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Sentenza 16 novembre 2024
Sentenza 16 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 25.10.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 6904/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Difensore: avv. Sandra Celestino
Domicilio eletto: Genova via Interiano 3/5
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come da nota di precisazione del 18.7.2024
- La resistente: come da nota di precisazione del 12.7.2024
- Il Pubblico Ministero: come da nota scritta del 26.8.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto con matrimonio concordatario in Livorno in Controparte_1 data 4.9.2010
- Che dall'unione in data 21.1.2014 era nato il figlio Per_1
- Che il figlio presenta problemi di carattere sanitario essendogli stata riscontrata l'immaturità della valvola cardiale
- Che, fino all'anno 2020, di fatto la ricorrente aveva vissuto col figlio a Livorno, sua città di origine, incontrandosi col marito in occasione dei fine settimana
- Che solo nell'anno 2020 la famiglia aveva di fatto iniziato a convivere a VA SO nella casa di proprietà del marito
- Che, già nell'anno 2022 il marito le aveva comunicato la volontà di separarsi e, di fatto, la convivenza è venuta a cessare nell'aprile 2023 quando il si era CP_1 trasferito a vivere in SA LI in una casa che aveva all'uopo acquistato
- Di essere intenzionata a trasferirsi a vivere a Livorno, in appartamento di proprietà, sia perché priva di significative relazioni in VA SO, sia per lo stato di vetustà della casa familiare che, per la presenza di muffe e umidità, richiederebbe significativi interventi di ristrutturazione. A Livorno, tra l'altro, vive la sorella della ricorrente con i suoi tre figli, un maschio e due sorelline molto legati a Per_1
- Di essere priva di occupazione, proprietaria per averlo ereditato, di immobile a
Livorno e titolare, sempre per eredità, della somma di euro 50.518, 03 depositata su conto corrente.
- Che il marito percepisce un reddito pari a circa euro 2200, 00, è titolare di conto corrente sul quale risultano depositati circa 10.567, 00 euro, ed è proprietario, oltre che della casa dove attualmente vive e di circostanti terreni, della casa familiare di VA SO, che potrebbe mettere a frutto locandola. E' gravato da un mutuo che deve restituire mediante versamenti mensili pari ad euro 399, 33.
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre e autorizzazione al trasferimento di residenza del minore in Livorno e
2 alla iscrizione scolastica nella città toscana.
- Regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il minore
- La previsione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400, 00 nonché alle spese straordinarie nella misura del 60%
- La liquidazione di un assegno di mantenimento a proprio favore dell'importo di euro 600, 00 mensili
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito ed il padre ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava il fatto che i coniugi non avessero mai convissuto: in realtà, secondo quando riferito, la si sarebbe allontanata una prima volta dall'abitazione di Pt_1
VA SO nell'anno 2011, dopo che egli aveva scoperto lo scambio di messaggi affettuosi via chat da parte della donna;
superata la crisi era stata ripristinata la convivenza presso la casa di VA SO;
dopo la nascita del figlio la madre si era effettivamente trasferita a Livorno, enfatizzando i problemi di salute del minore e manifestando ingiustificata sfiducia nella sanità ligure, salvo poi tornare a convivere in VA SO nel settembre 2019: a VA SO il minore aveva iniziato le scuole primarie e la pratica di attività sportiva ( il padre contesta che il figlio sia inidoneo all'esercizio di attività sportiva ) positivamente integrandosi sia nell'ambiente scolastico che sportivo e sviluppando una importante rete di amicizie.
- Contestava di essersi disinteressato della moglie e del figlio, tanto dal punto di vista affettivo che economico.
- Allegava di percepire un reddito di circa 1600/1800 mensili
- Non si opponeva all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre
- Allegava di avere inviato alla moglie varie proposte di lavoro senza che la stessa si sia mai attivata per reperire una occupazione
Su tali premesse:
- Si associava alla domanda di separazione chiedendo il rigetto della richiesta di addebito
- chiedeva l'affidamento condiviso del figlio e, opponendosi al trasferimento di residenza richiesto dalla madre, ne chiedeva la prevalente collocazione presso la stessa per l'ipotesi in cui la donna decidesse di permanere presso la casa familiare o presso di sé per l'ipotesi in cui la moglie decidesse comunque di trasferirsi a Livorno.
- Chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni tra il minore e il genitore non collocatario
- Si opponeva alla richiesta di liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie
- Chiedeva di determinare la misura dell'assegno di mantenimento ordinario da porre a suo carico in ipotesi di collocazione presso la madre nella somma di euro 400, 00
e di determinare nella misura del 50% il contributo dei genitori alle spese
3 straordinarie ( mantenimento diretto del padre in ipotesi di prevalente collocazione presso il padre ).
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc la ricorrente non riproponeva, sostanzialmente rinunciandovi, la domanda di addebito della separazione, che neppure veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni: la domanda s'intende pertanto rinunciata.
All'udienza di comparizione dei coniugi gli stessi confermavano sostanzialmente le allegazioni di cui ai rispettivi atti introduttivi
Con ordinanza 6.1.2024, alla cui motivazione si fa in questa sede integrale rinvio, il giudice delegato in via provvisoria ed urgente:
- Affidava il minore in forma condivisa ad entrambi i genitori disponendone la collocazione presso la madre in VA SO nella casa familiare
- Regolamentava la frequentazioni tra il minore ed il padre nel rispetto dell'accordo già raggiunto dalle parti in via provvisoria
- Liquidava assegno di mantenimento a carico della moglie pari ad euro 300, 00
- Liquidava assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 300, 00 ponendo a suo carico integrale le spese straordinarie.
- Ordinava al padre la produzione di ulteriore documentazione
- Rigettava tutte le altre istanze istruttorie
Con ordinanza in data 23.3.2024 il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, procedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dall'aprile 2023 ed entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione. La elevata conflittualità tra i coniugi, quel si è manifestata nel corso dell'intero procedimento, rende evidente come la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile per le parti oltre che fonte di grave pregiudizio per il figlio.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Niente deve disporsi in merito alla originaria domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto espressamente rinunciata.
4 L'affidamento del minore deve essere stabilito in forma condivisa come peraltro responsabilmente richiesto da parte di entrambi: l'affidamento condiviso rappresenta infatti la forma ritenuta dal legislatore ( art. 337 ter comma secondo c.c. ) come quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse della prole e che il giudice deve valutare come opzione prioritaria tutte le volte in cui, come nel caso di specie, non emergano concreti elementi che possano sconsigliare l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori.
Le parti sono altresì sostanzialmente concordi sul fatto che il figlio venga assegnato in via prevalente presso la madre purchè, questa la condizione posta dal padre, la donna resti a vivere nella casa familiare di VA SO. La madre, pur ribadendo anche negli atti conclusivi la richiesta che il Tribunale proceda all'ascolto del minore, ha comunque manifestato la propria preferenza per continuare a convivere presso la casa familiare con il minore piuttosto che trasferirsi a Livorno rinunciando alla prevalente collocazione del figlio presso di sé.
Ritiene il Collegio di condividere le motivazioni dell'ordinanza con cui il giudice delegato ha, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, negato l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore a Livorno: è infatti preminente interesse del minore, quando non emergono significativi e concreti elementi di segno opposto, continuare a vivere, tanto più nella fase particolarmente delicata della separazione dei genitori, nel proprio ambiente domestico, scolastico e sociale piuttosto che essere improvvisamente sradicato dalla propria vita presente e costretto a ricostruire daccapo la propria esistenza in ogni suo ambito. E se ciò già vale in termini generali, a maggior ragione deve essere apprezzato quando, come nel caso di specie, il minore ha già avviato nel luogo di origine il proprio ciclo di studi e quando il trasferimento di residenza verrebbe a rendere più difficoltoso, pur non impedendolo in assoluto, il rapporto con l'altro genitore: se, infatti, la distanza tra e Livorno non è tale da impedire le frequentazioni col padre essa CP_2 nondimeno impedirebbe al figlio di vedere il padre al di fuori dei giorni rigorosamente stabiliti per le frequentazioni ( il padre, ad esempio, ben difficilmente potrebbe passare da casa, da scuola o recarsi presso il luogo dove il minore svolge attività ludiche o sportive per un semplice saluto o semplicemente per fargli avvertire la propria presenza ) e, più in generale, impedirebbe ogni frequentazione infrasettimanale, essendo di tutta evidenza che il minore non potrebbe essere portato a dormire a dal padre e CP_2 accompagnato a scuola a Livorno il mattino successivo. Le stesse frequentazioni per il week end, poi, esporrebbero il minore a faticosi spostamenti con sottrazione di tempo allo studio, ad attività ludiche e alla semplice frequentazione col genitore. Da ultimo il proposto aumento dei fine settimana col padre, che nella prospettiva della madre dovrebbe compensare la rinuncia alle frequentazioni infrasettimanali, priverebbe il minore, una volta faticosamente formatasi la propria nuova rete di amicizie a Livorno, di poterla sfruttare proprio in occasione dei fine settimana quando maggiori sono le possibilità di farlo.
Ritiene il Tribunale che, nel caso specifico, l'ascolto del minore sarebbe superfluo in considerazione del fatto che lo stesso, che deve ancora compiere l'undicesimo anno di età, in mancanza di elementi di fatto che ne rendano frustrante la vita in VA SO, elementi che neppure sono stati allegati, non avrebbe certamente la capacità di discernimento necessaria per comparare la sua situazione attuale con una situazione per lui del tutto ignota e di cui, data l'età, non potrebbe comprendere tutte le implicazioni e soppesare i pro ed i contro. Né può assumere rilevanza il fatto che il minore, negli anni della prima infanzia già abbia vissuto a Livorno con la madre, atteso che da un lato ciò è avvenuto quando ancora il minore, per l'età, non aveva sviluppato una socialità
5 comparabile a quella di un minore in età scolastica;
dall'altro in assenza di separazione quando dunque il minore, in occasione dei fine settimana, aveva la possibilità di vivere insieme ad entrambi i genitori nel proprio ambiente domestico e sociale. Senza considerare, inoltre, che nell'ambito di una separazione così conflittuale l'ascolto del minore lo esporrebbe, con ogni probabilità, al rischio di pressioni, più o meno dirette, da parte di uno o di entrambi i genitori, con conseguente suo pregiudizio.
Né può seriamente sostenersi che la casa familiare non sia idonea ad ospitare la madre o il minore: già il giudice delegato ha evidenziato come prima della separazione la moglie mai avesse obiettato in merito alla funzionalità dell'abitazione. Le consulenze di parte prodotte dalle parti dimostrano che il fenomeno delle infiltrazioni è limitato ad un ripostiglio mentre, come riferito da entrambi i consulenti, la formazione di muffe può essere prevenuta arieggiando i locali, ciò che può oculatamente essere fatto anche durante il periodo invernale. Solo la consulenza di parte è peraltro ricca di documentazione CP_1 fotografica dalla quale si evidenzia, non solo come la casa sia stata di recente tinteggiata, ma sia altresì spaziosa ed adeguatamente rifinita.
Va pertanto confermata, allo stato attuale delle cose, la prevalente collocazione del minore presso la madre cui va assegnata la casa familiare di VA SO.
Per quanto concerne il regime delle frequentazioni col padre va confermato quanto disposto in via temporanea ed urgente nel rispetto dell'accordo che provvisoriamente le parti avevano raggiunto.
La ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione a carico del marito di assegno finalizzato al proprio mantenimento allegando di non disporre di adeguati redditi propri: come noto l'art. 156 c.c. riconosce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, e che non disponga di adeguati redditi propri, il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
Nel caso specifico ricorrono entrambi i presupposti previsti dalla norma: da un lato, infatti, non vi è addebito della separazione, che il marito non ha correttamente neppure richiesto;
dall'altro è pacifico che la non abbia redditi idonei al proprio mantenimento: priva di Pt_1 occupazione la donna, che in quanto assegnataria della casa familiare non deve sostenere oneri di locazione, dispone solo dei proventi dell'assegno unico relativi al figlio, che percepisce in misura integrale e che in ogni caso sono finalizzati a sostenere il genitore nel mantenimento della prole, e dei proventi, del tutto irrisori ( al massimo 200 euro al mese ) di alcune vendite via internet;
pur avendo ereditato un'abitazione di lusso a Livorno allo stato essa non può essere messa a profitto insistendovi il diritto di abitazione di un terzo. La dispone inoltre depositi bancari per circa 50 mila euro in cui Pt_1 rendimenti in termini di interessi sono del tutto irrisori e che, laddove utilizzati in misura integrale per il proprio mantenimento, si esaurirebbero rapidamente.
Come noto la giurisprudenza ritiene che il coniuge disoccupato conservi il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento solo se la condizione di disoccupazione non possa essergli rimproverata.
Nello specifico si osserva come la in costanza di matrimonio non abbia lavorato e si Pt_1 sia occupata, deve supporsi col consenso del marito, dell'accudimento della casa e del figlio, così contribuendo, attraverso l'esercizio di un'attività comunque di rilevanza economica, alla vita familiare. La convivenza della coppia è di fatto cessata solo nel mese di aprile 2023 e dunque il tempo trascorso da allora non è così rilevante, tenuto conto delle età della donna, che la rende scarsamente appetibile sul mercato del lavoro, e della
6 persistente necessità di accudire il figlio, da potersi affermare che lo stato di disoccupazione possa esserle rimproverato. La ha comunque dimostrato di essersi Pt_1 iscritta alle liste di collocamento e di essersi attivata, quantomeno inviando una serie di richieste, per reperire una occupazione.
Va osservato che il marito ha trasmesso alla ricorrente una serie di offerte di lavoro reperite su siti internet: balza agli occhi che si tratta di offerte quasi tutte su Genova o La
Spezia, di cui si ignorano le condizioni e comunque in luoghi diversi rispetto a quelli di residenza della scarsamente compatibili con l'esercizio del ruolo di genitore Pt_1 collocatario.
A fronte della irrisorietà dei redditi percepiti dalla ricorrente il marito svolge attività di lavoro dipendente in relazione alla quale, come già stimato dal giudice delegato, ha fruito di un reddito netto medio mensile nell'ultimo triennio, rapportato a dodici mensilità, pari ad euro 2085, 00.
Pur proprietario di due immobili essi non possono essere messi a frutto trattandosi della casa di abitazione ( SA LI ) e della casa familiare ( VA SO )
La differenza tra i redditi delle parti è così significativa da giustificare la liquidazione dell'assegno.
Il tenore di vita del marito è conforme alle disponibilità accertate.
Egli, in aggiunta alle spese ordinarie per il proprio sostentamento e per la casa, deve pagare circa 400, 00 euro al mese a titolo di mutuo. Tenuto conto delle utilità economiche corrisposte alla moglie mediante l'assegnazione della casa familiare, del risparmio fiscale che il resistente consegue attraverso il pagamento dell'assegno, e degli oneri relativi al mantenimento della prole di cui si dirà, si ritiene adeguata la misura di euro 300, 00 mensili, disposta dal giudice delegato in via temporanea ed urgente, e che coincide con la misura richiesta dalla ricorrente per l'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento del minore a Livorno.
Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del figlio si osserva come i modestissimi redditi percepiti dalla madre ( sostanzialmente l'assegno di mantenimento del coniuge e gli irrisori proventi provenienti dalle vendite on line ) siano destinati ad essere integralmente assorbiti dalle spese relative al proprio mantenimento con la conseguenza che la donna non potrà che provvedere attraverso l'attività materiale di accudimento del figlio e con quanto percepito a titolo di assegno unico.
Quanto al mantenimento ordinario del figlio, tenuto conto che il reddito medio mensile del padre ( euro 2085, 00 ) deve essere decurtato della misura dell'assegno di mantenimento, dell'importo della rata di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione e di quanto necessario ai fini del proprio mantenimento e del mantenimento dell'abitazione ( utenze comprese ), tenuto conto del fatto che la madre percepisce per intero l'assegno unico e che il padre, stante l'attuale situazione dovrà corrispondere in via prevalente le spese straordinarie, si ritiene possa essere confermata la misura di euro 300, 00 mensili stabilita in via temporanea ed urgente.
Si ritiene che le spese straordinarie relative al figlio, in considerazione della importante differenza della situazione reddituale delle parti, debbano essere poste in via prevalente a carico del padre. Non corrisponde tuttavia all'interesse del minore, oltre che a ragioni di equità nel rapporto tra i genitori, che la madre ne sia completamente esonerata. Si ritiene,
7 pertanto, che di esse il padre debba farsene carico nella misura del 70% e la madre del
30%.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con il rito concordatario in Livorno in data 4.9.2010 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Livorno al n. 126 parte II serie A anno 2010
) autorizzandoli a vivere separati.
( nato a [...] il [...] ) in modo condiviso ad entrambi i Parte_2 genitori disponendone la collocazione prevalente presso la madre presso la casa familiare e non autorizzando il trasferimento del minore dall'attuale residenza
ASSEGNA la casa familiare sita in VA SO via Valle Lago 20 a Parte_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio a settimane alterne: la prima settimana dalle ore 19.00 del giovedì alle ore 19.30 della domenica;
la seconda settimana dalle ore
19.00 del mercoledì alle ore 19.00 del giovedì; Il figlio trascorrerà le principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo estivo Per_1 trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza ( anche non consecutive ) nei periodi che verranno previamente concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Tutto salvo diverso accordo tra le parti,
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300, 00 ( con rivalutazione annuale AT ) nonché di contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Per_1 euro 300, 00 ( con rivalutazione annuale AT )
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , per la cui individuazione Per_1 si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano poste a carico di nella misura del Controparte_1
70% e di nella misura del 30%.. Parte_1
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 25.10.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 6904/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. C.F._2
Difensore: avv. Sandra Celestino
Domicilio eletto: Genova via Interiano 3/5
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come da nota di precisazione del 18.7.2024
- La resistente: come da nota di precisazione del 12.7.2024
- Il Pubblico Ministero: come da nota scritta del 26.8.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto con matrimonio concordatario in Livorno in Controparte_1 data 4.9.2010
- Che dall'unione in data 21.1.2014 era nato il figlio Per_1
- Che il figlio presenta problemi di carattere sanitario essendogli stata riscontrata l'immaturità della valvola cardiale
- Che, fino all'anno 2020, di fatto la ricorrente aveva vissuto col figlio a Livorno, sua città di origine, incontrandosi col marito in occasione dei fine settimana
- Che solo nell'anno 2020 la famiglia aveva di fatto iniziato a convivere a VA SO nella casa di proprietà del marito
- Che, già nell'anno 2022 il marito le aveva comunicato la volontà di separarsi e, di fatto, la convivenza è venuta a cessare nell'aprile 2023 quando il si era CP_1 trasferito a vivere in SA LI in una casa che aveva all'uopo acquistato
- Di essere intenzionata a trasferirsi a vivere a Livorno, in appartamento di proprietà, sia perché priva di significative relazioni in VA SO, sia per lo stato di vetustà della casa familiare che, per la presenza di muffe e umidità, richiederebbe significativi interventi di ristrutturazione. A Livorno, tra l'altro, vive la sorella della ricorrente con i suoi tre figli, un maschio e due sorelline molto legati a Per_1
- Di essere priva di occupazione, proprietaria per averlo ereditato, di immobile a
Livorno e titolare, sempre per eredità, della somma di euro 50.518, 03 depositata su conto corrente.
- Che il marito percepisce un reddito pari a circa euro 2200, 00, è titolare di conto corrente sul quale risultano depositati circa 10.567, 00 euro, ed è proprietario, oltre che della casa dove attualmente vive e di circostanti terreni, della casa familiare di VA SO, che potrebbe mettere a frutto locandola. E' gravato da un mutuo che deve restituire mediante versamenti mensili pari ad euro 399, 33.
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre e autorizzazione al trasferimento di residenza del minore in Livorno e
2 alla iscrizione scolastica nella città toscana.
- Regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il minore
- La previsione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400, 00 nonché alle spese straordinarie nella misura del 60%
- La liquidazione di un assegno di mantenimento a proprio favore dell'importo di euro 600, 00 mensili
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito ed il padre ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava il fatto che i coniugi non avessero mai convissuto: in realtà, secondo quando riferito, la si sarebbe allontanata una prima volta dall'abitazione di Pt_1
VA SO nell'anno 2011, dopo che egli aveva scoperto lo scambio di messaggi affettuosi via chat da parte della donna;
superata la crisi era stata ripristinata la convivenza presso la casa di VA SO;
dopo la nascita del figlio la madre si era effettivamente trasferita a Livorno, enfatizzando i problemi di salute del minore e manifestando ingiustificata sfiducia nella sanità ligure, salvo poi tornare a convivere in VA SO nel settembre 2019: a VA SO il minore aveva iniziato le scuole primarie e la pratica di attività sportiva ( il padre contesta che il figlio sia inidoneo all'esercizio di attività sportiva ) positivamente integrandosi sia nell'ambiente scolastico che sportivo e sviluppando una importante rete di amicizie.
- Contestava di essersi disinteressato della moglie e del figlio, tanto dal punto di vista affettivo che economico.
- Allegava di percepire un reddito di circa 1600/1800 mensili
- Non si opponeva all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre
- Allegava di avere inviato alla moglie varie proposte di lavoro senza che la stessa si sia mai attivata per reperire una occupazione
Su tali premesse:
- Si associava alla domanda di separazione chiedendo il rigetto della richiesta di addebito
- chiedeva l'affidamento condiviso del figlio e, opponendosi al trasferimento di residenza richiesto dalla madre, ne chiedeva la prevalente collocazione presso la stessa per l'ipotesi in cui la donna decidesse di permanere presso la casa familiare o presso di sé per l'ipotesi in cui la moglie decidesse comunque di trasferirsi a Livorno.
- Chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni tra il minore e il genitore non collocatario
- Si opponeva alla richiesta di liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie
- Chiedeva di determinare la misura dell'assegno di mantenimento ordinario da porre a suo carico in ipotesi di collocazione presso la madre nella somma di euro 400, 00
e di determinare nella misura del 50% il contributo dei genitori alle spese
3 straordinarie ( mantenimento diretto del padre in ipotesi di prevalente collocazione presso il padre ).
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc la ricorrente non riproponeva, sostanzialmente rinunciandovi, la domanda di addebito della separazione, che neppure veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni: la domanda s'intende pertanto rinunciata.
All'udienza di comparizione dei coniugi gli stessi confermavano sostanzialmente le allegazioni di cui ai rispettivi atti introduttivi
Con ordinanza 6.1.2024, alla cui motivazione si fa in questa sede integrale rinvio, il giudice delegato in via provvisoria ed urgente:
- Affidava il minore in forma condivisa ad entrambi i genitori disponendone la collocazione presso la madre in VA SO nella casa familiare
- Regolamentava la frequentazioni tra il minore ed il padre nel rispetto dell'accordo già raggiunto dalle parti in via provvisoria
- Liquidava assegno di mantenimento a carico della moglie pari ad euro 300, 00
- Liquidava assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 300, 00 ponendo a suo carico integrale le spese straordinarie.
- Ordinava al padre la produzione di ulteriore documentazione
- Rigettava tutte le altre istanze istruttorie
Con ordinanza in data 23.3.2024 il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, procedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto cessata ormai dall'aprile 2023 ed entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione. La elevata conflittualità tra i coniugi, quel si è manifestata nel corso dell'intero procedimento, rende evidente come la prosecuzione della convivenza sarebbe intollerabile per le parti oltre che fonte di grave pregiudizio per il figlio.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Niente deve disporsi in merito alla originaria domanda di addebito proposta dalla ricorrente in quanto espressamente rinunciata.
4 L'affidamento del minore deve essere stabilito in forma condivisa come peraltro responsabilmente richiesto da parte di entrambi: l'affidamento condiviso rappresenta infatti la forma ritenuta dal legislatore ( art. 337 ter comma secondo c.c. ) come quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse della prole e che il giudice deve valutare come opzione prioritaria tutte le volte in cui, come nel caso di specie, non emergano concreti elementi che possano sconsigliare l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori.
Le parti sono altresì sostanzialmente concordi sul fatto che il figlio venga assegnato in via prevalente presso la madre purchè, questa la condizione posta dal padre, la donna resti a vivere nella casa familiare di VA SO. La madre, pur ribadendo anche negli atti conclusivi la richiesta che il Tribunale proceda all'ascolto del minore, ha comunque manifestato la propria preferenza per continuare a convivere presso la casa familiare con il minore piuttosto che trasferirsi a Livorno rinunciando alla prevalente collocazione del figlio presso di sé.
Ritiene il Collegio di condividere le motivazioni dell'ordinanza con cui il giudice delegato ha, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, negato l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore a Livorno: è infatti preminente interesse del minore, quando non emergono significativi e concreti elementi di segno opposto, continuare a vivere, tanto più nella fase particolarmente delicata della separazione dei genitori, nel proprio ambiente domestico, scolastico e sociale piuttosto che essere improvvisamente sradicato dalla propria vita presente e costretto a ricostruire daccapo la propria esistenza in ogni suo ambito. E se ciò già vale in termini generali, a maggior ragione deve essere apprezzato quando, come nel caso di specie, il minore ha già avviato nel luogo di origine il proprio ciclo di studi e quando il trasferimento di residenza verrebbe a rendere più difficoltoso, pur non impedendolo in assoluto, il rapporto con l'altro genitore: se, infatti, la distanza tra e Livorno non è tale da impedire le frequentazioni col padre essa CP_2 nondimeno impedirebbe al figlio di vedere il padre al di fuori dei giorni rigorosamente stabiliti per le frequentazioni ( il padre, ad esempio, ben difficilmente potrebbe passare da casa, da scuola o recarsi presso il luogo dove il minore svolge attività ludiche o sportive per un semplice saluto o semplicemente per fargli avvertire la propria presenza ) e, più in generale, impedirebbe ogni frequentazione infrasettimanale, essendo di tutta evidenza che il minore non potrebbe essere portato a dormire a dal padre e CP_2 accompagnato a scuola a Livorno il mattino successivo. Le stesse frequentazioni per il week end, poi, esporrebbero il minore a faticosi spostamenti con sottrazione di tempo allo studio, ad attività ludiche e alla semplice frequentazione col genitore. Da ultimo il proposto aumento dei fine settimana col padre, che nella prospettiva della madre dovrebbe compensare la rinuncia alle frequentazioni infrasettimanali, priverebbe il minore, una volta faticosamente formatasi la propria nuova rete di amicizie a Livorno, di poterla sfruttare proprio in occasione dei fine settimana quando maggiori sono le possibilità di farlo.
Ritiene il Tribunale che, nel caso specifico, l'ascolto del minore sarebbe superfluo in considerazione del fatto che lo stesso, che deve ancora compiere l'undicesimo anno di età, in mancanza di elementi di fatto che ne rendano frustrante la vita in VA SO, elementi che neppure sono stati allegati, non avrebbe certamente la capacità di discernimento necessaria per comparare la sua situazione attuale con una situazione per lui del tutto ignota e di cui, data l'età, non potrebbe comprendere tutte le implicazioni e soppesare i pro ed i contro. Né può assumere rilevanza il fatto che il minore, negli anni della prima infanzia già abbia vissuto a Livorno con la madre, atteso che da un lato ciò è avvenuto quando ancora il minore, per l'età, non aveva sviluppato una socialità
5 comparabile a quella di un minore in età scolastica;
dall'altro in assenza di separazione quando dunque il minore, in occasione dei fine settimana, aveva la possibilità di vivere insieme ad entrambi i genitori nel proprio ambiente domestico e sociale. Senza considerare, inoltre, che nell'ambito di una separazione così conflittuale l'ascolto del minore lo esporrebbe, con ogni probabilità, al rischio di pressioni, più o meno dirette, da parte di uno o di entrambi i genitori, con conseguente suo pregiudizio.
Né può seriamente sostenersi che la casa familiare non sia idonea ad ospitare la madre o il minore: già il giudice delegato ha evidenziato come prima della separazione la moglie mai avesse obiettato in merito alla funzionalità dell'abitazione. Le consulenze di parte prodotte dalle parti dimostrano che il fenomeno delle infiltrazioni è limitato ad un ripostiglio mentre, come riferito da entrambi i consulenti, la formazione di muffe può essere prevenuta arieggiando i locali, ciò che può oculatamente essere fatto anche durante il periodo invernale. Solo la consulenza di parte è peraltro ricca di documentazione CP_1 fotografica dalla quale si evidenzia, non solo come la casa sia stata di recente tinteggiata, ma sia altresì spaziosa ed adeguatamente rifinita.
Va pertanto confermata, allo stato attuale delle cose, la prevalente collocazione del minore presso la madre cui va assegnata la casa familiare di VA SO.
Per quanto concerne il regime delle frequentazioni col padre va confermato quanto disposto in via temporanea ed urgente nel rispetto dell'accordo che provvisoriamente le parti avevano raggiunto.
La ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione a carico del marito di assegno finalizzato al proprio mantenimento allegando di non disporre di adeguati redditi propri: come noto l'art. 156 c.c. riconosce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, e che non disponga di adeguati redditi propri, il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
Nel caso specifico ricorrono entrambi i presupposti previsti dalla norma: da un lato, infatti, non vi è addebito della separazione, che il marito non ha correttamente neppure richiesto;
dall'altro è pacifico che la non abbia redditi idonei al proprio mantenimento: priva di Pt_1 occupazione la donna, che in quanto assegnataria della casa familiare non deve sostenere oneri di locazione, dispone solo dei proventi dell'assegno unico relativi al figlio, che percepisce in misura integrale e che in ogni caso sono finalizzati a sostenere il genitore nel mantenimento della prole, e dei proventi, del tutto irrisori ( al massimo 200 euro al mese ) di alcune vendite via internet;
pur avendo ereditato un'abitazione di lusso a Livorno allo stato essa non può essere messa a profitto insistendovi il diritto di abitazione di un terzo. La dispone inoltre depositi bancari per circa 50 mila euro in cui Pt_1 rendimenti in termini di interessi sono del tutto irrisori e che, laddove utilizzati in misura integrale per il proprio mantenimento, si esaurirebbero rapidamente.
Come noto la giurisprudenza ritiene che il coniuge disoccupato conservi il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento solo se la condizione di disoccupazione non possa essergli rimproverata.
Nello specifico si osserva come la in costanza di matrimonio non abbia lavorato e si Pt_1 sia occupata, deve supporsi col consenso del marito, dell'accudimento della casa e del figlio, così contribuendo, attraverso l'esercizio di un'attività comunque di rilevanza economica, alla vita familiare. La convivenza della coppia è di fatto cessata solo nel mese di aprile 2023 e dunque il tempo trascorso da allora non è così rilevante, tenuto conto delle età della donna, che la rende scarsamente appetibile sul mercato del lavoro, e della
6 persistente necessità di accudire il figlio, da potersi affermare che lo stato di disoccupazione possa esserle rimproverato. La ha comunque dimostrato di essersi Pt_1 iscritta alle liste di collocamento e di essersi attivata, quantomeno inviando una serie di richieste, per reperire una occupazione.
Va osservato che il marito ha trasmesso alla ricorrente una serie di offerte di lavoro reperite su siti internet: balza agli occhi che si tratta di offerte quasi tutte su Genova o La
Spezia, di cui si ignorano le condizioni e comunque in luoghi diversi rispetto a quelli di residenza della scarsamente compatibili con l'esercizio del ruolo di genitore Pt_1 collocatario.
A fronte della irrisorietà dei redditi percepiti dalla ricorrente il marito svolge attività di lavoro dipendente in relazione alla quale, come già stimato dal giudice delegato, ha fruito di un reddito netto medio mensile nell'ultimo triennio, rapportato a dodici mensilità, pari ad euro 2085, 00.
Pur proprietario di due immobili essi non possono essere messi a frutto trattandosi della casa di abitazione ( SA LI ) e della casa familiare ( VA SO )
La differenza tra i redditi delle parti è così significativa da giustificare la liquidazione dell'assegno.
Il tenore di vita del marito è conforme alle disponibilità accertate.
Egli, in aggiunta alle spese ordinarie per il proprio sostentamento e per la casa, deve pagare circa 400, 00 euro al mese a titolo di mutuo. Tenuto conto delle utilità economiche corrisposte alla moglie mediante l'assegnazione della casa familiare, del risparmio fiscale che il resistente consegue attraverso il pagamento dell'assegno, e degli oneri relativi al mantenimento della prole di cui si dirà, si ritiene adeguata la misura di euro 300, 00 mensili, disposta dal giudice delegato in via temporanea ed urgente, e che coincide con la misura richiesta dalla ricorrente per l'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento del minore a Livorno.
Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del figlio si osserva come i modestissimi redditi percepiti dalla madre ( sostanzialmente l'assegno di mantenimento del coniuge e gli irrisori proventi provenienti dalle vendite on line ) siano destinati ad essere integralmente assorbiti dalle spese relative al proprio mantenimento con la conseguenza che la donna non potrà che provvedere attraverso l'attività materiale di accudimento del figlio e con quanto percepito a titolo di assegno unico.
Quanto al mantenimento ordinario del figlio, tenuto conto che il reddito medio mensile del padre ( euro 2085, 00 ) deve essere decurtato della misura dell'assegno di mantenimento, dell'importo della rata di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione e di quanto necessario ai fini del proprio mantenimento e del mantenimento dell'abitazione ( utenze comprese ), tenuto conto del fatto che la madre percepisce per intero l'assegno unico e che il padre, stante l'attuale situazione dovrà corrispondere in via prevalente le spese straordinarie, si ritiene possa essere confermata la misura di euro 300, 00 mensili stabilita in via temporanea ed urgente.
Si ritiene che le spese straordinarie relative al figlio, in considerazione della importante differenza della situazione reddituale delle parti, debbano essere poste in via prevalente a carico del padre. Non corrisponde tuttavia all'interesse del minore, oltre che a ragioni di equità nel rapporto tra i genitori, che la madre ne sia completamente esonerata. Si ritiene,
7 pertanto, che di esse il padre debba farsene carico nella misura del 70% e la madre del
30%.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e legati da Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con il rito concordatario in Livorno in data 4.9.2010 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Livorno al n. 126 parte II serie A anno 2010
) autorizzandoli a vivere separati.
( nato a [...] il [...] ) in modo condiviso ad entrambi i Parte_2 genitori disponendone la collocazione prevalente presso la madre presso la casa familiare e non autorizzando il trasferimento del minore dall'attuale residenza
ASSEGNA la casa familiare sita in VA SO via Valle Lago 20 a Parte_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio a settimane alterne: la prima settimana dalle ore 19.00 del giovedì alle ore 19.30 della domenica;
la seconda settimana dalle ore
19.00 del mercoledì alle ore 19.00 del giovedì; Il figlio trascorrerà le principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza. Nel periodo estivo Per_1 trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza ( anche non consecutive ) nei periodi che verranno previamente concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Tutto salvo diverso accordo tra le parti,
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendole, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300, 00 ( con rivalutazione annuale AT ) nonché di contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Per_1 euro 300, 00 ( con rivalutazione annuale AT )
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , per la cui individuazione Per_1 si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater o.g. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova siano poste a carico di nella misura del Controparte_1
70% e di nella misura del 30%.. Parte_1
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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