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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa SI TE ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tocci Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
attrice
E
, C.F.: e C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Eramo, giusta procura C.F._3 speciale in atti;
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha dedotto che i genitori Parte_1 Controparte_1
e occupano senza titolo l'immobile di sua proprietà sito in Strada Valle Controparte_2
Lunga 15 C, Pescia Romana – Montalto di Castro (VT), ubicato ai piani terra e primo, con corte di pertinenza e suoi accessori (porzione di strada e parcheggi auto coperti), ed identificato al NCEU al foglio 2, particella 630 sub 8, piano T-1, categoria A/2, Cl. 2, vani
6, superficie catastale totale mq. 163, totale escluse aree scoperte mq. 134, rendita euro
619,75 e, per tale motivo, ha convenuto i medesimi in giudizio, onde ottenere il rilascio dell'immobile, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la condanna degli stessi al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 200.812,50 per la totale
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omessa corresponsione della stessa per il periodo da luglio 2006 e fino all'effettivo rilascio o quantomeno alla minor somma di euro 55.212,50 risultante dalla differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto, oltre interessi dalle singole scadenze;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata prescrizione delle somme antecedenti al mese di ottobre 2011, condannare i convenuti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento dell'indennità di occupazione e/o del corrispettivo pari ad euro
127.500 per l'omessa corresponsione della stessa per gli ultimi dieci anni o, quantomeno, della differenza della somma non corrisposta per il medesimo periodo pari ad euro
31.500,00; ed, infine, in ogni caso, ottenere la condanna alla ripetizione dell'importo di euro 4.535,48 pari alla totalità delle utenze (gas, acqua e Tari) 2/3 del totale versato dall'assistita sino ad oggi, oltre al 50% dei lavori di muratura e dei costi di allaccio della luce, nonché ai 2/3 del totale versato dall'assistita e riferito alla luce per far fronte alle esigenze contingenti della gestione dei due immobili. A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva di essere proprietaria esclusiva dell'immobile per cui è causa e dell'unità immobiliare posta al piano seminterrato del medesimo compendio immobiliare in forza di atto a rogito Notaio Dott. del 17/07/2006; che, sin dal luglio 2006, i convenuti Per_1 occupano l'unità immobiliare posta ai piani T-1 senza alcun titolo, ma soltanto per mera propria tolleranza trattandosi dei propri genitori e al fine di poter condividere le vacanze estive con loro e con il proprio marito e i propri figli gemelli;
che a decorrere dall'inizio dell'occupazione i convenuti le versavano a titolo di “regalia” un importo mensile di euro
800,00, importo inferiore al valore di mercato dell'immobile; di essersi fatta interamente carico della quasi totalità di tutti i consumi inerenti le due unità immobiliari e che, soltanto nel mese di gennaio 2022, avveniva lo sdoppiamento del contatore elettrico sino a quel momento unico;
che, dal mese di giugno 2021, i rapporti tra gli stessi sono via via andati ulteriormente deteriorandosi;
di aver necessità di porre in vendita l'immobile e di averlo offerto in vendita ai convenuti con racc. a/r del 07/10/2021, ma che gli stessi rifiutavano l'offerta di vendita, non rilasciavano l'immobile, interrompevano il versamento della regalia
/ indennità fino a quel momento sempre versata e non pagavano la loro quota di competenza delle utenze relativamente all'appartamento più grande da loro occupato;
che anche il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo in data 24/01/2022.
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 Controparte_2 il rigetto delle domande attoree, in ogni caso previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e delle indennità scadute e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l'esistenza tra le parti del contratto di mutuo
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dell'aprile 2006 con conseguente richiesta di condanna di parte attrice alla restituzione e al pagamento in loro favore della somma di euro 133.728,00, oltre interessi legali a far data dal mese di luglio 2015, e di condanna dell'attrice alla restituzione e al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di euro 144.000,00 con interessi dal mese di settembre 2021. I convenuti deducevano l'esistenza tra le parti di un accordo, il quale prevedeva che gli stessi,
a partire dal mese di aprile dell'anno 2006 e con versamento in contanti avrebbero mutuato alla figlia una parte delle somme necessarie per l'acquisto del compendio immobiliare (euro
123.000,00) ed avrebbero, altresì, contribuito al pagamento delle spese notarili della compravendita pari ad euro 10.728,00, il tutto per un ammontare complessivo di euro
133.728,00 che l'attrice doveva restituire entro il 30/06/2015; che, una volta rogato l'atto di compravendita, il possesso dell'immobile con diritto di abitarlo in via esclusiva doveva essere loro trasferito;
che i convenuti avrebbero mutuato alla figlia l'ulteriore somma di euro 800,00 da corrispondere mensilmente a mezzo bonifico bancario con causale “regalia” per il periodo di 15 anni dall'agosto 2006 all'agosto del 2021 e con restituzione dell'ammontare complessivo di euro 144.000,00 a far data dal mese di settembre 2021 e che i convenuti avrebbero garantito personalmente, come di fatto avvenuto, il contratto di mutuo sottoscritto il 17/07/2006 per l'acquisto dell'intero compendio immobiliare. I convenuti precisano, inoltre, di non aver mai richiesto alla propria figlia la restituzione delle somme di cui sopra prima della formale diffida ricevuta per il rilascio dell'immobile per cui
è causa.
Alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel corso dell'udienza del 01/06/2023 aderiva soltanto parte attrice.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale di parte attrice e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 18 novembre 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda volta al rilascio del compendio oggetto di causa, da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito precisati [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000; sulla qualificazione della domanda nella
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fattispecie oggetto di causa, v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”].
Nel caso portato all'attenzione di questo Tribunale l'odierna attrice, nella qualità di proprietaria del bene immobile di cui è lite, chiede la condanna al rilascio del medesimo nei confronti dei sig.ri e i quali, di fatto, dispongono materialmente del bene. CP_1 CP_2
Sul piano probatorio, ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione, si configura necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce e, la medesima, risulta assolta dalla documentazione in atti da cui si evince, infatti, che il compendio per cui è lite è nella titolarità dell'attrice in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott. Per_1 del 17/07/2006, repertorio n. 33891, raccolta n. 10215. Parte attrice, inoltre, ha prodotto in giudizio i precedenti atti di provenienza sino all'atto a rogito Notaio dott. del Per_1
22/06/2000 relativo alla compravendita dell'appezzamento di terreno sul quale venne edificato il compendio immobiliare di cui fa parte l'immobile oggetto di causa.
Si aggiunga a quanto premesso che è onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
L'eccezione svolta dai convenuti per cui i medesimi occuperebbero l'immobile oggetto di causa in virtù di un accordo risalente al mese di aprile 2006 secondo il quale l'attrice avrebbe trasferito ai convenuti il possesso dell'immobile per cui è causa, con diritto di abitarla in via esclusiva, una volta rogato l'atto di compravendita è rimasta totalmente sfornita della prova [art. 2697, c. I, c.c.].
Accertato, quindi, che i convenuti occupano l'immobile oggetto di causa senza titolo e sussiste la legittimazione della parte attrice ad agire ad ottenere il rilascio del compendio oggetto di causa, questo Tribunale ritiene che i sig.ri e Controparte_1 CP_2 debbano essere condannati all'immediato rilascio del bene per cui è lite, libero da
[...] persone e cose.
Peraltro anche a voler ritenere sussistente tra le parti un contratto di comodato, circostanza non eccepita neanche dai convenuti, avendo l'attrice consentito la detenzione del proprio immobile da parte dei genitori, configurandosi un comodato precario senza la determinazione di un termine, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituirla
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non appena il comodante la richiede e nel caso di specie detta richiesta deve ritenersi formalizzata con lettera di diffida del 7.10.2021.
Quanto alla domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo dell'immobile deve osservarsi che, le Sezioni Unite, con sentenza 15/11/2022, n. 33645, hanno affermato che la tutela risarcitoria per l'occupazione deve essere apprestata al proprietario dell'immobile per la mera la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto
o danno normale; pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. Il danno risarcibile è, quindi, rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
Alla luce delle predette deduzioni, pertanto, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per occupazione determinato come segue.
Dagli atti di causa lo stato di occupazione del compendio per cui è lite risulta accertato a far data dal mese di luglio 2006 e, al contempo, risulta provata in atti la corresponsione da parte dei convenuti in favore dell'attrice, a titolo di regalia, della somma di euro 800,00 mensili dal mese di agosto 2006 al mese di ottobre 2021.
Considerato che detto contributo è stato continuativamente versato dai convenuti dall'inizio dell'occupazione dell'immobile, sino all'ottobre 2021 quando i rapporti tra le parti si sono deteriorati, e parte attrice non ha documentato alcuna contestazione in ordine alla somma versata dai propri genitori, chiaramente a titolo di corrispettivo o comunque di contributo alle spese dell'immobile, non può che ritenersi sussistente tra le parti un accordo, quantomeno in relazione al predetto periodo, in ordine all'indennità di occupazione dovuta dai convenuti in ragione della disponibilità dell'immobile. Pertanto alcuna ulteriore indennità spetta all'attrice con riferimento al predetto lasso temporale.
Quanto invece al periodo successivo all'ottobre 2021, in cui i convenuti non hanno più versato alcun contributo in ragione dell'occupazione dell'immobile e l'attrice ha formalmente richiesto con atto di diffida il versamento da parte dei propri genitori di una indennità di occupazione parametrata al valore di mercato del bene, la domanda attorea deve ritenersi fondata.
Considerato, quindi, che parte attrice ha depositato in atti una perizia estimativa datata
20/09/2021 (cfr. doc. 10 allegato atto di citazione), la quale indica il valore della locazione
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annuale per l'abitazione posta ai piani terra e primo compreso tra un minimo di euro
12.000,00 ed un massimo di euro 13.500,00 annui, valore non specificatamente contestato dai convenuti, i quali si sono limitati ad escludere l'applicazione di tale valore alle annualità precedenti all'anno 2021, tenuto conto, altresì che i convenuti sino al mese di ottobre 2021 hanno corrisposto la somma di euro 800,00 mensili, considerato, quindi, che la valutazione così formulata da parte attrice debba essere rapportata al valore medio e che il danno può essere valutato equitativamente dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato, quale valore economico del godimento, questo
Giudice, pertanto, ritiene di accogliere la valutazione formulata da parte attrice, considerato che la stessa debba ritenersi inferiore agli attuali parametri di mercato e tenuto conto anche della rivalutazione monetaria.
Alla luce delle predette considerazioni ed in assenza di specifiche eccezioni, il danno di occupazione, determinato sulla base dei predetti criteri, deve essere liquidato dal novembre
2021 sino al novembre 2025 per l'ammontare complessivo di € 51.000,00, calcolando altresì un canone mensile di euro 1.062,50 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [11 aprile 2022] fino al giorno della effettiva corresponsione.
La somma, così come liquidata, deve essere considerata omnicomprensiva ed assorbente di ogni altra pretesa o ragione, quivi compresa la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle utenze anche in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte dei convenuti, nel corso del giudizio, della somma di euro 1.852,77, della carenza di prova circa i consumi addebitabili ai convenuti, i quali risultano essere stati calcolati unilateralmente da parte attrice.
Al contrario, devono ritenersi infondate e non meritevoli di accoglimento le domande restitutorie formulate in via riconvenzionale dai convenuti.
La domanda formulata dai convenuti di restituzione della somma di euro 133.728,00, oltre interessi legali, risulta infondata non avendo i convenuti dimostrato in alcun modo l'esistenza dell'invocato contratto di mutuo che ne prevedeva la restituzione entro il 30 giugno 2015 né il versamento in contanti del predetto importo, asseritamente ritenuto necessario al fine di acquistare il richiamato compendio immobiliare, né potendo gli stessi convenuti dimostrare l'avvenuta corresponsione di detta somma mediante prove orali.
La prova di detti pagamenti non può, infatti, essere dimostrata mediante prova per testimoni in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 2726 c.c. e 2721 c.c. Sotto questo profilo i capitoli di prova articolati dai convenuti risultano formulati genericamente e non
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chiariscono le modalità, i tempi e le circostanze in cui i convenuti avrebbero provveduto a versare l'ingente somma dedotta.
Come è noto infatti ai sensi dell'art. 2726 c.c. è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 7940 del 20/04/2020; Cass. 14/07/2003, n.
10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879).
Nel caso di specie i convenuti non hanno fornito alcun ulteriore elemento idoneo a ritenere sussistente la dazione in parola.
Altrettanto infondata è la domanda restitutoria avanzata dai convenuti in via riconvenzionale con riferimento alla complessiva somma di euro 144.00,00 non risultando in alcun modo provato l'accordo che ne prevedeva la restituzione a far data dal mese di settembre 2021, ma risultando, al contrario, provata in atti la corresponsione in favore dell'attrice della somma mensile di euro 800,00 per quindici annualità a titolo di regalia, somma che per le ragioni sopra esposte, considerato che nel corso dei 15 anni di versamento alcun contrasto è sorto tra le parti, deve ritenersi che la medesima costituisse un contributo spontaneamente versato dai convenuti in ragione dell'occupazione del compendio di proprietà attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza delle parti convenute e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna di entrambi le parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale, condanna i convenuti e all'immediato rilascio del bene oggetto di Controparte_1 Controparte_2 causa, libero da persone e cose;
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2) in accoglimento, per quanto di ragione, della [residua] domanda giudiziale, condanna le parti convenute a pagare a il complessivo importo di euro 51.000,00 per il Parte_1 titolo precisato in motivazione, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda
[11.4.2022] fino al giorno della effettiva corresponsione;
nonché al pagamento mensile di euro 1.062,50 a decorrere dal mese di dicembre 2025 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere da ciascuno mese sino al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
4) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 7.616 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché refusione del contributo unificato versato.
Così deciso in Civitavecchia, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
SI TE
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IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa SI TE ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tocci Parte_1 C.F._1 giusta procura speciale in atti;
attrice
E
, C.F.: e C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Eramo, giusta procura C.F._3 speciale in atti;
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha dedotto che i genitori Parte_1 Controparte_1
e occupano senza titolo l'immobile di sua proprietà sito in Strada Valle Controparte_2
Lunga 15 C, Pescia Romana – Montalto di Castro (VT), ubicato ai piani terra e primo, con corte di pertinenza e suoi accessori (porzione di strada e parcheggi auto coperti), ed identificato al NCEU al foglio 2, particella 630 sub 8, piano T-1, categoria A/2, Cl. 2, vani
6, superficie catastale totale mq. 163, totale escluse aree scoperte mq. 134, rendita euro
619,75 e, per tale motivo, ha convenuto i medesimi in giudizio, onde ottenere il rilascio dell'immobile, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la condanna degli stessi al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 200.812,50 per la totale
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omessa corresponsione della stessa per il periodo da luglio 2006 e fino all'effettivo rilascio o quantomeno alla minor somma di euro 55.212,50 risultante dalla differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto, oltre interessi dalle singole scadenze;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata prescrizione delle somme antecedenti al mese di ottobre 2011, condannare i convenuti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento dell'indennità di occupazione e/o del corrispettivo pari ad euro
127.500 per l'omessa corresponsione della stessa per gli ultimi dieci anni o, quantomeno, della differenza della somma non corrisposta per il medesimo periodo pari ad euro
31.500,00; ed, infine, in ogni caso, ottenere la condanna alla ripetizione dell'importo di euro 4.535,48 pari alla totalità delle utenze (gas, acqua e Tari) 2/3 del totale versato dall'assistita sino ad oggi, oltre al 50% dei lavori di muratura e dei costi di allaccio della luce, nonché ai 2/3 del totale versato dall'assistita e riferito alla luce per far fronte alle esigenze contingenti della gestione dei due immobili. A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva di essere proprietaria esclusiva dell'immobile per cui è causa e dell'unità immobiliare posta al piano seminterrato del medesimo compendio immobiliare in forza di atto a rogito Notaio Dott. del 17/07/2006; che, sin dal luglio 2006, i convenuti Per_1 occupano l'unità immobiliare posta ai piani T-1 senza alcun titolo, ma soltanto per mera propria tolleranza trattandosi dei propri genitori e al fine di poter condividere le vacanze estive con loro e con il proprio marito e i propri figli gemelli;
che a decorrere dall'inizio dell'occupazione i convenuti le versavano a titolo di “regalia” un importo mensile di euro
800,00, importo inferiore al valore di mercato dell'immobile; di essersi fatta interamente carico della quasi totalità di tutti i consumi inerenti le due unità immobiliari e che, soltanto nel mese di gennaio 2022, avveniva lo sdoppiamento del contatore elettrico sino a quel momento unico;
che, dal mese di giugno 2021, i rapporti tra gli stessi sono via via andati ulteriormente deteriorandosi;
di aver necessità di porre in vendita l'immobile e di averlo offerto in vendita ai convenuti con racc. a/r del 07/10/2021, ma che gli stessi rifiutavano l'offerta di vendita, non rilasciavano l'immobile, interrompevano il versamento della regalia
/ indennità fino a quel momento sempre versata e non pagavano la loro quota di competenza delle utenze relativamente all'appartamento più grande da loro occupato;
che anche il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo in data 24/01/2022.
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano Controparte_1 Controparte_2 il rigetto delle domande attoree, in ogni caso previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e delle indennità scadute e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi l'esistenza tra le parti del contratto di mutuo
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dell'aprile 2006 con conseguente richiesta di condanna di parte attrice alla restituzione e al pagamento in loro favore della somma di euro 133.728,00, oltre interessi legali a far data dal mese di luglio 2015, e di condanna dell'attrice alla restituzione e al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di euro 144.000,00 con interessi dal mese di settembre 2021. I convenuti deducevano l'esistenza tra le parti di un accordo, il quale prevedeva che gli stessi,
a partire dal mese di aprile dell'anno 2006 e con versamento in contanti avrebbero mutuato alla figlia una parte delle somme necessarie per l'acquisto del compendio immobiliare (euro
123.000,00) ed avrebbero, altresì, contribuito al pagamento delle spese notarili della compravendita pari ad euro 10.728,00, il tutto per un ammontare complessivo di euro
133.728,00 che l'attrice doveva restituire entro il 30/06/2015; che, una volta rogato l'atto di compravendita, il possesso dell'immobile con diritto di abitarlo in via esclusiva doveva essere loro trasferito;
che i convenuti avrebbero mutuato alla figlia l'ulteriore somma di euro 800,00 da corrispondere mensilmente a mezzo bonifico bancario con causale “regalia” per il periodo di 15 anni dall'agosto 2006 all'agosto del 2021 e con restituzione dell'ammontare complessivo di euro 144.000,00 a far data dal mese di settembre 2021 e che i convenuti avrebbero garantito personalmente, come di fatto avvenuto, il contratto di mutuo sottoscritto il 17/07/2006 per l'acquisto dell'intero compendio immobiliare. I convenuti precisano, inoltre, di non aver mai richiesto alla propria figlia la restituzione delle somme di cui sopra prima della formale diffida ricevuta per il rilascio dell'immobile per cui
è causa.
Alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel corso dell'udienza del 01/06/2023 aderiva soltanto parte attrice.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale di parte attrice e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 18 novembre 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda volta al rilascio del compendio oggetto di causa, da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito precisati [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000; sulla qualificazione della domanda nella
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fattispecie oggetto di causa, v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”].
Nel caso portato all'attenzione di questo Tribunale l'odierna attrice, nella qualità di proprietaria del bene immobile di cui è lite, chiede la condanna al rilascio del medesimo nei confronti dei sig.ri e i quali, di fatto, dispongono materialmente del bene. CP_1 CP_2
Sul piano probatorio, ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione, si configura necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce e, la medesima, risulta assolta dalla documentazione in atti da cui si evince, infatti, che il compendio per cui è lite è nella titolarità dell'attrice in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott. Per_1 del 17/07/2006, repertorio n. 33891, raccolta n. 10215. Parte attrice, inoltre, ha prodotto in giudizio i precedenti atti di provenienza sino all'atto a rogito Notaio dott. del Per_1
22/06/2000 relativo alla compravendita dell'appezzamento di terreno sul quale venne edificato il compendio immobiliare di cui fa parte l'immobile oggetto di causa.
Si aggiunga a quanto premesso che è onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
L'eccezione svolta dai convenuti per cui i medesimi occuperebbero l'immobile oggetto di causa in virtù di un accordo risalente al mese di aprile 2006 secondo il quale l'attrice avrebbe trasferito ai convenuti il possesso dell'immobile per cui è causa, con diritto di abitarla in via esclusiva, una volta rogato l'atto di compravendita è rimasta totalmente sfornita della prova [art. 2697, c. I, c.c.].
Accertato, quindi, che i convenuti occupano l'immobile oggetto di causa senza titolo e sussiste la legittimazione della parte attrice ad agire ad ottenere il rilascio del compendio oggetto di causa, questo Tribunale ritiene che i sig.ri e Controparte_1 CP_2 debbano essere condannati all'immediato rilascio del bene per cui è lite, libero da
[...] persone e cose.
Peraltro anche a voler ritenere sussistente tra le parti un contratto di comodato, circostanza non eccepita neanche dai convenuti, avendo l'attrice consentito la detenzione del proprio immobile da parte dei genitori, configurandosi un comodato precario senza la determinazione di un termine, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituirla
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non appena il comodante la richiede e nel caso di specie detta richiesta deve ritenersi formalizzata con lettera di diffida del 7.10.2021.
Quanto alla domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo dell'immobile deve osservarsi che, le Sezioni Unite, con sentenza 15/11/2022, n. 33645, hanno affermato che la tutela risarcitoria per l'occupazione deve essere apprestata al proprietario dell'immobile per la mera la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto
o danno normale; pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. Il danno risarcibile è, quindi, rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
Alla luce delle predette deduzioni, pertanto, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per occupazione determinato come segue.
Dagli atti di causa lo stato di occupazione del compendio per cui è lite risulta accertato a far data dal mese di luglio 2006 e, al contempo, risulta provata in atti la corresponsione da parte dei convenuti in favore dell'attrice, a titolo di regalia, della somma di euro 800,00 mensili dal mese di agosto 2006 al mese di ottobre 2021.
Considerato che detto contributo è stato continuativamente versato dai convenuti dall'inizio dell'occupazione dell'immobile, sino all'ottobre 2021 quando i rapporti tra le parti si sono deteriorati, e parte attrice non ha documentato alcuna contestazione in ordine alla somma versata dai propri genitori, chiaramente a titolo di corrispettivo o comunque di contributo alle spese dell'immobile, non può che ritenersi sussistente tra le parti un accordo, quantomeno in relazione al predetto periodo, in ordine all'indennità di occupazione dovuta dai convenuti in ragione della disponibilità dell'immobile. Pertanto alcuna ulteriore indennità spetta all'attrice con riferimento al predetto lasso temporale.
Quanto invece al periodo successivo all'ottobre 2021, in cui i convenuti non hanno più versato alcun contributo in ragione dell'occupazione dell'immobile e l'attrice ha formalmente richiesto con atto di diffida il versamento da parte dei propri genitori di una indennità di occupazione parametrata al valore di mercato del bene, la domanda attorea deve ritenersi fondata.
Considerato, quindi, che parte attrice ha depositato in atti una perizia estimativa datata
20/09/2021 (cfr. doc. 10 allegato atto di citazione), la quale indica il valore della locazione
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annuale per l'abitazione posta ai piani terra e primo compreso tra un minimo di euro
12.000,00 ed un massimo di euro 13.500,00 annui, valore non specificatamente contestato dai convenuti, i quali si sono limitati ad escludere l'applicazione di tale valore alle annualità precedenti all'anno 2021, tenuto conto, altresì che i convenuti sino al mese di ottobre 2021 hanno corrisposto la somma di euro 800,00 mensili, considerato, quindi, che la valutazione così formulata da parte attrice debba essere rapportata al valore medio e che il danno può essere valutato equitativamente dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato, quale valore economico del godimento, questo
Giudice, pertanto, ritiene di accogliere la valutazione formulata da parte attrice, considerato che la stessa debba ritenersi inferiore agli attuali parametri di mercato e tenuto conto anche della rivalutazione monetaria.
Alla luce delle predette considerazioni ed in assenza di specifiche eccezioni, il danno di occupazione, determinato sulla base dei predetti criteri, deve essere liquidato dal novembre
2021 sino al novembre 2025 per l'ammontare complessivo di € 51.000,00, calcolando altresì un canone mensile di euro 1.062,50 sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [11 aprile 2022] fino al giorno della effettiva corresponsione.
La somma, così come liquidata, deve essere considerata omnicomprensiva ed assorbente di ogni altra pretesa o ragione, quivi compresa la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle utenze anche in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte dei convenuti, nel corso del giudizio, della somma di euro 1.852,77, della carenza di prova circa i consumi addebitabili ai convenuti, i quali risultano essere stati calcolati unilateralmente da parte attrice.
Al contrario, devono ritenersi infondate e non meritevoli di accoglimento le domande restitutorie formulate in via riconvenzionale dai convenuti.
La domanda formulata dai convenuti di restituzione della somma di euro 133.728,00, oltre interessi legali, risulta infondata non avendo i convenuti dimostrato in alcun modo l'esistenza dell'invocato contratto di mutuo che ne prevedeva la restituzione entro il 30 giugno 2015 né il versamento in contanti del predetto importo, asseritamente ritenuto necessario al fine di acquistare il richiamato compendio immobiliare, né potendo gli stessi convenuti dimostrare l'avvenuta corresponsione di detta somma mediante prove orali.
La prova di detti pagamenti non può, infatti, essere dimostrata mediante prova per testimoni in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 2726 c.c. e 2721 c.c. Sotto questo profilo i capitoli di prova articolati dai convenuti risultano formulati genericamente e non
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chiariscono le modalità, i tempi e le circostanze in cui i convenuti avrebbero provveduto a versare l'ingente somma dedotta.
Come è noto infatti ai sensi dell'art. 2726 c.c. è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 7940 del 20/04/2020; Cass. 14/07/2003, n.
10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879).
Nel caso di specie i convenuti non hanno fornito alcun ulteriore elemento idoneo a ritenere sussistente la dazione in parola.
Altrettanto infondata è la domanda restitutoria avanzata dai convenuti in via riconvenzionale con riferimento alla complessiva somma di euro 144.00,00 non risultando in alcun modo provato l'accordo che ne prevedeva la restituzione a far data dal mese di settembre 2021, ma risultando, al contrario, provata in atti la corresponsione in favore dell'attrice della somma mensile di euro 800,00 per quindici annualità a titolo di regalia, somma che per le ragioni sopra esposte, considerato che nel corso dei 15 anni di versamento alcun contrasto è sorto tra le parti, deve ritenersi che la medesima costituisse un contributo spontaneamente versato dai convenuti in ragione dell'occupazione del compendio di proprietà attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza delle parti convenute e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna di entrambi le parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale, condanna i convenuti e all'immediato rilascio del bene oggetto di Controparte_1 Controparte_2 causa, libero da persone e cose;
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2) in accoglimento, per quanto di ragione, della [residua] domanda giudiziale, condanna le parti convenute a pagare a il complessivo importo di euro 51.000,00 per il Parte_1 titolo precisato in motivazione, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda
[11.4.2022] fino al giorno della effettiva corresponsione;
nonché al pagamento mensile di euro 1.062,50 a decorrere dal mese di dicembre 2025 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere da ciascuno mese sino al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
4) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 7.616 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché refusione del contributo unificato versato.
Così deciso in Civitavecchia, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
SI TE
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