore, ovvero una sua condotta illecita/inadempiente (Tribunale
Cassino sez. lav., 18/09/2021, n.702).
La società resistente va condannata al pagamento della somma di €
5.399,18 a titolo di retribuzioni, TFR, rateo ferie e permessi, rateo di Pers 13° per l'anno 2022 e per l'anno 2023, . Su tale somma vanno, altresì, computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al CP_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.399,18, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2109,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 26.2.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23947 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELE GUARINO Parte_1
RICORRENTE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dall'avv. VALENTINA MARCELLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società dal CP_1 CP_2
4.11.2022 al 04.11.2023, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part - time al 50%, inquadrato al livello 1 del CCNL di categoria con mansioni di muratore;
che, tuttavia, in data 11.8.2023 rendeva dimissioni volontarie per giusta causa;
di aver sempre prestato attività di lavoro per almeno 40 ore settimanali;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: per cinque giorni la settimana dalle ore 07.00 del mattino alle ore 18.00; che a titolo di retribuzione la società resistente corrispondeva esclusivamente per i mesi di novembre 2022 un importo pari ad € 1.200,00 e dicembre 2023 un importo pari ad € 1.295,00, avendo egli, nei suindicati mesi, prestato attività lavorativa per un monte ore superiore a quello di inquadramento, somme che venivano corrisposte in contanti.
Assumeva di non aver percepito le seguenti mensilità: gennaio 2023; febbraio 2023; marzo 2023; aprile 2023; maggio 2023; giugno 2023; luglio
2023; agosto 2023, nonostante nel suddetto arco temporale egli avesse regolarmente prestato attività lavorativa;
di essere stato costretto, pertanto, a rendere dimissioni da intendersi per giusta causa. Precisava che alla cessazione del rapporto di lavoro alcunché veniva corrisposto a titolo di TFR, di rateo ferie maturate e non godute;
rateo di 13° mensilità; di ROL maturati e non goduti, permessi retribuiti maturati e non goduti;
di non aver mai goduto di giorni di ferie, di permessi e delle ore di ROL.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: ”1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato part – time al 50%, dal 04/11/2022 all'11/08/2023, con inquadramento al liv. 1 del CCNL di settore e che il rapporto di lavoro si interrompeva in ragione delle dimissioni per giusta causa rese dal lavoratore;
2) in ragione del suddetto accertamento accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la complessiva somma di
€ 5.399,18 a titolo di retribuzioni, TFR, rateo ferie e permessi, rateo Pers di 13° per l'anno 2022 e per l'anno 2023, , o a quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, la CP_1 CP_2 nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4, per mancanza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda;
nel merito contestava la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto;
spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente chiedendo la condanna al pagamento dell'importo di euro 481,80 oltre interessi legali e rivalutazione a titolo di indennità di mancato preavviso dato che lo stesso in data 11.08.2023 aveva risolto il rapporto di lavoro senza tuttavia comunicare il dovuto preavviso pari a giorni 15.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221 co. 4 Legge n.
77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di nullità del ricorso così come formulata da parte resistente in quanto in ricorso sono sufficientemente prospettate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà. La durata del rapporto di lavoro, in particolare la data di cessazione dello stesso, si evince dalla documentazione in atti, precisamente dalle buste paga e dalla dichiarazione di dimissioni resa dal lavoratore.
La società contesta l'avversa domanda sul punto dell'omessa corresponsione degli emolumenti indicati in ricorso. Deduce di aver corrisposto le retribuzioni in contanti, depositando le buste paga per il periodo in contestazione.
Tuttavia, deve rilevarsi come le buste paga non siano sufficienti ad attestare la conformità delle somme ivi indicate a quelle effettivamente percepite. Al cospetto delle buste paga recanti l'indicazione - evidentemente unilaterale- della retribuzione corrisposta, non v'è dubbio che gravi pur sempre sul datore di lavoro l'onere di provare la piena corrispondenza della retribuzione corrisposta a quella dovuta contrattualmente.
Com'è noto, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, che non hanno valore confessorio e non possono impedire al lavoratore di azionare le proprie pretese retributive (da ultimo Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32548).
Per ottenere il pagamento delle retribuzioni a lui spettanti, il dipendente deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro - fondamento del diritto azionato - mentre incombe sul datore di lavoro provare di aver adempiuto la propria prestazione mediante pagamento delle spettanze reclamate. Tale principio generale vige a prescindere dalle voci che compongono la retribuzione, per cui sia per la retribuzione mensile, che per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), che per il trattamento di fine rapporto (che è una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), che per il pagamento delle ferie non retribuite.
Nel caso di specie, gli emolumenti richiesti dal ricorrente si basano sulle pattuizioni intercorse tra le parti, con specifico riferimento all'orario di lavoro ed all'inquadramento riconosciuto. Ciò non ha richiesto, pertanto, alcun tipo di approfondimento istruttorio.
Posto che, pacificamente, la prova per testi non può vertere sulla circostanza dell'avvenuto pagamento della retribuzione al lavoratore dipendente, in assenza di prova deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo retributivo.
Ne consegue l'accoglimento della domanda sulla scorta dei conteggi elaborati dalla difesa della parte che appaiono corretti e, dunque, condivisibili.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al mancato preavviso considerato che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore integra giusta causa di dimissioni senza preavviso. Di conseguenza il datore di lavoro non potrà avanzare alcuna richiesta di indennità di mancato preavviso, né dolersi di alcun danno ulteriore per effetto di tale recesso, difettando un elemento costitutivo della responsabilità del lavoratore, ovvero una sua condotta illecita/inadempiente (Tribunale
Cassino sez. lav., 18/09/2021, n.702).
La società resistente va condannata al pagamento della somma di €
5.399,18 a titolo di retribuzioni, TFR, rateo ferie e permessi, rateo di Pers 13° per l'anno 2022 e per l'anno 2023, . Su tale somma vanno, altresì, computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al CP_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.399,18, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2109,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 26.2.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli